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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_2 C.F._3 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_3 C.F._4 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_4 C.F._5 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_5 C.F._6 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_7 C.F._8 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e Parte_8 C.F._9 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_9 C.F._10 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_10 C.F._11 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_11 C.F._12 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_1 C.F._13 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_2 C.F._14 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_12 C.F._15 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_13 C.F._16 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_14 C.F._17 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_15 C.F._18 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_16 C.F._19
LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_17 C.F._20 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_3 C.F._21 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e CP_4 C.F._22 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_18 C.F._23 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_5 C.F._24 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_19 C.F._25 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_20 C.F._26 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_21 C.F._27 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_6 C.F._28 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_22 C.F._29 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_23 C.F._30 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e Parte_24 C.F._31 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_25 C.F._32 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_26 C.F._33 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_27 C.F._34
e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_28 C.F._35 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e CP_7 C.F._36 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_29 C.F._37 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_30 C.F._38 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_31 C.F._39 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_32 C.F._40 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
3 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 dicembre 2023, notificato il 22 gennaio 2024,
, , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Part
, Parte_11 CP_1 CP_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Controparte_9 Parte_17 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_18 CP_5 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , , , CP_6 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , , , , e
[...] Parte_28 CP_7 Parte_29 Parte_30 Parte_31
citavano in giudizio il , allegando di Parte_32 Controparte_10
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a CP_8 tempo determinato nei periodi indicati a pagina 5 dell' atto introduttivo del giudizio, meglio specificati con le note depositate in data 19 ottobre 2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del Controparte_10
ricorso e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per gli anni 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019. Sosteneva, inoltre, che nulla era dovuto ai ricorrenti per il servizio svolto nell' anno scolastico 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel decreto 69/2023, che riconosce la carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto 2024 e concludeva per il rigetto del ricorso.
Concesso il termine ex art 164 per l'integrazione della domanda ( cfr verbale udienza 10 luglio
2024), la causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle form)e di cui all'art. 127 ter cpc.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso atteso che a seguito delle precisazioni effettuate con la memoria integrativa depositata in data 19 ottobre 2024 (per
4 l'applicabilità della sanatoria prevista dall'art 164 comma 5 cpc al rito lavoro cfr tra le altre Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4557 del 25/02/2009) risulta esattamente determinato sia l'oggetto della domanda che i fatti sui quali si fonda.
Quanto al merito si osserva che la Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_8
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella
Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_8 CP_8 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e
5 affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_8 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza”. CP_8
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
6 Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del
24 aprile 2023 ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_8
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo.
Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata , in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. .
La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di cui si discute è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente -ai sensi dell'art. 2935 c.c. - dal primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto, coincidente con il primo giorno di assunzione relativo a ciascuna annualità e che la domanda di adempimento in forma specifica presuppone la prova che gli stessi- al momento della pronuncia giudiziale- siano interni al sistema delle docenze scolastiche.
Applicando i suindicati principi al caso di specie si rileva che:
ha diritto al beneficio per la sola annualità 2021/2022 ( cfr copia contratto Parte_33 fino al termine attività didattiche in atti), non avendo provveduto a documentare l'attività svolta nelle rimanenti annualità richieste ( il prospetto R1 non è utilizzabile ai fini che qui interessano in quanto non prova le caratteristiche del rapporto intrattenuto con il ). CP_8
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività scolastiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la mera cartolina della raccomandata ricevuta dal ministero del
20.6.23 in assenza di prova del contenuto dell'atto inviato, è priva di efficacia probatoria ai fini che qui interessano) e il primo giorno di assunzione ( data di decorso del termine di prescrizione) di ciascuno degli anni scolastici prescritti si colloca oltre il quinquennio antecedente tale data.
7 ha diritto al beneficio solo per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 ( cfr copia Parte_3
contratti fino al termine attività didattiche in atti) non avendo provveduto al deposito dei contratti per le restanti annualità richieste. Il suddetto diritto non risulta prescritto poiché la ricorrente ha documentato l'interruzione del relativo termine con diffida ricevuta dal in data 29 CP_8
marzo 2023 .
ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto fino Parte_4
al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 cfr copia Parte_5
contratto fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 cfr copia contratto Parte_6 Parte_6
fino al termine attività didattiche in atti), avendo rinunciato nel corso del giudizio alle ulteriori richieste ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_7
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la mera cartolina della raccomandata ricevuta dal ministero del 19 aprile 2023 priva del contenuto dell'atto inviato, è priva di efficacia probatoria ai fini che qui interessano). ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).Il suddetto diritto non risulta prescritto poiché la ricorrente ha documentato l'interruzione del relativo termine con diffida ricevuta dal in data 5 luglio 2023 CP_8
ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto Parte_9
fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità richieste 2021/2022 e 2022/2023 (cfr Parte_10
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per la sola annualità 2022/2023 ( cfr copia contratto fino Parte_11
al termine attività didattiche in atti), non avendo provveduto a documentare l'attività svolta nelle rimanenti annualità richieste.
8 ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto CP_1
fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 non CP_2
avendo provveduto al deposito dei contratti per le annualità 2018-2019 e 2019-2020; il diritto relativo all' annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 ( cfr copia Parte_12
contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (,
2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la pec in atti priva del contenuto della comunicazione inviata, non ha efficacia probatoria ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 e 2022/2023 ( cfr Parte_13
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2018/2019
è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la comunicazione inviata via pec al CP_8
in data 5 luglio 2023 manca della pagina nella quale si fa riferimento alle annualità oggetto della richiesta e, quindi, non può avere efficacia ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la comunicazione inviata tramite pec, al in data CP_8
30 marzo 2023 intervenuta oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico suindicato.
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ( cfr Parte_15
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia Controparte_9
contratti fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021 e 2021/2022( cfr copia Controparte_3 contratto fino al termine attività didattiche relativo all'anno 2020/2021 in atti); Il diritto può essere riconosciuto anche per l' annualità 2021/2022 nella quale la docente ha lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente, dall'1 settembre
9 2021 al 10 giugno 2022 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto (Istituto CO PO
IR ) configurandosi in tal modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 ( cfr copia contratto fino al termine CP_4
attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_18
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data
22.1.2024, ( la pec in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano). ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021 e 2022/2023( cfr copia contratti CP_5
fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023( cfr copia contratto fino al Parte_19
termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ( Parte_20
cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida ricevuta dal ministero in data 19 giugno 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio dei rapporti contrattuali relativi agli anni scolastici in questione.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2018/2019 ( cfr copia contratto fino al Parte_21
termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alla precedente annualità ( 2017/2018) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida ricevuta dal ministero in data 26 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_22
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida inviata via pec e ricevuta dal ministero in data 15 giugno 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione.
10 ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_23
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_24
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida inviata tramite raccomandata ricevuta dal ministero in data 1 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, ( cfr copia contratti Parte_25 fino al termine attività didattiche in atti); il diritto non può essere riconosciuto per l'anno scolastico 2018-2019 non essendo stato prodotto il relativo contratto;
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_26
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data
22.1.2024, ( la pec del 22 giugno 2023 in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_27
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_28
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo documentato è la diffida inviata tramite pec ricevuta dal ministero in data 11 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione.
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 ( cfr copia CP_7
contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'anno scolastico 2020/2021 non può essere riconosciuto non essendo stato prodotto il relativo contratto;
il diritto relativo all'annualità 2018/2019 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la pec del 15 aprile
2023 in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 ( copia contratt0 fino al Parte_29
termine attività didattiche in atti).
11 ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 nella quale la docente ha Parte_30
lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente, dal
3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto configurandosi in tal modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'anno scolastico 2018-2019 non può essere riconosciuto non essendo stato prodotto il relativo contratto.
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( cfr Parte_32
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
Tutti i ricorrenti hanno documentato di essere interni al sistema delle docenze al momento della presente decisione.
Nessuno dei docenti ha allegato di aver concluso contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ( fino al 31 agosto) di talchè tutte le fattispecie concrete esaminate esulano dall'ambito di applicazione del Decreto Legge n.69/2023, citato dal . CP_8
Le spese, - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e con applicazione dell'aumento per la presenza di più parti) -, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, e nello specifico:
per l' anno scolastico 2021/2022; Parte_33
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_3
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_9
12 per l' anno scolastico2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_11
per l' anno scolastico 2022/2023; CP_1
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_2
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_12
Par per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; Parte_13
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_14
2022/2023; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_15
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_3
per l' anno scolastico 2022/2023; CP_4
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_18
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; CP_5
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_19
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_20
per l' anno scolastico 2018/2019; Parte_21
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_6
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_22
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_23
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_24
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_25
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_26
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_27
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_28
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; CP_7
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_29
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_30
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_31
per gli anni solastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_32
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione agli stessi della Controparte_10
Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le
13 spese del giudizio, liquidate in euro 1750,00 , oltre rimborso del c.u. ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Maurizio Bufalini e Deborah
Lombardi Bufalini, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
IR, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_2 C.F._3 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_3 C.F._4 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_4 C.F._5 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_5 C.F._6 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_7 C.F._8 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e Parte_8 C.F._9 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_9 C.F._10 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_10 C.F._11 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_11 C.F._12 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_1 C.F._13 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_2 C.F._14 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_12 C.F._15 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_13 C.F._16 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_14 C.F._17 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_15 C.F._18 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_16 C.F._19
LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_17 C.F._20 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_3 C.F._21 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e CP_4 C.F._22 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_18 C.F._23 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_5 C.F._24 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_19 C.F._25 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_20 C.F._26 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_21 C.F._27 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CP_6 C.F._28 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_22 C.F._29 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_23 C.F._30 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e Parte_24 C.F._31 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_25 C.F._32 e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_26 C.F._33 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA Parte_27 C.F._34
e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_28 C.F._35 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI RA e CP_7 C.F._36 dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_29 C.F._37 LOMBARDI RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI
RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_30 C.F._38 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_31 C.F._39 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_32 C.F._40 RA e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBARDI RA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
3 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 dicembre 2023, notificato il 22 gennaio 2024,
, , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Part
, Parte_11 CP_1 CP_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Controparte_9 Parte_17 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_18 CP_5 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , , , CP_6 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , , , , e
[...] Parte_28 CP_7 Parte_29 Parte_30 Parte_31
citavano in giudizio il , allegando di Parte_32 Controparte_10
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a CP_8 tempo determinato nei periodi indicati a pagina 5 dell' atto introduttivo del giudizio, meglio specificati con le note depositate in data 19 ottobre 2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del Controparte_10
ricorso e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per gli anni 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019. Sosteneva, inoltre, che nulla era dovuto ai ricorrenti per il servizio svolto nell' anno scolastico 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel decreto 69/2023, che riconosce la carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto 2024 e concludeva per il rigetto del ricorso.
Concesso il termine ex art 164 per l'integrazione della domanda ( cfr verbale udienza 10 luglio
2024), la causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle form)e di cui all'art. 127 ter cpc.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso atteso che a seguito delle precisazioni effettuate con la memoria integrativa depositata in data 19 ottobre 2024 (per
4 l'applicabilità della sanatoria prevista dall'art 164 comma 5 cpc al rito lavoro cfr tra le altre Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4557 del 25/02/2009) risulta esattamente determinato sia l'oggetto della domanda che i fatti sui quali si fonda.
Quanto al merito si osserva che la Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_8
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella
Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_8 CP_8 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e
5 affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_8 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza”. CP_8
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
6 Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del
24 aprile 2023 ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_8
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo.
Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata , in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. .
La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di cui si discute è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente -ai sensi dell'art. 2935 c.c. - dal primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto, coincidente con il primo giorno di assunzione relativo a ciascuna annualità e che la domanda di adempimento in forma specifica presuppone la prova che gli stessi- al momento della pronuncia giudiziale- siano interni al sistema delle docenze scolastiche.
Applicando i suindicati principi al caso di specie si rileva che:
ha diritto al beneficio per la sola annualità 2021/2022 ( cfr copia contratto Parte_33 fino al termine attività didattiche in atti), non avendo provveduto a documentare l'attività svolta nelle rimanenti annualità richieste ( il prospetto R1 non è utilizzabile ai fini che qui interessano in quanto non prova le caratteristiche del rapporto intrattenuto con il ). CP_8
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività scolastiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la mera cartolina della raccomandata ricevuta dal ministero del
20.6.23 in assenza di prova del contenuto dell'atto inviato, è priva di efficacia probatoria ai fini che qui interessano) e il primo giorno di assunzione ( data di decorso del termine di prescrizione) di ciascuno degli anni scolastici prescritti si colloca oltre il quinquennio antecedente tale data.
7 ha diritto al beneficio solo per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 ( cfr copia Parte_3
contratti fino al termine attività didattiche in atti) non avendo provveduto al deposito dei contratti per le restanti annualità richieste. Il suddetto diritto non risulta prescritto poiché la ricorrente ha documentato l'interruzione del relativo termine con diffida ricevuta dal in data 29 CP_8
marzo 2023 .
ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto fino Parte_4
al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 cfr copia Parte_5
contratto fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 cfr copia contratto Parte_6 Parte_6
fino al termine attività didattiche in atti), avendo rinunciato nel corso del giudizio alle ulteriori richieste ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_7
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la mera cartolina della raccomandata ricevuta dal ministero del 19 aprile 2023 priva del contenuto dell'atto inviato, è priva di efficacia probatoria ai fini che qui interessano). ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).Il suddetto diritto non risulta prescritto poiché la ricorrente ha documentato l'interruzione del relativo termine con diffida ricevuta dal in data 5 luglio 2023 CP_8
ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto Parte_9
fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità richieste 2021/2022 e 2022/2023 (cfr Parte_10
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per la sola annualità 2022/2023 ( cfr copia contratto fino Parte_11
al termine attività didattiche in atti), non avendo provveduto a documentare l'attività svolta nelle rimanenti annualità richieste.
8 ha diritto al beneficio per l' annualità richiesta 2022/2023 (cfr copia contratto CP_1
fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 non CP_2
avendo provveduto al deposito dei contratti per le annualità 2018-2019 e 2019-2020; il diritto relativo all' annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 ( cfr copia Parte_12
contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità (,
2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la pec in atti priva del contenuto della comunicazione inviata, non ha efficacia probatoria ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 e 2022/2023 ( cfr Parte_13
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2018/2019
è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la comunicazione inviata via pec al CP_8
in data 5 luglio 2023 manca della pagina nella quale si fa riferimento alle annualità oggetto della richiesta e, quindi, non può avere efficacia ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la comunicazione inviata tramite pec, al in data CP_8
30 marzo 2023 intervenuta oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico suindicato.
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ( cfr Parte_15
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia Controparte_9
contratti fino al termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021 e 2021/2022( cfr copia Controparte_3 contratto fino al termine attività didattiche relativo all'anno 2020/2021 in atti); Il diritto può essere riconosciuto anche per l' annualità 2021/2022 nella quale la docente ha lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente, dall'1 settembre
9 2021 al 10 giugno 2022 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto (Istituto CO PO
IR ) configurandosi in tal modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 ( cfr copia contratto fino al termine CP_4
attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_18
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data
22.1.2024, ( la pec in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano). ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021 e 2022/2023( cfr copia contratti CP_5
fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023( cfr copia contratto fino al Parte_19
termine attività didattiche in atti). ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ( Parte_20
cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida ricevuta dal ministero in data 19 giugno 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio dei rapporti contrattuali relativi agli anni scolastici in questione.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2018/2019 ( cfr copia contratto fino al Parte_21
termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alla precedente annualità ( 2017/2018) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida ricevuta dal ministero in data 26 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_22
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida inviata via pec e ricevuta dal ministero in data 15 giugno 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione.
10 ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_23
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_24
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo è la diffida inviata tramite raccomandata ricevuta dal ministero in data 1 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione. ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, ( cfr copia contratti Parte_25 fino al termine attività didattiche in atti); il diritto non può essere riconosciuto per l'anno scolastico 2018-2019 non essendo stato prodotto il relativo contratto;
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_26
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo alle precedenti annualità ( 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data
22.1.2024, ( la pec del 22 giugno 2023 in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano).
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_27
ha diritto al beneficio per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_28
2021/2022 e 2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'annualità 2017/2018 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo documentato è la diffida inviata tramite pec ricevuta dal ministero in data 11 aprile 2023 e quindi oltre il quinquennio dalla data di inizio del rapporto contrattuale relativo all'anno scolastico in questione.
ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 ( cfr copia CP_7
contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'anno scolastico 2020/2021 non può essere riconosciuto non essendo stato prodotto il relativo contratto;
il diritto relativo all'annualità 2018/2019 è invece prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti è la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2024, ( la pec del 15 aprile
2023 in atti, priva del contenuto della comunicazione inviata, non può avere efficacia probatoria ai fini che qui interessano.
ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 ( copia contratt0 fino al Parte_29
termine attività didattiche in atti).
11 ha diritto al beneficio per l'annualità 2022/2023 nella quale la docente ha Parte_30
lavorato (anche se formalmente sulla base di contratti di supplenza breve) ininterrottamente, dal
3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sulla medesima cattedra, nel medesimo istituto configurandosi in tal modo il criterio di comparabilità (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 citata ha diritto al beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31
2022/2023 ( cfr copia contratti fino al termine attività didattiche in atti); il diritto relativo all'anno scolastico 2018-2019 non può essere riconosciuto non essendo stato prodotto il relativo contratto.
ha diritto al beneficio per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( cfr Parte_32
copia contratti fino al termine attività didattiche in atti).
Tutti i ricorrenti hanno documentato di essere interni al sistema delle docenze al momento della presente decisione.
Nessuno dei docenti ha allegato di aver concluso contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ( fino al 31 agosto) di talchè tutte le fattispecie concrete esaminate esulano dall'ambito di applicazione del Decreto Legge n.69/2023, citato dal . CP_8
Le spese, - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e con applicazione dell'aumento per la presenza di più parti) -, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, e nello specifico:
per l' anno scolastico 2021/2022; Parte_33
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_3
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_6
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_9
12 per l' anno scolastico2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_11
per l' anno scolastico 2022/2023; CP_1
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_2
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_12
Par per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; Parte_13
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_14
2022/2023; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_15
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_3
per l' anno scolastico 2022/2023; CP_4
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_18
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; CP_5
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_19
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_20
per l' anno scolastico 2018/2019; Parte_21
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_6
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_22
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_23
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_24
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_25
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_26
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_27
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_28
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; CP_7
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_29
per l' anno scolastico 2022/2023; Parte_30
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_31
per gli anni solastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_32
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione agli stessi della Controparte_10
Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le
13 spese del giudizio, liquidate in euro 1750,00 , oltre rimborso del c.u. ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Maurizio Bufalini e Deborah
Lombardi Bufalini, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
IR, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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