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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 23/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
14.10.2024, promossa da:
(C.F. – pec: Parte_2 CodiceFiscale_1
) nato a [...] il [...], residente in Email_1
Formello (RM) via dei Sodi n. 20, rappresentato e difeso in proprio, nonché anche disgiuntamente, dall'Avv. Nadia Gentili (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Email_2
Roma, piazza della Visione n. 21, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con sede in Como, Loc. Madonna dell'Olmo, Controparte_1 P.IVA_1
via Villafalletto n. 11 bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. –
[...] CodiceFiscale_3
pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio del medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Avv. : Pt_2 Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art. 1469 bis c.c. e degli art. 33 e segg. Del D. lgs 206/2005; in quanto foro esclusivo competente è quello del luogo di residenza del consumatore ovvero Tivoli;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-Dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
IN VIA SUBORDINATA:
-Ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto ai soli mesi di gennaio e febbraio ed i primi cinque giorni del mese di marzo.
Con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
In via principale, dichiarare inammissibile l'appello interposto dall'avv. , in quanto non Parte_2
ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, comunque, rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che l'avv. è debitore nei confronti della della Parte_2 Controparte_1
somma di € 25.123,24, o di quella veriore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi al saggio previsto ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza naturale delle fatture sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2021, la società CP_1
chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo, a carico dell'avv. ,
[...] Parte_2
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 194/2021, notificata in data 22.04.2021, per l'importo di € 25.123,24=, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data
31.12.2019.
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2021, l'avv. promuoveva Parte_2
opposizione avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in giudizio la Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, di cui lamentava l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via preliminare, il eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, Pt_2
ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, quale Foro esclusivo ai sensi della norma di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, richiamando la qualità di consumatore rivestita al momento della stipula del contratto di noleggio dell'auto.
L'avv. contestava, altresì, la fondatezza nel merito della domanda creditoria Pt_2
formulata dalla Controparte_1
L'opponente eccepiva, in particolare, l'eccessiva onerosità delle somme richieste a titolo di penale per l'esercizio del recesso anticipato, come portata dalla fattura 135NE/20, nonché, la debenza delle somme relative al rimborso dei chilometri eccedenti il limite annuo, di quelle riferite al recupero del veicolo e dell'indennizzo danni subiti dallo stesso.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la contestando le eccezioni in rito e nel merito del Controparte_1 Pt_2
confermando la domanda ingiuntiva dedotta, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Esponeva la di svolgere, mediante la divisione NoleggioElettrico, Controparte_1
l'attività di locazione di vetture elettriche, con la possibilità, per il Cliente, di avvalersi della
“soluzione Rentable”, ovvero della possibilità di sub-locare a terzi le vetture noleggiate, al fine di ottenere un vantaggio economico in ordine al canone mensile.
3 In fatto, la società narrava che in data 11.12.2019 aveva concluso con Parte_2
un contratto di locazione, a breve termine, dell'automobile TESLA, Model 3 Performance, targata FV557GR, consegnata in data 14.12.2019.
Alcuni giorni dopo, il aveva chiesto a di stipulare, per lo stesso veicolo, Pt_2 CP_1
un contratto di locazione, a lungo termine con la soluzione Rentable, affermando di essere in possesso di una vasta rete di conoscenze che gli avrebbe permesso di sublocare il mezzo, in ragione dell'attività professionale svolta (avvocato) nonché, con l'auspicio che, attese le competenze giuridiche, avrebbe potuto instaurarsi un rapporto professionale tra le parti.
In data 31.12.2019, le parti avevano sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine, valevole dal 01.01.2020 al 31.12.2023, contratto che prevedeva tra le condizioni di utilizzo, una percorrenza di massimo 20.000 Km annui.
Quale ulteriore condizione di favore, aveva riconosciuto a uno sconto CP_1 Pt_2
sulla maxirata iniziale, ridotta da € 5.290,00 (+IVA) a € 3.920,00 (+IVA) da corrispondersi entro il 31.01.2020.
Al momento della sottoscrizione del contratto, aveva reiterato la Parte_2
disponibilità a offrire prestazioni di consulenza legale e, più oltre, in data 4 febbraio 2020, sebbene non avesse versato la rata iniziale, né il canone relativo al mese di gennaio, aveva trasmesso al responsabile della , , una proposta di CP_1 CP_3
collaborazione professionale.
Il responsabile della aveva risposto al che, in mancanza del CP_1 Pt_2
pagamento delle somme dovute, non avrebbe potuto instaurarsi alcun rapporto di collaborazione;
in data 6 febbraio 2020 il aveva assicurato che entro la settimana Pt_2
avrebbe "regolarizzato la posizione".
Non avendo, invece, provveduto al pagamento, in data 11 febbraio 2020 la società
aveva richiesto nuovamente al il saldo delle fatture inevase. CP_1 Pt_2
In data 4 marzo 2020, nel dare atto di aver versato un acconto di €. 1.000,00=, il Pt_2
si era scusato del "disguido" e assicurato, nuovamente, l'imminente normalizzazione della posizione;
tuttavia, non aveva pagato neppure il canone del mese di febbraio.
In data 5 marzo 2020, il Responsabile della , con rifermento alla clausola CP_1
4 “Rentable” che assisteva il contratto, aveva comunicato a che Parte_2
l'automobile era stata richiesta per un periodo di due settimane da un potenziale sublocatario.
Il si era dichiarato disponibile a consentire detta sublocazione, anche al fine di Pt_2
maturare commissioni utili a ridurre la sua esposizione nei confronti di CP_1
In data 6 marzo 2020 il aveva consegnato l'auto, sulla quale venivano riscontrati Pt_2
danni come da scheda di consegna del veicolo, all'incaricato di . CP_1 CP_4
Infine, in data 19 marzo 2020, improvvisamente il aveva trasmesso dichiarazione Pt_2
di recesso dal contratto di noleggio.
A seguito dell'intervenuto recesso, aveva stornato parzialmente il canone CP_1
inerente al mese di marzo, emettendo corrispondente nota di credito per i giorni in cui il non aveva goduto del mezzo e, in applicazione dell'art. 5 del contratto, aveva Pt_2
richiesto l'importo dovuto dal Cliente a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
Infine, persistendo l'inadempimento del rispetto alle varie somme dovute, Pt_2
l' si era determinata a richiedere avanti al Tribunale di Cuneo l'ingiunzione CP_1
di pagamento per cui era causa.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2021, nel giudizio di primo grado, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinviando, a seguire, la causa al 04.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese conclusive.
Con sentenza n. 899/2023, pubblicata il 30.11.2023, il Tribunale di Cuneo si pronunciava, respingendo l'opposizione formulata dal , confermando il decreto Parte_2
ingiuntivo, già dichiarato esecutivo e condannando l'opponente anche alla refusione delle spese legali.
In primo luogo il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando quanto dedotto dallo stesso opponente nell'atto di opposizione ove, aveva affermato che la conclusione del contratto era stata “determinata” dalla previsione della possibilità di sub-affittare a terzi il veicolo oggetto di locazione e dalla possibilità di una collaborazione professionale tra il e la , motivi, questi, per i quali Pt_2 CP_1
5 doveva essere esclusa l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 206 del 2005, invocata dal atteso che il comportamento di quest'ultimo nella vicenda Pt_2
contrattuale appariva qualificabile come professionista, avendo egli stesso dichiarato di agire per scopi connessi con l'attività professionale.
Nel merito, il Giudice di prime cure riteneva provato documentalmente il credito vantato dalla secondo le allegazioni dell'opposta e, per converso, generiche Controparte_1
le avverse eccezioni dalle quali non era emerso alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia.
Ritenendo erronea la decisione del Tribunale di Cuneo, con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, l'avv. proponeva impugnazione avanti Parte_2
questa Corte, lamentando plurimi motivi di gravame.
1. Eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellante riteneva che la parte motiva nella quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'avv. avesse sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine Pt_2
in qualità di professionista, intendendo utilizzare, ai fini della clausola Rentable, le proprie conoscenze personali, nonché per instaurare un rapporto di collaborazione con la
, fosse errata. CP_1
Argomentava l'appellante, che la proposta di offerta di consulenza legale non era stata fatta per compensare il noleggio e, in ogni caso, l'attività di collaborazione sarebbe stata espletata in piena autonomia dal contratto di locazione.
Oltre a ciò, l'appellante lamentava che il Tribunale non avesse valutato il luogo dove il contratto era stato concluso (Formello, in provincia di Roma) e che l'opzione “rentable”, altro non era che uno strumento per abbattere il canone mensile di noleggio, senza finalità di lucro e, quindi, non poteva essere valorizzata ai fini dell'attribuzione al locatario della qualità di professionista.
Pertanto, concludeva l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e procedere alla declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 1469 bis c.c.
e degli artt. 33 e segg. del D.lgs 206/2005.
2. Illegittimità degli addebiti.
Il contestava la legittimità di parte degli addebiti (ad eccezione della rata iniziale Pt_2
6 e di quelle mensili di gennaio e febbraio).
Sul tema della responsabilità contrattuale il adduceva che il creditore era tenuto Pt_2
a provare il danno sofferto in concreto, in conseguenza del ritardo/inesatto o mancato adempimento dell'altro contraente, essendo esonerato da tale prova soltanto quando oggetto dell'obbligazione era una somma di danaro.
Negli altri casi, il risarcimento (sotto qualsiasi forma lo si chiedesse, indennizzo, penale, rimborso) non competeva per il solo fatto del ritardo/inesattezza/mancanza di adempimento, occorrendo, invece, la prova dell'esistenza e la misura del pregiudizio, inteso non in senso non eventuale o possibile, ma realmente subito.
Per quanto riguardava la voce “Penale per recesso anticipato € 13.340,00”, l'appellante riteneva, quindi, che la società avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza Controparte_1
del danno subito a causa della risoluzione anticipata e non limitarsi ad invocare il contenuto della clausola contrattuale di cui all'art. 5.
Nel caso di specie, invece, non vi era stato allegato alcun danno, tanto più avendo la in comparsa di costituzione, ammesso che la vettura era stata Controparte_1
richiesta da un terzo noleggiante.
In conformità agli accordi assunti, il l'aveva consegnata, senza però ricevere lo Pt_2
sgravio che avrebbe dovuto essergli riconosciuto;
pertanto, aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per proseguire nel rapporto, ritenuto troppo oneroso e, pertanto, aveva proceduto alla dichiarazione di recesso.
Il censurava anche la qualificazione giuridica operata dal Giudice di prime cure Pt_2
dell'art. 5 del contratto, come multa penitenziale per la facoltà di recesso anticipato;
l'appellante ne lamentava l'eccessiva onerosità, assumendo che l'importo avrebbe dovuto essere, in ogni caso, proporzionato al danno patito.
Per quanto riguardava la voce “Rimborso Km eccedenti, € 1.251,22”, il Pt_2
contestava l'addebito, lamentando l'erroneità della decisione, nella parte dove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che fosse stato superato il limite annuale, perché vi era stato un “ingente utilizzo del veicolo da parte del locatario (10.622 km percorsi in tre mesi sui
20.000 km annui consentiti ex contractu)” dando per certa una presunzione, in realtà non verificata.
7 Ad avviso del il Tribunale di Cuneo aveva errato anche per quanto riguardava il Pt_2
riconoscimento della voce “Rimborso spese recupero mezzo € 1.147,54”, non essendo stati esposti i criteri di calcolo di tale voce e affermando che, essendo stata consegnata la vettura a un incaricato, per la locazione a terzi, l'importo, in ogni caso, non era dovuto.
In ordine alla voce: “Indennizzo per danno arrecato al mezzo Tesla di € 1.516,39”, il osservava che il verbale di riconsegna non faceva menzione della quantificazione Pt_2
del danno e, inoltre, la vettura era coperta da assicurazione Kasko, che avrebbe dovuto tutelare il conducente da qualsiasi evento pregiudizievole.
Ne conseguiva, a parere dell'appellante, che anche tale somma non era dovuta, essendo contestato sia l'an sia il quantum, quest'ultimo del tutto sfornito di prova.
Quali terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante sosteneva la non azionabilità del credito di € 13.340,00=, in conseguenza dell'emissione di nota di credito che aveva stornato l'intero importo.
Per quanto riguardava il credito relativo al mese di marzo, l'importo, in ragione della nota di credito n. 134-20NE20, avrebbe dovuto essere ridotto a €. 298,99=.
Quinto motivo: erronea interpretazione dell'art. 648 c.p.c.
Affermava il che, nonostante fossero state prodotte note di credito, il Giudice di Pt_2
prime cure aveva erroneamente concesso la provvisoria esecuzione per l'intera somma ingiunta di € 25.123,24=, senza tener conto degli storni operati dall'opposta.
Infine, in ordine al sesto e settimo motivo, l'appellante deduceva la non corrispondenza del credito ingiunto rispetto alla documentazione contabile prodotta, a conferma della vaghezza del diritto di credito azionato e oggetto di ingiunzione.
Tali essendo i motivi di gravame formulati dall'appellante, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 23.04.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto riguardava l'eccezione di incompetenza territoriale, l' Controparte_1
replicava, evidenziando che la censura dell'appellante non appariva aver colto la ratio decidendi della sentenza, che, nel respingere l'eccezione del aveva richiamato Pt_2
quanto esplicitamente dedotto da quest'ultimo nel giudizio di opposizione, ovvero che la
8 possibilità di sublocare la vettura a terzi, riducendo il canone locativo e di stipulare un accordo di consulenza con l' erano stati gli elementi che avevano indotto il CP_1
a stipulare il contratto. Pt_2
Tali elementi, dedotti espressamente dalla parte opponente, escludevano che il contratto potesse ritenersi estraneo all'esercizio della professione del locatario, con la conseguenza che doveva ritenersi valida ed efficace la designazione convenzionale, sotto il profilo territoriale, del Tribunale di Cuneo.
Per quanto riguardava la legittimità degli addebiti, l'appellata replicava che la multa penitenziale era prevista e disciplinata dall'art. 5 del contratto e dalla formulazione della stessa si evinceva che essa aveva la funzione di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, senza che dovesse allegarsi alcun danno.
Per quanto riguardava i chilometri eccedenti, l'appellata rilevava che l'appellante nel ristretto periodo in cui aveva avuto in uso il bene, aveva percorso 10.622 chilometri rispetto ai 20.000 previsti all'anno dal contratto.
Il Giudice il prime cure aveva, quindi, correttamente interpretato la clausola, nel senso di considerarla orientata a disciplinare l'uso del mezzo, consentendo un utilizzo prestabilito e costante nel tempo, mentre l'appellante, nel periodo in questione, lo aveva adoperato per il triplo dei chilometri che avrebbe potuto percorrere, con ciò, superando presuntivamente il limite.
Le spese di recupero del mezzo dovevano ritenersi anch'esse dovute, essendo irrilevante la consegna resa ad un incaricato (della dovendo, invece, avvenire presso la sede CP_1
della concedente.
Per quanto riguardava il rimborso dei danni, l' richiamava il contenuto del CP_1
documento (B15) sottoscritto dal Pt_2
In ultimo, l'appellata prendeva posizione in senso negativo anche sulle altre censure dell'appellante riguardanti l'interpretazione della nota di credito n. 163-21 di €. 2.932,80= di storno dell'IVA sulla “multa penitenziale” e della nota di credito n. 134-20 NE/20 del
27.05.2020, relativa alla riduzione del canone per il mese di marzo 2020, a seguito della restituzione del veicolo.
Tali essendo le difese delle parti, in sede di prima udienza, tenuta in data 06.06.2024, il
9 Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.10.2024 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, preso atto delle conclusioni rassegnate, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta la sentenza impugnata, nonché gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, esaminato il materiale documentale allegato, osserva quanto segue.
Deve preliminarmente trattarsi l'eccezione di incompetenza per territorio reiterata dall'appellante anche nella presente fase processuale.
In primo grado il Tribunale aveva valutato la questione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve considerarsi “professionista” la persona (fisica e/o giuridica) che utilizzi il contratto nell'ambito della propria attività imprenditoriale e/o professionale.
Aveva poi dato rilievo alle deduzioni difensive dell'opponente formulate nell'atto di citazione in opposizione, dalle quali era emerso che la conclusione del contratto era stata “determinata” dalla possibilità per l'opponente di subaffittare il veicolo a terzi, per le conoscenze professionali godute e dalla possibilità di instaurare una collaborazione professionale tra la società concedente e il Pt_2
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale aveva concluso nel senso di ritenere che il Pt_2
nella conclusione del contratto di noleggio de quo, avesse agito per scopi
[...]
connessi all'esercizio della propria attività professionale.
A parere della Corte, il motivo di gravame proposto, come osservato anche dall'appellata, , censura solo marginalmente la motivazione esposta in CP_1
sentenza dal Tribunale, precisando che l'attività di collaborazione sarebbe stata autonoma rispetto al contratto di noleggio e non volta a compensare le prestazioni pattuite, mentre non nega che la scelta del contratto sia stata fondata sugli elementi sopra riportati, peraltro esposti direttamente dal nell'atto di citazione in Pt_2
opposizione.
Sulla base delle affermazioni rese dall'appellante in tale sede, la Corte ritiene di
10 respingere il motivo di appello, condividendo la decisione del Tribunale e la motivazione addotta.
Per quanto riguardano gli addebiti dei quali in sede di gravame è stata negata la debenza, la Corte rileva che le voci contestate riguardano: la penale per il recesso anticipato (€. 13.340,00=); il rimborso dei km eccedenti (€. 1.251,22=); il rimborso delle spese per il recupero del mezzo (€. 1.147,54=); l'indennizzo per i danni arrecati al veicolo
(€. 1.516,39=) e, infine, l'importo di €. 1.688,48=, stornato a €. 298,99=, con la nota di credito n. 134-20NE/20.
