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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2025 pendente tra
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Chiara Cincinelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Rossi;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza cartolare, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in data 18.11.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale all'udienza del 16.10.2025:
“ 1) Il minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori;
Persona_1
2) Il minore sarà collocato in via prevalente presso la casa paterna ubicata in Montenero Persona_1
d'Orcia (Gr), via della Piazza snc, ivi fissando la propria residenza anagrafica;
3) Il regime di frequentazione madre-figlio avverrà secondo le previsioni riportate alle pagg. 52-55 della CTU, di seguito ritrascritte:
Settimana ordinaria
- Il minore risiederà stabilmente presso il padre fino al giovedì, quando all'uscita da scuola, il padre accompagnerà il minore dalla madre.
- Il minore trascorrerà con la madre il tempo compreso tra il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e la domenica sera. La riconsegna al padre avverrà la domenica alle ore 22:00, presso il domicilio paterno.
- Tale scansione si ripeterà per tre settimane al mese.
- Nella quarta settimana del mese il minore resterà con il padre anche durante il fine settimana.
- La madre avrà diritto a un incontro infrasettimanale (giorno da concordare) dall'uscita dell'asilo, con pernottamento, fino alla mattina del rientro a scuola. In alternativa, il venerdì mattina fino al sabato mattina, momento in cui lo riaccompagnerà dal padre.
Periodo estivo
- Luglio: settimane alterne con ciascun genitore, da sabato a sabato. Il genitore presso il quale il minore ha trascorso la settimana sarà tenuto ad accompagnarlo presso l'altro genitore - Agosto: turnazione quindicinale
Periodo natalizio Il periodo delle vacanze natalizie (dalla fine delle attività scolastiche fino al giorno antecedente la ripresa delle lezioni) viene suddiviso in due segmenti di pari durata, da alternarsi annualmente tra i genitori. Primo periodo: dal termine della scuola fino al 30 dicembre incluso. Secondo periodo: dal 31 dicembre fino al giorno antecedente la ripresa delle lezioni. All'interno di tale scansione, i giorni festivi vengono regolati come segue:
- In un anno il minore trascorrerà con la madre il 24 e 25 dicembre (Vigilia e Natale) e con il padre il 31 dicembre e 1° gennaio (San Silvestro e Capodanno)
- L'anno successivo la suddivisone sarà invertita, così che ciascun genitore possa condividere alternativamente i giorni di maggiore rilevanza simbolica. Il 6 gennaio (Epifania) seguirà la medesima alternanza del Capodanno Gli scambi avverranno presso il domicilio del genitore che conclude il proprio periodo di permanenza, affinché sia garantita chiarezza organizzativa e continuità con il minore.
Pasqua Il periodo pasquale (dalla mattina del sabato fino al Lunedì dell'Angelo incluso) viene suddiviso annualmente in modo alternato.
Ponti e festività infrasettimanali
- In occasione delle festività civili o religiose che cadono durante l'anno, il minore trascorrerà la giornata con il genitore presso cui si trova collocato secondo la normale turnazione.
- Qualora la festività determini un “ponte” (es. venerdì o lunedì collegato a fine settimana), il periodo verrà attribuito alternativamente ai due genitori, con rotazione annuale.
CALENDARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA Con l'ingresso del minore nella scuola primaria, la regolamentazione dei periodi di frequentazione subirà alcune variazioni, in particolare per quanto concerne la gestione del periodo estivo e delle festività pasquali, come di seguito specificato:
- Il minore risiederà stabilmente presso il padre durante la settimana scolastica (dal lunedì al venerdì)
- A partire dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, il minore trascorrerà tre fine settimana con la madre, fino alla domenica sera, con cena inclusa.
- Nella quarta settimana il minore trascorrerà il fine settimana dal padre;
la madre avrà diritto a un incontro infrasettimanale (giorno da concordare) dall'uscita della scuola, con pernottamento, fino al rientro a scuola la mattina. In alternativa il venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro il sabato mattina a casa del padre.
Periodo estivo
- Luglio: turnazione quindicinale
- Agosto: tre settimane con la madre – non consecutive - e una settimana con il padre
Per tutte le altre festività, si applicano gli stessi criteri previsti per l'ultimo anno di asilo, con alternanza tra i genitori salvo diversi accordi tra le parti. Con eccezione delle vacanze pasquali, dove si suggerisce di prevedere la permanenza del minore prevalentemente con la madre, in considerazione della minore quantità di tempo ordinariamente trascorso con lei, così da favorire un riequilibrio delle occasioni di condivisione. Inoltre:
- Chiamate e videochiamate quotidiane: indipendentemente dalla collocazione fisica, il minore potrà comunicare tutti i giorni con il genitore con collocatario tramite chiamata o videochiamata, al fine di mantenere continuità affettiva e relazione stabile.
- Flessibilità e accordi: eventuali modifiche o accordi diversi potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni del minore e con un tempo congruo alla diversa organizzazione.
- Pianificazione vacanze: entro il mese di maggio ciascun genitore comunicherà all'altro le proprie intenzioni relative alle vacanze estive.
4) le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande formulate in giudizio;
5) spese di lite e di CTU integralmente compensate”.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite e di CTU integralmente compensate.
