Decreto cautelare 20 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 20/01/2022, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00044/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Interni, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale della Polizia di Stato di -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in pari data, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell’art. 4-ter comma 3 del D.L. n. 44/2021 (convertito dalla Legge n. 76/2021 e ss.mm.), dell’Assistente Capo Coordinatore della P.S. ricorrente, nonché dell’invito, espresso dalla P.A. con nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata in data 10 Gennaio 2022, a produrre entro il termine di cinque giorni la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo della vaccinazione anti SARS-COVID-19 ovvero la differente documentazione pure prevista dalla menzionata norma di legge e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 19 Gennaio 2022 e depositato in data odierna;
Considerato (tra l’altro) che l’odierno ricorrente (Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto Mobile della P.S. di -OMISSIS-, che afferma nel ricorso di essere in malattia dal 30 Novembre 2021, ma che parrebbe aver presentato richiesta di aspettativa per malattia all’Amministrazione datrice di lavoro in data 20 Dicembre 2021) non ha trasmesso alla Amministrazione datrice di lavoro, nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell’invito espresso con nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, nemmeno l’attestazione di accertato pericolo per la salute relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione obbligatoria anti SARS-COVID-19 prevista dall’art. 4 comma 2 e dall’art. 4-ter comma 3 del D.L. n. 44/2021.
Ritenuto che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente ed, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per il dipendente ricorrente tale da non consentire dilazione neppure fino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione dell’8 Febbraio 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio dell’8 Febbraio 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 20 Gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.