CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3022/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031404667000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031404667000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090088478244000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090091181009002 TRIBUTI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249038278276000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 05.10.2024, il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249031404667000 relativa alle cartelle esattoriali nn.
068200988478244000 e 06820090091181009002 ed il successivo sollecito di pagamento n.
06820249038278276000, per un importo complessivo pari ad Euro 132.500,65.
Il ricorrente poneva a fondamento dell'opposizione avanzata in primo grado l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti sottesi, prescrizione della pretesa creditoria, vizio di motivazione dell'atto opposto ed illegittimità degli interessi e delle sanzioni
Si costituivano in giudizio gli Uffici resistenti i quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 968/15/2025, depositata in data 26/02/2025,
la Corte di Giustizia Tributaria di Milano Sez. 15, rigettava integralmente il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ogni parte resistente liquidate in Euro 800,00, oltre oneri se dovuti.
Contro la sentenza n. 968/15/2025 veniva proposto il presente appello notificato il 12.09.2025 per la riforma integrale della sentenza stessa.
Si sono costituiti in questo grado di giudizio con rituali controdeduzioni gli Uffici Agenzia delle Entrate DP
Milano ed Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla pubblica udienza in data 27 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
In primo luogo deve respingersi la eccezione sollevata dall'appellante in ordine al vizio di notifica ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dal pubblico registro INI-PEC.
Ciò in quanto l'indirizzo pec cui è stato notificato l'atto da DE ( Email_5) risulta da altro pubblico registro equipollente di pari valore giuridico , nella specie quello della Camera di Commercio.
Sul punto il primo Giudice ha dato atto in sentenza della notifica dell'avviso di intimazione n. 06820239001238219000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 –corrispondente a quello dell'odierno appellante - indirizzato a Email_5, consegnato nella casella di destinazione preceduto dalla notifica degli avvisi di intimazione nn. 06820129027421154000, n. 06820129027421255000 del
23.03.2012 , anch'essi riferibili alle cartelle esattoriali contestate, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ne deriva che ogni eccezione riguardante il merito della pretesa non era e, non è, sottoponibile al vaglio della Corte in quanto tardiva, non avendo il contribuente proposto opposizione avverso gli atti esattivi notificati in epoca antecedente all'intimazione di pagamento opposta in primo grado.
Pertanto, appare pienamente corretta la sentenza impugnata che ha così statuito: “………Ne consegue che, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, l'avviso di intimazione, opposto in questa sede, può essere impugnato solo per vizi propri. Ed in effetti, l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come verificatosi nel caso di specie in assenza di impugnazione delle cartelle notificate e successive Intimazioni di pagamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs
n. 546/1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. (cass. n. 3005 del 7 febbraio 2020, Cassaz. Ord. n. 8198/2022)…” “…..
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Accertata in giudizio la notifica di molteplici atti esattivi che hanno preceduto l'intimazione impugnata, infondata appare anche la contestazione relativa alla presunta intervenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione, è stato , infatti, validamente interrotto:
- il 23/03/2012 per le cartelle n. 06820090088478244000 e
06820090091181009002 sono stati notificati avvisi di intimazione n. 06820129027421154000, n.
06820129027421255000;
- il 14/02/2023 per le cartelle nn. 06820090088478244000 e 06820090091181009002, il messaggio
"Notifica avviso di intimazione n.
06820239001238219000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" indirizzato a Email_5 è stato consegnato nella casella di destinazione. A ciò aggiungasi che dalla data della notifica delle cartelle di pagamento il decorrere del termine prescrizionale
è stato sospeso:
a) con la legge n. 147/2013, che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno
2014;
b) con il D.L. 18/2020, art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, che in virtù della disciplina emergenziale ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Dunque, alcun termine prescrizionale può considerarsi maturato.
Infine , in tema di prescrizione degli accessori del tributo
(sanzioni ed interessi), deve ritenersi operante il principio in base al quale il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario (vedasi Cass. n.10549/2019).
Ne consegue la infondatezza del presente appello che deve essere respinto con la piena conferma della sentenza qui impugnata.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascun Ufficio costituito in euro 2.000,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3022/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031404667000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031404667000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090088478244000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090091181009002 TRIBUTI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249038278276000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 05.10.2024, il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249031404667000 relativa alle cartelle esattoriali nn.
068200988478244000 e 06820090091181009002 ed il successivo sollecito di pagamento n.
06820249038278276000, per un importo complessivo pari ad Euro 132.500,65.
Il ricorrente poneva a fondamento dell'opposizione avanzata in primo grado l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti sottesi, prescrizione della pretesa creditoria, vizio di motivazione dell'atto opposto ed illegittimità degli interessi e delle sanzioni
Si costituivano in giudizio gli Uffici resistenti i quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 968/15/2025, depositata in data 26/02/2025,
la Corte di Giustizia Tributaria di Milano Sez. 15, rigettava integralmente il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ogni parte resistente liquidate in Euro 800,00, oltre oneri se dovuti.
Contro la sentenza n. 968/15/2025 veniva proposto il presente appello notificato il 12.09.2025 per la riforma integrale della sentenza stessa.
Si sono costituiti in questo grado di giudizio con rituali controdeduzioni gli Uffici Agenzia delle Entrate DP
Milano ed Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla pubblica udienza in data 27 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
In primo luogo deve respingersi la eccezione sollevata dall'appellante in ordine al vizio di notifica ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dal pubblico registro INI-PEC.
Ciò in quanto l'indirizzo pec cui è stato notificato l'atto da DE ( Email_5) risulta da altro pubblico registro equipollente di pari valore giuridico , nella specie quello della Camera di Commercio.
Sul punto il primo Giudice ha dato atto in sentenza della notifica dell'avviso di intimazione n. 06820239001238219000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 –corrispondente a quello dell'odierno appellante - indirizzato a Email_5, consegnato nella casella di destinazione preceduto dalla notifica degli avvisi di intimazione nn. 06820129027421154000, n. 06820129027421255000 del
23.03.2012 , anch'essi riferibili alle cartelle esattoriali contestate, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ne deriva che ogni eccezione riguardante il merito della pretesa non era e, non è, sottoponibile al vaglio della Corte in quanto tardiva, non avendo il contribuente proposto opposizione avverso gli atti esattivi notificati in epoca antecedente all'intimazione di pagamento opposta in primo grado.
Pertanto, appare pienamente corretta la sentenza impugnata che ha così statuito: “………Ne consegue che, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, l'avviso di intimazione, opposto in questa sede, può essere impugnato solo per vizi propri. Ed in effetti, l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come verificatosi nel caso di specie in assenza di impugnazione delle cartelle notificate e successive Intimazioni di pagamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs
n. 546/1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. (cass. n. 3005 del 7 febbraio 2020, Cassaz. Ord. n. 8198/2022)…” “…..
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Accertata in giudizio la notifica di molteplici atti esattivi che hanno preceduto l'intimazione impugnata, infondata appare anche la contestazione relativa alla presunta intervenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione, è stato , infatti, validamente interrotto:
- il 23/03/2012 per le cartelle n. 06820090088478244000 e
06820090091181009002 sono stati notificati avvisi di intimazione n. 06820129027421154000, n.
06820129027421255000;
- il 14/02/2023 per le cartelle nn. 06820090088478244000 e 06820090091181009002, il messaggio
"Notifica avviso di intimazione n.
06820239001238219000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" indirizzato a Email_5 è stato consegnato nella casella di destinazione. A ciò aggiungasi che dalla data della notifica delle cartelle di pagamento il decorrere del termine prescrizionale
è stato sospeso:
a) con la legge n. 147/2013, che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno
2014;
b) con il D.L. 18/2020, art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, che in virtù della disciplina emergenziale ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Dunque, alcun termine prescrizionale può considerarsi maturato.
Infine , in tema di prescrizione degli accessori del tributo
(sanzioni ed interessi), deve ritenersi operante il principio in base al quale il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario (vedasi Cass. n.10549/2019).
Ne consegue la infondatezza del presente appello che deve essere respinto con la piena conferma della sentenza qui impugnata.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascun Ufficio costituito in euro 2.000,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario.