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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14295/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. TUTTOBENE ALESSIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 1° marzo 2023, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Brescia (atto n. 345 parte II serie C 1).
Dall'unione non sono nati figli.
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
É stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 2262/2024, passata in giudicato.
Va, ora, dichiarato lo scioglimento del matrimonio, in quanto la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione e le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
La pronuncia della separazione e del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14295/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. TUTTOBENE ALESSIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 1° marzo 2023, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Brescia (atto n. 345 parte II serie C 1).
Dall'unione non sono nati figli.
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
É stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 2262/2024, passata in giudicato.
Va, ora, dichiarato lo scioglimento del matrimonio, in quanto la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione e le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
La pronuncia della separazione e del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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