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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3411/2021 promosso
C.F. E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. NELLA QUALITA' DI GENITORI
[...] CodiceFiscale_2
ESERCENTI LA POTESTA' SULLA MINORE C.F. Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Peria Giaconia e Sabrina C.F._3
Raimondi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, Via Marchese Ugo
n. 52 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale
P.IVA alle liti a firma del dott. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. e Persona_1
Racc. 21569, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo,
Via Laurana n. 59
R E S I S T E N T E
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 21.12.2021 i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano ricorso per l'accertamento del diritto della figlia minore al Parte_3
riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della visita innanzi alla Commissione Medica, giudizio conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con decreto di inammissibilità del 16.11.2021.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1
chiedeva il rigetto.
In data 15.04.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 16.11.2021 che ha dichiarato inammissibile, in applicazione della sentenza della
Cassazione n. 28445/2019, il ricorso avverso l'impugnato verbale sanitario del 15.12.2020 relativo agli accertamenti effettuati dall' per la verifica della permanenza delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'invalidità civile della minore Parte_3
figlia dei ricorrenti.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1
chiedeva il rigetto ed eccependo l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda pag. 2 amministrativa, sul presupposto dell'onere gravante su parte ricorrente di avviare un nuovo procedimento amministrativo per il ripristino della prestazione, essendosi il diritto preesistente estinto per effetto dell'avvenuta revoca sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28445 del 2019.
Questo giudicante, con ordinanza del 24.03.2023, rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 09.05.2022 n. 14561, a modifica del precedente orientamento di cui alla sentenza n. 28445/2019 ha stabilito il seguente principio di diritto:
“…ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”, rigettava l'eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa sollevata dall' e CP_1
disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se la minore presentava i requisiti sanitari per ottenere i benefici assistenziali – previdenziali indicati in ricorso.
Ciò premesso la domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “CONCLUSIONI Nella seduta del 15/12/2020 la Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili di Palermo ha sottoponeva a visita la minore e, con successiva nota del 30/12/2020, ha comunicato Parte_3
gli esiti della visita, riconoscendo, con il parere non concorde del medico di categoria, la minore: “NON
INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L.118/71)” con decorrenza 15/12/2020 e con la seguente diagnosi: “DISTURBO SPECIFICO
DELL'APPRENDIMENTO (DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA)”
pag. 3 sempre nella stessa seduta dinanzi alla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, L.5.2.1992, n.104
confermando il precedente giudizio della medesima Commissione del 22/07/2020. L'istante genitore intende adire le vie legali per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile al fine di aver mantenuta
l'indennità di frequenza ritenendo, a ragione, il giudizio espresso dalla Commissione medico collegiale del
15/07/2020 L'istante genitore intende adire le vie legali per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile al fine di aver mantenuta l'indennità di frequenza ritenendo, a ragione, il giudizio espresso dalla
Commissione medico collegiale del 15/07/2020 In conclusione alla luce dell'obiettività rilevata in sede di operazioni di consulenza, dopo attenta lettura della documentazione presente nel fascicolo di causa e della diagnosi sopra formulata, ritengo congruo riconoscere “Minore Parte_3
Invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua ea' (L. 118/71 L.289/90) - Indennità di frequenza” con decorrenza 22/07/2020” (cfr.
CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che la stessa è da ricondurre al 22.07.2020, data della visita innanzi alla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili di Palermo (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU del presente CP_1
giudizio liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa pag.
4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in possesso del Parte_3
requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalida con riconoscimento del benefico richiesto dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 22.07.2020;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. ti Francesco Peria Giaconia e Sabina Raimondi;
- pone ad integrale carico dell' le spese di CTU del presente giudizio liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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