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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1074/2023
PROMOSSA DA
(C.F. n. ) e per essa, quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Ivan Chiaramonte (c. f. P.IVA_2
) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via CodiceFiscale_1
Monfalcone n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata, in C.so Delle Controparte_1 C.F._2
Province 43, presso lo studio dell'avvocato Antonio Rosella (codice fiscale ) C.F._3
che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2979/2023, pubblicata in data 11.7.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , dichiarava che non Controparte_1 Parte_1 ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della predetta, stante la prescrizione sia del credito azionato che della conseguente ipoteca e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice: premesso che con ricorso depositato in data 10.05.2017, , quale terzo acquirente Controparte_1 dell'immobile ipotecato a favore della Sezione del Credito Fondiario del Banco di Sicilia S.p.A. a garanzia del mutuo stipulato il 06.05.1993 con la ha proposto opposizione Parte_3 all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 306/2017 R.G.E, in suo danno promossa con atto di pignoramento del 01.03.2017, previa intimazione del precetto, notificatole ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2016 dalla e, per essa, dalla Controparte_2 Controparte_3
cessionaria del credito in origine vantato dal Banco di Sicilia S.p.A.;
[...]
rilevato che il credito era stato a sua volta ceduto da a Controparte_3 CP_4
[...]
rilevato che prima di essere dichiarata fallita, aveva alienato alla Parte_3 CP_1
l'appartamento sottoposto a procedura esecutiva, riteneva che la prescrizione dell'ipoteca eccepita con l'opposizione all'esecuzione dal terzo acquirente ai sensi dell'art. 2880 c.c. (secondo cui: “Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d' interruzione”) fosse maturata perché: “Nella fattispecie in esame, la ha stipulato l'atto di compravendita con la in data CP_1 Parte_3
06.12.1996 e la relativa trascrizione è avvenuta il 10.12.1996 (cfr. ispezione ipotecaria). Tuttavia nei suoi confronti la notifica dell'atto di precetto si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data 16.12.2016, quindi oltre il termine ventennale, che scadeva il 10.12.2016, e non si rinvengono altri atti interruttivi
pagina 2 di 7 della prescrizione, con conseguente estinzione dell'ipoteca.
A tal riguardo deve precisarsi che, per come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 24822/2015, la notificazione dell'atto di precetto e in generale di tutti gli atti aventi natura sostanziale non soggiace alla regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. I Giudici di legittimità, facendo riferimento al tenore inequivoco dell'art. 1334 c.c., che espressamente dispone che gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, hanno escluso che nel processo notificatorio avente ad oggetto atti recettizi si verifichi il fenomeno anzi esaminato. Di conseguenza, ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale che si vuole interrotto dalla notifica di tali atti, dovrà aversi riguardo alla data in cui l'atto è entrato nella conoscenza o nella giuridica conoscibilità del destinatario, e non a quella in cui è stato consegnato all'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che l'accertata estinzione della garanzia reale per maturarsi della prescrizione prevista dall'art. 2880 c.c., evocata dalla terza acquirente con l'opposizione all'esecuzione, coerentemente con la natura dispositiva della prescrizione, determina il venir meno del diritto del creditore ipotecario ovvero del cessionario del credito a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente, non obbligato personalmente nei suoi confronti (in quanto la CP_1
non è subentrata nel contratto di mutuo in corso, ossia non si è assunta la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate del mutuo), di un immobile ormai divenuto libero da vincoli di garanzia” (v. p. 6 della sentenza appellata).
Oltre ad accogliere il motivo di opposizione fondato sulla prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente, il primo giudice accoglieva anche l'ulteriore motivo fondato sulla eccepita prescrizione del credito vantato dall'opposta, ed a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca, perché:
“…dall'esame della documentazione allegata dalla creditrice non emerge con certezza che
l'ammissione in data 16.02.1999 allo stato passivo fallimentare della sia avvenuta pure Parte_3 per la quota proporzionale di mutuo gravante sull'unità immobiliare acquistata dalla sig.ra
, contraddistinta con il n. 090006855006 e determinata in £. 40.000.000 per un montante CP_1
ipotecario di £ 120.000.000, riguardo a il primo atto interruttivo della Controparte_1 prescrizione dell'obbligazione pecuniaria è stato compiuto dalla società cessionaria del credito in sofferenza con ritardo” (v. p. 8 della sentenza appellata).
