TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4458/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4458/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI Parte_1 P.IVA_1 LE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Umberto I, 2 06059 Todi ITALIA presso il difensore avv. COGORNI PROIETTI LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2 PALMA NA IT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REDI 221 FIRENZE presso il difensore avv. ALESSANDRO PALMA NA IT
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/12/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio allegando di essere cliente della Parte_1 Controparte_1
banca convenuta per avere in essere il rapporto di conto corrente ordinario 80780. Non specifica quando il conto corrente è stato aperto, né se era effettivamente ancora in corso al momento della domanda. Si evince dalle argomentazioni nella citazione che il conto è stato funzionante quanto meno tra il 2014 e il 2018. Non produce documentazione contrattuale, che sostiene aver chiesto ex art. 119
TUB alla Banca. Non esclude che dei contratti siano stati sottoscritti, ma nel caso non siano prodotti dalla banca chiede che ne venga accertata la nullità per mancanza della forma scritta. Chiede, comunque, il ricalcolo del saldo (non specifica a quale data, si può presumere alla data dell'ultimo estratto conto prodotto), con solo effetto accertativo, depurato dagli addebiti applicati senza valide pattuizioni e degli interessi usurari. Chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
Con le successive memorie ex art. 183 c.p.c. ha depositato la documentazione contrattuale ottenuta nelle more dalla Banca.
Con ordinanza del 7/5/2021 è stata disposta una CTU, affidata infine alla dott.ssa Persona_1
La perizia è stata depositata in data 3/12/2022.
si è costituita in data 18/9/2023 , confermando che l'attore si riferisce al Controparte_1
contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza n. 80780, stipulato il 28.03.2007, seguito dal “Contratto condizioni generali di affidamento”, datato 14.07.2008 e dalla “Lettera di concessione affidamento” datata 14.07.2008. Contesta le censure avversarie e chiede il rigetto della domanda.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., viene oggi in decisione.
Visto gli atti si osserva quanto segue.
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità.
pagina 2 di 4 Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
Dall'analisi della documentazione contabile agli atti effettuata dal CTU si apprende che il saldo al
3/9/2018, l'ultimo conosciuto, era a debito di €20.058,30, passato a sofferenza dalla con CP_2
giroconto.
La mancanza della documentazione contrattuale – verificata dal CTU anche dopo le memorie ex art. 183 c.p.c. – va interpretata nel caso di specie non come mancanza di una pattuizione scritta (l'attore – si ribadisce – non lo ha escluso, chiedendo la consegna dei contratti e ipotizzando che in caso di inerzia della banca si potesse interpretare in tal senso), ma come carenza di prova delle condizioni contrattuali.
Deve essere disattesa, pertanto, ogni censura in ordine ad applicazione di addebiti non previsti dal contratto. Analogamente si deve rigettare la richiesta di ricalcolo per applicazione di interessi usurari.
Anche in tema di conto corrente, infatti, appare applicabile il principio individuato dalla Corte di
Cassazione per i contratti di mutuo secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria e non ha anche la usura sopravvenuta, ossia quella che ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, non anche quella che è esogena allo stesso ed è dovuta a cause esterne e al contratto. Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse.
Nel caso di specie non vi è prova che le parti abbiano pattuito un tasso di interesse superiore a quello di usura per il tipo specifico di rapporto.
Nessun superamento delle soglie di usura è stato rilevato dal CTU, comunque, neppure durante il corso del rapporto, sicchè non può residuare alcun dubbio sul rigetto della richiesta di ricalcolo sotto tale profilo.
pagina 3 di 4 Anche la verifica della illegittimità dell'anatocismo applicato è preclusa dalla mancata produzione della documentazione contrattuale, essendo quello di osservazione un periodo (31/3/2017-3/9/2018) in cui non era preclusa la capitalizzazione trimestrale.
Risulta dalla CTU, infatti, che la banca si è (quanto meno di fatto) adeguata alle norme di cui al
Decreto Legge n. 18 del 2016 ed alla Delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo antecedente, invece, non vi era un divieto assoluto di capitalizzazione periodica degli interessi, potendo sussisterne i presupposti secondo le condizioni di cui alla delibera del CICR del 2000. Se gli addebiti relativi sono stati operati senza i necessari presupposti deve essere verificata la disciplina contrattuale, quanto meno quella originaria (ponendosi eventualmente, in caso di pattuizioni non rispettose della delibera CICR, a carico della banca l'onere della prova di adeguamenti successivi).
Non vi è prova, infine, neppure di violazioni dei doveri di buona fede o trasparenza, solo accennati in modo del tutto generico.
