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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado unico, iscritta al n. 583 R.G. degli affari contenziosi del 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
Avvocato Felice d'Alfonso del Sordo ( ), C.F._1
rappresentato e difeso giusta delega in calce su foglio separato ex art 83 c.p.c., dall'avvocato Francesco Cresti ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6 – 00195 Roma il quale dichiara che il proprio domicilio digitale è:
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RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
SI.ra (c.f.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_3
(Federazione Russa) il 16 dicembre 1958, residente a [...], Avenue Georges
Mandel n. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Trevisan (c.f.:
[...]
, del Foro di Milano, e Gaetano Faconda (c.f.: C.F._4 [...]
), del Foro di Trani, anche disgiuntamente tra di loro, giusta C.F._5
procura alle liti su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di risposta a seguito di riassunzione, con domicilio eletto presso lo Studio del r.g. n. 1 primo in Milano, Viale Luigi Majno n. 45 e con espressa dichiarazione di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni inerenti al presente procedimento al recapito fax 02.8690111 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_2
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RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Rogatorie civili – Ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del Tribunale di Roma iscritta al N.7317/2021 RG. con cui il
Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, pronunciandosi nel procedimento iscritto al N. 7317/2021 RG. così provvedeva:
Dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda proposta dall'Avv. Felice d'Alfonso del Sordo, essendo, invece, competente la Corte di
Appello di Roma;
Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente procedimento.
Con ricorso in riassunzione l'appellante ha riassunto l'ordinanza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (art. 14 D.lgs 150/2011) che vengono di seguito testualmente riportate e trascritte:
1) Accogliere il proposto ricorso, e per l'effetto;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in favore della SInora in relazione ai fatti indicati nelle premesse per l'importo Parte_1
complessivo di euro 151.725,05 comprensivo di rimborso spese generali, Iva
e Cpa come da allegati conteggi, e per l'effetto;
r.g. n. 2 3) Condannare conseguentemente la SInora al Parte_1
pagamento in favore dell'avv. Felice d'Alfonso del Sordo dell'importo di € euro 151.725,05 comprensivo di rimborso spese generali, Iva e Cpa, oltre interessi come per legge, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
4) Condannare la SInora al pagamento delle spese, Parte_1
diritti e onorari della presente procedura, oltre alle spese di notifica e alle attività effettuate per le attività di notifica all'estero
Si costituiva in riassunzione la SI.ra per rassegnare le Pt_1
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, preso atto di tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni innanzi svolte e rigettata ogni avversa pretesa:
In via pregiudiziale
− dichiarare inammissibile il Ricorso dell'Avv. d'Alfonso del Sordo, e in ogni caso, dichiarare l'estinzione del presente giudizio;
In via principale
− rigettare tutte le domande avanzate dall'Avv. d'Alfonso del Sordo in quanto infondate in fatto e diritto;
Nel merito
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di decidere nel merito il presente giudizio, dichiarare prescritto il diritto dell'Avv. d'Alfonso del Sordo al pagamento delle prestazioni professionali richieste;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di decidere nel merito il presente giudizio e condizionatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare comunque le richieste dell'Avv. d'Alfonso del Sordo e, comunque, in estremo subordine, quantificarle sulla base dei parametri minimi di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ratione temporis applicabile tenendo presente r.g. n. 3 l'effettivo valore del giudizio di primo grado e l'effettiva attività svolta nel giudizio di secondo grado e senza applicazione dell'IVA; in ogni caso
– condannare l'Avv. d'Alfonso del Sordo al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
in via istruttoria
− si disconosce formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità delle copie di cui ai documenti nn. 3 e 5 (riproduzione delle medesime copie prodotte dall'Avv. d'Alfonso) ai rispettivi originali, così come, per quanto occorrer possa dei rispettivi documenti del Ricorrente nn. B), C) e la ricerca di spedizione;
− si richiede lo stralcio dal fascicolo di causa del contenuto dell'atto avversario denominato “note di trattazione scritta” dell'11 giugno 2024 depositato il 10 giugno 2024, da pag. 1 a pag. 15 rigo 9 e da pag. 16 rigo 22 in poi e dei documenti con esso allegati, così come da relativa istanza del'11 giugno 2024 depositata nel giudizio rubricato al n. 7317/2021 di R.G. del
Tribunale di Roma (cfr. doc. F), o, comunque, di non tenerne conto ai fini della decisione del presente giudizio. Il tutto anche con riferimento alle pag. da 16 a 26 del ricorso in riassunzione ove il citato atto è stato ritrascritto;
− si richiede lo stralcio dal fascicolo di causa del contenuto dell'atto avversario denominato “note di trattazione scritta per l'udienza del
23/09/2024” depositato il 20 settembre 2024, così come da relativa istanza del 23 settembre 2024 depositata nel giudizio rubricato al n. 7317/2021 di
R.G. del Tribunale di Roma (cfr. doc. H), comunque, di non tenerne conto ai fini della decisione del presente giudizio;
In data 12.02.2025 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 20.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
r.g. n. 4 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di poter decidere il presente giudizio utilizzando “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
Al riguardo deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
La Corte rileva che le pretese fatte valere dal ricorrente riguardano, per tabulas e come dallo stesso riferito, prestazioni professionali (giudiziali) rese in favore della SI.ra dalla fine del 2015, con l'instaurazione del Pt_1
giudizio di primo grado definito con la sentenza, sino al 6 novembre 2020
(revoca del mandato).
In materia deve osservarsi che “si prescrive in tre anni il diritto […] dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e il rimborso delle spese correlative” (art. 2956, n. 2, c.c.), il cui termine, per gli avvocati, “decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato […] [e] per gli affari non terminati […] dall'ultima prestazione”
(art. 2957, n. 2, c.c.).
Nel caso di specie la SI.ra aveva revocato il mandato Pt_1
professionale al ricorrente in data 6 novembre 2020 (v. doc. 2), e quindi la prescrizione è maturata il 5 novembre 2023, senza che sia mai stato consegnato alla SI.ra alcun atto interruttivo della stessa prima Pt_1
r.g. n. 5 dell'11 marzo 2024, data della notificazione del ricorso (cfr, pag. 55 doc. B), allorquando il vantato credito era già prescritto.
In tale contesto deve rilevarsi infatti, che con ordinanza del 3 febbraio
2024 il Tribunale, rilevata la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ne aveva ordinato il rinnovo;
ne consegue che per effetto del tentativo di notificazione del ricorso consegnato all' presso la Corte d'Appello di Roma in data 16 aprile 2021 e non CP_1
andato a buon fine, e quindi del tutto inidoneo ad interrompere i termini prescrizionali, ed in ragione della mancata consegna alla SI.ra Pt_1
deve ritenersi maturato il decorso del termine prescrizionale previsto dagli artt. 2956 e 2957 c. c.
La documentazione prodotta al riguardo dal ricorrente non consente di ritenere che la prima notifica (del maggio 2021) sia andata a buon fine e che la resistente sia stata quindi ritualmente informata, non potendo operare, ai fini della prescrizione, la costituzione successiva nel procedimento dinanzi al
Tribunale; infatti, il ricorrente si è limitato a produrre una certificazione delle
Poste italiane denominata “esito spedizione” nella quale si fa riferimento alla consegna che sarebbe stata eseguita in data 6. 5. 2021, laddove secondo la giurisprudenza di legittimità “la semplice stampa dal sito delle Poste non è sufficiente come prova della notifica dell'atto, ma al massimo un elemento di prova indiziaria” (v. Cass. n. 21685/2025).
Al riguardo non possono neanche essere condivise le considerazioni svolte dal ricorrente riportate nel ricorso in riassunzione (cfr. pagg. 16-20) secondo cui la contestazione del quantum configurerebbe un riconoscimento del diritto di credito altrui tale da impedire il maturare della prescrizione presuntiva.
Infatti, la SI.ra non ha “contesta[to] la parcella perché Pt_1
ritenuta eccessiva” (cfr. pag. 19 atto di citazione in riassunzione), ma ha da sempre affermato di aver effettuato “l'integrale pagamento dei compensi
r.g. n. 6 professionali per l'attività giudiziale di primo e di secondo grado” spiegandone le ragioni e muovendo espressamente tale eccezione “in via ancora più subordinata rispetto alle precedenti eccezioni ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta
l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'Avv. d'Alfonso a cui è espressamente condizionata” (cfr. pagg. 22 ss. doc. C), e quindi non può ritenersi che vi sia stata un'ammissione dell'altrui diritto impeditiva dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Peraltro, anche volendo ipotizzare che la resistente abbia contestato “la parcella perché ritenuta eccessiva”, tale contestazione non è idonea ad impedire l'operatività dell'eccezione di prescrizione, sia perché la stessa era stata comunque avanzata in via subordinata ed espressamente condizionata, sia perché la medesima deve essere considerata quale ordinaria attività difensiva, volta a contestare ogni deduzione di controparte, ma non idonea a rappresentare un'ammissione dell'altrui diritto quale assoluto impedimento alla volontà di avvalersi dell'eccezione di prescrizione.
Sul punto, va rilevato che la più recente giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui “il riscontro di una rinuncia tacita alla prescrizione effettuato da parte del giudice presuppone, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la verifica in fatto che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui” (v. Cass., Sez. I,
Ord., 29 marzo 2025, n. 8304).
Nel caso di specie, non è ravvisabile in alcun modo un comportamento della SI.ra incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione Pt_1
di prescrizione in modo oggettivo, assoluto ed inequivoco.
Senza contare che “la rinuncia tacita alla prescrizione è, peraltro, differente dal riconoscimento di debito, come invece deduce parte ricorrente.
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto di credito compie una dichiarazione
r.g. n. 7 di scienza, avente a oggetto il diritto della controparte. Si tratta di una dichiarazione priva di natura negoziale, in quanto atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (v. Cass., n. 22948/2024)” (ed ancora, Cass. n. 8304/2025).
E la contestazione del quantum, come nel caso di specie, rappresenta una legittima difesa: ”Del tutto differente è, invero, la rinuncia alla prescrizione, la quale può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937, secondo comma, cod. civ.) ed è, conseguentemente, caratterizzata dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento dell'obbligazione (Cass., n. 2758/2020; Cass., n.
18425/2013), proprio in quanto ha come presupposto la già avvenuta maturazione della prescrizione (art. 2937, secondo comma, cod. civ.).
Trattandosi di comportamento abdicativo di un diritto, questo non può essere integrato da un comportamento processuale che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti, anche a fronte di altrettante pretese
o eccezioni avanzate dalla controparte”. Ancora, “in questa ottica va sottolineato che, ai fini di una rinuncia tacita alla prescrizione, occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Occorre, cioè, che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto, che si era, invece, estinto” (v. Cass., Sez. III, 15 maggio 2012, n.7527).
r.g. n. 8 Nel caso di specie la contestazione non può essere qualificata come chiara ed inequivoca ammissione dell'esistenza dell'obbligazione e della sua mancata estinzione, atteso che la difesa nel merito non implica automaticamente rinuncia alla prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto;
tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese di lite del presente grado giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dall'Avvocato Felice d'Alfonso del Sordo riassunto a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma iscritta al N.RG. 7317/2021 così provvede:
A) Respinge il ricorso;
B) Condanna il ricorrente a rifondere alla SI.ra , le spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
7.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del 24 settembre 2025
Il ConSIliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 9