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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Avv. Angela Dell'Ali
All'udienza del 17 novembre 2025 alle ore 14,30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3517/2024 R.G. promossa da:
nato/a a AUGUSTA (SR) il 09/11/1969, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. DI GRANDE SILVIA contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
FAGGELLA LL Controparte_2
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/11/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, quale cessionaria del Controparte_1
credito originariamente vantato da e successivamente trasferito, Controparte_3
tramite operazioni di cessione in blocco, a e quindi alla Controparte_4
società odierna opposta, ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 771/2024, con cui è stato ingiunto a di pagare la somma di euro Parte_1
pagina 1 di 6 10.786,58, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore maturato nell'ambito di un contratto di finanziamento personale stipulato dall'opponente in data 28 maggio
2015.
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
deducendo in primo luogo che il credito azionato si fosse ormai prescritto per effetto dell'applicazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che, essendo trascorsi nove anni dalla stipula del contratto di finanziamento, il diritto fatto valere dovesse considerarsi estinto alla luce del termine quinquennale previsto per le obbligazioni aventi carattere periodico;
che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione della cessione del credito né da , né dalla successiva cessionaria né, CP_3 Controparte_4
infine, da e che, pertanto, tale omissione impedisse di Controparte_1
attribuire efficacia alla cessione nei suoi confronti;
che la parte opposta non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari e che tale omissione comportava l'improcedibilità tanto della domanda monitoria quanto dell'azione esecutiva intrapresa.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_1
avverse pretese e rappresentando che il credito era stato oggetto dapprima di cessione da a e successivamente da quest'ultima alla Controparte_3 Controparte_4
stessa , e che le cessioni erano state rese opponibili al debitore Controparte_1
secondo la disciplina speciale prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dalla legge n. 130/1999, mediante regolare pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
che, in ogni caso, aveva inviato specifica comunicazione della cessione al debitore, come risultante dalla documentazione versata nel fascicolo monitorio;
che, trattandosi di credito derivante da contratto di finanziamento, doveva applicarsi il termine di prescrizione ordinaria decennale e che tale termine non era decorso, anche alla luce degli atti interruttivi prodotti, tra cui il ricorso per decreto ingiuntivo;
che aveva provveduto a depositare istanza di mediazione in data 16 dicembre 2024 la cui procedura si era conclusa con esito negativo per mancata comparizione proprio dell'opponente.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 19 febbraio 2025 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
L'opponente ha sostenuto che il credito azionato dalla società opposta si fosse ormai prescritto, ritenendo applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., sul presupposto che le rate del finanziamento costituissero prestazioni periodiche. Tale impostazione non può essere condivisa.
È principio pacifico in giurisprudenza che il contratto di finanziamento personale dia luogo a un'unica obbligazione restitutoria, la quale viene semplicemente frazionata in più rate ai soli fini dell'adempimento. Le rate non rappresentano prestazioni autonome, ma costituiscono la modalità esecutiva di un unico debito. Ne consegue che non ricorre la natura di obbligazione periodica richiesta dall'art. 2948 c.c. per l'applicazione del termine prescrizionale breve, essendo invece applicabile il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, già da tempo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 2948
c.c. ai mutui e ai finanziamenti personali, affermando che la prescrizione decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, trattandosi del momento in cui l'unica obbligazione restitutoria diventa definitivamente esigibile nella sua interezza (Cass., sez. III, 9 settembre 2010, n.
19291). La rateizzazione non dà luogo a una pluralità di rapporti, ma soltanto a un frazionamento dell'adempimento; pertanto, non vi è alcun fondamento per applicare il regime prescrizionale delle obbligazioni periodiche.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 28 maggio 2015
e, applicandosi il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c., la prescrizione naturale sarebbe maturata soltanto nel maggio 2025.
L'opponente non ha allegato né provato circostanze idonee a far ritenere che l'ultima rata del piano di ammortamento fosse scaduta in epoca tale da far decorrere il decennio prima della proposizione del ricorso monitorio. A ciò si aggiunga che il decorso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto da una lettera di messa in mora inviata dalla in data 7 dicembre 2016 (doc. 9 allegato alla comparsa di Controparte_3
costituzione della opposta), nella quale il debitore era stato formalmente costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.; tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., ha determinato l'inizio di un nuovo termine prescrizionale.
Successivamente, il corso della prescrizione è stato nuovamente interrotto dalla comunicazione di cessione del credito del 26 gennaio 2023 (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), mediante la quale l'odierna opposta aveva informato l'opponente dell'intervenuto trasferimento del rapporto, atto che integra una intimazione o costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione. Infine, anche la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo nel 2024 ha prodotto un'ulteriore interruzione del termine prescrizionale, facendo decorrere un nuovo termine decennale.
Alla luce dei molteplici atti interruttivi intervenuti e della naturale scadenza del termine decennale nel maggio 2025, deve concludersi che il credito azionato era pienamente esigibile al momento della proposizione del ricorso monitorio e che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è priva di fondamento.
L'opponente ha sostenuto che le cessioni del credito, dapprima da a Controparte_3
e successivamente da a Controparte_4 Controparte_4 [...]
non gli erano mai state comunicate e che, pertanto, esse non Controparte_1
potevano esplicare effetti nei suoi confronti. Anche tale deduzione non può essere accolta.
pagina 4 di 6 Dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che i trasferimenti del credito sono avvenuti nell'ambito della disciplina speciale di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario
e alla legge n. 130/1999, mediante operazioni di cessione in blocco di rapporti creditizi.
Risultano depositati il contratto di cessione e l'annex recante l'elenco nominativo dei crediti trasferiti nel passaggio da a (doc. 10 allegato CP_3 Controparte_4
alla seconda memoria 171 ter c.p.c. e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), nonché l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il relativo allegato per la successiva cessione da a Controparte_4 Controparte_1
È inoltre agli atti la comunicazione individuale di cessione del 26 gennaio 2023,
[...]
ritualmente indirizzata all'opponente e dalla quale emerge la piena conoscenza, da parte del debitore, del trasferimento della titolarità del credito.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, nel particolare ambito della cessione di crediti in blocco, la prova della titolarità del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita anche mediante elementi indiziari, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito (Cass. civ., ord. n. 17944/2023).
È stato altresì affermato che, qualora l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenga indicazioni sufficientemente precise da consentire l'identificazione del credito azionato, esso può assumere valore probatorio pieno dell'avvenuta cessione (Cass. civ., ord. n. 5478/2024), sicché la produzione della G.U. accompagnata dall'elenco dei crediti ceduti risulta di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità attiva in capo al cessionario.
Va richiamato, infine, il principio secondo il quale la notificazione della cessione del credito è atto a forma libera e può essere validamente effettuata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo o nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., purché idonea a porre il debitore nella consapevolezza del mutamento della titolarità attiva (Cass. 1770/2014; Cass. ord. 12734/2021; Cass. ord. 654/2025).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte consegue il rigetto dell'opposizione, atteso che la società opposta ha fornito prova della propria legittimazione attiva e che tutte le eccezioni formulate dall'opponente si sono rivelate prive di fondamento.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a precetto azionata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 771/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
quale mandataria di spese Parte_2 Controparte_1
che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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