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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa iscritta al n. 325/2024 RGAC assunta in decisione all'esito dell'udienza del 27.3.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Lo Bianco Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante ro tempore, Controparte_1
Resistente sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente adito, respinta ogni contraria richiesta, In via principale: accertare e dichiarare che l'Avv. ha diritto al compenso per Parte_1
l'attività svolta quale difensore d'ufficio del Sig. nel procedimento n. 6/2017 CP_2
RID e per l'effetto emettere provvedimento di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio in favore della ricorrente nella misura indicata nell'ipotesi di parcella depositata in seno al procedimento n. 6/2017 RID ovvero nella misura che il Giudice adito riterrà equa”.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
FATTO E DIRITTO
1.Con decreto del 25 gennaio/1 febbraio 2024 la Corte di Assise d'Appello di
Catanzaro dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione compenso presentata dall'avv. in qualità di difensore d'ufficio di Parte_1 CP_2
nel procedimento n. 6/2017 R.RID, rilevando che <la domanda proposta dal
[...]
è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 6/2017 R.RID emessa da questa CP_2
Corte il 17.09.2020 e depositata il 20.01.2021 (v. in atti); che alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio si applicano le norme sul patrocinio dei non abbienti;
che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili>>.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione l'avv. assumendone Parte_1
l'erroneità per le ragioni specificamente evidenziate nel ricorso in opposizione.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 24.2.2025, comunicata il successivo 25 febbraio, rilevato che per l'udienza del 18.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, l'opponente non aveva depositato note, la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., all'udienza del 27.3.2025, parimenti sostituita con il deposito di note scritte, con l'avvertimento che il mancato deposito delle note avrebbe determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
All'udienza del 27 marzo 2025, non essendo state depositate note, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Deve, innanzi tutto, evidenziarsi che la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies c.p.c essendo la trattazione cartolare ritenuta compatibile con il rito del lavoro e con le forme di discussione orale.
Invero, in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa recentemente la Suprema Corte con la pronuncia n. 37137/20211 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica.
La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d. lgs. 10.10.2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1.1.2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testè citata, posto che non sono state depositate le note scritte né in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, né in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte». dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», si impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto dall'avv. avverso il decreto pronunciato il 25 Parte_1
gennaio/1° febbraio 2024 dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto il 7.4.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo