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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7159/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione LA - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016403907000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso ,
contro
AD e Regione LA avverso la cartella di pagamento notificata il 25/7/2020 relativa a tassa automobilistica del 2015 dell'importo di euro 593,9 e relativa ad avviso di accertamento n 533003010063 presuntivamente notificato il 17/3/2018
Evidenziava l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica della cartella .
Nullità della notifica a mezzo posta senza intermediario;
omessa compilazione ella relata di notifica e sottoscrizione del notificatore autorizzato dal concessionario
Illegittimità della duplicazione delle somme richieste per periodi di tempo parzialmente sovrapponibili
La mancata sottoscrizione dell'atto;
la prescrizione triennale ed anche successiva
La Regione LA si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché tardivo : invero la cartella di pagamento era stata notificata il 25/7/2020 ed il ricorso era presentato il 15/11/2024.
AD chiedeva il difetto di legittimazione passiva ed il rigetto del ricorso per la ritualità della notifica per il principio del raggiungimento dello scopo.
La Corte, all'udienza del 20/1/2026 ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile per le ragioni dedotte dalla Regione convenuta.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art 31 D lgs n 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di 60 GG dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e , pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a temine di decadenza , grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso;
c) quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Nel caso di specie non vi sono dubbi in merito alla tardività della proposizione del ricorso a fronte di una certa data di notifica della cartella impugnata, affermata, peraltro, nel ricorso.
Assorbiti i restanti motivi.
La pronuncia limitata al rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e conferma l'atto impugnato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di agenzia delle entrate risocssione e regione calabria , che liquida in euro 150,00 per parte, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari , ove richiesto.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7159/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione LA - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016403907000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso ,
contro
AD e Regione LA avverso la cartella di pagamento notificata il 25/7/2020 relativa a tassa automobilistica del 2015 dell'importo di euro 593,9 e relativa ad avviso di accertamento n 533003010063 presuntivamente notificato il 17/3/2018
Evidenziava l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica della cartella .
Nullità della notifica a mezzo posta senza intermediario;
omessa compilazione ella relata di notifica e sottoscrizione del notificatore autorizzato dal concessionario
Illegittimità della duplicazione delle somme richieste per periodi di tempo parzialmente sovrapponibili
La mancata sottoscrizione dell'atto;
la prescrizione triennale ed anche successiva
La Regione LA si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché tardivo : invero la cartella di pagamento era stata notificata il 25/7/2020 ed il ricorso era presentato il 15/11/2024.
AD chiedeva il difetto di legittimazione passiva ed il rigetto del ricorso per la ritualità della notifica per il principio del raggiungimento dello scopo.
La Corte, all'udienza del 20/1/2026 ha trattenuto la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile per le ragioni dedotte dalla Regione convenuta.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art 31 D lgs n 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di 60 GG dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e , pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a temine di decadenza , grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso;
c) quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Nel caso di specie non vi sono dubbi in merito alla tardività della proposizione del ricorso a fronte di una certa data di notifica della cartella impugnata, affermata, peraltro, nel ricorso.
Assorbiti i restanti motivi.
La pronuncia limitata al rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e conferma l'atto impugnato. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di agenzia delle entrate risocssione e regione calabria , che liquida in euro 150,00 per parte, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari , ove richiesto.