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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 04.3.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e Pt_1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2023 R.G.L.
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 29.4.2020 ha presentato domanda di conferma dell'assegno di invalidità. Con nota del 19.8.2020, l ha rigettato la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “Non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che, pertanto, sarà revocato”. Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 21.4.2021, tuttavia senza esito. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di “accertare e dichiarare che lo stesso fin dalla data della revoca in sede amministrativa è invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, e che conseguentemente sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 es. m. ed int”. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con relazione depositata in data 20.5.2023, ha ritenuto Persona_1 che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc, il ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di Parte_3 salute. CP_ 1.2. L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Esaminati gli atti di causa, con ordinanza resa all'esito della udienza del 29.11.2023, il consulente medico d'ufficio, già nominato, è stato invitato a rendere chiarimenti in ordine alle censure mosse dal ricorrente, integrando la motivazione con riferimento alla riduzione della capacità di lavoro specifica. Quindi, in data 28.12.2023, l'ausiliare del giudice depositava i richiesti chiarimenti, confermando il giudizio espresso in fase di atp. La udienza del 04.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, poiché non rispondente alle reali condizioni di salute della stessa, deducendo la sussistenza di una serie di patologie – patologia diabetica;
artrosi; ferita alla gamba sinistra;
ipertensione arteriosa- tali da determinare una perdita della capacità lavorativa riducendola a meno di un terzo. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento. Il consulente, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione agli atti, ha rilevato che risulta essere affetto da: “: Esiti cicatriziali di ferita infetta gamba Parte_2 sn ( pregresso trauma) in assenza di esiti funzionali, spondilodiscoartrosi con minimo impegno funzionale. diabete mellito tipo II in attuale buon compenso. cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico”.
Pag. 2 di 4 Inoltre, dall'esame obiettivo è emerso: “La pressione sulle apofisi spinose della colonna cervicale viene lamentata dolorosa;
i movimenti di tale tratto sono possibili anche se lamentati dolorosi. Colonna dorsale in apparente buono stato in flessione e rotazione. La colonna lombosacrale in apparente buona funzionalità. Grosse articolazioni, ginocchia e coxofemorale esenti da gravi limitazioni”. Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che le patologie di cui è affetto il ricorrente non hanno ridotto in modo permanente a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il richiamato giudizio medico-legale è stato confermato anche a seguito dell'esame delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. Il consulente, infatti, nella relazione integrativa del 28.12.2023 ha precisato quanto segue:
“- Il diabete, come da documentazione allegata, è ben compensato tanto è che non sono presenti danni a carico degli organi bersaglio quali occhi, con retinopatia, vasculopatia periferica o centrale e tanto altro …
- La cardiopatia certificata è ben compensata e con una buona F.E.
- Per quanto riguarda la patologia artrosica non vi sono limitazioni funzionali, segni strumentali o obiettivi di deformità o infiammazioni di nessuna articolazione. Non so come ha fatto a diagnosticare una gotta con artropatia considerando l'assenza di qualsiasi documentazione la giustifichi.
- Per quanto riguarda la ferita parliamo di un evento del 2016 che seppur grave, al momento, attualmente presenta solo una cicatrice senza esiti funzionali. L'esame obiettivo … osservava: della gamba sx si evidenzia una cicatrice che interessa quasi tutta la gamba nella parte anteriore. La cicatrice si presenta in buono stato, nessun segno di infiammazione o infezione. Il muscolo Il tricipite surale sx, più comunemente definito polpaccio, alla palpazione appare tonico, non segni di limitazione funzionale.” Tanto premesso, ha ribadito che non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa. 3.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da
Pag. 3 di 4 vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché della relazione integrativa depositata nel presente giudizio, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno ordinario di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione previdenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 10.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
PC
Pag. 4 di 4
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e Pt_1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2023 R.G.L.
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 29.4.2020 ha presentato domanda di conferma dell'assegno di invalidità. Con nota del 19.8.2020, l ha rigettato la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “Non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che, pertanto, sarà revocato”. Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 21.4.2021, tuttavia senza esito. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di “accertare e dichiarare che lo stesso fin dalla data della revoca in sede amministrativa è invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, e che conseguentemente sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 es. m. ed int”. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con relazione depositata in data 20.5.2023, ha ritenuto Persona_1 che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc, il ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di Parte_3 salute. CP_ 1.2. L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Esaminati gli atti di causa, con ordinanza resa all'esito della udienza del 29.11.2023, il consulente medico d'ufficio, già nominato, è stato invitato a rendere chiarimenti in ordine alle censure mosse dal ricorrente, integrando la motivazione con riferimento alla riduzione della capacità di lavoro specifica. Quindi, in data 28.12.2023, l'ausiliare del giudice depositava i richiesti chiarimenti, confermando il giudizio espresso in fase di atp. La udienza del 04.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, poiché non rispondente alle reali condizioni di salute della stessa, deducendo la sussistenza di una serie di patologie – patologia diabetica;
artrosi; ferita alla gamba sinistra;
ipertensione arteriosa- tali da determinare una perdita della capacità lavorativa riducendola a meno di un terzo. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento. Il consulente, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione agli atti, ha rilevato che risulta essere affetto da: “: Esiti cicatriziali di ferita infetta gamba Parte_2 sn ( pregresso trauma) in assenza di esiti funzionali, spondilodiscoartrosi con minimo impegno funzionale. diabete mellito tipo II in attuale buon compenso. cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico”.
Pag. 2 di 4 Inoltre, dall'esame obiettivo è emerso: “La pressione sulle apofisi spinose della colonna cervicale viene lamentata dolorosa;
i movimenti di tale tratto sono possibili anche se lamentati dolorosi. Colonna dorsale in apparente buono stato in flessione e rotazione. La colonna lombosacrale in apparente buona funzionalità. Grosse articolazioni, ginocchia e coxofemorale esenti da gravi limitazioni”. Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che le patologie di cui è affetto il ricorrente non hanno ridotto in modo permanente a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il richiamato giudizio medico-legale è stato confermato anche a seguito dell'esame delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. Il consulente, infatti, nella relazione integrativa del 28.12.2023 ha precisato quanto segue:
“- Il diabete, come da documentazione allegata, è ben compensato tanto è che non sono presenti danni a carico degli organi bersaglio quali occhi, con retinopatia, vasculopatia periferica o centrale e tanto altro …
- La cardiopatia certificata è ben compensata e con una buona F.E.
- Per quanto riguarda la patologia artrosica non vi sono limitazioni funzionali, segni strumentali o obiettivi di deformità o infiammazioni di nessuna articolazione. Non so come ha fatto a diagnosticare una gotta con artropatia considerando l'assenza di qualsiasi documentazione la giustifichi.
- Per quanto riguarda la ferita parliamo di un evento del 2016 che seppur grave, al momento, attualmente presenta solo una cicatrice senza esiti funzionali. L'esame obiettivo … osservava: della gamba sx si evidenzia una cicatrice che interessa quasi tutta la gamba nella parte anteriore. La cicatrice si presenta in buono stato, nessun segno di infiammazione o infezione. Il muscolo Il tricipite surale sx, più comunemente definito polpaccio, alla palpazione appare tonico, non segni di limitazione funzionale.” Tanto premesso, ha ribadito che non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa. 3.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da
Pag. 3 di 4 vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché della relazione integrativa depositata nel presente giudizio, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno ordinario di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione previdenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 10.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
PC
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