Per quanto attiene la cd. “penale per recesso anticipato”, l'appellante ha contestato la fondatezza dell'addebito, negandone la natura di multa penitenziale e lamentando, in ogni caso, la mancata prova del danno.
La Corte, esaminato il regolamento contrattuale e valutata la clausola n. 5 del contratto, osserva che la previsione ivi contenuta non appare volta a costituire una forma di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma appare disciplinare il corrispettivo dovuto al locatore per la possibilità, riconosciuta al locatario, di procedere alla determinazione unilaterale del recesso, senza alcuna causa giustificativa, salva la sola manifestazione unilaterale di volontà dell'esercente.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali sulla cd. “multa penitenziale” (cfr. Cass.
Civ. Sez. II, sent. 6558 del 18.03.2010) deve ritenersi che le parti abbiano l'autonomia contrattuale di determinare, in via convenzionale, il ristoro economico per l'esercizio, unilaterale del diritto di recesso, con la conseguenza che la clausola deve ritenersi valida, apparendo infondate le doglianze dell'appellante, sia rispetto alla motivazione della sentenza, sia rispetto al contenuto della clausola stessa.
L'importo di €. 13.340,00= deve ritenersi, pertanto, dovuto dall'appellante.
Fondati appaiono, invece, i motivi di gravame riguardanti la negazione dell'indennizzo per i chilometri eccedenti il limite annuale (€. 1.251,22=) quelli per il rimborso delle spese per il recupero del mezzo (€. 1.147,54=) e, sempre a titolo di indennizzo, per i danni che il veicolo presentava al momento della consegna (€. 1.516,39=).
In ordine agli addebiti sopra riportati, le censure dell'appellante, avuto riguardo al materiale probatorio allegato dall' , si appalesano fondate. CP_1
11 In particolare, a giudizio della Corte, risultano non dovute le somme riferite ai chilometri
“in eccesso”, atteso che è pacifico che la circostanza in questione non si è verificata e che l'ingente utilizzo del veicolo da parte del locatario (10.622 km. percorsi in tre mesi sui 20.000 km. annui consentiti extracontrattuali) rientrava nelle facoltà di quest'ultimo, non essendo stato previsto in contratto un limite mensile all'utilizzo del veicolo.
Non dovuto appare anche l'importo relativo alle spese per il recupero del mezzo, atteso che è pacifico che il veicolo era stato consegnato in data 06.03.2020, prima della dichiarazione di recesso per la sublocazione a terzi e, a seguire, non è ritornato nella disponibilità dell'appellante.
Risulta parimenti non dovuto, l'importo, contestato dall'appellante sia nell'an, sia nel quantum, riferito all'indennizzo per i danni che il veicolo presentava al momento della consegna, quantificati in €. 1.516,39=.
Sul punto ha valore l'obiezione dell'appellante, secondo la quale il contratto prevedeva espressamente l'assicurazione RCA + Full Kasko (sia pure con franchigia del 10% con un minimo di €. 1.000,00=); a ciò aggiungasi che non è stato allegato, da parte di CP_1
, nessun documento atto a comprovare i valori dei danni attribuiti al né
[...] Pt_2
una formale contestazione di inadeguata manutenzione del veicolo.
L'importo dovuto dall'appellante nei confronti della società deve Controparte_1
pertanto essere rideterminato nei termini che seguono:
+ €. 3.782,40= IVA compresa, quale residuo della maxirata (fattura 284NE/19);
+ €. 13.340,00= IVA esente, quale multa penitenziale di cui all'art. 5 del contratto;
+ €. 1.627,48= IVA compresa, quale rata gennaio 2020 (fattura 16NE/20);
+ €. 1.627,48= IVA compresa, quale rata febbraio 2020 (fattura 49NE/20);
+ €. 298,99= IVA compresa (quale rata marzo 2020, al seguito della nota di credito
134NE/20); per un importo complessivo di €. 20.676,35=, sul quale sono dovuti gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale.
La rideterminazione del credito riconosciuto come effettivamente dovuto dall'appellante nei confronti della comporta la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo n. 194/2021 – R.G. 166/2021 in data
12 03.03.2021 e la condanna dell'appellante alla minor somma sopra indicata.
La riforma della sentenza comporta anche la modifica delle statuizioni relative alle spese di causa, che, in ragione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore della per entrambi i gradi, Controparte_1
secondo i criteri che si vanno ad esporre.
Ai fini della determinazione dello scaglione del valore della causa, si assume quale parametro quello corrispondente all'importo definitivamente accertato, disponendosi,
a favore dell'appellata, la compensazione delle spese nella misura del 20%, in ragione del minor credito riconosciuto alla a seguito dell'accoglimento Controparte_1
parziale del gravame.
Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese nei due gradi di giudizio.
Primo grado: valore della causa compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00: intero:
fase di studio della controversia 919,00
fase introduttiva del giudizio 777,00
fase istruttoria 1.680,00
fase decisionale 1.701,00 totale compensi 5.077,00 importo pari all'80% 4.061,60 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge e anticipazioni;
Secondo grado: valore della causa compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00: intero: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compensi 3.966,00 importo pari all'80% 3.172,80
13 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 899/2023, pubblicata il 30.11.2023:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 194/2021, R.G. 166/2021, emesso dal Tribunale di
Cuneo in data 03.03.2021 e, per l'effetto, condanna al Parte_2
pagamento a favore della dell'importo di €. 20.676,35=, Controparte_1
oltre gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento a favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese legali del primo grado di giudizio, nella misura dell'80%, pari a €
4.061,80, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e anticipazioni;
3) condanna al pagamento a favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese legali del presente grado di giudizio, nella misura dell'80%, pari a €
3.172,80, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e anticipazioni.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta da remoto su applicativo TEAMS in data
23.12.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 23/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
14.10.2024, promossa da:
(C.F. – pec: Parte_2 CodiceFiscale_1
) nato a [...] il [...], residente in Email_1
Formello (RM) via dei Sodi n. 20, rappresentato e difeso in proprio, nonché anche disgiuntamente, dall'Avv. Nadia Gentili (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Email_2
Roma, piazza della Visione n. 21, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con sede in Como, Loc. Madonna dell'Olmo, Controparte_1 P.IVA_1
via Villafalletto n. 11 bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. –
[...] CodiceFiscale_3
pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio del medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Avv. : Pt_2 Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art. 1469 bis c.c. e degli art. 33 e segg. Del D. lgs 206/2005; in quanto foro esclusivo competente è quello del luogo di residenza del consumatore ovvero Tivoli;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-Dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
IN VIA SUBORDINATA:
-Ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto ai soli mesi di gennaio e febbraio ed i primi cinque giorni del mese di marzo.
Con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
In via principale, dichiarare inammissibile l'appello interposto dall'avv. , in quanto non Parte_2
ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, comunque, rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che l'avv. è debitore nei confronti della della Parte_2 Controparte_1
somma di € 25.123,24, o di quella veriore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi al saggio previsto ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza naturale delle fatture sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2021, la società CP_1
chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo, a carico dell'avv. ,
[...] Parte_2
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 194/2021, notificata in data 22.04.2021, per l'importo di € 25.123,24=, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data
31.12.2019.
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2021, l'avv. promuoveva Parte_2
opposizione avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in giudizio la Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, di cui lamentava l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via preliminare, il eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, Pt_2
ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, quale Foro esclusivo ai sensi della norma di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, richiamando la qualità di consumatore rivestita al momento della stipula del contratto di noleggio dell'auto.
L'avv. contestava, altresì, la fondatezza nel merito della domanda creditoria Pt_2
formulata dalla Controparte_1
L'opponente eccepiva, in particolare, l'eccessiva onerosità delle somme richieste a titolo di penale per l'esercizio del recesso anticipato, come portata dalla fattura 135NE/20, nonché, la debenza delle somme relative al rimborso dei chilometri eccedenti il limite annuo, di quelle riferite al recupero del veicolo e dell'indennizzo danni subiti dallo stesso.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la contestando le eccezioni in rito e nel merito del Controparte_1 Pt_2
confermando la domanda ingiuntiva dedotta, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Esponeva la di svolgere, mediante la divisione NoleggioElettrico, Controparte_1
l'attività di locazione di vetture elettriche, con la possibilità, per il Cliente, di avvalersi della
“soluzione Rentable”, ovvero della possibilità di sub-locare a terzi le vetture noleggiate, al fine di ottenere un vantaggio economico in ordine al canone mensile.
3 In fatto, la società narrava che in data 11.12.2019 aveva concluso con Parte_2
un contratto di locazione, a breve termine, dell'automobile TESLA, Model 3 Performance, targata FV557GR, consegnata in data 14.12.2019.
Alcuni giorni dopo, il aveva chiesto a di stipulare, per lo stesso veicolo, Pt_2 CP_1
un contratto di locazione, a lungo termine con la soluzione Rentable, affermando di essere in possesso di una vasta rete di conoscenze che gli avrebbe permesso di sublocare il mezzo, in ragione dell'attività professionale svolta (avvocato) nonché, con l'auspicio che, attese le competenze giuridiche, avrebbe potuto instaurarsi un rapporto professionale tra le parti.
In data 31.12.2019, le parti avevano sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine, valevole dal 01.01.2020 al 31.12.2023, contratto che prevedeva tra le condizioni di utilizzo, una percorrenza di massimo 20.000 Km annui.
Quale ulteriore condizione di favore, aveva riconosciuto a uno sconto CP_1 Pt_2
sulla maxirata iniziale, ridotta da € 5.290,00 (+IVA) a € 3.920,00 (+IVA) da corrispondersi entro il 31.01.2020.
Al momento della sottoscrizione del contratto, aveva reiterato la Parte_2
disponibilità a offrire prestazioni di consulenza legale e, più oltre, in data 4 febbraio 2020, sebbene non avesse versato la rata iniziale, né il canone relativo al mese di gennaio, aveva trasmesso al responsabile della , , una proposta di CP_1 CP_3
collaborazione professionale.
Il responsabile della aveva risposto al che, in mancanza del CP_1 Pt_2
pagamento delle somme dovute, non avrebbe potuto instaurarsi alcun rapporto di collaborazione;
in data 6 febbraio 2020 il aveva assicurato che entro la settimana Pt_2
avrebbe "regolarizzato la posizione".
Non avendo, invece, provveduto al pagamento, in data 11 febbraio 2020 la società
aveva richiesto nuovamente al il saldo delle fatture inevase. CP_1 Pt_2
In data 4 marzo 2020, nel dare atto di aver versato un acconto di €. 1.000,00=, il Pt_2
si era scusato del "disguido" e assicurato, nuovamente, l'imminente normalizzazione della posizione;
tuttavia, non aveva pagato neppure il canone del mese di febbraio.
In data 5 marzo 2020, il Responsabile della , con rifermento alla clausola CP_1
4 “Rentable” che assisteva il contratto, aveva comunicato a che Parte_2
l'automobile era stata richiesta per un periodo di due settimane da un potenziale sublocatario.
Il si era dichiarato disponibile a consentire detta sublocazione, anche al fine di Pt_2
maturare commissioni utili a ridurre la sua esposizione nei confronti di CP_1
In data 6 marzo 2020 il aveva consegnato l'auto, sulla quale venivano riscontrati Pt_2
danni come da scheda di consegna del veicolo, all'incaricato di . CP_1 CP_4
Infine, in data 19 marzo 2020, improvvisamente il aveva trasmesso dichiarazione Pt_2
di recesso dal contratto di noleggio.
A seguito dell'intervenuto recesso, aveva stornato parzialmente il canone CP_1
inerente al mese di marzo, emettendo corrispondente nota di credito per i giorni in cui il non aveva goduto del mezzo e, in applicazione dell'art. 5 del contratto, aveva Pt_2
richiesto l'importo dovuto dal Cliente a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
Infine, persistendo l'inadempimento del rispetto alle varie somme dovute, Pt_2
l' si era determinata a richiedere avanti al Tribunale di Cuneo l'ingiunzione CP_1
di pagamento per cui era causa.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2021, nel giudizio di primo grado, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinviando, a seguire, la causa al 04.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese conclusive.
Con sentenza n. 899/2023, pubblicata il 30.11.2023, il Tribunale di Cuneo si pronunciava, respingendo l'opposizione formulata dal , confermando il decreto Parte_2
ingiuntivo, già dichiarato esecutivo e condannando l'opponente anche alla refusione delle spese legali.
In primo luogo il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando quanto dedotto dallo stesso opponente nell'atto di opposizione ove, aveva affermato che la conclusione del contratto era stata “determinata” dalla previsione della possibilità di sub-affittare a terzi il veicolo oggetto di locazione e dalla possibilità di una collaborazione professionale tra il e la , motivi, questi, per i quali Pt_2 CP_1
5 doveva essere esclusa l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 206 del 2005, invocata dal atteso che il comportamento di quest'ultimo nella vicenda Pt_2
contrattuale appariva qualificabile come professionista, avendo egli stesso dichiarato di agire per scopi connessi con l'attività professionale.
Nel merito, il Giudice di prime cure riteneva provato documentalmente il credito vantato dalla secondo le allegazioni dell'opposta e, per converso, generiche Controparte_1
le avverse eccezioni dalle quali non era emerso alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia.
Ritenendo erronea la decisione del Tribunale di Cuneo, con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, l'avv. proponeva impugnazione avanti Parte_2
questa Corte, lamentando plurimi motivi di gravame.
1. Eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellante riteneva che la parte motiva nella quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'avv. avesse sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine Pt_2
in qualità di professionista, intendendo utilizzare, ai fini della clausola Rentable, le proprie conoscenze personali, nonché per instaurare un rapporto di collaborazione con la
, fosse errata. CP_1
Argomentava l'appellante, che la proposta di offerta di consulenza legale non era stata fatta per compensare il noleggio e, in ogni caso, l'attività di collaborazione sarebbe stata espletata in piena autonomia dal contratto di locazione.
Oltre a ciò, l'appellante lamentava che il Tribunale non avesse valutato il luogo dove il contratto era stato concluso (Formello, in provincia di Roma) e che l'opzione “rentable”, altro non era che uno strumento per abbattere il canone mensile di noleggio, senza finalità di lucro e, quindi, non poteva essere valorizzata ai fini dell'attribuzione al locatario della qualità di professionista.
Pertanto, concludeva l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'eccezione e procedere alla declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 1469 bis c.c.
e degli artt. 33 e segg. del D.lgs 206/2005.
2. Illegittimità degli addebiti.
Il contestava la legittimità di parte degli addebiti (ad eccezione della rata iniziale Pt_2
6 e di quelle mensili di gennaio e febbraio).
Sul tema della responsabilità contrattuale il adduceva che il creditore era tenuto Pt_2
a provare il danno sofferto in concreto, in conseguenza del ritardo/inesatto o mancato adempimento dell'altro contraente, essendo esonerato da tale prova soltanto quando oggetto dell'obbligazione era una somma di danaro.
Negli altri casi, il risarcimento (sotto qualsiasi forma lo si chiedesse, indennizzo, penale, rimborso) non competeva per il solo fatto del ritardo/inesattezza/mancanza di adempimento, occorrendo, invece, la prova dell'esistenza e la misura del pregiudizio, inteso non in senso non eventuale o possibile, ma realmente subito.
Per quanto riguardava la voce “Penale per recesso anticipato € 13.340,00”, l'appellante riteneva, quindi, che la società avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza Controparte_1
del danno subito a causa della risoluzione anticipata e non limitarsi ad invocare il contenuto della clausola contrattuale di cui all'art. 5.
Nel caso di specie, invece, non vi era stato allegato alcun danno, tanto più avendo la in comparsa di costituzione, ammesso che la vettura era stata Controparte_1
richiesta da un terzo noleggiante.
In conformità agli accordi assunti, il l'aveva consegnata, senza però ricevere lo Pt_2
sgravio che avrebbe dovuto essergli riconosciuto;
pertanto, aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per proseguire nel rapporto, ritenuto troppo oneroso e, pertanto, aveva proceduto alla dichiarazione di recesso.
Il censurava anche la qualificazione giuridica operata dal Giudice di prime cure Pt_2
dell'art. 5 del contratto, come multa penitenziale per la facoltà di recesso anticipato;
l'appellante ne lamentava l'eccessiva onerosità, assumendo che l'importo avrebbe dovuto essere, in ogni caso, proporzionato al danno patito.
Per quanto riguardava la voce “Rimborso Km eccedenti, € 1.251,22”, il Pt_2
contestava l'addebito, lamentando l'erroneità della decisione, nella parte dove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che fosse stato superato il limite annuale, perché vi era stato un “ingente utilizzo del veicolo da parte del locatario (10.622 km percorsi in tre mesi sui
20.000 km annui consentiti ex contractu)” dando per certa una presunzione, in realtà non verificata.
7 Ad avviso del il Tribunale di Cuneo aveva errato anche per quanto riguardava il Pt_2
riconoscimento della voce “Rimborso spese recupero mezzo € 1.147,54”, non essendo stati esposti i criteri di calcolo di tale voce e affermando che, essendo stata consegnata la vettura a un incaricato, per la locazione a terzi, l'importo, in ogni caso, non era dovuto.
In ordine alla voce: “Indennizzo per danno arrecato al mezzo Tesla di € 1.516,39”, il osservava che il verbale di riconsegna non faceva menzione della quantificazione Pt_2
del danno e, inoltre, la vettura era coperta da assicurazione Kasko, che avrebbe dovuto tutelare il conducente da qualsiasi evento pregiudizievole.
Ne conseguiva, a parere dell'appellante, che anche tale somma non era dovuta, essendo contestato sia l'an sia il quantum, quest'ultimo del tutto sfornito di prova.
Quali terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante sosteneva la non azionabilità del credito di € 13.340,00=, in conseguenza dell'emissione di nota di credito che aveva stornato l'intero importo.
Per quanto riguardava il credito relativo al mese di marzo, l'importo, in ragione della nota di credito n. 134-20NE20, avrebbe dovuto essere ridotto a €. 298,99=.
Quinto motivo: erronea interpretazione dell'art. 648 c.p.c.
Affermava il che, nonostante fossero state prodotte note di credito, il Giudice di Pt_2
prime cure aveva erroneamente concesso la provvisoria esecuzione per l'intera somma ingiunta di € 25.123,24=, senza tener conto degli storni operati dall'opposta.
Infine, in ordine al sesto e settimo motivo, l'appellante deduceva la non corrispondenza del credito ingiunto rispetto alla documentazione contabile prodotta, a conferma della vaghezza del diritto di credito azionato e oggetto di ingiunzione.
Tali essendo i motivi di gravame formulati dall'appellante, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata, con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 23.04.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto riguardava l'eccezione di incompetenza territoriale, l' Controparte_1
replicava, evidenziando che la censura dell'appellante non appariva aver colto la ratio decidendi della sentenza, che, nel respingere l'eccezione del aveva richiamato Pt_2
quanto esplicitamente dedotto da quest'ultimo nel giudizio di opposizione, ovvero che la
8 possibilità di sublocare la vettura a terzi, riducendo il canone locativo e di stipulare un accordo di consulenza con l' erano stati gli elementi che avevano indotto il CP_1
a stipulare il contratto. Pt_2
Tali elementi, dedotti espressamente dalla parte opponente, escludevano che il contratto potesse ritenersi estraneo all'esercizio della professione del locatario, con la conseguenza che doveva ritenersi valida ed efficace la designazione convenzionale, sotto il profilo territoriale, del Tribunale di Cuneo.
Per quanto riguardava la legittimità degli addebiti, l'appellata replicava che la multa penitenziale era prevista e disciplinata dall'art. 5 del contratto e dalla formulazione della stessa si evinceva che essa aveva la funzione di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, senza che dovesse allegarsi alcun danno.
Per quanto riguardava i chilometri eccedenti, l'appellata rilevava che l'appellante nel ristretto periodo in cui aveva avuto in uso il bene, aveva percorso 10.622 chilometri rispetto ai 20.000 previsti all'anno dal contratto.
Il Giudice il prime cure aveva, quindi, correttamente interpretato la clausola, nel senso di considerarla orientata a disciplinare l'uso del mezzo, consentendo un utilizzo prestabilito e costante nel tempo, mentre l'appellante, nel periodo in questione, lo aveva adoperato per il triplo dei chilometri che avrebbe potuto percorrere, con ciò, superando presuntivamente il limite.
Le spese di recupero del mezzo dovevano ritenersi anch'esse dovute, essendo irrilevante la consegna resa ad un incaricato (della dovendo, invece, avvenire presso la sede CP_1
della concedente.
Per quanto riguardava il rimborso dei danni, l' richiamava il contenuto del CP_1
documento (B15) sottoscritto dal Pt_2
In ultimo, l'appellata prendeva posizione in senso negativo anche sulle altre censure dell'appellante riguardanti l'interpretazione della nota di credito n. 163-21 di €. 2.932,80= di storno dell'IVA sulla “multa penitenziale” e della nota di credito n. 134-20 NE/20 del
27.05.2020, relativa alla riduzione del canone per il mese di marzo 2020, a seguito della restituzione del veicolo.
Tali essendo le difese delle parti, in sede di prima udienza, tenuta in data 06.06.2024, il
9 Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.10.2024 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, preso atto delle conclusioni rassegnate, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta la sentenza impugnata, nonché gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, esaminato il materiale documentale allegato, osserva quanto segue.
Deve preliminarmente trattarsi l'eccezione di incompetenza per territorio reiterata dall'appellante anche nella presente fase processuale.
In primo grado il Tribunale aveva valutato la questione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve considerarsi “professionista” la persona (fisica e/o giuridica) che utilizzi il contratto nell'ambito della propria attività imprenditoriale e/o professionale.
Aveva poi dato rilievo alle deduzioni difensive dell'opponente formulate nell'atto di citazione in opposizione, dalle quali era emerso che la conclusione del contratto era stata “determinata” dalla possibilità per l'opponente di subaffittare il veicolo a terzi, per le conoscenze professionali godute e dalla possibilità di instaurare una collaborazione professionale tra la società concedente e il Pt_2
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale aveva concluso nel senso di ritenere che il Pt_2
nella conclusione del contratto di noleggio de quo, avesse agito per scopi
[...]
connessi all'esercizio della propria attività professionale.
A parere della Corte, il motivo di gravame proposto, come osservato anche dall'appellata, , censura solo marginalmente la motivazione esposta in CP_1
sentenza dal Tribunale, precisando che l'attività di collaborazione sarebbe stata autonoma rispetto al contratto di noleggio e non volta a compensare le prestazioni pattuite, mentre non nega che la scelta del contratto sia stata fondata sugli elementi sopra riportati, peraltro esposti direttamente dal nell'atto di citazione in Pt_2
opposizione.
Sulla base delle affermazioni rese dall'appellante in tale sede, la Corte ritiene di
10 respingere il motivo di appello, condividendo la decisione del Tribunale e la motivazione addotta.
Per quanto riguardano gli addebiti dei quali in sede di gravame è stata negata la debenza, la Corte rileva che le voci contestate riguardano: la penale per il recesso anticipato (€. 13.340,00=); il rimborso dei km eccedenti (€. 1.251,22=); il rimborso delle spese per il recupero del mezzo (€. 1.147,54=); l'indennizzo per i danni arrecati al veicolo
(€. 1.516,39=) e, infine, l'importo di €. 1.688,48=, stornato a €. 298,99=, con la nota di credito n. 134-20NE/20.
Per quanto attiene la cd. “penale per recesso anticipato”, l'appellante ha contestato la fondatezza dell'addebito, negandone la natura di multa penitenziale e lamentando, in ogni caso, la mancata prova del danno.
La Corte, esaminato il regolamento contrattuale e valutata la clausola n. 5 del contratto, osserva che la previsione ivi contenuta non appare volta a costituire una forma di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma appare disciplinare il corrispettivo dovuto al locatore per la possibilità, riconosciuta al locatario, di procedere alla determinazione unilaterale del recesso, senza alcuna causa giustificativa, salva la sola manifestazione unilaterale di volontà dell'esercente.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali sulla cd. “multa penitenziale” (cfr. Cass.
Civ. Sez. II, sent. 6558 del 18.03.2010) deve ritenersi che le parti abbiano l'autonomia contrattuale di determinare, in via convenzionale, il ristoro economico per l'esercizio, unilaterale del diritto di recesso, con la conseguenza che la clausola deve ritenersi valida, apparendo infondate le doglianze dell'appellante, sia rispetto alla motivazione della sentenza, sia rispetto al contenuto della clausola stessa.
L'importo di €. 13.340,00= deve ritenersi, pertanto, dovuto dall'appellante.
Fondati appaiono, invece, i motivi di gravame riguardanti la negazione dell'indennizzo per i chilometri eccedenti il limite annuale (€. 1.251,22=) quelli per il rimborso delle spese per il recupero del mezzo (€. 1.147,54=) e, sempre a titolo di indennizzo, per i danni che il veicolo presentava al momento della consegna (€. 1.516,39=).
In ordine agli addebiti sopra riportati, le censure dell'appellante, avuto riguardo al materiale probatorio allegato dall' , si appalesano fondate. CP_1
11 In particolare, a giudizio della Corte, risultano non dovute le somme riferite ai chilometri
“in eccesso”, atteso che è pacifico che la circostanza in questione non si è verificata e che l'ingente utilizzo del veicolo da parte del locatario (10.622 km. percorsi in tre mesi sui 20.000 km. annui consentiti extracontrattuali) rientrava nelle facoltà di quest'ultimo, non essendo stato previsto in contratto un limite mensile all'utilizzo del veicolo.
Non dovuto appare anche l'importo relativo alle spese per il recupero del mezzo, atteso che è pacifico che il veicolo era stato consegnato in data 06.03.2020, prima della dichiarazione di recesso per la sublocazione a terzi e, a seguire, non è ritornato nella disponibilità dell'appellante.
Risulta parimenti non dovuto, l'importo, contestato dall'appellante sia nell'an, sia nel quantum, riferito all'indennizzo per i danni che il veicolo presentava al momento della consegna, quantificati in €. 1.516,39=.
Sul punto ha valore l'obiezione dell'appellante, secondo la quale il contratto prevedeva espressamente l'assicurazione RCA + Full Kasko (sia pure con franchigia del 10% con un minimo di €. 1.000,00=); a ciò aggiungasi che non è stato allegato, da parte di CP_1
, nessun documento atto a comprovare i valori dei danni attribuiti al né
[...] Pt_2
una formale contestazione di inadeguata manutenzione del veicolo.
L'importo dovuto dall'appellante nei confronti della società deve Controparte_1
pertanto essere rideterminato nei termini che seguono:
+ €. 3.782,40= IVA compresa, quale residuo della maxirata (fattura 284NE/19);
+ €. 13.340,00= IVA esente, quale multa penitenziale di cui all'art. 5 del contratto;
+ €. 1.627,48= IVA compresa, quale rata gennaio 2020 (fattura 16NE/20);
+ €. 1.627,48= IVA compresa, quale rata febbraio 2020 (fattura 49NE/20);
+ €. 298,99= IVA compresa (quale rata marzo 2020, al seguito della nota di credito
134NE/20); per un importo complessivo di €. 20.676,35=, sul quale sono dovuti gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale.
La rideterminazione del credito riconosciuto come effettivamente dovuto dall'appellante nei confronti della comporta la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo n. 194/2021 – R.G. 166/2021 in data
12 03.03.2021 e la condanna dell'appellante alla minor somma sopra indicata.
La riforma della sentenza comporta anche la modifica delle statuizioni relative alle spese di causa, che, in ragione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore della per entrambi i gradi, Controparte_1
secondo i criteri che si vanno ad esporre.
Ai fini della determinazione dello scaglione del valore della causa, si assume quale parametro quello corrispondente all'importo definitivamente accertato, disponendosi,
a favore dell'appellata, la compensazione delle spese nella misura del 20%, in ragione del minor credito riconosciuto alla a seguito dell'accoglimento Controparte_1
parziale del gravame.
Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese nei due gradi di giudizio.
Primo grado: valore della causa compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00: intero:
fase di studio della controversia 919,00
fase introduttiva del giudizio 777,00
fase istruttoria 1.680,00
fase decisionale 1.701,00 totale compensi 5.077,00 importo pari all'80% 4.061,60 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge e anticipazioni;
Secondo grado: valore della causa compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00: intero: fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compensi 3.966,00 importo pari all'80% 3.172,80
13 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 899/2023, pubblicata il 30.11.2023:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 194/2021, R.G. 166/2021, emesso dal Tribunale di
Cuneo in data 03.03.2021 e, per l'effetto, condanna al Parte_2
pagamento a favore della dell'importo di €. 20.676,35=, Controparte_1
oltre gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento a favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese legali del primo grado di giudizio, nella misura dell'80%, pari a €
4.061,80, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e anticipazioni;
3) condanna al pagamento a favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese legali del presente grado di giudizio, nella misura dell'80%, pari a €
3.172,80, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e anticipazioni.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta da remoto su applicativo TEAMS in data
23.12.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
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