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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg7941 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7941 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. NAPOLITANO GILBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via R. Ruffilli n. 15,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. NAPOLITANO GILBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via R. Ruffilli n. 15,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in San Parte_2
Giorgio a Cremano il 23/09/1989 e che dalla loro unione nasceva una
1 figlia, oggi maggiorenne, coniugata ed economicamente Per_1
autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in San Giorgio a Cremano alla via E. Gianturco n.45 è assegnata alla moglie, che provvederà, in via esclusiva, a versare le rate di mutuo residue ancora gravanti sull'immobile, con onere del sig. di trasferire la Parte_1
residenza anagrafica entro tre mesi dall'omologa, salvo diverso accordo;
2) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 Parte_2
verserà alla stessa la somma di € 500,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (con impegno delle parti, sin d'ora, a rivedere concordemente l'importo del mantenimento all'atto del pensionamento del sig. allorquando gli verrà revocata di Parte_1
diritto l'elargizione della pensione I.O);
3) Il patrimonio mobiliare verrà diviso in parti uguali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.112, parte II, Parte_3
s. A, ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
b) prende atto delle pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7941 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. NAPOLITANO GILBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via R. Ruffilli n. 15,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. NAPOLITANO GILBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via R. Ruffilli n. 15,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in San Parte_2
Giorgio a Cremano il 23/09/1989 e che dalla loro unione nasceva una
1 figlia, oggi maggiorenne, coniugata ed economicamente Per_1
autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in San Giorgio a Cremano alla via E. Gianturco n.45 è assegnata alla moglie, che provvederà, in via esclusiva, a versare le rate di mutuo residue ancora gravanti sull'immobile, con onere del sig. di trasferire la Parte_1
residenza anagrafica entro tre mesi dall'omologa, salvo diverso accordo;
2) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 Parte_2
verserà alla stessa la somma di € 500,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (con impegno delle parti, sin d'ora, a rivedere concordemente l'importo del mantenimento all'atto del pensionamento del sig. allorquando gli verrà revocata di Parte_1
diritto l'elargizione della pensione I.O);
3) Il patrimonio mobiliare verrà diviso in parti uguali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.112, parte II, Parte_3
s. A, ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
b) prende atto delle pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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