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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 336 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to Domenico Concolino Parte_1
appellante
E
con l'avv.to BATTAGLIA CATERINA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da volto a Parte_1
CP_ contrastare la ripetizione di indebito, pretesa dall' di ratei (relativi al periodo da settembre 2020 a gennaio 2021) di reddito di cittadinanza, richiesto con domanda del
11.8.2020, ha rilevato che:
1. l' ha dedotto di aver revocato la prestazione CP_1 precedentemente erogata “[..] a seguito di comunicazione inviata all'Istituto dal Comune, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, lett. a) 2 L. 26/2019)” per non aver la ricorrente risieduto in Italia per almeno dieci anni e, gli ultimi due anni, in modo continuativo [..]. 2. la ricorrente non ha provato di essere in possesso del requisito della residenza previsto dalla norma citata per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta e ottenuta;
3. la documentazione
(documento di ospitalità del 9.4.2010) depositata con le note di trattazione scritta del 9.11.2022 è, in disparte ogni considerazione sulla valenza probatoria, inammissibile siccome tardivamente prodotta. CP_ Ha, dunque, respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'omessa valutazione di un documento rilevante ai fini della decisione e cioè la
“certificazione di ospitalità per cittadini extracomunitari” datato 09.04.2010, atto idoneo a dimostrare la presenza effettiva della ricorrente sul territorio italiano in epoca sicuramente
CP_ antecedente alla data di residenza anagrafica indicata dall' Ha sostenuto di averlo prodotto con il ricorso e non già - come ritenuto erroneamente dal giudice di prime cure - con le note di trattazione scritta, con le quali invece aveva prodotto un ulteriore documento e cioè
l'estratto contributivo previdenziale idoneo a corroborare la presenza e la permanenza sul territorio italiano (in modo continuativo) per l'intero periodo richiesto dalla legge. Ha, poi, affermato che, comunque, il tribunale avrebbe dovuto acquisire il predetto documento esercitando i poteri officiosi ex art. 421 c.c.;
2. l'omessa valutazione della doglianza dell'illegittimità della ripetizione della somma corrisposta “per doloso ed irragionevole modus operandi dell'Ente”, sostenendo che “a mente dell'art. 2 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, pur non sussistendo il requisito della cittadinanza italiana e/o di residenza in Italia per almeno 10 anni il beneficio è comunque riconosciuto se un familiare del richiedente sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Al fine di addurre la legittimità della revoca del Rdc, l'Ente erogatore avrebbe dovuto, quindi, categoricamente adoperarsi a certificare questo dato e non limitarsi ad acquisire l'informazione presso gli Uffici competenti senza fornire prova all'interessato della verifica espletata”;
3.l'omessa valutazione sul dedotto legittimo affidamento cioè sulla buona fede del percettore;
4.l'omessa valutazione della produzione della dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente ai fini dell'esenzione ex art. 152 disp. c.p.c., che, considerata la natura previdenziale della controversia, non avrebbe consentito la statuizione di condanna alle spese di lite.
CP_ Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando le difese della memoria di primo grado.
Accolta con ordinanza del 11.7.2023 l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Infondati sono i primi tre motivi del gravame.
Pag. 2 di 5 L'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4 conv. in l. n. 26/2019, intitolato “Beneficiari” prevede al comma 1 Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo..
Appare evidente che il componente richiedente deve possedere il requisito della residenza nei termini di cui al comma 1 n. 2 della lett. a).
CP_ Nel caso di specie è pacifico che l' abbia acquisito notizia dal Comune di Cosenza tramite la piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (Piattaforma GePI cfr doc. 3) della mancanza del requisito della residenza in capo alla richiedente e percipiente il beneficio economico.
Dunque ha comunicato la revoca della prestazione del 13.10.2021 con la motivazione che la ricorrente non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni e, gli ultimi due anni, in modo continuativo, richiedendo giusta comunicazioni del 16/11/2021 e 1/2/2022 (doc. 4, 5) la restituzione dei ratei erogati da settembre 2020 a gennaio 2021.
