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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 556/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Matteo Catalani e Simona Parte_1 C.F._1
Cognini; elettivamente domiciliato in Macerata, in Ancona (AN) in via Giannelli n. 36, presso e nello studio del dell'Avv. Matteo Catalani, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 21 giugno 2024, con il quale il ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del gli aveva negato detto Controparte_1 beneficio in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante comune presso l'Istituto Comprensivo Coldigioco di Apiro per gli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 e presso l'Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza per l'a.s. 2020/2021 e insegnante di sostegno presso l'Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza per l'a.s. 2021/2022 e presso l'Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 “, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.000,00 pari a 6 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che il ricorrente, come risulta dal contratto di assunzione per l'a.s. in corso, sia attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dal ricorrente, consistenti nei singoli contratti stipulati con gli istituti scolastici, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 3.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dei procuratori antistatari, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza), della contumacia della parte resistente nonché della ciclicità della controversia (rispetto alla quale possono escludersi questioni controverse in sede giurisprudenziale). Relativamente all'incremento ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, si osserva che esso non impone un incremento “del”, ma “fino al” 30%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 556/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del medesimo della Carta CP_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.000,00, in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 660,00 per compenso professionale, euro 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Macerata, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 556/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Matteo Catalani e Simona Parte_1 C.F._1
Cognini; elettivamente domiciliato in Macerata, in Ancona (AN) in via Giannelli n. 36, presso e nello studio del dell'Avv. Matteo Catalani, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 21 giugno 2024, con il quale il ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del gli aveva negato detto Controparte_1 beneficio in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante comune presso l'Istituto Comprensivo Coldigioco di Apiro per gli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 e presso l'Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza per l'a.s. 2020/2021 e insegnante di sostegno presso l'Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza per l'a.s. 2021/2022 e presso l'Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 “, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.000,00 pari a 6 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che il ricorrente, come risulta dal contratto di assunzione per l'a.s. in corso, sia attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dal ricorrente, consistenti nei singoli contratti stipulati con gli istituti scolastici, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 3.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dei procuratori antistatari, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza), della contumacia della parte resistente nonché della ciclicità della controversia (rispetto alla quale possono escludersi questioni controverse in sede giurisprudenziale). Relativamente all'incremento ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, si osserva che esso non impone un incremento “del”, ma “fino al” 30%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 556/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del medesimo della Carta CP_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.000,00, in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 660,00 per compenso professionale, euro 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Macerata, 21 ottobre 2025
Il Giudice