Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 569
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ritiene assorbito il motivo dalla declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • Altro
    Nullità notifica cartella di pagamento

    La Corte ritiene assorbito il motivo dalla declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • Altro
    Illegittimità duplicazione somme

    La Corte ritiene assorbito il motivo dalla declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • Altro
    Mancata sottoscrizione atto

    La Corte ritiene assorbito il motivo dalla declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • Altro
    Prescrizione triennale

    La Corte ritiene assorbito il motivo dalla declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte accoglie l'eccezione di tardività rilevando che il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, non è stato rispettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 569
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 569
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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