La domanda di accertamento di un saldo diverso, in favore del cliente, del conto corrente deve pertanto essere integralmente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata per spese ed in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4458/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI Parte_1 P.IVA_1 LE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Umberto I, 2 06059 Todi ITALIA presso il difensore avv. COGORNI PROIETTI LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2 PALMA NA IT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REDI 221 FIRENZE presso il difensore avv. ALESSANDRO PALMA NA IT
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/12/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio allegando di essere cliente della Parte_1 Controparte_1
banca convenuta per avere in essere il rapporto di conto corrente ordinario 80780. Non specifica quando il conto corrente è stato aperto, né se era effettivamente ancora in corso al momento della domanda. Si evince dalle argomentazioni nella citazione che il conto è stato funzionante quanto meno tra il 2014 e il 2018. Non produce documentazione contrattuale, che sostiene aver chiesto ex art. 119
TUB alla Banca. Non esclude che dei contratti siano stati sottoscritti, ma nel caso non siano prodotti dalla banca chiede che ne venga accertata la nullità per mancanza della forma scritta. Chiede, comunque, il ricalcolo del saldo (non specifica a quale data, si può presumere alla data dell'ultimo estratto conto prodotto), con solo effetto accertativo, depurato dagli addebiti applicati senza valide pattuizioni e degli interessi usurari. Chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
Con le successive memorie ex art. 183 c.p.c. ha depositato la documentazione contrattuale ottenuta nelle more dalla Banca.
Con ordinanza del 7/5/2021 è stata disposta una CTU, affidata infine alla dott.ssa Persona_1
La perizia è stata depositata in data 3/12/2022.
si è costituita in data 18/9/2023 , confermando che l'attore si riferisce al Controparte_1
contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza n. 80780, stipulato il 28.03.2007, seguito dal “Contratto condizioni generali di affidamento”, datato 14.07.2008 e dalla “Lettera di concessione affidamento” datata 14.07.2008. Contesta le censure avversarie e chiede il rigetto della domanda.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., viene oggi in decisione.
Visto gli atti si osserva quanto segue.
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità.
pagina 2 di 4 Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
Dall'analisi della documentazione contabile agli atti effettuata dal CTU si apprende che il saldo al
3/9/2018, l'ultimo conosciuto, era a debito di €20.058,30, passato a sofferenza dalla con CP_2
giroconto.
La mancanza della documentazione contrattuale – verificata dal CTU anche dopo le memorie ex art. 183 c.p.c. – va interpretata nel caso di specie non come mancanza di una pattuizione scritta (l'attore – si ribadisce – non lo ha escluso, chiedendo la consegna dei contratti e ipotizzando che in caso di inerzia della banca si potesse interpretare in tal senso), ma come carenza di prova delle condizioni contrattuali.
Deve essere disattesa, pertanto, ogni censura in ordine ad applicazione di addebiti non previsti dal contratto. Analogamente si deve rigettare la richiesta di ricalcolo per applicazione di interessi usurari.
Anche in tema di conto corrente, infatti, appare applicabile il principio individuato dalla Corte di
Cassazione per i contratti di mutuo secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria e non ha anche la usura sopravvenuta, ossia quella che ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, non anche quella che è esogena allo stesso ed è dovuta a cause esterne e al contratto. Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse.
Nel caso di specie non vi è prova che le parti abbiano pattuito un tasso di interesse superiore a quello di usura per il tipo specifico di rapporto.
Nessun superamento delle soglie di usura è stato rilevato dal CTU, comunque, neppure durante il corso del rapporto, sicchè non può residuare alcun dubbio sul rigetto della richiesta di ricalcolo sotto tale profilo.
pagina 3 di 4 Anche la verifica della illegittimità dell'anatocismo applicato è preclusa dalla mancata produzione della documentazione contrattuale, essendo quello di osservazione un periodo (31/3/2017-3/9/2018) in cui non era preclusa la capitalizzazione trimestrale.
Risulta dalla CTU, infatti, che la banca si è (quanto meno di fatto) adeguata alle norme di cui al
Decreto Legge n. 18 del 2016 ed alla Delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo antecedente, invece, non vi era un divieto assoluto di capitalizzazione periodica degli interessi, potendo sussisterne i presupposti secondo le condizioni di cui alla delibera del CICR del 2000. Se gli addebiti relativi sono stati operati senza i necessari presupposti deve essere verificata la disciplina contrattuale, quanto meno quella originaria (ponendosi eventualmente, in caso di pattuizioni non rispettose della delibera CICR, a carico della banca l'onere della prova di adeguamenti successivi).
Non vi è prova, infine, neppure di violazioni dei doveri di buona fede o trasparenza, solo accennati in modo del tutto generico.
La domanda di accertamento di un saldo diverso, in favore del cliente, del conto corrente deve pertanto essere integralmente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata per spese ed in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4