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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
MO IL, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429798 14660 BOLLO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento (Rif. Id. pratica 29429798) prot. N. 14660, relativo alla tassa automobilistica regionale dei veicoli tg. Targa_1, Targa_2, Targa_3 per i periodi di imposta anno 2012, 2014, 2016. Il valore della lite è di € 1.523,64.
La ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, per i seguenti motivi:
1) Decadenza e prescrizione da part dell'amministrazione della podestà di accertamento e di irrogazione di sanzione ammiistrativa in materia di tassa automobilistica regionale per notifica dei relativi avvisi dopo il decorso di tre anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (Art.5 dl D.L. 953/82, così come modificato dall'Art. 3 del D.L. 2/86 convertito in Legge 60/86);
2) L'iscrizione a ruolo non è un atto interruttivo della prescrizione;
3) Ai fini della prescrizione non è applicabile il principio del doppio termine della notifica;
4) Assenza di indicazione degli elementi probatori. Violazione di Legge sotto altro profilo. Nullità degli avvisi di accertamento.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione per intervenuta prescrizione/decadenza; in via subordinata di annullare l'ingiunzione di pagamento impugnato per mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione. In via gradata annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per difetto di legittimazione passiva dell'Ente Comunale per aver già pagato la tassa richiesta in atti. Chiede l'esibizione in originale (articolo 22, comma 5 D.lgs n. 546/1992).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Si costituisce in giudizio la RTI CRESET con controdeduzioni nelle quali evidenzia che la pretesa tributaria della Regione Molise è del tutto legittima, attuale e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti alla intimazione opposta.
Sostiene che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI ICA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede. In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51.). L'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento. Infine fa rilevare che del tutto inconferente risulta l'eccezione concernente la natura di atto interruttivo o meno dell'emissione del ruolo. Tale eccezione è del tutto pretestuosa, inconferente, infondata e di carattere meramente dilatorio. Fa rilevare che la Regione Molise riscuote le proprie entrate patrimoniali e non attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910
e non tramite iscrizione e formazione di ruoli esecutivi.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, dall'esame dei documenti rinvenuti nel facsicolo processuale, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti all'intimazione di pagamento Rif. Id. pratica 29429798 prot. N. 14660 oggetto dell'odierna impugnazione:
1) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2012, l'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2012 e l'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2012 che risultano notificati con consegna nelle mani del destinatario in data 11/01/2016 e non sono stati mai opposti. Per gli stessi atti risulta emessa l'ingiunzione di pagamento ID 9518973 notificata per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 31/07/2017.
Risulta poi notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 16836197 per compiuta giacenza in data
05/05/2020 e l'atto di precetto ID 22491261 con consegna nelle mani in data 11/01/2023; 2) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2013 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 02/12/2016 e non è stato mai opposto;
3) L'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2013 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 10/01/2017 e non è stato mai opposto. Il medesimo risulta consegnato in data 16/12/2016 all'U.P. Di Napoli Centrale;
4) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2014 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 20/08/2017 e non è stato mai opposto;
5) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2014 che risulta notificato con consegna nelle mani in data 25/10/2017 e non è stato mai opposto;
6) per gli avvisi di accertamento annualità 2013 e 2014 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
13230182 per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 29/11/2018 e non è stata opposta e l'atto di precetto ID 21956987 con consegna nelle mani della ricorrente in data 06/12/2022 e non veniva opposto;
7) L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 18/11/2019 e non è stato mai opposto;
8) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 14/11/2019 e non è stato mai opposto;
9) L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 18/11/2019 e non è stato mai opposto;
10) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 14/11/2019 e non è stato mai opposto;
11) L'avviso di accertamento TG Targa_6 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
12) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
13) L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
14) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
15) per gli avvisi di accertamento annualità 2016 e 2017 è stata tentata la notifica dell'ingiunzione di pagamento ID 19788150 ( in indirizzo Indirizzo_1 , 86064 - AN TI IN NS (CB) ante 11/05/2005 trasferita in Indirizzo_2 , 86046 - AN TI IN NS (CB) ) e in Indirizzo_3
dal 25/10/2018) e l'ingiunzione di pagamento ID 22534999 notificata per compiuta giacenza in data
23/02/2023 e non è stata opposta.
In ordine alla eccezione formulata dalla ricorrente che, alla prescrizione, non è applicabile il principio del doppio termine della notifica, si osserva, sulla natura decadenziale del rapporto tributario oggetto dell'odierna controversia, dalla sentenza n. 14312 della CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, depositata il 22 maggio 2024 si evince ” Si è recentemente statuito da parte di questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, che gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d. p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, per i tributi locali). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale – soltanto – come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale (v. Cass. n. 25204/2022). Peraltro, l'ontologica differenza tra termini “decadenziali” e termini “prescrizionali”, rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod.civ.) dell'atto -interruttivo – posto in essere dall'Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento (art. 2964 cod. civ.). “
Successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento, gli atti interruttivi ( ingiunzioni di pagamento), come indicato con l'ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, la Corte di Cassazione sottolinea che il principio della scissione degli effetti della notifica degli atti degli Enti locali opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione.
