Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02533/2025REG.PROV.COLL.
N. 07667/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7667 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
IL Geuna, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pasquale Sottocorno, n. 3;
IL Marco, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 2378/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IL Geuna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originario ricorrente, premesso di essere ricercatore confermato a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze Agroambientali (già Facoltà di Agraria) dell’Università Statale di Milano dal 2002, nonché, dallo stesso anno e senza soluzione di continuità, Professore aggregato (nel Settore Disciplinare AGR/07 Genetica Agraria) presso la medesima Facoltà, impugnava gli atti relativi alla procedura selettiva mediante chiamata, indetta dall’Università di Milano con D.R. n. 2265/2019 ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 (codice concorso 4109), per la copertura di un posto di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per il “Settore Concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali; Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”.
L’impugnazione giudiziale era preceduta da una istanza di annullamento in autotutela.
Nelle more del giudizio il Rettore, con decreto n. 1896 del 4 maggio 2020, disponeva la revoca del precedente D.R. n. 880/2020 e la rimessione della procedura alla Commissione per una nuova valutazione dei candidati.
A seguito di ciò il Tribunale, attesa la già intervenuta revoca della procedura selettiva e la conseguente rimessione degli atti alla Commissione per le nuove operazioni, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la sentenza non veniva impugnata.
Successivamente, con D.R. n. 2375/2020 del 23 giugno 2020, ad esito di riesame, venivano approvati gli atti e la graduatoria della rinnovata procedura selettiva e, con successivo D.R. del 10 luglio 2020, il controinteressato veniva nominato Professore Associato per il settore concorsuale oggetto della procedura.
Con il ricorso al TAR della Lombardia deciso con la sentenza qui gravata, il Dott. Geuna impugnava anche quest’ultimo decreto rettorale avente ad oggetto l’approvazione degli atti della seconda procedura e chiedeva la condanna dell’Ateneo al risarcimento dei danni - in tesi - subiti.
Con la sentenza n. 2378/2024, il Giudice adito dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto il ricorrente aveva rappresentato di avere nelle more conseguito la qualifica di Professore associato e, accertata l’illegittimità dei provvedimenti gravati, accoglieva il ricorso ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., condannando l’Ateneo a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre a € 1.500,00 a titolo di spese legali.
Appellata ritualmente la sentenza, resisteva IL Geuna.
All’udienza del 18 marzo 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’amministrazione appellante deduce l’omessa pronuncia in riferimento all’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento proposta dal ricorrente.
Lamenta che nel primo grado l’appellato aveva formulato domanda di risarcimento del danno “per equivalente” soltanto con la memoria depositata in data 13 maggio 2024, mentre l’atto introduttivo del ricorso era assolutamente carente di specificità sul punto; in ogni caso, la memoria non era mai stata notificata all’Università.
La censura non è fondata.
Nel ricorso introduttivo del primo grado, il ricorrente aveva proposto la domanda di risarcimento evidenziando che l’Università gli aveva cagionato dei danni che avrebbe potuto evitare o almeno notevolmente contenere se si fosse attenuta ad un diverso modus operandi ; in particolare il ricorrente deduceva che l’Ateneo, anziché procedere con tempestività al “riesame”, come avrebbe ben potuto fare (in quanto l’istanza formulata in tal senso risaliva al febbraio 2020), era rimasto inerte costringendolo a presentare il primo ricorso giurisdizionale per poi affrettarsi, in prossimità dell’udienza cautelare già fissata, a “revocare” gli atti della procedura esperita, operazione che aveva precluso all’interessato la possibilità di ottenere una pronuncia cautelare. Osservava il ricorrente : In tale situazione, è ragionevole ipotizzare che il Dott. Geuna non potrà che attendere la pronuncia sul merito del presente ricorso, continuando ad andare incontro a danni rappresentati dal mancato percepimento di mancati compensi retributivi nonché dalla perdita di chance ed opportunità professionali riconducibili al profilo di professore di II fascia per il quale ha lealmente concorso ed al quale legittimamente poteva e può aspirare in ragione di tutti i motivi dedotti. Una precisa quantificazione dei danni patiti e patiendi sarà possibile solo in corso di causa ed il ricorrente si riserva, pertanto, di effettuarla e documentarla in vista della discussione sul merito, che si auspica avvenga a breve.
La domanda, dunque, era stata ritualmente proposta e non era stata esperita solo a mezzo della memoria del 13 maggio 24 nella quale invece il ricorrente aveva precisato e specificato la domanda risarcitoria.
2.Con il secondo motivo di appello l’Ateneo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a. e dell’art. 111, comma 6, Cost.; carenza di motivazione; motivazione apparente; nullità della sentenza.
3. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per avere il TAR ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità civile dell’Ateneo.
Lamenta che il TAR ha accolto erroneamente la domanda risarcitoria senza accertarne la mancanza dei presupposti e non motivando adeguatamente sul punto.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate.
Per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa " Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico " (C.d.S., V, 21.8.2024, n. 7195. In termini confermativi, C.d.S., IV, 31.5.2024, n. 4908; C.d.S., IV, 12.9.2023, n. 8282).
In punto di individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., nel cui alveo deve essere ricondotta la domanda. È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo.
Dunque, il danno conseguente all'annullamento dell'atto amministrativo non è in re ipsa , ma deve essere concretamente provato (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1087).
Inoltre, come già evidenziato, la carenza di prova della sussistenza di un pregiudizio non può essere sostituita dalla valutazione equitativa del Giudice; invero, secondo la giurisprudenza, " l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 Cod. civ...presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è invece possibile surrogare, in tale modo,...la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza " (Cons. Stato, V, 13 marzo 2017, n. 1139).
Inoltre, “ la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione ” (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 674).
Nel caso in esame, pur essendo stata accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato, è assente ogni allegazione e ogni accertamento in merito alla probabilità che, senza l’operato illegittimo dell’Ateneo, il bene della vita preteso dal Dott. Geuna sarebbe stato conseguito; non è stata fornita la prova del danno, né di un effettivo nesso casale tra il provvedimento e le voci di danno così come richieste dall'appellante.
Ed invero il TAR si è limitato a ritenere fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si doleva del fatto che la commissione avesse rideterminato e modificato i criteri di valutazione in una fase in cui aveva ormai piena conoscenza dei candidati e dei loro titoli, avendoli già in precedenza valutati, ritenendo per ciò solo che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda; sotto il profilo del quantum il Giudice ha ritenuto congruo determinare in via equitativa il danno risarcibile per le voci di danno evocate da parte ricorrente nella misura complessiva di € 6.000,00, oltre agli interessi, dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza riformata.
In considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza parziale sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO