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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 242/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 242/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSITA LEONE e dall'Avv. ROSARIA DITOLVE, giusta procura in atti;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Controparte_2
GIORNETTI, giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 78/2020, depositata dal Giudice di Pace di Rodi Garganico in data 3.12.2020 e notificata 4.12.2020.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Controparte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Rodi Garganico ha accolto la domanda promossa da volta a ottenere il rimborso di tre Controparte_2
BPF serie AD (n. 00.372.4641 emesso in data 5.2.1993; n. 00.372.46311 emesso in data 5.2.1993; n. 00.372.49511 emesso in data 19.2.1993).
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il GdP ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione. Nel reiterare l'eccezione sollevata, l'appellante ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma della decisione, di rigettare la domanda originariamente proposta. Vinte le spese. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 10.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato. Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'odierno Con appellato è titolare di n. 3 buoni postali a termine serie emessi in data 5.2.1993 e
19.2.1993, dell'importo di vecchie lire cinquecentomila ciascuno, con previsione, quanto al rendimento, di raddoppio del capitale dopo sette anni dalla emissione, e triplicazione dopo 11 anni. Ora, dai titoli prodotti in atti, risulta senza alcun dubbio l'appartenenza degli stessi alla serie “a termine” (cfr. timbro sul fronte in alto nell'angolo a destra e cfr. nel retro in alto, dicitura “buono postale fruttifero a termine”); sempre sul retro si legge: “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Quindi, secondo le originarie previsioni, la prescrizione era quinquennale. In virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo. In forza del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 5 dicembre 2003, tale Ministero è subentrato alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti derivanti dai BPF della serie AD, di talché questi ultimi sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e sottoposti alla relativa disciplina. Alla luce dell'art. 23 del D.P.R. n. 298 del 2003, per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile.
I buoni postali fruttiferi oggetto di causa sono stati sottoscritti il 5.2.1993 e il
19.2.1993 ed avendo la durata massima di 11 anni, sono scaduti rispettivamente in date 5.2.2004 e il 19.2.2004, mentre la prescrizione è maturata in data 5.2.2014 e 19.2.2014. Tanto chiarito in via generale, correttamente il GdP ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, essendo documentalmente provata la richiesta di rimborso avanzata dall'odierno appellato con lettera raccomandata del 11.2.2011, dunque anteriormente al maturarsi del termine di prescrizione (cfr. raccomandata a/r e relativo avviso di ricevimento). pagina 2 di 4 Come noto, l'art. 2943 u.c. c.c. prevede che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…”. La giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposta, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (cfr. Cass. n. 24656/2010), con l'effetto di costituirlo in mora o l'intento di contrastare in modo chiaro e inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (cfr. Cass. n. 4704/2001). Nel caso di specie, contrariamente all'assunto di parte appellante – secondo cui la lettera in atti sarebbe “carente degli elementi essenziali atti a qualificarla quale atto interruttivo della prescrizione” – va osservato che la missiva contiene l'espressa diffida ad adempiere al rimborso. Il che manifesta inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore.
A ciò si aggiunga che parte appellante – senza negare di aver ricevuto la missiva de qua – ha sostenuto che essa sarebbe stata inviata a un “indirizzo non meglio precisato”, sebbene – come risulta dall'avviso di ricevimento in atti – essa risulti spedita allo stesso indirizzo (V.le Europa n. 190, Roma) indicato dalla stessa appellante nell'epigrafe dell'atto di appello come indirizzo della propria sede legale. Sovviene in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'atto di costituzione in mora, per produrre i suoi effetti ed in particolare l'effetto interruttivo della prescrizione deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, per cui, se l'intimazione sia stata inoltrata con raccomandata a mezzo posta, la prova della sua ricezione può essere ricavata da elementi presuntivi, bastando solo che sia arrivato all'indirizzo del destinatario, essendo a carico di quest'ultimo provare di non averne avuta conoscenza senza colpa” (cfr. Cass n.
10926/2005; 13651/2006). Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'appellante. Deve dunque concludersi che la lettera raccomanda A.R. del 11.2.2011 di messa in mora, prodotta dall'odierno appellato, costituisca atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. Ne discende pertanto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta pagina 3 di 4 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 11.2.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 242/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSITA LEONE e dall'Avv. ROSARIA DITOLVE, giusta procura in atti;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Controparte_2
GIORNETTI, giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 78/2020, depositata dal Giudice di Pace di Rodi Garganico in data 3.12.2020 e notificata 4.12.2020.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Controparte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Rodi Garganico ha accolto la domanda promossa da volta a ottenere il rimborso di tre Controparte_2
BPF serie AD (n. 00.372.4641 emesso in data 5.2.1993; n. 00.372.46311 emesso in data 5.2.1993; n. 00.372.49511 emesso in data 19.2.1993).
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il GdP ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione. Nel reiterare l'eccezione sollevata, l'appellante ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma della decisione, di rigettare la domanda originariamente proposta. Vinte le spese. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 10.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato. Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'odierno Con appellato è titolare di n. 3 buoni postali a termine serie emessi in data 5.2.1993 e
19.2.1993, dell'importo di vecchie lire cinquecentomila ciascuno, con previsione, quanto al rendimento, di raddoppio del capitale dopo sette anni dalla emissione, e triplicazione dopo 11 anni. Ora, dai titoli prodotti in atti, risulta senza alcun dubbio l'appartenenza degli stessi alla serie “a termine” (cfr. timbro sul fronte in alto nell'angolo a destra e cfr. nel retro in alto, dicitura “buono postale fruttifero a termine”); sempre sul retro si legge: “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Quindi, secondo le originarie previsioni, la prescrizione era quinquennale. In virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo. In forza del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 5 dicembre 2003, tale Ministero è subentrato alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti derivanti dai BPF della serie AD, di talché questi ultimi sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e sottoposti alla relativa disciplina. Alla luce dell'art. 23 del D.P.R. n. 298 del 2003, per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile.
I buoni postali fruttiferi oggetto di causa sono stati sottoscritti il 5.2.1993 e il
19.2.1993 ed avendo la durata massima di 11 anni, sono scaduti rispettivamente in date 5.2.2004 e il 19.2.2004, mentre la prescrizione è maturata in data 5.2.2014 e 19.2.2014. Tanto chiarito in via generale, correttamente il GdP ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, essendo documentalmente provata la richiesta di rimborso avanzata dall'odierno appellato con lettera raccomandata del 11.2.2011, dunque anteriormente al maturarsi del termine di prescrizione (cfr. raccomandata a/r e relativo avviso di ricevimento). pagina 2 di 4 Come noto, l'art. 2943 u.c. c.c. prevede che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…”. La giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposta, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (cfr. Cass. n. 24656/2010), con l'effetto di costituirlo in mora o l'intento di contrastare in modo chiaro e inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (cfr. Cass. n. 4704/2001). Nel caso di specie, contrariamente all'assunto di parte appellante – secondo cui la lettera in atti sarebbe “carente degli elementi essenziali atti a qualificarla quale atto interruttivo della prescrizione” – va osservato che la missiva contiene l'espressa diffida ad adempiere al rimborso. Il che manifesta inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore.
A ciò si aggiunga che parte appellante – senza negare di aver ricevuto la missiva de qua – ha sostenuto che essa sarebbe stata inviata a un “indirizzo non meglio precisato”, sebbene – come risulta dall'avviso di ricevimento in atti – essa risulti spedita allo stesso indirizzo (V.le Europa n. 190, Roma) indicato dalla stessa appellante nell'epigrafe dell'atto di appello come indirizzo della propria sede legale. Sovviene in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'atto di costituzione in mora, per produrre i suoi effetti ed in particolare l'effetto interruttivo della prescrizione deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, per cui, se l'intimazione sia stata inoltrata con raccomandata a mezzo posta, la prova della sua ricezione può essere ricavata da elementi presuntivi, bastando solo che sia arrivato all'indirizzo del destinatario, essendo a carico di quest'ultimo provare di non averne avuta conoscenza senza colpa” (cfr. Cass n.
10926/2005; 13651/2006). Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'appellante. Deve dunque concludersi che la lettera raccomanda A.R. del 11.2.2011 di messa in mora, prodotta dall'odierno appellato, costituisca atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. Ne discende pertanto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta pagina 3 di 4 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 11.2.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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