Per la Cassazione, non vi è alcun dubbio che ai fini del rispetto del termine triennale di decadenza previsto dalla norma per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza.
Il primo e il terzo motivo di ricorso risultano infondati.
Difatti, risulta agli atti che, per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012, è stato regolarmente notificato l'atto di precetto ID 22491261 con consegna nelle mani della ricorrente in data 11/01/2023, per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2013 e 2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956987 con consegna nelle mani della ricorrente in data 06/12/2022 e per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016 e 2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 22534999 per compiuta giacenza in data 23/02/2023.
A tale riguardo si osserva che i medesimi ( atto di precetto ID 22491261, atto di precetto ID 21956987 e ingiunzione di pagamento ID 22534999) costituiscono atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora.
Essi, dunque, ove non impugnati nei termini decadenziali, determinano la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude, la mancata impugnazione, al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'intimazione di pagamento (Rif. Id. pratica 29429798) prot. N. 14660, oggi impugnata risulta notificata in data 08/02/2025, e, dunque, non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n.
2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
La Corte ritiene infondate le eccezioni formulate dalla ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato in relazione all'assenza d'indicazione degli elementi probatori posti a base dell'accertamento.
Come indicato dalla Cassazione con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, l'intimazione di pagamento, emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73), è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), in quanto equiparabile all'avviso di mora. (Corte di Cassazione, sentenza n. 6585/2025) e la carenza o la totale assenza di motivazione rilevano esclusivamente nel caso in cui il destinatario dell'atto sia totalmente all'oscuro degli elementi su cui si fonda una determinata pretesa creditizia della P.A., certamente, non quando la stessa pretesa si riferisca a precedenti atti, seppur non allegati, regolarmente notificati e, quindi, pienamente conosciuti dall'opponente. Del resto l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo la
Cassazionei, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). ( Sentenza del 04/07/2022 n. 21065/5 - Corte di cassazione)
La Corte fa rilevare che è del tutto inconferente l'eccezione concernente la natura di atto interruttivo o meno dell'emissione del ruolo. Tale eccezione è del tutto, inconferente, poiché la Regione Molise riscuote le proprie entrate patrimoniali e non attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e non tramite iscrizione e formazione di ruoli esecutivi. Del tutto inconferente risulta essere anche la richiesta della ricorrente di annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata per mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Anche le contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla presunta carenza di motivazione ed in ordine alle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, sono palesemente infondate. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di causa liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15 per cento), ed accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
MO IL, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429798 14660 BOLLO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento (Rif. Id. pratica 29429798) prot. N. 14660, relativo alla tassa automobilistica regionale dei veicoli tg. Targa_1, Targa_2, Targa_3 per i periodi di imposta anno 2012, 2014, 2016. Il valore della lite è di € 1.523,64.
La ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, per i seguenti motivi:
1) Decadenza e prescrizione da part dell'amministrazione della podestà di accertamento e di irrogazione di sanzione ammiistrativa in materia di tassa automobilistica regionale per notifica dei relativi avvisi dopo il decorso di tre anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (Art.5 dl D.L. 953/82, così come modificato dall'Art. 3 del D.L. 2/86 convertito in Legge 60/86);
2) L'iscrizione a ruolo non è un atto interruttivo della prescrizione;
3) Ai fini della prescrizione non è applicabile il principio del doppio termine della notifica;
4) Assenza di indicazione degli elementi probatori. Violazione di Legge sotto altro profilo. Nullità degli avvisi di accertamento.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione per intervenuta prescrizione/decadenza; in via subordinata di annullare l'ingiunzione di pagamento impugnato per mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione. In via gradata annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per difetto di legittimazione passiva dell'Ente Comunale per aver già pagato la tassa richiesta in atti. Chiede l'esibizione in originale (articolo 22, comma 5 D.lgs n. 546/1992).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Si costituisce in giudizio la RTI CRESET con controdeduzioni nelle quali evidenzia che la pretesa tributaria della Regione Molise è del tutto legittima, attuale e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti alla intimazione opposta.
Sostiene che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI ICA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede. In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51.). L'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento. Infine fa rilevare che del tutto inconferente risulta l'eccezione concernente la natura di atto interruttivo o meno dell'emissione del ruolo. Tale eccezione è del tutto pretestuosa, inconferente, infondata e di carattere meramente dilatorio. Fa rilevare che la Regione Molise riscuote le proprie entrate patrimoniali e non attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910
e non tramite iscrizione e formazione di ruoli esecutivi.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, dall'esame dei documenti rinvenuti nel facsicolo processuale, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti all'intimazione di pagamento Rif. Id. pratica 29429798 prot. N. 14660 oggetto dell'odierna impugnazione:
1) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2012, l'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2012 e l'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2012 che risultano notificati con consegna nelle mani del destinatario in data 11/01/2016 e non sono stati mai opposti. Per gli stessi atti risulta emessa l'ingiunzione di pagamento ID 9518973 notificata per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 31/07/2017.
