Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1637/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza con scadenza in data 14.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti CARLO FRANCESCO GLINNI (C.F.:
) e (C.F.: ), C.F._2 Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza Vittorio
Emanuele II n. 10 presso lo studio dei difensori, pec: Email_1
Email_2
-ATTORE/RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi P_ C.F._4
residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti DOMENICO STIGLIANI (C.F.:
) e (C.F.: C.F._5 Parte_2
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._6
1
alla via del Gallitello n. 215 presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
Email_3 Email_4
-CONVENUTA/RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: riconoscimento ex art. 250 c.c.;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza in data 14.5.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha domandato all'intestato Tribunale di esser autorizzato Parte_3
a riconoscere ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. il figlio _3
(Potenza, 3.12.2023), nato dalla relazione sentimentale avuta con . P_
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto:
1. che da circa quattro anni aveva instaurato una relazione affettiva con P_
, con la quale -al tempo di redazione dell'atto introduttivo- conviveva in
[...]
Potenza alla via Graminacci n. 4/a, presso un'immobile condotto in locazione;
2. che dalla loro unione era nato in [...] il minore il _3
3.12.2023;
3. che sin dalla scoperta della gravidanza la convenuta/resistente si era trasferita presso l'abitazione dei genitori dell'attore/ricorrente, sita in Potenza, e che al nono mese di gravidanza, senza alcun preavviso, era ritornata presso l'abitazione della madre, sita in Potenza alla via Tirreno n. 10;
4. che «aveva appreso in via indiretta della nascita del bambino e soprattutto che al momento della nascita la sig.ra si era dichiarata ragazza madre, P_
pertanto il bambino era stato registrato all'anagrafe/ufficio dello stato civile come
»; _3
5. che nel corso della gravidanza la convenuta aveva prestato il consenso a eseguire il test del DNA, effettuato poi nel maggio/giugno 2023, dal quale era emersa «[…] la probabilità di paternità > 99,9% del sig. in relazione al piccolo Parte_1
; _3
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6. che vani erano stati i ripetuti tentativi di ottenere dalla convenuta/resistente il consenso al fine di riconoscere il figlio «anche dopo l'intervenuta _3 riconciliazione/unione tra l'istante e la che aveva portato quest'ultima a P_ trasferirsi unitamente al bambino presso un'abitazione locata appositamente dall'attore».
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela.
Per l'effetto, l'attore/ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di:
«-Accertare e dichiarare il rapporto di filiazione naturale tra il sig. Parte_1
nato a [...] il [...] ed il minore nato in [...] il 03-12- _3
2023.
E per l'effetto
-Autorizzare l'istante, con tutte le conseguenze di legge, ex art. 250 comma 4 c.c. e 269
c.c. a riconoscere il minore nato in [...] il [...], figlio di _3
nata a [...] il [...]. P_
-Spese vinte».
II si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione P_
e risposta in data 21.10.2024, nella quale ha contestato le avverse deduzioni offrendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Segnatamente, la convenuta/resistente ha rappresentato che, scoperta la gravidanza, aveva comunicato all'attore «che presto sarebbero diventati genitori, ma quest'ultimo non aveva reagito di buon grado alla notizia, mettendo addirittura in discussione la sua paternità. Infatti, con accuse velate, e non, l'odierno attore aveva insinuato che il bambino portato in grembo dalla non fosse suo, mortificando P_
così la compagna, la quale, certa della paternità dello , pur di chiarirgli Pt_1
qualsivoglia dubbio, aveva acconsentito affinché venisse eseguito il test del DNA durante la gestazione».
La convenuta/resistente, poi, ha precisato che, se avesse voluto impedire al compagno «[…] di esercitare i suoi diritti-doveri di padre, ben avrebbe potuto tenerlo all'oscuro della gravidanza sin dal principio. Ed ancora, se avesse voluto escluderlo dalla vita del bambino, non avrebbe acconsentito neppure di andare a vivere con lui e la sua famiglia di origine».