Avverso la detta sentenza tramite la sua mandataria proponeva Controparte_4 Parte_2
appello.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato, a differenza del secondo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2880 c.c. fosse successivo alla maturazione del relativo termine ventennale.
Invero, secondo l'appellante, a fronte della astratta enunciazione di principi corretti, il Tribunale non aveva considerato che, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, “l'atto interruttivo (rappresentato dall'atto di precetto) era tempestivamente entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria prima che decorressero i termini di prescrizione. Ed infatti, il Tribunale non ha dato rilievo al fatto che l'atto di precetto era notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, il quale, non avendo reperito presso il corretto domicilio la , in data 06.12.2016, procedeva sia ad affiggere CP_1 presso la porta dell'abitazione l'avviso del deposito presso la Casa Comunale di residenza, nonché a trasmettere nella medesima data tramite raccomandata AR ulteriore avviso di avvenuto deposito.
Quindi, gli effetti sostanziali dell'atto di precetto (che ricordiamo essere l'unico atto necessario per poi procedere con il pignoramento e, quindi, con l'esecuzione immobiliare), essendo giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si erano già prodotti a partire dal 06.12.16”.
Si tratta di un motivo di gravame perfettamente fondato atteso che, nel caso a mani, piuttosto che il profilo della scissione degli effetti della notifica – che non viene qui in rilievo non trattandosi di verificare se la prescrizione si interrompa con l'affidamento dell'atto per la notifica ovvero con la sua consegna al destinatario (pacificamente da risolvere, in diritto, nel senso indicato dal primo giudice) –, ai fini dell'interruzione della prescrizione ciò che conta è il momento in cui l'atto interruttivo è pervenuto nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, ossia presso il suo indirizzo, ed a tali fini devesi avere riguardo al momento in cui l'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica del precetto, non avendo temporaneamente rinvenuto il destinatario presso la sua residenza, ha lasciato in buca il relativo avviso di deposito presso la casa comunale, senza che alcun rilievo presenti, ai fini in questione, la successiva spedizione della raccomandata informativa.
Ne consegue che la prescrizione, iniziata a decorrere dal 10.12.1996, alla data del 6.12.2016 in cui è
pagina 4 di 7 stato lasciato l'avviso di deposito in cassetta, non era ancora maturata, di talché il relativo motivo di opposizione all'esecuzione su di essa imperniato va respinto, in riforma della sentenza appellata.
Il secondo motivo di gravame appare invece infondato.
Con esso l'appellante si è doluto del riconoscimento, da parte del primo giudice, oltre che della prescrizione dell'ipoteca, anche del credito vantato dalla banca nei confronti di dichiarata Parte_3
fallita, a garanzia del quale la stessa è stata iscritta.
In particolare l'appellante ha sostenuto che: “Banco di Sicilia, allora titolare del credito derivante dal mutuo fondiario che costituisce il titolo da cui sorge il diritto di credito azionato, depositava ritualmente istanza di ammissione al passivo fallimentare (doc.1 fascicolo di primo grado) per tutte le residue quote relative al mutuo rimaste impagate tra le quali anche la quota della CP_1
contraddistinta con la lettera d).
In seguito a tale istanza, il Giudice Delegato al Fallimento Parte_4
ammetteva il Banco di Sicilia al passivo del fallimento come da domanda con provvedimento reso
[...]
all'udienza del 23.05.2000 (doc. 3 fascicolo di primo grado).
Deve pertanto ritenersi verificato l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per effetto della domanda giudiziale, essendo il fallimento, almeno alla data della notifica fatta al curatore nel 2016 ancora pendente.
La sentenza sul punto, pertanto, è ingiusta e deve essere riformata”.
Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto, recependo un'osservazione mossa dall'appellata che, posto l'intervenuto frazionamento del mutuo, dalla domanda di ammissione al passivo presentata dalla banca non si comprende se la stessa abbia riguardato, o meno, anche la quota frazionata del credito garantito dall'ipoteca sul bene da essa acquistato.
Ritiene la Corte che la posizione espressa dall'appellata e recepita dal Tribunale meriti di essere accolta, atteso che con il motivo di appello la banca non è riuscita affatto a dimostrare che la sua domanda di ammissione al passivo avesse ad oggetto proprio il credito a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca sul bene poi pignorato.