Grosseto, 20/11/2025
Il Presidente
dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2025 pendente tra
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Chiara Cincinelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Rossi;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza cartolare, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in data 18.11.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale all'udienza del 16.10.2025:
“ 1) Il minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori;
Persona_1
2) Il minore sarà collocato in via prevalente presso la casa paterna ubicata in Montenero Persona_1
d'Orcia (Gr), via della Piazza snc, ivi fissando la propria residenza anagrafica;
3) Il regime di frequentazione madre-figlio avverrà secondo le previsioni riportate alle pagg. 52-55 della CTU, di seguito ritrascritte:
Settimana ordinaria
- Il minore risiederà stabilmente presso il padre fino al giovedì, quando all'uscita da scuola, il padre accompagnerà il minore dalla madre.
- Il minore trascorrerà con la madre il tempo compreso tra il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e la domenica sera. La riconsegna al padre avverrà la domenica alle ore 22:00, presso il domicilio paterno.
- Tale scansione si ripeterà per tre settimane al mese.
- Nella quarta settimana del mese il minore resterà con il padre anche durante il fine settimana.
- La madre avrà diritto a un incontro infrasettimanale (giorno da concordare) dall'uscita dell'asilo, con pernottamento, fino alla mattina del rientro a scuola. In alternativa, il venerdì mattina fino al sabato mattina, momento in cui lo riaccompagnerà dal padre.
Periodo estivo
- Luglio: settimane alterne con ciascun genitore, da sabato a sabato. Il genitore presso il quale il minore ha trascorso la settimana sarà tenuto ad accompagnarlo presso l'altro genitore - Agosto: turnazione quindicinale
Periodo natalizio Il periodo delle vacanze natalizie (dalla fine delle attività scolastiche fino al giorno antecedente la ripresa delle lezioni) viene suddiviso in due segmenti di pari durata, da alternarsi annualmente tra i genitori. Primo periodo: dal termine della scuola fino al 30 dicembre incluso. Secondo periodo: dal 31 dicembre fino al giorno antecedente la ripresa delle lezioni. All'interno di tale scansione, i giorni festivi vengono regolati come segue:
- In un anno il minore trascorrerà con la madre il 24 e 25 dicembre (Vigilia e Natale) e con il padre il 31 dicembre e 1° gennaio (San Silvestro e Capodanno)
- L'anno successivo la suddivisone sarà invertita, così che ciascun genitore possa condividere alternativamente i giorni di maggiore rilevanza simbolica. Il 6 gennaio (Epifania) seguirà la medesima alternanza del Capodanno Gli scambi avverranno presso il domicilio del genitore che conclude il proprio periodo di permanenza, affinché sia garantita chiarezza organizzativa e continuità con il minore.
Pasqua Il periodo pasquale (dalla mattina del sabato fino al Lunedì dell'Angelo incluso) viene suddiviso annualmente in modo alternato.
Ponti e festività infrasettimanali
- In occasione delle festività civili o religiose che cadono durante l'anno, il minore trascorrerà la giornata con il genitore presso cui si trova collocato secondo la normale turnazione.
- Qualora la festività determini un “ponte” (es. venerdì o lunedì collegato a fine settimana), il periodo verrà attribuito alternativamente ai due genitori, con rotazione annuale.
CALENDARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA Con l'ingresso del minore nella scuola primaria, la regolamentazione dei periodi di frequentazione subirà alcune variazioni, in particolare per quanto concerne la gestione del periodo estivo e delle festività pasquali, come di seguito specificato:
- Il minore risiederà stabilmente presso il padre durante la settimana scolastica (dal lunedì al venerdì)
- A partire dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, il minore trascorrerà tre fine settimana con la madre, fino alla domenica sera, con cena inclusa.
- Nella quarta settimana il minore trascorrerà il fine settimana dal padre;
la madre avrà diritto a un incontro infrasettimanale (giorno da concordare) dall'uscita della scuola, con pernottamento, fino al rientro a scuola la mattina. In alternativa il venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro il sabato mattina a casa del padre.
Periodo estivo
- Luglio: turnazione quindicinale
- Agosto: tre settimane con la madre – non consecutive - e una settimana con il padre
Per tutte le altre festività, si applicano gli stessi criteri previsti per l'ultimo anno di asilo, con alternanza tra i genitori salvo diversi accordi tra le parti. Con eccezione delle vacanze pasquali, dove si suggerisce di prevedere la permanenza del minore prevalentemente con la madre, in considerazione della minore quantità di tempo ordinariamente trascorso con lei, così da favorire un riequilibrio delle occasioni di condivisione. Inoltre:
- Chiamate e videochiamate quotidiane: indipendentemente dalla collocazione fisica, il minore potrà comunicare tutti i giorni con il genitore con collocatario tramite chiamata o videochiamata, al fine di mantenere continuità affettiva e relazione stabile.
- Flessibilità e accordi: eventuali modifiche o accordi diversi potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni del minore e con un tempo congruo alla diversa organizzazione.
- Pianificazione vacanze: entro il mese di maggio ciascun genitore comunicherà all'altro le proprie intenzioni relative alle vacanze estive.
4) le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande formulate in giudizio;
5) spese di lite e di CTU integralmente compensate”.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite e di CTU integralmente compensate.
Grosseto, 20/11/2025
Il Presidente
dott. Mario Venditti