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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1820/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 13.5.2025, promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in Parte_1 atti, dall' avv. SGRIZZI LUCIANO
opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CAMPAGNA CP_1
MIRKO opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 parte opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione ad atto di precetto in rinnovazione portante la somma di Euro 26.767,18 spettanti alla signora giusto verbale di diffida accertativa per crediti CP_1
Con patrimoniali n. DAKR/ 2023/0027 emesso dall' di Catanzaro – Crotone, deducendo a)
l'inammissibilità/nullità dell'atto per omessa notifica del titolo esecutivo, in violazione di quanto disposto dall'art. 479 c.pc; b) la prescrizione del credito azionato;
c) l'illegittimità del credito azionato per errata individuazione del CCNL applicabile nonché per infondatezza della pretesa creditoria.
Tanto premesso, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, così concludeva “dichiarare inammissibile/nullo l'impugnando atto di precetto per tutte le motivazioni meglio indicate in narrativa;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e inefficace l'atto di precetto notificato dalla sig.ra per inesistenza del titolo esecutivo e/o CP_1 omessa notifica del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro avente valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo del verbale di diffida accertativa n.KR00000/2023-
027;accertare e disporre l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinanta: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, rigettare la richiesta di inquadramento nel livello
DS3”.
Con ordinanza del 3.8.2024 questo giudice concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
L'opposta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, dando atto della pendenza di altro giudizio, iscritto al NRG 709/2024 di Codesto Tribunale, vertente sulla medesima questione oggetto della presente opposizione, così concludeva “dichiarare la litispendenza atteso che la domanda ivi proposta è la medesima di quella pendente davanti al dott. NRG 709/2024; per l'effetto dichiarare Pt_2
l'estinzione del presente procedimento;
revocare l'ordinanza sospensiva concessa”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc,
a mezzo delle quali parte opposta documentava che il decreto cautelare emesso inaudita altera parte da questo giudice era stato revocato con provvedimento del 22.08.2024, è così decisa.
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L'eccezione di parte opponente relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, in violazione di quanto disposto dall'art. 479 c.p.c., è fondata.
Sul punto si condividono e richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att cpc le motivazioni rese da Codesto Tribunale, nel giudizio iscritto al NRG 709/2024 con sentenza n. 58/2025 del
6.2.2025 allegata in atti, in quanto vertenti sulla medesima questione processuale, “Ciò chiarito e venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. L'art.479
c.p.c., seppur non richieda che il precetto venga necessariamente notificato unitamente al titolo esecutivo, impone che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione (personalmente alla parte) del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e dalla notificazione del precetto.
Tanto premesso ed esaminando il primo motivo di ricorso sollevato dall'opponente (in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione), dagli atti di causa non emerge prova alcuna della notificazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore precettato (cioè della “Santa Rita Società Cooperativa”), essendovi traccia soltanto della notificazione (vedi avviso di ricevimento in atti) della diffida accertativa
n.DA-CZKR/2023/0027 in data 22/11/2023 (cioè allorquando la diffida in parola non era ancora dotata di esecutività, che ha acquistato ex art.12, co.3, d.lgs.124/2004 solo con il rigetto del ricorso amministrativo, intervenuto in data 22/2/2024), notificazione tra l'altro non eseguita dal creditore Con precettante (cioè da ma dall' di Catanzaro-Crotone, né effettuata Controparte_3 personalmente alla parte (giacché l'atto è stato materialmente consegnato a tale - Controparte_4 qualificatosi come addetto alla casa- nonostante nell'avviso di ricevimento in atti il destinatario della notificazione fosse individuato in -trattasi del legale rappresentante della “Santa Rita Controparte_5
Società Cooperativa”- ).
Dall'omessa notifica del titolo esecutivo discende, come logico corollario, l'invalidità dell'impugnato precetto che deve, per l'effetto, essere dichiarato nullo.
Invero, come statuito da Cass., n.1096/2021, “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”.
La questione è evidentemente assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.”.
Si precisa, invero, che benchè l'odierna opposta nel corpo dell'atto di precetto in rinnovazione ( cfr. all. fascicolo opponente) assuma di aver proceduto, in data 28.2.2024, alla notifica della diffida accertativa in uno con l'atto di precetto “la diffida veniva notificata a mezzo pec, unitamente all'atto di precetto, in data 28.02.2024” ( circostanza che ha determinato questo giudice nel senso di escludere la litispendenza tra il giudizio iscritto al n.709/2024 ed il presente) tale circostanza, specificamente contestata dall'opponente, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite restano compensate in ragione dell'accertata litispendenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1820/2024, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto impugnato;
- spese compensate.
Crotone, 13/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei