Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2010
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ruolo di amministratori di fatto dei soci di minoranza

    Il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante potesse considerare elementi aggiuntivi al decreto di rinvio a giudizio per accertare il ruolo di amministratori di fatto. La partecipazione a incontri sindacali e la gestione di precedenti gare sono stati considerati indizi idonei a rafforzare la ricostruzione del ruolo effettivo dei soggetti nella gestione della società, confermando il quadro delineato dal decreto penale.

  • Rigettato
    Valutazione del tempo trascorso dalla violazione

    Il Collegio ha interpretato l'art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs. n. 36/2023 nel senso che il triennio di riferimento va considerato a ritroso rispetto all'epoca di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Ha inoltre precisato che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'operatore, il triennio decorre dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito i provvedimenti, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione.

  • Rigettato
    Inadeguatezza delle misure di self-cleaning

    Il Collegio ha confermato la valutazione del TAR, ritenendo che la partecipazione minoritaria dei soci non fosse sufficiente a garantire la terzietà dell'organo amministrativo, dato il ruolo di amministratori di fatto contestato. Ha sottolineato che l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto si basa su criteri sostanzialistici e che le misure di self-cleaning sono state ragionevolmente ritenute insufficienti.

  • Rigettato
    Condotta reticente in sede di gara

    La documentazione prodotta dalla stessa ricorrente dimostra che già nella fase delle indagini preliminari emergeva la riconducibilità della gestione della società ai soggetti rinviati a giudizio. Inoltre, l'efficacia del decreto di rinvio a giudizio è stata confermata dalla Corte di cassazione, escludendo che fosse medio tempore tamquam non esset.

  • Rigettato
    Conformità dell'art. 94, comma 3, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023 all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 57 della Direttiva contempli anche chi esercita poteri direttivi indipendentemente dalla qualifica formale, corrispondendo al nucleo definitorio dell'amministratore di fatto. L'art. 94, comma 3, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023 è considerato un recepimento pieno della direttiva, basato su una nozione sostanziale e confermato da giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Eccesso di delega e gold plating

    La sentenza impugnata ha correttamente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando che la valutazione della figura dell'amministratore di fatto rientra nelle competenze dell'Amministrazione. La disposizione nazionale è considerata un'applicazione conforme all'art. 57 della Direttiva e ai criteri della legge delega, senza costituire gold plating.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2010
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2010
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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