Risulta poi notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 16836197 per compiuta giacenza in data
05/05/2020 e l'atto di precetto ID 22491261 con consegna nelle mani in data 11/01/2023; 2) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2013 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 02/12/2016 e non è stato mai opposto;
3) L'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2013 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 10/01/2017 e non è stato mai opposto. Il medesimo risulta consegnato in data 16/12/2016 all'U.P. Di Napoli Centrale;
4) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2014 che risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 20/08/2017 e non è stato mai opposto;
5) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2014 che risulta notificato con consegna nelle mani in data 25/10/2017 e non è stato mai opposto;
6) per gli avvisi di accertamento annualità 2013 e 2014 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
13230182 per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 29/11/2018 e non è stata opposta e l'atto di precetto ID 21956987 con consegna nelle mani della ricorrente in data 06/12/2022 e non veniva opposto;
7) L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 18/11/2019 e non è stato mai opposto;
8) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 14/11/2019 e non è stato mai opposto;
9) L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 18/11/2019 e non è stato mai opposto;
10) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2016 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 14/11/2019 e non è stato mai opposto;
11) L'avviso di accertamento TG Targa_6 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
12) L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
13) L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
14) L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2017 che risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 02/10/2019 e non è stato mai opposto;
15) per gli avvisi di accertamento annualità 2016 e 2017 è stata tentata la notifica dell'ingiunzione di pagamento ID 19788150 ( in indirizzo Indirizzo_1 , 86064 - AN TI IN NS (CB) ante 11/05/2005 trasferita in Indirizzo_2 , 86046 - AN TI IN NS (CB) ) e in Indirizzo_3
dal 25/10/2018) e l'ingiunzione di pagamento ID 22534999 notificata per compiuta giacenza in data
23/02/2023 e non è stata opposta.
In ordine alla eccezione formulata dalla ricorrente che, alla prescrizione, non è applicabile il principio del doppio termine della notifica, si osserva, sulla natura decadenziale del rapporto tributario oggetto dell'odierna controversia, dalla sentenza n. 14312 della CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, depositata il 22 maggio 2024 si evince ” Si è recentemente statuito da parte di questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, che gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d. p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, per i tributi locali). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale – soltanto – come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale (v. Cass. n. 25204/2022). Peraltro, l'ontologica differenza tra termini “decadenziali” e termini “prescrizionali”, rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod.civ.) dell'atto -interruttivo – posto in essere dall'Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento (art. 2964 cod. civ.). “
Successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento, gli atti interruttivi ( ingiunzioni di pagamento), come indicato con l'ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, la Corte di Cassazione sottolinea che il principio della scissione degli effetti della notifica degli atti degli Enti locali opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione.
Per la Cassazione, non vi è alcun dubbio che ai fini del rispetto del termine triennale di decadenza previsto dalla norma per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza.
Il primo e il terzo motivo di ricorso risultano infondati.
Difatti, risulta agli atti che, per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012, è stato regolarmente notificato l'atto di precetto ID 22491261 con consegna nelle mani della ricorrente in data 11/01/2023, per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2013 e 2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956987 con consegna nelle mani della ricorrente in data 06/12/2022 e per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016 e 2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 22534999 per compiuta giacenza in data 23/02/2023.
A tale riguardo si osserva che i medesimi ( atto di precetto ID 22491261, atto di precetto ID 21956987 e ingiunzione di pagamento ID 22534999) costituiscono atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora.
Essi, dunque, ove non impugnati nei termini decadenziali, determinano la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude, la mancata impugnazione, al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'intimazione di pagamento (Rif. Id. pratica 29429798) prot. N. 14660, oggi impugnata risulta notificata in data 08/02/2025, e, dunque, non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n.
2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
La Corte ritiene infondate le eccezioni formulate dalla ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato in relazione all'assenza d'indicazione degli elementi probatori posti a base dell'accertamento.
Come indicato dalla Cassazione con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, l'intimazione di pagamento, emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73), è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), in quanto equiparabile all'avviso di mora. (Corte di Cassazione, sentenza n. 6585/2025) e la carenza o la totale assenza di motivazione rilevano esclusivamente nel caso in cui il destinatario dell'atto sia totalmente all'oscuro degli elementi su cui si fonda una determinata pretesa creditizia della P.A., certamente, non quando la stessa pretesa si riferisca a precedenti atti, seppur non allegati, regolarmente notificati e, quindi, pienamente conosciuti dall'opponente. Del resto l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo la
Cassazionei, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). ( Sentenza del 04/07/2022 n. 21065/5 - Corte di cassazione)
La Corte fa rilevare che è del tutto inconferente l'eccezione concernente la natura di atto interruttivo o meno dell'emissione del ruolo. Tale eccezione è del tutto, inconferente, poiché la Regione Molise riscuote le proprie entrate patrimoniali e non attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e non tramite iscrizione e formazione di ruoli esecutivi. Del tutto inconferente risulta essere anche la richiesta della ricorrente di annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata per mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Anche le contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla presunta carenza di motivazione ed in ordine alle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, sono palesemente infondate. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di causa liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15 per cento), ed accessori di legge.