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Inoltre, la stessa ha rappresentato che, nell'imminenza del parto, aveva deciso di ritornare presso l'abitazione materna poiché non si era sentita pienamente a proprio agio a casa dei “suoceri”; «evidentemente sempre in mala fede, il IG. aveva Pt_1
adottato arbitrariamente una lettura del tutto negativa e personale della scelta della
di voler trascorrere gli ultimi momenti della gravidanza con la madre […]. P_
Invero, l'attore non aveva cercato la né si era preoccupato di capire il motivo P_ che l'avesse spinta a tornare nella propria abitazione, disinteressandosi completamente dello stato psicofisico della compagna in un momento particolarmente delicato della sua vita […]». Il resistente aveva avuto notizia della nascita del bambino in via indiretta «[…] solo e soltanto perché aveva scientemente scelto di non interessarsi più della compagna e del figlio, mostrandosi del tutto assente».
Da ultimo, la convenuta/resistente ha confermato di aver dichiarato dopo il parto di esser “ragazza madre” esclusivamente in ragione degli «[…] atteggiamenti assunti dal compagno durante tutto il periodo della gravidanza nonché dell'eloquente assenza al momento del parto».
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta chiedendo all'intestato Tribunale di:
«In via principale e nel merito:
a) rigettare le domande attoree, infondate in fatto e in diritto, in quanto la ricostruzione dei fatti operata dall'attore non è veritiera e non corrisponde alla realtà, come meglio espresso in narrativa;
In via subordinata:
b) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, disporre i provvedimenti
collegati ai diritti e ai doveri del padre e del figlio, come per legge, in merito ad affidamento del minore e mantenimento di quest'ultimo da parte del IG. , e per Pt_1
l'effetto:
- disporre l'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalentemente presso la madre che continuerà ad abitare congiuntamente al figlio presso l'abitazione della nonna materna, sita in Potenza alla
Traversa I, Via Tirreno, n.10;
- disporre l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra Parte_1 P_
, su un conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile di € 400,00 a titolo
[...]
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di mantenimento per il figlio (con rivalutazione e aggiornamento _3
ISTAT), oltre spese straordinarie occorrenti per il figlio, nella misura del 70%, con il restante 30% a carico della madre, ; P_
- disporre che la IG.ra , in qualità di genitore collocataria, continui a P_ percepire integralmente l'importo mensile erogato dallo Stato in favore del bambino,
a titolo di assegno unico;
- disporre l'esercizio di visita del padre con i seguenti tempi e modalità: due pomeriggi
a settimana, previ accordi tra i genitori, solo e soltanto in presenza della madre IG.ra
, per le ragioni in narrativa;
P_
- ai sensi dell'art. 262 c.c. assegnare al minore, il cognome paterno in _3 aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
III All'esito dell'udienza del 25.10.2024, atteso che il padre aveva dichiarato di impegnarsi a riconoscere il figlio e la madre di non opporsi a detto riconoscimento, disposto il mutamento del rito -da rito ordinario al rito di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c.-
e onerate le parti di produrre in giudizio l'atto integrale di nascita del minore nonché
l'atto di riconoscimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.1.2025.
All'udienza da ultimo indicata, preso atto dell'avvenuto riconoscimento del figlio effettuato dal padre nonché della concorde volontà dei genitori di far sì che -ai sensi dell'art. 262 c.c.- il minore assumesse il cognome paterno posponendolo a _3
quello paterno, sono stati adottati in via provvisoria e urgente provvedimenti in ordine all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento del figlio, e la causa è stata rinviata all'udienza del 16.4.2025, onerando le parti di depositare le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e disponendo la comparizione personale dei genitori in udienza al fine di sentirli per addivenire a un accordo sulle questioni oggetto di causa che residuavano successivamente all'effettuato riconoscimento.
All'udienza del 16.4.2025 le parti hanno rinvenuto accordo sulle questioni oggetto di causa, sostanzialmente condividendo i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudicante.
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A fronte dell'istanza depositata il 17.4.2025 dalla difesa dell'attore/ricorrente nonché del puntuale esame dell'accordo raggiunto tra le parti, il Giudice ha invitato i genitori a depositare nuovo accordo per precisare e integrare taluni aspetti non chiari, fissando l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 14.5.2025, la quale è stata celebrata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda principale oggetto di causa concernente il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c., atteso che:
a) la madre-resistente il 6.12.2024, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile P_
del Comune di Potenza, ha prestato il consenso, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., acché il padre-ricorrente potesse effettuare il riconoscimento del figlio cfr. _3
dichiarazione depositata nel fascicolo telematico il 21.1.2025);
b) il padre-resistente il 6.12.2024, dinanzi all'Ufficiale di Stato Parte_1
Civile del Comune di Potenza, ha riconosciuto come proprio figlio il minore
[...]
cfr. atto di riconoscimento n. 242, P. II, S. B, depositato nel fascicolo _3
telematico il 21.1.2025).
Pertanto, non vi è più questione sul riconoscimento, atteso che il ricorrente ha riconosciuto il minore come suo figlio innanzi al competente _3
Ufficiale di Stato Civile.
V Avuto riguardo alle altre domande appartenenti al patrimonio processuale e sulle quali il Tribunale è tenuto a pronunciarsi, conseguenti all'effettuato riconoscimento e concernenti l'affidamento, il collocamento, il regime di frequentazione figlio-genitore non convivente e di mantenimento ordinario e straordinario del figlio, si ritiene che debba disporsi in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 24.1.2025, sostanzialmente accettati dalle parti, con le precisazioni e modificazioni seguenti frutto della concorde volontà delle parti (cfr. verbale di udienza del 16.4.2025
e note scritte depositate per l'udienza del 14.5.2025) e dell'integrazione disposta da questo Tribunale, ovvero:
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-affidamento del minore ) a entrambi i genitori;
le decisione di Persona_1
maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
-collocamento prevalente del figlio minore (13.12.2023) con la madre, con _3
la quale abiterà;
-il figlio minore (13.12.2023) sarà con il padre come segue: _3
a) per tre pomeriggi alla settimana, per la durata di almeno due ore, in luogo neutro da concordare tra i genitori secondo disponibilità; in caso di disaccordo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la casa materna e, secondo alternanza settimanale, presso la casa paterna, oppure dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (in luogo delle ore 17.00 – 19.00) qualora il padre per motivi lavorativi fosse impossibilitato a rispettare la fascia oraria 17.00 –
19.00, previa comunicazione alla madre relativamente al cambio di orario;
b) sino al compimento dei tre anni di vita, il sabato e la domenica, senza pernottamento, presso la casa paterna, per l'intera durata delle dette giornate, ossia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, a settimane alterne;
c) dal compimento dei tre anni di vita, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore
20.00, con pernotto presso la casa paterna, avendo cura il padre di prelevare e riaccompagnare il minore presso la casa materna, salvo diverso accordo tra i genitori circa le modalità di prelievo e riaccompagno del minore;
d) sino al compimento dei tre anni di vita, nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno di Natale 25 dicembre o il giorno di Santo Stefano 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 gennaio o il 6 gennaio;
e) sino al compimento dei tre anni di vita, nel periodo pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
f) sino al compimento dei tre anni di vita, durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi durante il mese di agosto, senza pernottamento, dalle ore 9.00 alle ore 20.30, da concordare con la madre entro il 31
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maggio, che in difetto di accordo si individuano dal 1 al 3 agosto degli anni pari e dal
15 al 17 agosto degli anni dispari;
g) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
h) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
i) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mesi di sospensione scolastica (e comunque dal 10 giugno al 10 settembre), da concordare con l'altro genitore entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30)];
l) dal compimento del terzo anno di vita, altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
m) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
n) dal compimento del terzo anno di vita, il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
-determinazione in euro 250,00 mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per il figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025;
-le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio, come da protocollo del
C.N.F., saranno in capo al padre nella misura del 70% e in capo alla madre per il restante 30%;
-l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre P_
ossia avuto riguardo anche alla quota spettante al padre;
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-impegno da parte del padre a consegnare annualmente l'attestazione ISEE alla madre, per consentire a quest'ultima di beneficiare di eventuali emolumenti/contributi da parte di enti pubblici;
-impegno da parte della madre a comunicare al padre il nominativo del pediatra del figlio, che attualmente è il dottor Michele Bibbo con studio in Potenza alla via Tirreno,
e a informare il padre circa le visite necessarie per il bambino;
-spese di lite compensate.
Le indicate condizioni, per quel che riguarda i provvedimenti che il Tribunale
è tenuto ad assumere nell'interesse del minore, risultano conformi all'interesse del figlio sia avuto riguardo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia circa _3
il contributo al sostentamento materiale della prole a cui ogni genitore è tenuto in via proporzionale alle proprie capacità economico-reddituali.
Circa le condizioni relativi agli impegni assunti dai genitori, il Tribunale si limita a prenderne atto, precisando che i detti impegni sono funzionali all'esercizio dell'affidamento condiviso.
VI Per quanto concerne la domanda di attribuzione al figlio _3
del cognome paterno posponendolo a quello materno, si ritiene che la stessa debba essere accolta, attesa la concorde volontà dei genitori (cfr. verbale di udienza del
25.10.2024) di far sì che -ai sensi dell'art. 262 c.c.- il figlio assuma anche il cognome paterno posponendolo a quello materno, in modo che si chiami Persona_2
. Conseguentemente, va disposta la comunicazione della presente sentenza
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza per per quanto di competenza.
VII Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito, considerato che le parti all'udienza del 16.4.2025 hanno convenuto la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1637 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero,
[...] P_
definitivamente pronunciando, così provvede:
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1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c.;
2) affida il figlio minorenne (3.12.2023) a entrambi i genitori;
le decisione _3
di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) dispone che il figlio minorenne (3.12.2023) abiti ovvero sia collocato _3 prevalentemente con la madre;
4) stabilisce che il figlio minorenne 3.12.2023) stia con il padre come segue: _3
a) per tre pomeriggi alla settimana, per la durata di almeno due ore, in luogo neutro da concordare tra i genitori secondo disponibilità; in caso di disaccordo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la casa materna e, secondo alternanza settimanale, presso la casa paterna, oppure dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (in luogo delle ore 17.00 – 19.00) qualora il padre per motivi lavorativi fosse impossibilitato a rispettare la fascia oraria 17.00 –
19.00, previa comunicazione alla madre relativamente al cambio di orario;
b) sino al compimento dei tre anni di vita, il sabato e la domenica, senza pernottamento, presso la casa paterna, per l'intera durata delle dette giornate, ossia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, a settimane alterne;
c) dal compimento dei tre anni di vita, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore
20.00, con pernotto presso la casa paterna, avendo cura il padre di prelevare e riaccompagnare il minore presso la casa materna, salvo diverso accordo tra i genitori circa le modalità di prelievo e riaccompagno del minore;
d) sino al compimento dei tre anni di vita, nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno di Natale 25 dicembre o il giorno di Santo Stefano 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 gennaio o il 6 gennaio;
e) sino al compimento dei tre anni di vita, nel periodo pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
f) sino al compimento dei tre anni di vita, durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi durante il mese di agosto, senza
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pernottamento, dalle ore 9.00 alle ore 20.30, da concordare con la madre entro il 31 maggio precedente, che in difetto di accordo si individuano dal 1 al 3 agosto degli anni pari e dal 15 al 17 agosto degli anni dispari;
g) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
h) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
i) dal compimento dei tre anni di vita, nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mesi di sospensione scolastica (e comunque dal 10 giugno al 10 settembre), da concordare con l'altro genitore entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30)];
l) dal compimento del terzo anno di vita, altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
m) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
n) dal compimento del terzo anno di vita, il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
5) determina in euro 250,00 mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario indiretto per il figlio, da Parte_1 corrispondere alla madre , presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di P_ ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025;
6) dispone che, per volontà dei genitori, l'assegno unico universale sarà percepito integralmente (100%) dalla madre;
P_
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7) pone a carico dei genitori le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio, come da protocollo del C.N.F., nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
8) prende atto degli impegni assunti dai genitori all'udienza del 16.4.2025, relativi alla comunicazione dell'attestazione ISEE ogni anno da parte del ricorrente alla resistente e della comunicazione da parte della madre al padre del nome del pediatra del figlio e delle visite necessarie;
9) dispone che al minore nato a [...] il [...], sia _3 posposto al cognome materno quello paterno, in modo da chiamarsi:
COGNOME: RUSSO NOME: Pt_1 _3
10) dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Potenza per quanto di competenza;
11) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
12