Va premesso che a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla con il CP_1 relativo motivo di opposizione all'esecuzione, era pacificamente onere della banca dimostrare l'esistenza di atti interruttivi che valessero ad escluderla.
Nel caso a mani, già in primo grado, la aveva dedotto che la documentazione prodotta CP_1 dalla banca fosse inidonea a dimostrare l'interruzione della prescrizione non constando che la domanda pagina 5 di 7 di ammissione al passivo della riguardasse anche la quota di mutuo frazionata relativa Parte_3 all'appartamento da essa acquistato.
Orbene, a dispetto delle affermazioni contenute nell'atto di appello, dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante emerge che la sua domanda di ammissione al passivo datata 22.3.2000 riguarda il credito fondiario di complessive £. 176.619.495 per cui è causa, discriminato secondo le seguenti quote:
a) £ 11.589.464 relativamente alla quota frazionata n. 1376;
b) £. 94.794.512 relativamente alla quota frazionata n. 770;
c) £. 12.312.399 relativamente alla quota frazionata n. 669;
d) £. 57.923.120 £. 94.794.512 relativamente alla quota frazionata n. 669;
Orbene, che la quota del mutuo rimasta impagata di cui alla lett. d) a cui si riferisce, tra le altre, la domanda di ammissione al passivo di sia quella garantita dall'immobile acquistato dalla Parte_3
, sì come asserito dall'appellante, non esiste prova in atti atteso che l'allegato n. 7 CP_1 all'istanza di ammissione al passivo relativa alla domanda di frazionamento in quote del mutuo (al pari di tutti gli altri allegati in essa menzionati, inclusa la domanda di annotamento di erogazione a saldo del
25.10.1996, la domanda di restrizione beni e quella di riduzione somme), non sono stati prodotti.
Ne consegue che il creditore ha omesso di fornire prova compiuta dell'esistenza dell'atto interruttivo della prescrizione del suo credito, di talché il relativo motivo di gravame deve essere rigettato e la sentenza, sul punto, confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda pari ad € 46.324,19.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1074/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da mediante la sua mandataria Controparte_4 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2979/2023, pubblicata in data 11.7.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
pagina 6 di 7 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1074/2023
PROMOSSA DA
(C.F. n. ) e per essa, quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Ivan Chiaramonte (c. f. P.IVA_2
) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via CodiceFiscale_1
Monfalcone n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata, in C.so Delle Controparte_1 C.F._2
Province 43, presso lo studio dell'avvocato Antonio Rosella (codice fiscale ) C.F._3
che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2979/2023, pubblicata in data 11.7.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , dichiarava che non Controparte_1 Parte_1 ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della predetta, stante la prescrizione sia del credito azionato che della conseguente ipoteca e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice: premesso che con ricorso depositato in data 10.05.2017, , quale terzo acquirente Controparte_1 dell'immobile ipotecato a favore della Sezione del Credito Fondiario del Banco di Sicilia S.p.A. a garanzia del mutuo stipulato il 06.05.1993 con la ha proposto opposizione Parte_3 all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 306/2017 R.G.E, in suo danno promossa con atto di pignoramento del 01.03.2017, previa intimazione del precetto, notificatole ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2016 dalla e, per essa, dalla Controparte_2 Controparte_3
cessionaria del credito in origine vantato dal Banco di Sicilia S.p.A.;
[...]
rilevato che il credito era stato a sua volta ceduto da a Controparte_3 CP_4
[...]
rilevato che prima di essere dichiarata fallita, aveva alienato alla Parte_3 CP_1
l'appartamento sottoposto a procedura esecutiva, riteneva che la prescrizione dell'ipoteca eccepita con l'opposizione all'esecuzione dal terzo acquirente ai sensi dell'art. 2880 c.c. (secondo cui: “Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d' interruzione”) fosse maturata perché: “Nella fattispecie in esame, la ha stipulato l'atto di compravendita con la in data CP_1 Parte_3
06.12.1996 e la relativa trascrizione è avvenuta il 10.12.1996 (cfr. ispezione ipotecaria). Tuttavia nei suoi confronti la notifica dell'atto di precetto si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data 16.12.2016, quindi oltre il termine ventennale, che scadeva il 10.12.2016, e non si rinvengono altri atti interruttivi
pagina 2 di 7 della prescrizione, con conseguente estinzione dell'ipoteca.
A tal riguardo deve precisarsi che, per come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 24822/2015, la notificazione dell'atto di precetto e in generale di tutti gli atti aventi natura sostanziale non soggiace alla regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. I Giudici di legittimità, facendo riferimento al tenore inequivoco dell'art. 1334 c.c., che espressamente dispone che gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, hanno escluso che nel processo notificatorio avente ad oggetto atti recettizi si verifichi il fenomeno anzi esaminato. Di conseguenza, ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale che si vuole interrotto dalla notifica di tali atti, dovrà aversi riguardo alla data in cui l'atto è entrato nella conoscenza o nella giuridica conoscibilità del destinatario, e non a quella in cui è stato consegnato all'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che l'accertata estinzione della garanzia reale per maturarsi della prescrizione prevista dall'art. 2880 c.c., evocata dalla terza acquirente con l'opposizione all'esecuzione, coerentemente con la natura dispositiva della prescrizione, determina il venir meno del diritto del creditore ipotecario ovvero del cessionario del credito a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente, non obbligato personalmente nei suoi confronti (in quanto la CP_1
non è subentrata nel contratto di mutuo in corso, ossia non si è assunta la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate del mutuo), di un immobile ormai divenuto libero da vincoli di garanzia” (v. p. 6 della sentenza appellata).
Oltre ad accogliere il motivo di opposizione fondato sulla prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente, il primo giudice accoglieva anche l'ulteriore motivo fondato sulla eccepita prescrizione del credito vantato dall'opposta, ed a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca, perché:
“…dall'esame della documentazione allegata dalla creditrice non emerge con certezza che
l'ammissione in data 16.02.1999 allo stato passivo fallimentare della sia avvenuta pure Parte_3 per la quota proporzionale di mutuo gravante sull'unità immobiliare acquistata dalla sig.ra
, contraddistinta con il n. 090006855006 e determinata in £. 40.000.000 per un montante CP_1
ipotecario di £ 120.000.000, riguardo a il primo atto interruttivo della Controparte_1 prescrizione dell'obbligazione pecuniaria è stato compiuto dalla società cessionaria del credito in sofferenza con ritardo” (v. p. 8 della sentenza appellata).
Avverso la detta sentenza tramite la sua mandataria proponeva Controparte_4 Parte_2
appello.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato, a differenza del secondo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2880 c.c. fosse successivo alla maturazione del relativo termine ventennale.
Invero, secondo l'appellante, a fronte della astratta enunciazione di principi corretti, il Tribunale non aveva considerato che, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, “l'atto interruttivo (rappresentato dall'atto di precetto) era tempestivamente entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria prima che decorressero i termini di prescrizione. Ed infatti, il Tribunale non ha dato rilievo al fatto che l'atto di precetto era notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, il quale, non avendo reperito presso il corretto domicilio la , in data 06.12.2016, procedeva sia ad affiggere CP_1 presso la porta dell'abitazione l'avviso del deposito presso la Casa Comunale di residenza, nonché a trasmettere nella medesima data tramite raccomandata AR ulteriore avviso di avvenuto deposito.
Quindi, gli effetti sostanziali dell'atto di precetto (che ricordiamo essere l'unico atto necessario per poi procedere con il pignoramento e, quindi, con l'esecuzione immobiliare), essendo giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si erano già prodotti a partire dal 06.12.16”.
Si tratta di un motivo di gravame perfettamente fondato atteso che, nel caso a mani, piuttosto che il profilo della scissione degli effetti della notifica – che non viene qui in rilievo non trattandosi di verificare se la prescrizione si interrompa con l'affidamento dell'atto per la notifica ovvero con la sua consegna al destinatario (pacificamente da risolvere, in diritto, nel senso indicato dal primo giudice) –, ai fini dell'interruzione della prescrizione ciò che conta è il momento in cui l'atto interruttivo è pervenuto nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, ossia presso il suo indirizzo, ed a tali fini devesi avere riguardo al momento in cui l'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica del precetto, non avendo temporaneamente rinvenuto il destinatario presso la sua residenza, ha lasciato in buca il relativo avviso di deposito presso la casa comunale, senza che alcun rilievo presenti, ai fini in questione, la successiva spedizione della raccomandata informativa.
Ne consegue che la prescrizione, iniziata a decorrere dal 10.12.1996, alla data del 6.12.2016 in cui è
pagina 4 di 7 stato lasciato l'avviso di deposito in cassetta, non era ancora maturata, di talché il relativo motivo di opposizione all'esecuzione su di essa imperniato va respinto, in riforma della sentenza appellata.
Il secondo motivo di gravame appare invece infondato.
Con esso l'appellante si è doluto del riconoscimento, da parte del primo giudice, oltre che della prescrizione dell'ipoteca, anche del credito vantato dalla banca nei confronti di dichiarata Parte_3
fallita, a garanzia del quale la stessa è stata iscritta.
In particolare l'appellante ha sostenuto che: “Banco di Sicilia, allora titolare del credito derivante dal mutuo fondiario che costituisce il titolo da cui sorge il diritto di credito azionato, depositava ritualmente istanza di ammissione al passivo fallimentare (doc.1 fascicolo di primo grado) per tutte le residue quote relative al mutuo rimaste impagate tra le quali anche la quota della CP_1
contraddistinta con la lettera d).
In seguito a tale istanza, il Giudice Delegato al Fallimento Parte_4
ammetteva il Banco di Sicilia al passivo del fallimento come da domanda con provvedimento reso
[...]
all'udienza del 23.05.2000 (doc. 3 fascicolo di primo grado).
Deve pertanto ritenersi verificato l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per effetto della domanda giudiziale, essendo il fallimento, almeno alla data della notifica fatta al curatore nel 2016 ancora pendente.
La sentenza sul punto, pertanto, è ingiusta e deve essere riformata”.
Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto, recependo un'osservazione mossa dall'appellata che, posto l'intervenuto frazionamento del mutuo, dalla domanda di ammissione al passivo presentata dalla banca non si comprende se la stessa abbia riguardato, o meno, anche la quota frazionata del credito garantito dall'ipoteca sul bene da essa acquistato.
Ritiene la Corte che la posizione espressa dall'appellata e recepita dal Tribunale meriti di essere accolta, atteso che con il motivo di appello la banca non è riuscita affatto a dimostrare che la sua domanda di ammissione al passivo avesse ad oggetto proprio il credito a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca sul bene poi pignorato.
Va premesso che a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla con il CP_1 relativo motivo di opposizione all'esecuzione, era pacificamente onere della banca dimostrare l'esistenza di atti interruttivi che valessero ad escluderla.
Nel caso a mani, già in primo grado, la aveva dedotto che la documentazione prodotta CP_1 dalla banca fosse inidonea a dimostrare l'interruzione della prescrizione non constando che la domanda pagina 5 di 7 di ammissione al passivo della riguardasse anche la quota di mutuo frazionata relativa Parte_3 all'appartamento da essa acquistato.
Orbene, a dispetto delle affermazioni contenute nell'atto di appello, dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante emerge che la sua domanda di ammissione al passivo datata 22.3.2000 riguarda il credito fondiario di complessive £. 176.619.495 per cui è causa, discriminato secondo le seguenti quote:
a) £ 11.589.464 relativamente alla quota frazionata n. 1376;
b) £. 94.794.512 relativamente alla quota frazionata n. 770;
c) £. 12.312.399 relativamente alla quota frazionata n. 669;
d) £. 57.923.120 £. 94.794.512 relativamente alla quota frazionata n. 669;
Orbene, che la quota del mutuo rimasta impagata di cui alla lett. d) a cui si riferisce, tra le altre, la domanda di ammissione al passivo di sia quella garantita dall'immobile acquistato dalla Parte_3
, sì come asserito dall'appellante, non esiste prova in atti atteso che l'allegato n. 7 CP_1 all'istanza di ammissione al passivo relativa alla domanda di frazionamento in quote del mutuo (al pari di tutti gli altri allegati in essa menzionati, inclusa la domanda di annotamento di erogazione a saldo del
25.10.1996, la domanda di restrizione beni e quella di riduzione somme), non sono stati prodotti.
Ne consegue che il creditore ha omesso di fornire prova compiuta dell'esistenza dell'atto interruttivo della prescrizione del suo credito, di talché il relativo motivo di gravame deve essere rigettato e la sentenza, sul punto, confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda pari ad € 46.324,19.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1074/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da mediante la sua mandataria Controparte_4 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2979/2023, pubblicata in data 11.7.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
pagina 6 di 7 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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