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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 72 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Girasole, via Cavour n.9
Ricorrente
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Tortolì località Monte Terli,
Resistente entrambi rappresentati e difesi, in virtù dell'odierna procura speciale in atti, dall'avv.
Gianfranco Puncioni e elettivamente domiciliati in Tortolì, nella via Mameli 26, presso lo studio dello stesso.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio– materia famiglia.
1 Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso depositato il 29 febbraio
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Girasole il 21.12.2002 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2002;
- dall'unione nasceva il 24.11.2005. Per_1
Con omologa n.1293/2015 depositata in data 8.07.2015 (RG 238/2015) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale,
i ricorrenti hanno deciso di presentare domanda congiunta di divorzio, chiedendo che vengano modificate le condizioni di cui al ricorso per separazione del 21.05.2015, così come di seguito riportate:
- I genitori e garantiranno una vita dignitosa al figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne e si impegnano per fargli proseguire gli studi o cercarsi un lavoro per Per_1
costruirsi la propria indipendenza.
- per il mantenimento del figlio verserà a – entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese a mezzo bonifico bancario – l'importo di € 100,00 (euro cento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT .
- Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, come pure ogni altra spesa straordinaria, previa presentazione della relativa pezza giustificativa.
- e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, Parte_1 CP_1
pertanto, di non pretendere nulla per il loro mantenimento e dichiarano di non avere nulla reciprocamente da pretendere dal punto di vista patrimoniale ritenendosi pienamente soddisfatti dall'accordo raggiunto.
Condizioni, queste ultime, che venivano confermate anche all'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi a trattazione scritta.
2 I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa n.1293/2015 emessa il 3.07.2015 e depositata in data 8.07.2015 (RG 238/2015).
L'udienza presidenziale si era tenuta il 11.06.2015 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto della adesione del PM alla domanda del ricorrente, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Girasole il 21.1.12.2002 fra Pt_1
e come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato
[...] CP_1
civile del Comune di Girasole al n. 1, parte I, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Girasole le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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