Art. 35. Reiscrizione
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.