È acquisito in giurisprudenza i principi secondo i quali “l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato (cfr Cass. n. 2386/1985); “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
Pag. 3 di 5 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(cfr Cass. n. 2739/2016).
Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del requisito in oggetto che è integrato dalla permanenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma
(dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
Ciò posto, contrariamente agli assunti dell'appellante, dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado risulta che il documento che denomina “certificato di ospitalità” non è stato prodotto con il ricorso, bensì successivamente con una nota di deposito del
8.11.2022; in ogni caso, pur accedendo al suo esame, esso è privo di rilievo probatorio, in quanto trattasi della copia di una dichiarazione di ospitalità di aprile del 2010 che non dimostra la residenza anagrafica in via continuativa in Italia nei ultimi due anni antecedenti ad agosto 2020, epoca della domanda amministrativa;
analoga valutazione vale per le risultanze dell'estratto contributivo agli atti che dà conto dell'attività di collaboratrice domestica della ricorrente solo fino a marzo del 2019, epoca a partire dalla quale non risulta alcuna annotazione;
né tampoco dimostrano nulla in merito al requisito di residenza nei termini detti le buste paga prodotte relative al lontano anno 2009, del pari irrilevanti sugli ultimi due anni.
In conclusione l'onere della prova non può dirsi assolto.
Quanto, infine, all'invocato affidamento incolpevole che impedirebbe il recupero, è sufficiente osservare che l'avere presentato la domanda di reddito di cittadinanza in data
11.8.2020 esclude la buona fede sull'assenza del requisito in oggetto, in quanto in essa si dichiara espressamente il possesso del requisito della residenza da ameno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
2. Fondato, invece, è l'ultimo motivo di censura perché la controversia ha natura previdenziale e in atti risulta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, si compensano le spese del primo grado di giudizio.
3.L'esito complessivo del giudizio di secondo grado, che vede la soccombenza parziale della ricorrente unitamente alla considerazione che l'erronea condanna alle spese non è stata indotta
CP_ dalle difese dell' conducono alla compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 12.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1856/2022, così provvede:
Pag. 4 di 5 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, compensa le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 336 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to Domenico Concolino Parte_1
appellante
E
con l'avv.to BATTAGLIA CATERINA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da volto a Parte_1
CP_ contrastare la ripetizione di indebito, pretesa dall' di ratei (relativi al periodo da settembre 2020 a gennaio 2021) di reddito di cittadinanza, richiesto con domanda del
11.8.2020, ha rilevato che:
1. l' ha dedotto di aver revocato la prestazione CP_1 precedentemente erogata “[..] a seguito di comunicazione inviata all'Istituto dal Comune, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, lett. a) 2 L. 26/2019)” per non aver la ricorrente risieduto in Italia per almeno dieci anni e, gli ultimi due anni, in modo continuativo [..]. 2. la ricorrente non ha provato di essere in possesso del requisito della residenza previsto dalla norma citata per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta e ottenuta;
3. la documentazione
(documento di ospitalità del 9.4.2010) depositata con le note di trattazione scritta del 9.11.2022 è, in disparte ogni considerazione sulla valenza probatoria, inammissibile siccome tardivamente prodotta. CP_ Ha, dunque, respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'omessa valutazione di un documento rilevante ai fini della decisione e cioè la
“certificazione di ospitalità per cittadini extracomunitari” datato 09.04.2010, atto idoneo a dimostrare la presenza effettiva della ricorrente sul territorio italiano in epoca sicuramente
CP_ antecedente alla data di residenza anagrafica indicata dall' Ha sostenuto di averlo prodotto con il ricorso e non già - come ritenuto erroneamente dal giudice di prime cure - con le note di trattazione scritta, con le quali invece aveva prodotto un ulteriore documento e cioè
l'estratto contributivo previdenziale idoneo a corroborare la presenza e la permanenza sul territorio italiano (in modo continuativo) per l'intero periodo richiesto dalla legge. Ha, poi, affermato che, comunque, il tribunale avrebbe dovuto acquisire il predetto documento esercitando i poteri officiosi ex art. 421 c.c.;
2. l'omessa valutazione della doglianza dell'illegittimità della ripetizione della somma corrisposta “per doloso ed irragionevole modus operandi dell'Ente”, sostenendo che “a mente dell'art. 2 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, pur non sussistendo il requisito della cittadinanza italiana e/o di residenza in Italia per almeno 10 anni il beneficio è comunque riconosciuto se un familiare del richiedente sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Al fine di addurre la legittimità della revoca del Rdc, l'Ente erogatore avrebbe dovuto, quindi, categoricamente adoperarsi a certificare questo dato e non limitarsi ad acquisire l'informazione presso gli Uffici competenti senza fornire prova all'interessato della verifica espletata”;
3.l'omessa valutazione sul dedotto legittimo affidamento cioè sulla buona fede del percettore;
4.l'omessa valutazione della produzione della dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente ai fini dell'esenzione ex art. 152 disp. c.p.c., che, considerata la natura previdenziale della controversia, non avrebbe consentito la statuizione di condanna alle spese di lite.
CP_ Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando le difese della memoria di primo grado.
Accolta con ordinanza del 11.7.2023 l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Infondati sono i primi tre motivi del gravame.
Pag. 2 di 5 L'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4 conv. in l. n. 26/2019, intitolato “Beneficiari” prevede al comma 1 Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo..
Appare evidente che il componente richiedente deve possedere il requisito della residenza nei termini di cui al comma 1 n. 2 della lett. a).
CP_ Nel caso di specie è pacifico che l' abbia acquisito notizia dal Comune di Cosenza tramite la piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (Piattaforma GePI cfr doc. 3) della mancanza del requisito della residenza in capo alla richiedente e percipiente il beneficio economico.
Dunque ha comunicato la revoca della prestazione del 13.10.2021 con la motivazione che la ricorrente non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni e, gli ultimi due anni, in modo continuativo, richiedendo giusta comunicazioni del 16/11/2021 e 1/2/2022 (doc. 4, 5) la restituzione dei ratei erogati da settembre 2020 a gennaio 2021.
È acquisito in giurisprudenza i principi secondo i quali “l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato (cfr Cass. n. 2386/1985); “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
Pag. 3 di 5 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(cfr Cass. n. 2739/2016).
Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del requisito in oggetto che è integrato dalla permanenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma
(dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
Ciò posto, contrariamente agli assunti dell'appellante, dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado risulta che il documento che denomina “certificato di ospitalità” non è stato prodotto con il ricorso, bensì successivamente con una nota di deposito del
8.11.2022; in ogni caso, pur accedendo al suo esame, esso è privo di rilievo probatorio, in quanto trattasi della copia di una dichiarazione di ospitalità di aprile del 2010 che non dimostra la residenza anagrafica in via continuativa in Italia nei ultimi due anni antecedenti ad agosto 2020, epoca della domanda amministrativa;
analoga valutazione vale per le risultanze dell'estratto contributivo agli atti che dà conto dell'attività di collaboratrice domestica della ricorrente solo fino a marzo del 2019, epoca a partire dalla quale non risulta alcuna annotazione;
né tampoco dimostrano nulla in merito al requisito di residenza nei termini detti le buste paga prodotte relative al lontano anno 2009, del pari irrilevanti sugli ultimi due anni.
In conclusione l'onere della prova non può dirsi assolto.
Quanto, infine, all'invocato affidamento incolpevole che impedirebbe il recupero, è sufficiente osservare che l'avere presentato la domanda di reddito di cittadinanza in data
11.8.2020 esclude la buona fede sull'assenza del requisito in oggetto, in quanto in essa si dichiara espressamente il possesso del requisito della residenza da ameno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
2. Fondato, invece, è l'ultimo motivo di censura perché la controversia ha natura previdenziale e in atti risulta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, si compensano le spese del primo grado di giudizio.
3.L'esito complessivo del giudizio di secondo grado, che vede la soccombenza parziale della ricorrente unitamente alla considerazione che l'erronea condanna alle spese non è stata indotta
CP_ dalle difese dell' conducono alla compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 12.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1856/2022, così provvede:
Pag. 4 di 5 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, compensa le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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