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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 429/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27/2/2025 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/6/2002, che dalla unione erano nati i figli , maggiorenne, e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, essendo liberi di fissare la pro-
pria residenza ove riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà del signor , ubicata in Cassano all'Ionio Controparte_1
alla Via Terme, viene assegnata allo stesso con tutti i beni mobili, ove continuerà a
permaner-vi in via esclusiva;
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i ge- Persona_3
nitori e continuerà a vivere con la mamma presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà,
ubicata in Cassano all'Ionio;
4. avrà sempre diritto di far visita e di tenere con sè la figlia minore Controparte_1 Per_4
la , ogni qualvolta ne farà richiesta e sempre compatibilmente con gli impegni Persona_2
scolastici, exstrascolastici e ricreativi della minore;
5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo
di mantenimento;
6. si obbliga a sostenere tutte spese straordinarie occorrenti per gli studi Controparte_1
universitari del figlio;
Persona_5 7. si obbliga al mantenimento della figlia minore Parte_1 Persona_3
[...]
8. le parti dichiarano di aver definito ogni loro personale rapporto economico e di non aver
nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo o ragione.
Piano Genitoriale: la figlia minore frequenta attualmente il secondo Persona_3
anno del Liceo Scientifico di Castrovillari, che raggiunge quotidianamente mediante autobus
di linea. L'attività scolastica, viene frequentata dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,30.
Due volte a settimana la minore frequenta una scuola privata per il perfezionamento della
lingua inglese.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
ALL'IONIO (CS) il 16/10/1975 e nato a [...] Controparte_1
il 31/01/1973 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. LOMBARDI FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 27/2/2025 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/6/2002, che dalla unione erano nati i figli , maggiorenne, e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, essendo liberi di fissare la pro-
pria residenza ove riterranno opportuno;
2. la casa coniugale, di proprietà del signor , ubicata in Cassano all'Ionio Controparte_1
alla Via Terme, viene assegnata allo stesso con tutti i beni mobili, ove continuerà a
permaner-vi in via esclusiva;
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i ge- Persona_3
nitori e continuerà a vivere con la mamma presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà,
ubicata in Cassano all'Ionio;
4. avrà sempre diritto di far visita e di tenere con sè la figlia minore Controparte_1 Per_4
la , ogni qualvolta ne farà richiesta e sempre compatibilmente con gli impegni Persona_2
scolastici, exstrascolastici e ricreativi della minore;
5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo
di mantenimento;
6. si obbliga a sostenere tutte spese straordinarie occorrenti per gli studi Controparte_1
universitari del figlio;
Persona_5 7. si obbliga al mantenimento della figlia minore Parte_1 Persona_3
[...]
8. le parti dichiarano di aver definito ogni loro personale rapporto economico e di non aver
nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo o ragione.
Piano Genitoriale: la figlia minore frequenta attualmente il secondo Persona_3
anno del Liceo Scientifico di Castrovillari, che raggiunge quotidianamente mediante autobus
di linea. L'attività scolastica, viene frequentata dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,30.
Due volte a settimana la minore frequenta una scuola privata per il perfezionamento della
lingua inglese.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
ALL'IONIO (CS) il 16/10/1975 e nato a [...] Controparte_1
il 31/01/1973 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento