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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Indebito oggettivo SENTENZA
‒ Indebito soggettivo nelle cause riunite iscritte al n. 3568/2019 R.G., al n. 4000/2019 R.G. e al n.
4472/2019 R.G. proposte da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Andrea Anfuso Alberghina,
e
( ), difeso dagli avv.ti Pietro Parte_4 C.F._4
Ruggeri ed Eugenio Costa,
‒ attori opponenti contro
( , difeso dall'avv. Salvatore Cuscinà, Controparte_1 P.IVA_1
‒ convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 783/2019, depositato il 20 maggio 2019, ha intimato a , Parte_1
, e , nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_1
e in solido tra loro, di pagare al ricorrente la somma di euro 221.287,87, oltre
[...] interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
1 ‒ il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 295/00, depositata il 21 febbraio 2000, aveva condannato il a corrispondere a le somme di lire Controparte_1 Persona_1
105.908.550, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'occupazione illegittima di un terreno, lire 183.750.000, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal 1984, lire 69.510.805, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal 1984, lire
43.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 1984, nonché a rimborsare le spese di lite;
‒ la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 548/05, depositata il 1° dicembre
2005, rideterminava le somme liquidate a titolo risarcitorio o indennitario in euro
27.671,49, euro 26.413,89 ed euro 6.197,48, oltre rivalutazione e interessi con le decorrenze stabilite nella sentenza di primo grado;
‒ la sentenza della Corte d'appello veniva cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 27121/13, depositata il 4 dicembre 2013;
‒ la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2015, depositata il 15 dicembre 2015, in esito al giudizio di rinvio, intrapreso dai figli ed eredi di , Persona_1 rideterminava in euro 50.304,10 ed euro 48.017,55 le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come riconosciuti nella sentenza di primo grado, e condannava il CP_1 al loro pagamento, previa detrazione di quanto già corrisposto allo stesso titolo;
[...]
‒ la Corte d'appello condannava inoltre il al rimborso delle Controparte_1 spese di tutti i gradi del giudizio, liquidandone gli importi;
‒ il aveva pagato, prima, a , in esecuzione della Controparte_1 Persona_1 sentenza di primo grado, le somme di euro 95.053,96 ed euro 400.834,99;
‒ perciò, dovendo essere sottratti importi già pagati dalle somme liquidate a titolo risarcitorio e a titolo di rimborso delle spese di lite, il aveva pagato, in più CP_1 rispetto a quanto doveva, euro 221.287,87.
In base al decreto ingiuntivo, emesso in forma esecutiva, il Controparte_1 con precetto, intimava ai di pagare la somma complessiva di euro 226.694,94, Per_1 inclusiva delle spese.
, , e hanno Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione, con diversi atti di citazione, al decreto ingiuntivo e al precetto.
Il ha resistito. Controparte_1
Le cause di opposizione, iscritte al n. 3568/2019 R.G., al n. 4000/2019 R.G. e al n.
2 4472/2019 R.G., sono state riunite, per ragioni di connessione.
Gli opponenti hanno eccepito, sostenuto e contestato quanto segue:
‒ l'erroneità del computo di rivalutazione e interessi, questi da calcolarsi sulle somme rivalutate;
‒ l'omesso inserimento, tra quelle spettanti, della somma di euro 6.197,48;
‒ il mancato riconoscimento delle spese processuali, inclusive di quelle di registrazione, liquidate nei provvedimenti e a loro spettanti;
‒ la devalutazione, erronea, delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese di lite.
Il ha obiettato di essersi attenuto, nel calcolo, ai criteri stabiliti Controparte_1 nella sentenza di primo grado e ai criteri elaborati dalla Corte di cassazione in materia di crediti di valore, applicandoli alle somme liquidate nel giudizio di rinvio.
Preliminarmente, giova individuare l'oggetto delle condanne al pagamento emesse nei diversi gradi del processo.
Con la sentenza n. 295/00, emessa il 21 febbraio 2000, il Tribunale di Messina aveva liquidato, con relativa condanna al pagamento, le seguenti somme:
‒ euro 54.697,20, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di occupazione di un terreno (data ‒ riportata nella motivazione della sentenza ‒ del
7.4.1981);
‒ euro 94.898,96, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 35.899,33, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 22.207,65, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 8.100,88 (a titolo di rimborso delle spese di lite), oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati e imposta sul valore aggiunto.
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 548/05, emessa il 1° dicembre
2005, aveva liquidato, con relativa condanna al pagamento, la seguente somma:
‒ euro 6.197,48, oltre interessi come stabiliti nella sentenza di primo grado: questa
è la sola statuizione non caducata dalla sentenza della Corte di cassazione (il terzo motivo di ricorso era stato dichiarato inammissibile: pag. 8 della sentenza).
La stessa sentenza aveva escluso, rigettando ‒ si deve intendere ‒ la relativa
3 domanda, il risarcimento del danno da occupazione legittima (liquidato in primo grado in euro 35.899,33), avendolo ritenuto compensato dalla rivalutazione e dagli interessi attribuiti sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, come accertato dalla Corte d'appello in sede di rinvio (pag. 2 della sentenza n. 707/2015), evidentemente in linea con il rilievo fatto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 27121/13 (pag. 7).
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2015, emessa il 15 dicembre
2015, liquidava, con relativa condanna al pagamento, le seguenti somme:
‒ euro 50.304,10 ed euro 48.017,55, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale, come riconosciuti nella sentenza di primo grado (con decorrenza, perciò, rispettivamente dalla data del 7.4.1981 e dal 1984);
‒ euro 8.100,88, oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati e imposta sul valore aggiunto (spese di lite del primo grado);
‒ euro 6.000,00, di cui 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
(spese di lite del grado di appello);
‒ euro 7.500,00, di cui 50,00 per spese e 7.000,00 per onorari, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A. (spese di lite del giudizio di cassazione);
‒ euro 1.017,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A. (spese di lite del giudizio di rinvio).
La pretesa del si fonda su passaggi e calcoli che il consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio ha verificato attentamente: le somme liquidate nella sentenza sono state devalutate alle date del 7.4.1981 e del 7.4.1984; non sono stati applicati gli interessi
(compensativi) al tasso legale e non è stata computata la rivalutazione;
non sono stati tenuti in conto gli importi liquidati a titolo di rimborso di spese di lite;
è stata riportata come debito residuo, sottraendola dal credito, una somma (euro 71.699,39) liquidata nella sentenza di primo grado, con una statuizione, però, definitivamente riformata (pagg. 9 e
10 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Per l'esatta soluzione del caso bisogna fissare i principi giurisprudenziali che soprassiedono all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.
In linea generale, «in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere ad interpretazione del giudicato, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni;
in tal caso l'interpretazione del titolo dà luogo ad interpretazione del giudicato esterno ed è
4 incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici» (Cass. n. 11033/99)
Le questioni essenziali da risolvere, per l'incidenza preponderante ‒ rispetto ad altre questioni, pure all'origine della controversia, ma di influenza minore ‒ che hanno per la definizione del rapporto, sono relative ai criteri di calcolo delle somme dovute, in forza dei titoli esecutivi, le sentenze di condanna, dal ai , e ai criteri Controparte_1 Per_1 di imputazione del pagamento effettuato dal primo ai secondi.
Più nello specifico, la prima, essenziale questione è se le somme liquidate a titolo risarcitorio nelle sentenze di condanna siano soggette a previa devalutazione fino al giorno dell'evento dannoso, per essere, in seguito, rivalutate e maggiorate degli interessi al tasso legale, ma da calcolarsi non sulle somme liquidate, ma su tali somme previamente devalutate e quindi via via rivalutate anno per anno, fino ai pagamenti effettuati.
La questione si riduce, allora, all'individuazione dell'esatto criterio di applicazione degli interessi: se sulle somme liquidate e rivalutate, anno per anno, dal giorno del fatto dannoso;
se sulle somme previamente devalutate al giorno del fatto dannoso e via via rivalutate, anno per anno, fino ai pagamenti.
In linea di prima approssimazione, e sempre all'interno delle coordinate definite dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, con interessi legali e rivalutazione, la questione rivolta a stabilire se tali interessi debbano essere calcolati sul capitale originario, ovvero su quello risultante dalla rivalutazione, va risolta esclusivamente in base alle statuizioni contenute in detto titolo, restando preclusa, anche nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione medesima, ogni possibilità di sindacare la legittimità delle indicate statuizioni in base ai criteri legali (così, Cass. n. 4097/85, relativamente ai crediti di lavoro).
E questo perché nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione (Cass. n. 10650/96).
In termini più specifici, «in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo, in particolare, integrare una pronuncia carente o dubbia
5 facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali» (Cass. n.
14986/01, la quale, in un caso di sentenza di condanna al pagamento di una somma con la formula «oltre interessi legali», ha ritenuto necessari elementi interni al titolo esecutivo
– «passi della motivazione» – perché la decorrenza degli accessori potesse datarsi ad un momento anteriore alla sua formazione).
Una ulteriore pronuncia di legittimità ha affermato che «nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale» (Cass. n. 445/03).
Anche «la questione della decorrenza degli interessi deve essere risolta sulla base delle statuizioni contenute (o mancanti) nella sentenza azionata» (Cass. n. 445/03).
È vero che questi principi sono stati elaborati a proposito delle opposizioni all'esecuzione (non importa se iniziata o non iniziata), ma gli stessi principi operano ‒ logicamente ‒ per l'accertamento di un credito o di un debito che derivino da titoli esecutivi giudiziali e da pagamenti che sia assumano effettuati in più (o in meno) rispetto a quanto dovuto.
A titolo di risarcimento erano state liquidate, con la sentenza n. 708/2015, emessa dalla Corte d'appello, le somme di euro 50.304,10 e di euro 48.017,55, oltre (su entrambe) rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale, «come stabilito nella sentenza di primo grado».
La Corte d'appello, con un inciso motivazionale nella sentenza emessa in sede di rinvio, ha confermato la spettanza di rivalutazione e interessi «secondo le modalità e le date di decorrenza stabilite nella sentenza di primo grado, sulle quali non vi [era] stata alcuna impugnazione», in conformità ad un rilievo già contenuto nella sentenza di appello, non oggetto ‒ ha ritenuto la Corte stessa ‒ di ricorso per cassazione.
E in effetti, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 27121/13, ha osservato che sulla questione della «decorrenza di detti accessori [rivalutazione e interessi] dall'anno
1984» si era formato il giudicato interno (pag. 7).
Non si può dubitare, allora, che i criteri di computo di rivalutazione e interessi siano
6 quelli stabiliti nella sentenza di primo grado, per effetto della espressa conferma nella sentenza pronunciata in sede di rinvio, con statuizione passata in giudicato.
La sentenza di primo grado aveva attribuito la rivalutazione e gli interessi al tasso legale («legali») con decorrenza «dalla data di occupazione» (data del 7.4.1981, come riportato in motivazione) e con decorrenza «dal 1984» (quindi, non essendo individuato un dies a quo specifico all'interno dell'anno, né essendo altrimenti individuabile in base a elementi interni alla sentenza, dal 1°.1.1984): le decorrenze sono riferite, rispettivamente, alle somme che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avrebbe liquidato in euro 50.304,10 ed in euro 48.017,55.
Le formulazioni letterali della statuizione di condanna sono le seguenti: «oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di occupazione»; «oltre interessi legali dal 1984… e rivalutazione monetaria».
È evidente che la sentenza di primo grado, nel liquidare somme a titolo risarcitorio con le formule «oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali» e «oltre interessi legali… e rivalutazione», individuando le date di decorrenza (7.4.1981 e 1°.1.1984), nel dispositivo ‒ integrabile con passaggi motivazionali ‒, non ha fatto alcun accenno ad una previa devalutazione delle somme stesse, né ha disposto la necessità che queste, prima di essere rivalutate, dovessero essere devalutate, e a quale giorno.
Anzi, la decorrenza di rivalutazione e interessi è riferita, unitariamente, per entrambe le componenti, alla stessa data iniziale, senza altre specificazioni relative ai criteri di computo.
Ne deriva, applicando i citati principi giurisprudenziali, che gli interessi, riconosciuti sulle somme liquidate con una decorrenza da date esatte, senza alcun accenno ad una necessità di previa devalutazione e successiva rivalutazione, non si potrebbero ritenere dovuti in base ad un diverso criterio.
Una simile operazione non sarebbe consentita neanche se conforme ad un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, così come è il principio che definisce modi di computo di rivalutazione e interessi su somme liquidate a titolo risarcitorio: se la liquidazione viene effettuata per equivalente e cioè con riferimento ad un valore espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutato definitivamente). Cass. n.
339/96
7 Se le somme liquidate fossero previamente devalutate al giorno dei fatti dannosi, si finirebbe con l'integrare, in senso correttivo, la portata obiettiva dei dispositivi, nonostante l'assenza di vuoti palesi, tali da dovere essere necessariamente colmati: si opererebbe una eterointegrazione delle pronunce che, anche se sia basata su criteri esatti, ma non recepiti, almeno implicitamente, nelle decisioni, non è consentita dalla giurisprudenza di legittimità.
Perciò, considerato il tenore letterale delle pronunce di accertamento e di condanna, ma anche la loro portata sostanziale, alla luce dei principi giurisprudenziali citati ‒ da cui non è possibile discostarsi ‒, le somme di euro 50.304,10, 48.017,55, e 6.197,48, liquidate a titolo di risarcimento dei danni, devono essere rivalutate, rispettivamente, la prima dal
7.4.1981 e le altre dal 1°.1.1984, e sulle stesse, via via rivalutate anno per anno, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale, e ciò fino alla data del 23.1.2002, quella del primo pagamento (euro 400.834,99) e ‒ su eventuali residui ‒ fino alla data dell'8.8.2002, quella del secondo pagamento (euro 95.053,96).
Alla data del 23.1.2002 le dette somme, incrementate ‒ con le dette decorrenze ‒ di rivalutazione e interessi al tasso legale calcolati su ciascuna somma via via rivalutata anno per anno, erano divenute:
‒ la somma di euro 50.304,10: euro 316.044,48;
‒ la somma di euro 48.017,55: euro 199.768,28;
‒ la somma di euro 6.197,48: euro 25.783,49.
‒ in totale: euro 541.596,25.
Il totale dovuto dal ai (prima, al loro dante causa) Controparte_1 Per_1 ammonta ad euro 541.596,25, alla data del 23.1.2002, mentre il pagamento era stato fatto per la somma di euro 400.834,99.
È evidente come il pagamento non avesse estinto, per intero, il debito.
Né lo aveva estinto il pagamento della somma di euro 95.053,96, effettuato alla data dell'8.8.2002, allorquando residuava, per effetto della riduzione per quello anteriore, un debito di euro 140.761,46, se gli effetti incrementativi della rivalutazione e degli interessi continuano anche dopo il primo pagamento e, e di euro 117.206,05, se gli effetti stessi si fermano alla data del primo pagamento, estintivo del debito per capitale.
Oltre a questo, si deve considerare un principio giurisprudenziale pacifico.
In base all'art. 1194 c.c. il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e per il residuo al capitale (a meno che non vi sia il consenso del credito per un'imputazione
8 diversa).
Tuttavia, «la disposizione dell'art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese», così che, in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito, «i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 c.c., che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario, da considerarsi, invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione» (Cass. n. 20904/05: in senso analogo, Cass. n. 9510/07; Cass. n. 2115/96).
Alla data del 23.1.2002 le dette somme, rivalutate con le decorrenze indicate, erano divenute:
‒ la somma di euro 50.304,10: euro 163.488,33;
‒ la somma di euro 48.017,55: euro 106.406,89;
‒ la somma di euro 6.197,48: euro 13.733,62.
‒ in totale: euro 283.628,84.
Il pagamento di euro 400.834,89, effettuato alla data del 23.1.2002, aveva estinto, perciò, l'intero debito per capitale, anche considerando il relativo ammontare aumentato per effetto della rivalutazione.
Dopo il primo pagamento, quello effettuato in data 23.1.2002, non poteva esserci più rivalutazione, per inesistenza di un capitale che potesse essere rivalutato, ma solamente un debito residuo per interessi, essendo state azzerate la componente-capitale e la componente-rivalutazione e intaccata, parzialmente, la componente-interessi.
In proposito, giova ricordare che «in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora ‒ prima della liquidazione definitiva ‒ il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento» (Cass. n. 8104/13, la quale ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, dopo avere determinato il danno all'attualità, aveva rivalutato l'acconto; in
9 senso analogo, Cass. n. 6357/11).
Se non si applica l'art. 1194 c.c., è logico che il pagamento non possa essere imputato prima agli interessi, anche se questi esprimano una componente del danno: però, non il danno primario.
Infatti, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione» (Cass. n. 36878/21).
E se non fosse così, non avrebbe senso logico il principio per cui l'acconto va sottratto dal credito in base a valori resi omogenei, devalutando gli importi alla data del danno oppure rivalutandoli alla data della liquidazione (Cass. n. 24539/16), per calcolare gli interessi ‒ comunque dovuti per il periodo tra il danno e il pagamento dell'acconto ‒ sulla somma residua (Cass. n. 23927/23; Cass. n. 16027/22; Cass. n. 9950/17).
È da rilevare che il nell'effettuare il pagamento (complessivo) Controparte_1 di euro 495.888,95, aveva imputato l'importo di euro 2.675,93 a “spese legali” (v. la disposizione di svincolo della somma da pagare, agli atti): è la sola dichiarazione specifica circa il debito da estinguere (l'altra è riferita, cumulativamente, a “somma assegnata, interessi legali e rivalutazione”).
Il detto importo coincide con quello riportato nella nota spese (agli atti) inerente alla procedura esecutiva, sicché il pagamento aveva estinto tale debito, per intero, in quanto inclusivo delle spese di registrazione e dei diritti di procuratore correlati.
Dall'ordinanza di assegnazione e dalla nota spese emerge che l'importo di euro
1.948,92 era a titolo di spese di lite, euro 143,06 a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza e (per differenza) euro 583,95 a titolo di spese successive.
Non risultano richieste, nella nota spese, circa gli interessi maturati eventualmente sui detti importi (con distinzione tra le date di decorrenza, diverse), né contestazioni sollevate all'atto dei pagamenti (e del resto, la domanda avanzata con l'atto di citazione attiene agli interessi maturati sulle spese liquidate per le cause di cognizione e nell'atto stesso è dedotta l'omessa considerazione delle spese liquidate per i gradi di merito e di legittimità, nonché delle spese di registrazione della sentenza di primo grado: pagg. 14 e
36).
L'art. 1193 c.c. prevede che «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare».
10 Sull'imputazione specifica del pagamento non sono ravvisabili contestazioni o eccezioni specifiche, che per essere tali dovrebbero avere ad oggetto fatti o motivi che, ove fondati e riscontrabili, smentiscano la risultanza documentale.
Dovendo il pagamento di euro 400.834,89 essere imputato anche, per specifica dichiarazione, al debito (euro 2.675,93) per spese della procedura esecutiva, residuava un debito di euro 114.530,12, logicamente riferibile ‒ in forza del principio dianzi citato ‒ ad interessi.
Al pagamento di euro 95.053,96, effettuato in data 8.8.2002, residuava un debito di euro 19.476,16, sempre a titolo di interessi.
Gli attori opponenti hanno chiesto gli interessi anche sull'importo liquidato a titolo di interessi (pagg. 35 e 46 dell'atto di citazione di , pagg. 36 e 46 dell'atto Parte_1 di citazione di e , pag. 26 dell'atto di citazione di Pt_2 Parte_3 Parte_4
).
[...]
È da puntualizzare che non viene in rilievo una questione di applicabilità o meno dell'art. 1283 c.c., per il quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L'articolo è riferito agli interessi corrispettivi e moratori (cfr. Cass. n. 870/06, in motivazione).
Gli interessi compensativi sono una componente del risarcimento e riparano il danno da ritardato pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.
Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, il debito di valore diviene di valuta, così che, sulla somma liquidata, possono decorrere solo gli interessi corrispettivi e dal passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 5008/05).
Ne deriva che, sul detto importo, euro 19.476,16, spettano gli interessi compensativi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 708/2015, depositata il 15 dicembre 2015.
Non essendo stati dedotti ed eventualmente provati, specificamente, fatti che avessero determinato il passaggio in giudicato anteriormente (la sentenza risulta notificata in forma esecutiva direttamente al mentre ai fini della decorrenza del termine CP_1 ridotto per proporre impugnazione deve essere notificata all'avvocato, ai sensi degli artt.
285 e 170 c.p.c.: Cass. n. 16804/15), e non essendo, comunque, motivo di contrasti tra le parti che la sentenza non fosse stata impugnata (pag. 6 della comparsa di risposta), non si
11 può che ritenere che il passaggio in giudicato si fosse verificato alla data del 16 gennaio
2017 (un anno dal deposito della sentenza ‒ applicandosi, ratione temporis, l'art. 327
c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 69/09: Cass. n. 15741/13 ‒
, tenendo conto della sospensione feriale e della coincidenza del 15 gennaio con una domenica).
In realtà, alla data del 23.1.2002 c'era anche il debito da per spese di registrazione e correlate alla sentenza di primo grado, pagate in data 26.4.2001 (pag. 12 della relazione di consulenza tecnica): sulla somma di euro 21.849,74 spettano gli interessi a far data dal
26.4.2001.
Le altre somme dovute ‒ e mai pagate ‒ sono quelle liquidate, nella sentenza emessa in sede di rinvio, a titolo di spese:
‒ spese del primo grado: euro 7.075,46 (lire 13.700.000), oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati (C.P.A.) e imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e spese vive per l'importo di euro 1.025,43;
‒ spese del grado di appello: euro 6.000,00, di cui 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., e di cui 1.500,00 per spese vive;
‒ spese del giudizio di cassazione: euro 7.500,00, di cui 500,00 per spese e 7.000,00 per onorari, oltre C.P.A. e I.V.A.;
‒ spese del giudizio di rinvio: euro 1.017,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Il totale ‒ considerando l'aliquota per C.P.A. al 2% o al 4% (e soltanto se prevista nella sentenza) e l'aliquota dell'I.V.A. al 20% o al 22% (pagg. da 15 a 17 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio: si deve correggere l'aliquota delle spese generali da calcolare sui compensi liquidati per la causa di appello, non del 15%, ma del 12,5%) ‒ ammonta ad euro 38.724,29, dato dalla sommatoria delle spese di tutti i gradi (9.685,79
+ 7.696,50 + 9.381,60 + 11.960,40), per come calcolate dal consulente tecnico d'ufficio
(pagg. da 15 a 17 della relazione, ma con la predetta rettifica).
È appena il caso di osservare che l'unica liquidazione di cui si può e si deve tenere conto è quella fatta nella sentenza n. 708/2015.
La sentenza di appello, la n. 548/05, era stata cassata, in accoglimento dei motivi di ricorso (tranne uno) dedotti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio di motivazione: cioè per i motivi previsti al n. 3) e al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.
Il rinvio disposto a seguito di cassazione per uno dei motivi di cui all'art. 360, n. 3)
12 e n. 5), c.p.c. è un rinvio c.d. proprio (Cass. n. 2248/21).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) costituisce non la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza
(riformandola), statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti» (Cass. n.
13833/02).
Per questo non si può che tenere conto della liquidazione delle spese fatta con la sentenza emessa in sede di rinvio.
Il debito avente ad oggetto le spese processuali da rimborsare è un debito di valuta perché il suo oggetto è una somma di denaro.
In generale, «per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa» (Cass. n. 14573/07).
E allora, sulle somme liquidate a titolo di rimborso di spese non può essere riconosciuta la rivalutazione, mentre spettano gli interessi al tasso legale a decorrere dal
15 dicembre 2015, data di deposito della sentenza.
Anche le spese di registrazione della sentenza di primo grado e le spese correlate dovevano e devono essere rimborsate ai dal Per_1 Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione» (Cass. n. 17698/10).
Le dette spese ammontano, in relazione alla sentenza di primo grado (quelle riferite all'ordinanza di assegnazione erano state rimborsate), ad euro 21.849,74.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non
13 sussiste il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo e, al contrario, vanno riconosciuti agli attori opponenti le seguenti somme:
‒ euro 19.476,16, oltre interessi al tasso legale a far data dal 16.1.2017;
‒ euro 38.724,29 (9.685,79 + 7.696,50 + 9.381,60 + 11.960,40), oltre interessi al tasso legale a far data dal 15.12.2015;
‒ euro 21.849,74, oltre interessi al tasso legale a far data dal 26.4.2001.
L'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto (revoca che comporta il rigetto della domanda avanzata in via monitoria) e con il conseguente annullamento del precetto, mentre il convenuto opposto va condannato a corrispondere agli attori opponenti le dette somme, oltre interessi a decorrere dalle date indicate.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni da c.d. lite temeraria non può essere accolta e si deve intendere rigettata.
I danni, dopo essere stati indicati genericamente (euro 20.000,00: v. gli atti di citazione in opposizione e la memoria datata 3.5.2021), sono stati specificati, nella memoria datata 11.2.2025, in quelli causati dall'iscrizione di un'ipoteca, effettuata in data
4.2.2021 in base al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti di e Pt_1 Parte_4
, ipoteca che avrebbe leso anche i diritti di e , in quanto
[...] Pt_2 Parte_3 gravante anche sui beni immobili loro assegnati con un atto di divisione.
A sostegno della pretesa risarcitoria è stata addotta la “sproporzione” (pag. 11 della memoria) tra il credito a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta e il valore di mercato della quota degli immobili spettante ai e ), nonché, ma con Parte_1 Parte_4 incidenza marginale, la mancata prestazione del consenso alla riduzione dell'ipoteca
(pagg. 5 e seguenti della memoria).
È da premettere che l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo è stata sospesa nei confronti di e e non nei confronti di e Pt_2 Parte_3 Pt_1 Parte_4
.
[...]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto)» (Cass. n. 24645/07).
Il presupposto dell'elemento oggettivo è integrato dal danno e richiede la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur, anche se ciò «non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie
14 o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza», anche in forza del principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), e tenendo conto (argomentando dalla legge n. 89 del 2001) che, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass.
n. 24645/07).
Rimane fermo l'onere di allegazione: «la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa» (Cass. n. 27383/05: il principio è stato ribadito recentemente;
v. anche Cass. n. 327/10).
E ancora, il risarcimento per responsabilità processuale aggravata «impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass.
n. 7620/13).
Le questioni relative ai criteri di computo delle somme liquidate e dovute non si possono ritenere di soluzione talmente immediata ed evidente che si possa ravvisare, nell'iniziativa del convenuto opposto, una mala fede o quanto meno una colpa grave.
Anzi, la (relativa) complessità dei criteri applicativi e, specialmente, la necessità di interpretare esattamente i titoli giudiziali appaiono indicativi dell'assenza di colpa grave.
Di (eventuali) danni, generici, riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., causati dall'iniziativa del convenuto opposto non è data, prima ancora che una prova adeguata, nemmeno una allegazione specifica.
Il comma 2 dell'art. 96 c.p.c. prevede una responsabilità se è accertata la
«inesistenza del diritto» per cui è stata «iscritta ipoteca giudiziale» e se il soggetto «ha agito senza la normale prudenza».
Il difetto di normale prudenza è riconducibile a situazioni in cui la caducazione del provvedimento in base al quale l'ipoteca è stata iscritta sia in concreto adeguatamente probabile e prevedibile (v., a proposito della trascrizione di una domanda che in seguito sarebbe stata dichiarata infondata, Cass. n. 26515/17).
La complessità, sia pure relativa, delle questioni appare escludere una simile
15 consapevolezza.
Quanto alla sproporzione tra il credito garantito e il valore degli immobili, basti considerare che, una volta esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo, la questione diviene ininfluente, nel senso che, da sola e di per sé, la sproporzione non integra gli estremi della responsabilità risarcitoria.
Né risulta che il abbia negato il consenso alla riduzione Controparte_1 dell'ipoteca, avendo anzi lo stesso dato il consenso alla sua riduzione su alcuni degli immobili, con la liberazione di altri, come allegato e documentato nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (incidentale), volto ad ottenere che al fosse ordinato CP_1 di consentire alla riduzione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che una responsabilità del creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga il credito garantito «è ipotizzabile, ex art. 96 c.p.c., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore»
(Cass. n. 16308/07).
La circostanza che l'ipoteca sia risultata anche sugli immobili assegnati in proprietà
a e , le cui quote non erano state oggetto dell'iscrizione per essere Pt_2 Parte_3 stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo nei loro confronti, non è rilevante, ai fini dell'integrazione di una ‒ ipotetica ‒ responsabilità del CP_1
La sorte dell'ipoteca iscritta su beni indivisi è prevista e regolata dall'art. 2825 c.c., con norme ritenute applicabili ‒ per opinione diffusa ‒ anche all'ipoteca giudiziale:
l'ipoteca costituita sulla quota di uno dei partecipanti alla comunione «produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione» e «se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni», con il grado dell'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato.
Più in generale, l'art. 757 c.c., estensibile a ogni specie di comunione in forza del richiamo di cui all'art. 1116 c.c., importa che i diritti reali, di godimento o di garanzia, costituiti sulla quota del comproprietario, colpiscono soltanto la cosa di cui egli risulti con la divisione proprietario (cfr. Cass. n. 26692/20, in motivazione).
Perciò, il bene assegnato al comproprietario nei cui confronti non è stata iscritta l'ipoteca deve arrivare a lui libero (Cass. n. 1062/79).
Oltre a queste considerazioni, non si possono ravvisare danni risarcibili, provati
16 nell'ammontare e causalmente riconducibili all'iscrizione ipotecaria.
Se le possibilità o le opportunità di vendere uno o più immobili erano sfumate a causa dell'ipoteca iscritta, non per ciò soltanto sussiste un danno.
Secondo la più recente giurisprudenza, «in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli» (Cass. n. 12123/20).
I danni correlati alla presenza di un'iscrizione ipotecaria, che abbia impedito la vendita del bene immobile o abbia inciso sulla sua utile commerciabilità, sono ravvisabili, tipicamente e notoriamente, nella perdita dell'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo favorevole in un determinato momento, nella necessità di procurarsi, con i correlati costi, la liquidità che il proprietario avrebbe potuto ricavare dall'alienazione, nella vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello che, nel mercato, avevano beni immobili paragonabili per ubicazione, condizioni e destinazione, nei costi sostenuti per ottenere la cancellazione, o in altri, variabili a seconda delle vicende, pregiudizi.
Nel caso in esame non appare integrata una prova adeguata di danni patrimoniali, nei sensi specificati, correlati causalmente alla perdita dell'occasione di vendere uno o più beni immobili.
In particolare: il danno da perdita dell'occasione vendere un immobile da parte di non è provato adeguatamente, in quanto il contratto preliminare di Parte_1 compravendita non reca sottoscrizioni e, perciò, non si può ritenere valido, se non addirittura venuto ad esistenza, con effetti vincolanti per le parti;
il danno in questione non potrebbe mai coincidere con l'intero prezzo di vendita, come se l'immobile non fosse più commerciabile o fosse perduto in modo definitivo;
i costi di manutenzione dell'immobile non si possono ritenere causati dalla perdita della possibilità di vendita, ma sono correlati alla proprietà (o comproprietà); similmente, i danni lamentati da e Pt_2
, la prima per avere perduto occasioni concrete di vendita e per essere Parte_3 stata costretta a restituire il doppio della caparra ricevuta in relazione ad un immobile e la seconda per non avere ricevuto offerte di acquisto, non potrebbero coincidere con l'intero valore di mercato dei beni immobili, né con una qualche frazione di detto valore;
17 non risultano iniziative mirate volte a fare trasferire l'ipoteca sui beni immobili assegnati, in esito alla divisione, in proprietà esclusiva;
comunque, non può configurarsi, automaticamente, una responsabilità del creditore che abbia iscritto ipoteca sulla quota indivisa di un comproprietario, in forza di un titolo esecutivo, per danni che possa avere subito l'altro comproprietario, non toccato dall'efficacia esecutiva del titolo stesso, trattandosi di atto in sé legittimo, fino a quando il titolo esista (sempre che non siano provati gli estremi di una consapevolezza, nel creditore, della probabile e prevedibile caducazione del titolo), e operando i rimedi previsti dall'art. 2825 c.c.; la prova del danno deve estendersi, ovviamente, anche al nesso causale tra perdita dell'occasione di vendita e presenza dell'ipoteca; sapendo dell'esistenza dell'ipoteca iscritta su una quota indivisa, un comproprietario appena avveduto avrebbe potuto obbligarsi a vendere o vendere la quota o il bene immobile o la porzione di bene immobile a lui assegnati cautelandosi, con semplici clausole o dichiarazioni inserite in un contratto o in un'offerta.
Con la memoria conclusionale datata 29.8.2025 gli attori opponenti ( , Pt_1
e ) hanno chiesto la condanna al pagamento di una somma ex art. Pt_2 Parte_3
96, comma 3, c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. prevede, al comma 3, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, così che la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, non l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, espressivo di una iniziativa pretestuosa (cfr. Cass. n. 3830/21).
In sintesi, la colpa grave è da intendersi, nel contesto del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., come «espressione di scopi o intendimenti abusivi», cioè «strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo» (Cass. n. 36591/23).
La pretesa del fatta valere con le forme del procedimento Controparte_1 monitorio, si è rivelata completamente infondata, ma ciò non implica, per un
18 automatismo, che l'iniziativa integri gli estremi di un vero e proprio abuso del processo, configurabile se e quando emerga un uso meramente strumentale rispetto ai suoi scopi, anche considerando gli aspetti di complessità, in concreto, delle questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo – con distrazione di quelle spettanti a , e , ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla Pt_1 Pt_2 Parte_3 base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, nonché della durata della causa, fattori che comportano la riduzione del 20%
(per quelli spettanti a , e ) e del 30% (per quelli spettanti Pt_1 Pt_2 Parte_3
a ) degli importi medi previsti per ciascuna fase (la liquidazione è fatta Parte_4 separatamente per le prime due fasi, antecedenti alla riunione: Cass. n. 13276/18).
Le spese del procedimento cautelare, intrapreso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da e (pag. 1 del ricorso e relative procure speciali), devono essere Pt_1 Parte_2 oggetto di regolazione unitaria con le spese delle cause di merito (Cass. n. 9785/22), e devono essere liquidate pure a favore degli attori (i ricorrenti che hanno proposto la domanda), non essendo possibile frazionare o segmentare gli esiti del giudizio (Cass. n.
9785/22, in motivazione) e dovendosi prescindere dagli stessi (se effettivi o ipotetici o virtuali).
Considerati l'epilogo del procedimento cautelare (cessata materia del contendere)
e la semplicità della questione che ne è stata oggetto, nonché il contegno del CP_1
i compensi vanno liquidati in euro 2.612,00, corrispondenti alla sommatoria
[...] degli importi minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria).
Non appaiono integrati i presupposti per un aumento dei compensi previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 55 del 2014.
L'articolo prevede che «quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta».
La facoltatività dell'aumento è stata accentuata con l'eliminazione dell'inciso «di regola» (Cass. n. 13057/25, in motivazione).
Le questioni controverse sono identiche, sicché non si può ritenere che la pluralità di parti abbia comportato, per necessità, una moltiplicazione o, pur nella coincidenza delle posizioni, una diversificazione delle attività.
19 L'aumento previsto al comma 8 dell'art. 4, oltre ad essere facoltativo, richiede che le difese siano non soltanto fondate, ma manifestamente fondate, ipotesi i cui estremi non appaiono sussistenti, data la (relativa) complessità delle questioni.
Anche le spese sostenute da , e per il consulente Pt_1 Pt_2 Parte_3 tecnico di parte devono essere rimborsate, ma non per l'intero.
Secondo la giurisprudenza, «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. n. 84/13; in senso conforme, Cass. n. 26729/24, la quale ha ritenuto ‒ in motivazione ‒ adeguata la produzione della «notula» del consulente di parte
«a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata»; Cass. n.
3380/15, la quale ha cassato la sentenza di merito per quanto atteneva al «mancato riconoscimento delle spese relative alla consulenza tecnica di parte», riconoscendole come spese inerenti «all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte», che la parte ha facoltà di indicare, come previsto dall'art. 201 c.p.c.: in quel caso ‒ è da notare, da un passaggio motivazionale ‒ era stata prodotta una «fattura»; Cass. n. 6056/90).
Da una pronuncia giurisprudenziale si desume che soltanto se non sia prodotta la fattura non si possa ritenere provata la spesa (Cass. n. 6283/85).
È adeguatamente dimostrata ‒ in base a questi principi ‒ l'effettività della spesa di euro 3.791,73 (v. il messaggio di posta elettronica spedito dal consulente all'avvocato, con la comunicazione del corrispettivo richiesto, e le fatture, anche quelle “pro forma”).
Considerando, però, che le osservazioni del consulente di parte sono state largamente ripetitive rispetto ad argomentazioni e allegazioni difensive già articolate negli atti di opposizione (v., ad esempio, sulla decorrenza di rivalutazione e interessi dal
28.2.1981 e dal 1°.1.1984: pag. 7 dei rilievi e pagg. 6 e 28 dell'atto di citazione), e tenuto conto del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio (euro 3.978,53), è ragionevole ed equo ridurre l'importo rimborsabile ad euro 1.000,00 (oltre contributo per la cassa previdenziale e imposta sul valore aggiunto, se dovuti al detto consulente tecnico), da ritenersi senz'altro congruo.
Per lo stesso criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico del convenuto.
20
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 783/2019, emesso dal
Tribunale di Messina il 20 maggio 2019;
2) annulla il precetto opposto;
3) condanna il convenuto opposto a corrispondere agli attori opponenti le seguenti somme: euro 19.476,16, oltre interessi al tasso legale a far data dal 16.1.2017; euro
38.724,29, oltre interessi al tasso legale a far data dal 15.12.2015; euro 21.849,74, oltre interessi al tasso legale a far data dal 26.4.2001;
4) condanna il convenuto opposto a rimborsare agli attori opponenti le spese di lite che liquida: per , in euro 406,50 per spese vive ed euro 2.344,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; per e Parte_2 Pt_3
, in euro 786,00 per spese vive ed euro 2.344,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, C.P.A. e I.V.A.; per , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in euro 7938,40 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; per
[...]
e , in euro 407,00 per spese vive ed euro 2.612,00 Parte_1 Parte_2 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; tutte da distrarsi a favore dell'avvocato Andrea Anfuso Alberghina;
per , e Parte_1 Parte_2
, in euro 1.000,00, oltre accessori, nella misura di 1/3 ciascuno;
per Parte_3
, in euro 9.872,10 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e Parte_4
I.V.A.;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto opposto.
Così deciso in Messina il 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
21
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Indebito oggettivo SENTENZA
‒ Indebito soggettivo nelle cause riunite iscritte al n. 3568/2019 R.G., al n. 4000/2019 R.G. e al n.
4472/2019 R.G. proposte da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Andrea Anfuso Alberghina,
e
( ), difeso dagli avv.ti Pietro Parte_4 C.F._4
Ruggeri ed Eugenio Costa,
‒ attori opponenti contro
( , difeso dall'avv. Salvatore Cuscinà, Controparte_1 P.IVA_1
‒ convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso del il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 783/2019, depositato il 20 maggio 2019, ha intimato a , Parte_1
, e , nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_1
e in solido tra loro, di pagare al ricorrente la somma di euro 221.287,87, oltre
[...] interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
1 ‒ il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 295/00, depositata il 21 febbraio 2000, aveva condannato il a corrispondere a le somme di lire Controparte_1 Persona_1
105.908.550, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'occupazione illegittima di un terreno, lire 183.750.000, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal 1984, lire 69.510.805, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal 1984, lire
43.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 1984, nonché a rimborsare le spese di lite;
‒ la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 548/05, depositata il 1° dicembre
2005, rideterminava le somme liquidate a titolo risarcitorio o indennitario in euro
27.671,49, euro 26.413,89 ed euro 6.197,48, oltre rivalutazione e interessi con le decorrenze stabilite nella sentenza di primo grado;
‒ la sentenza della Corte d'appello veniva cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 27121/13, depositata il 4 dicembre 2013;
‒ la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2015, depositata il 15 dicembre 2015, in esito al giudizio di rinvio, intrapreso dai figli ed eredi di , Persona_1 rideterminava in euro 50.304,10 ed euro 48.017,55 le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come riconosciuti nella sentenza di primo grado, e condannava il CP_1 al loro pagamento, previa detrazione di quanto già corrisposto allo stesso titolo;
[...]
‒ la Corte d'appello condannava inoltre il al rimborso delle Controparte_1 spese di tutti i gradi del giudizio, liquidandone gli importi;
‒ il aveva pagato, prima, a , in esecuzione della Controparte_1 Persona_1 sentenza di primo grado, le somme di euro 95.053,96 ed euro 400.834,99;
‒ perciò, dovendo essere sottratti importi già pagati dalle somme liquidate a titolo risarcitorio e a titolo di rimborso delle spese di lite, il aveva pagato, in più CP_1 rispetto a quanto doveva, euro 221.287,87.
In base al decreto ingiuntivo, emesso in forma esecutiva, il Controparte_1 con precetto, intimava ai di pagare la somma complessiva di euro 226.694,94, Per_1 inclusiva delle spese.
, , e hanno Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione, con diversi atti di citazione, al decreto ingiuntivo e al precetto.
Il ha resistito. Controparte_1
Le cause di opposizione, iscritte al n. 3568/2019 R.G., al n. 4000/2019 R.G. e al n.
2 4472/2019 R.G., sono state riunite, per ragioni di connessione.
Gli opponenti hanno eccepito, sostenuto e contestato quanto segue:
‒ l'erroneità del computo di rivalutazione e interessi, questi da calcolarsi sulle somme rivalutate;
‒ l'omesso inserimento, tra quelle spettanti, della somma di euro 6.197,48;
‒ il mancato riconoscimento delle spese processuali, inclusive di quelle di registrazione, liquidate nei provvedimenti e a loro spettanti;
‒ la devalutazione, erronea, delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese di lite.
Il ha obiettato di essersi attenuto, nel calcolo, ai criteri stabiliti Controparte_1 nella sentenza di primo grado e ai criteri elaborati dalla Corte di cassazione in materia di crediti di valore, applicandoli alle somme liquidate nel giudizio di rinvio.
Preliminarmente, giova individuare l'oggetto delle condanne al pagamento emesse nei diversi gradi del processo.
Con la sentenza n. 295/00, emessa il 21 febbraio 2000, il Tribunale di Messina aveva liquidato, con relativa condanna al pagamento, le seguenti somme:
‒ euro 54.697,20, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di occupazione di un terreno (data ‒ riportata nella motivazione della sentenza ‒ del
7.4.1981);
‒ euro 94.898,96, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 35.899,33, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 22.207,65, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale con decorrenza dal
1984;
‒ euro 8.100,88 (a titolo di rimborso delle spese di lite), oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati e imposta sul valore aggiunto.
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 548/05, emessa il 1° dicembre
2005, aveva liquidato, con relativa condanna al pagamento, la seguente somma:
‒ euro 6.197,48, oltre interessi come stabiliti nella sentenza di primo grado: questa
è la sola statuizione non caducata dalla sentenza della Corte di cassazione (il terzo motivo di ricorso era stato dichiarato inammissibile: pag. 8 della sentenza).
La stessa sentenza aveva escluso, rigettando ‒ si deve intendere ‒ la relativa
3 domanda, il risarcimento del danno da occupazione legittima (liquidato in primo grado in euro 35.899,33), avendolo ritenuto compensato dalla rivalutazione e dagli interessi attribuiti sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, come accertato dalla Corte d'appello in sede di rinvio (pag. 2 della sentenza n. 707/2015), evidentemente in linea con il rilievo fatto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 27121/13 (pag. 7).
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2015, emessa il 15 dicembre
2015, liquidava, con relativa condanna al pagamento, le seguenti somme:
‒ euro 50.304,10 ed euro 48.017,55, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale, come riconosciuti nella sentenza di primo grado (con decorrenza, perciò, rispettivamente dalla data del 7.4.1981 e dal 1984);
‒ euro 8.100,88, oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati e imposta sul valore aggiunto (spese di lite del primo grado);
‒ euro 6.000,00, di cui 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
(spese di lite del grado di appello);
‒ euro 7.500,00, di cui 50,00 per spese e 7.000,00 per onorari, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A. (spese di lite del giudizio di cassazione);
‒ euro 1.017,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A. (spese di lite del giudizio di rinvio).
La pretesa del si fonda su passaggi e calcoli che il consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio ha verificato attentamente: le somme liquidate nella sentenza sono state devalutate alle date del 7.4.1981 e del 7.4.1984; non sono stati applicati gli interessi
(compensativi) al tasso legale e non è stata computata la rivalutazione;
non sono stati tenuti in conto gli importi liquidati a titolo di rimborso di spese di lite;
è stata riportata come debito residuo, sottraendola dal credito, una somma (euro 71.699,39) liquidata nella sentenza di primo grado, con una statuizione, però, definitivamente riformata (pagg. 9 e
10 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Per l'esatta soluzione del caso bisogna fissare i principi giurisprudenziali che soprassiedono all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.
In linea generale, «in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere ad interpretazione del giudicato, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni;
in tal caso l'interpretazione del titolo dà luogo ad interpretazione del giudicato esterno ed è
4 incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici» (Cass. n. 11033/99)
Le questioni essenziali da risolvere, per l'incidenza preponderante ‒ rispetto ad altre questioni, pure all'origine della controversia, ma di influenza minore ‒ che hanno per la definizione del rapporto, sono relative ai criteri di calcolo delle somme dovute, in forza dei titoli esecutivi, le sentenze di condanna, dal ai , e ai criteri Controparte_1 Per_1 di imputazione del pagamento effettuato dal primo ai secondi.
Più nello specifico, la prima, essenziale questione è se le somme liquidate a titolo risarcitorio nelle sentenze di condanna siano soggette a previa devalutazione fino al giorno dell'evento dannoso, per essere, in seguito, rivalutate e maggiorate degli interessi al tasso legale, ma da calcolarsi non sulle somme liquidate, ma su tali somme previamente devalutate e quindi via via rivalutate anno per anno, fino ai pagamenti effettuati.
La questione si riduce, allora, all'individuazione dell'esatto criterio di applicazione degli interessi: se sulle somme liquidate e rivalutate, anno per anno, dal giorno del fatto dannoso;
se sulle somme previamente devalutate al giorno del fatto dannoso e via via rivalutate, anno per anno, fino ai pagamenti.
In linea di prima approssimazione, e sempre all'interno delle coordinate definite dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, con interessi legali e rivalutazione, la questione rivolta a stabilire se tali interessi debbano essere calcolati sul capitale originario, ovvero su quello risultante dalla rivalutazione, va risolta esclusivamente in base alle statuizioni contenute in detto titolo, restando preclusa, anche nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione medesima, ogni possibilità di sindacare la legittimità delle indicate statuizioni in base ai criteri legali (così, Cass. n. 4097/85, relativamente ai crediti di lavoro).
E questo perché nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione (Cass. n. 10650/96).
In termini più specifici, «in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo, in particolare, integrare una pronuncia carente o dubbia
5 facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali» (Cass. n.
14986/01, la quale, in un caso di sentenza di condanna al pagamento di una somma con la formula «oltre interessi legali», ha ritenuto necessari elementi interni al titolo esecutivo
– «passi della motivazione» – perché la decorrenza degli accessori potesse datarsi ad un momento anteriore alla sua formazione).
Una ulteriore pronuncia di legittimità ha affermato che «nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale» (Cass. n. 445/03).
Anche «la questione della decorrenza degli interessi deve essere risolta sulla base delle statuizioni contenute (o mancanti) nella sentenza azionata» (Cass. n. 445/03).
È vero che questi principi sono stati elaborati a proposito delle opposizioni all'esecuzione (non importa se iniziata o non iniziata), ma gli stessi principi operano ‒ logicamente ‒ per l'accertamento di un credito o di un debito che derivino da titoli esecutivi giudiziali e da pagamenti che sia assumano effettuati in più (o in meno) rispetto a quanto dovuto.
A titolo di risarcimento erano state liquidate, con la sentenza n. 708/2015, emessa dalla Corte d'appello, le somme di euro 50.304,10 e di euro 48.017,55, oltre (su entrambe) rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale, «come stabilito nella sentenza di primo grado».
La Corte d'appello, con un inciso motivazionale nella sentenza emessa in sede di rinvio, ha confermato la spettanza di rivalutazione e interessi «secondo le modalità e le date di decorrenza stabilite nella sentenza di primo grado, sulle quali non vi [era] stata alcuna impugnazione», in conformità ad un rilievo già contenuto nella sentenza di appello, non oggetto ‒ ha ritenuto la Corte stessa ‒ di ricorso per cassazione.
E in effetti, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 27121/13, ha osservato che sulla questione della «decorrenza di detti accessori [rivalutazione e interessi] dall'anno
1984» si era formato il giudicato interno (pag. 7).
Non si può dubitare, allora, che i criteri di computo di rivalutazione e interessi siano
6 quelli stabiliti nella sentenza di primo grado, per effetto della espressa conferma nella sentenza pronunciata in sede di rinvio, con statuizione passata in giudicato.
La sentenza di primo grado aveva attribuito la rivalutazione e gli interessi al tasso legale («legali») con decorrenza «dalla data di occupazione» (data del 7.4.1981, come riportato in motivazione) e con decorrenza «dal 1984» (quindi, non essendo individuato un dies a quo specifico all'interno dell'anno, né essendo altrimenti individuabile in base a elementi interni alla sentenza, dal 1°.1.1984): le decorrenze sono riferite, rispettivamente, alle somme che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avrebbe liquidato in euro 50.304,10 ed in euro 48.017,55.
Le formulazioni letterali della statuizione di condanna sono le seguenti: «oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di occupazione»; «oltre interessi legali dal 1984… e rivalutazione monetaria».
È evidente che la sentenza di primo grado, nel liquidare somme a titolo risarcitorio con le formule «oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali» e «oltre interessi legali… e rivalutazione», individuando le date di decorrenza (7.4.1981 e 1°.1.1984), nel dispositivo ‒ integrabile con passaggi motivazionali ‒, non ha fatto alcun accenno ad una previa devalutazione delle somme stesse, né ha disposto la necessità che queste, prima di essere rivalutate, dovessero essere devalutate, e a quale giorno.
Anzi, la decorrenza di rivalutazione e interessi è riferita, unitariamente, per entrambe le componenti, alla stessa data iniziale, senza altre specificazioni relative ai criteri di computo.
Ne deriva, applicando i citati principi giurisprudenziali, che gli interessi, riconosciuti sulle somme liquidate con una decorrenza da date esatte, senza alcun accenno ad una necessità di previa devalutazione e successiva rivalutazione, non si potrebbero ritenere dovuti in base ad un diverso criterio.
Una simile operazione non sarebbe consentita neanche se conforme ad un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, così come è il principio che definisce modi di computo di rivalutazione e interessi su somme liquidate a titolo risarcitorio: se la liquidazione viene effettuata per equivalente e cioè con riferimento ad un valore espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutato definitivamente). Cass. n.
339/96
7 Se le somme liquidate fossero previamente devalutate al giorno dei fatti dannosi, si finirebbe con l'integrare, in senso correttivo, la portata obiettiva dei dispositivi, nonostante l'assenza di vuoti palesi, tali da dovere essere necessariamente colmati: si opererebbe una eterointegrazione delle pronunce che, anche se sia basata su criteri esatti, ma non recepiti, almeno implicitamente, nelle decisioni, non è consentita dalla giurisprudenza di legittimità.
Perciò, considerato il tenore letterale delle pronunce di accertamento e di condanna, ma anche la loro portata sostanziale, alla luce dei principi giurisprudenziali citati ‒ da cui non è possibile discostarsi ‒, le somme di euro 50.304,10, 48.017,55, e 6.197,48, liquidate a titolo di risarcimento dei danni, devono essere rivalutate, rispettivamente, la prima dal
7.4.1981 e le altre dal 1°.1.1984, e sulle stesse, via via rivalutate anno per anno, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale, e ciò fino alla data del 23.1.2002, quella del primo pagamento (euro 400.834,99) e ‒ su eventuali residui ‒ fino alla data dell'8.8.2002, quella del secondo pagamento (euro 95.053,96).
Alla data del 23.1.2002 le dette somme, incrementate ‒ con le dette decorrenze ‒ di rivalutazione e interessi al tasso legale calcolati su ciascuna somma via via rivalutata anno per anno, erano divenute:
‒ la somma di euro 50.304,10: euro 316.044,48;
‒ la somma di euro 48.017,55: euro 199.768,28;
‒ la somma di euro 6.197,48: euro 25.783,49.
‒ in totale: euro 541.596,25.
Il totale dovuto dal ai (prima, al loro dante causa) Controparte_1 Per_1 ammonta ad euro 541.596,25, alla data del 23.1.2002, mentre il pagamento era stato fatto per la somma di euro 400.834,99.
È evidente come il pagamento non avesse estinto, per intero, il debito.
Né lo aveva estinto il pagamento della somma di euro 95.053,96, effettuato alla data dell'8.8.2002, allorquando residuava, per effetto della riduzione per quello anteriore, un debito di euro 140.761,46, se gli effetti incrementativi della rivalutazione e degli interessi continuano anche dopo il primo pagamento e, e di euro 117.206,05, se gli effetti stessi si fermano alla data del primo pagamento, estintivo del debito per capitale.
Oltre a questo, si deve considerare un principio giurisprudenziale pacifico.
In base all'art. 1194 c.c. il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e per il residuo al capitale (a meno che non vi sia il consenso del credito per un'imputazione
8 diversa).
Tuttavia, «la disposizione dell'art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese», così che, in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito, «i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 c.c., che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario, da considerarsi, invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione» (Cass. n. 20904/05: in senso analogo, Cass. n. 9510/07; Cass. n. 2115/96).
Alla data del 23.1.2002 le dette somme, rivalutate con le decorrenze indicate, erano divenute:
‒ la somma di euro 50.304,10: euro 163.488,33;
‒ la somma di euro 48.017,55: euro 106.406,89;
‒ la somma di euro 6.197,48: euro 13.733,62.
‒ in totale: euro 283.628,84.
Il pagamento di euro 400.834,89, effettuato alla data del 23.1.2002, aveva estinto, perciò, l'intero debito per capitale, anche considerando il relativo ammontare aumentato per effetto della rivalutazione.
Dopo il primo pagamento, quello effettuato in data 23.1.2002, non poteva esserci più rivalutazione, per inesistenza di un capitale che potesse essere rivalutato, ma solamente un debito residuo per interessi, essendo state azzerate la componente-capitale e la componente-rivalutazione e intaccata, parzialmente, la componente-interessi.
In proposito, giova ricordare che «in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora ‒ prima della liquidazione definitiva ‒ il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento» (Cass. n. 8104/13, la quale ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, dopo avere determinato il danno all'attualità, aveva rivalutato l'acconto; in
9 senso analogo, Cass. n. 6357/11).
Se non si applica l'art. 1194 c.c., è logico che il pagamento non possa essere imputato prima agli interessi, anche se questi esprimano una componente del danno: però, non il danno primario.
Infatti, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione» (Cass. n. 36878/21).
E se non fosse così, non avrebbe senso logico il principio per cui l'acconto va sottratto dal credito in base a valori resi omogenei, devalutando gli importi alla data del danno oppure rivalutandoli alla data della liquidazione (Cass. n. 24539/16), per calcolare gli interessi ‒ comunque dovuti per il periodo tra il danno e il pagamento dell'acconto ‒ sulla somma residua (Cass. n. 23927/23; Cass. n. 16027/22; Cass. n. 9950/17).
È da rilevare che il nell'effettuare il pagamento (complessivo) Controparte_1 di euro 495.888,95, aveva imputato l'importo di euro 2.675,93 a “spese legali” (v. la disposizione di svincolo della somma da pagare, agli atti): è la sola dichiarazione specifica circa il debito da estinguere (l'altra è riferita, cumulativamente, a “somma assegnata, interessi legali e rivalutazione”).
Il detto importo coincide con quello riportato nella nota spese (agli atti) inerente alla procedura esecutiva, sicché il pagamento aveva estinto tale debito, per intero, in quanto inclusivo delle spese di registrazione e dei diritti di procuratore correlati.
Dall'ordinanza di assegnazione e dalla nota spese emerge che l'importo di euro
1.948,92 era a titolo di spese di lite, euro 143,06 a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza e (per differenza) euro 583,95 a titolo di spese successive.
Non risultano richieste, nella nota spese, circa gli interessi maturati eventualmente sui detti importi (con distinzione tra le date di decorrenza, diverse), né contestazioni sollevate all'atto dei pagamenti (e del resto, la domanda avanzata con l'atto di citazione attiene agli interessi maturati sulle spese liquidate per le cause di cognizione e nell'atto stesso è dedotta l'omessa considerazione delle spese liquidate per i gradi di merito e di legittimità, nonché delle spese di registrazione della sentenza di primo grado: pagg. 14 e
36).
L'art. 1193 c.c. prevede che «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare».
10 Sull'imputazione specifica del pagamento non sono ravvisabili contestazioni o eccezioni specifiche, che per essere tali dovrebbero avere ad oggetto fatti o motivi che, ove fondati e riscontrabili, smentiscano la risultanza documentale.
Dovendo il pagamento di euro 400.834,89 essere imputato anche, per specifica dichiarazione, al debito (euro 2.675,93) per spese della procedura esecutiva, residuava un debito di euro 114.530,12, logicamente riferibile ‒ in forza del principio dianzi citato ‒ ad interessi.
Al pagamento di euro 95.053,96, effettuato in data 8.8.2002, residuava un debito di euro 19.476,16, sempre a titolo di interessi.
Gli attori opponenti hanno chiesto gli interessi anche sull'importo liquidato a titolo di interessi (pagg. 35 e 46 dell'atto di citazione di , pagg. 36 e 46 dell'atto Parte_1 di citazione di e , pag. 26 dell'atto di citazione di Pt_2 Parte_3 Parte_4
).
[...]
È da puntualizzare che non viene in rilievo una questione di applicabilità o meno dell'art. 1283 c.c., per il quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L'articolo è riferito agli interessi corrispettivi e moratori (cfr. Cass. n. 870/06, in motivazione).
Gli interessi compensativi sono una componente del risarcimento e riparano il danno da ritardato pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.
Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, il debito di valore diviene di valuta, così che, sulla somma liquidata, possono decorrere solo gli interessi corrispettivi e dal passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 5008/05).
Ne deriva che, sul detto importo, euro 19.476,16, spettano gli interessi compensativi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 708/2015, depositata il 15 dicembre 2015.
Non essendo stati dedotti ed eventualmente provati, specificamente, fatti che avessero determinato il passaggio in giudicato anteriormente (la sentenza risulta notificata in forma esecutiva direttamente al mentre ai fini della decorrenza del termine CP_1 ridotto per proporre impugnazione deve essere notificata all'avvocato, ai sensi degli artt.
285 e 170 c.p.c.: Cass. n. 16804/15), e non essendo, comunque, motivo di contrasti tra le parti che la sentenza non fosse stata impugnata (pag. 6 della comparsa di risposta), non si
11 può che ritenere che il passaggio in giudicato si fosse verificato alla data del 16 gennaio
2017 (un anno dal deposito della sentenza ‒ applicandosi, ratione temporis, l'art. 327
c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 69/09: Cass. n. 15741/13 ‒
, tenendo conto della sospensione feriale e della coincidenza del 15 gennaio con una domenica).
In realtà, alla data del 23.1.2002 c'era anche il debito da per spese di registrazione e correlate alla sentenza di primo grado, pagate in data 26.4.2001 (pag. 12 della relazione di consulenza tecnica): sulla somma di euro 21.849,74 spettano gli interessi a far data dal
26.4.2001.
Le altre somme dovute ‒ e mai pagate ‒ sono quelle liquidate, nella sentenza emessa in sede di rinvio, a titolo di spese:
‒ spese del primo grado: euro 7.075,46 (lire 13.700.000), oltre contributo per la cassa previdenziale degli avvocati (C.P.A.) e imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e spese vive per l'importo di euro 1.025,43;
‒ spese del grado di appello: euro 6.000,00, di cui 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., e di cui 1.500,00 per spese vive;
‒ spese del giudizio di cassazione: euro 7.500,00, di cui 500,00 per spese e 7.000,00 per onorari, oltre C.P.A. e I.V.A.;
‒ spese del giudizio di rinvio: euro 1.017,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Il totale ‒ considerando l'aliquota per C.P.A. al 2% o al 4% (e soltanto se prevista nella sentenza) e l'aliquota dell'I.V.A. al 20% o al 22% (pagg. da 15 a 17 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio: si deve correggere l'aliquota delle spese generali da calcolare sui compensi liquidati per la causa di appello, non del 15%, ma del 12,5%) ‒ ammonta ad euro 38.724,29, dato dalla sommatoria delle spese di tutti i gradi (9.685,79
+ 7.696,50 + 9.381,60 + 11.960,40), per come calcolate dal consulente tecnico d'ufficio
(pagg. da 15 a 17 della relazione, ma con la predetta rettifica).
È appena il caso di osservare che l'unica liquidazione di cui si può e si deve tenere conto è quella fatta nella sentenza n. 708/2015.
La sentenza di appello, la n. 548/05, era stata cassata, in accoglimento dei motivi di ricorso (tranne uno) dedotti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio di motivazione: cioè per i motivi previsti al n. 3) e al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.
Il rinvio disposto a seguito di cassazione per uno dei motivi di cui all'art. 360, n. 3)
12 e n. 5), c.p.c. è un rinvio c.d. proprio (Cass. n. 2248/21).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) costituisce non la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza
(riformandola), statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti» (Cass. n.
13833/02).
Per questo non si può che tenere conto della liquidazione delle spese fatta con la sentenza emessa in sede di rinvio.
Il debito avente ad oggetto le spese processuali da rimborsare è un debito di valuta perché il suo oggetto è una somma di denaro.
In generale, «per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa» (Cass. n. 14573/07).
E allora, sulle somme liquidate a titolo di rimborso di spese non può essere riconosciuta la rivalutazione, mentre spettano gli interessi al tasso legale a decorrere dal
15 dicembre 2015, data di deposito della sentenza.
Anche le spese di registrazione della sentenza di primo grado e le spese correlate dovevano e devono essere rimborsate ai dal Per_1 Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione» (Cass. n. 17698/10).
Le dette spese ammontano, in relazione alla sentenza di primo grado (quelle riferite all'ordinanza di assegnazione erano state rimborsate), ad euro 21.849,74.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non
13 sussiste il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo e, al contrario, vanno riconosciuti agli attori opponenti le seguenti somme:
‒ euro 19.476,16, oltre interessi al tasso legale a far data dal 16.1.2017;
‒ euro 38.724,29 (9.685,79 + 7.696,50 + 9.381,60 + 11.960,40), oltre interessi al tasso legale a far data dal 15.12.2015;
‒ euro 21.849,74, oltre interessi al tasso legale a far data dal 26.4.2001.
L'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto (revoca che comporta il rigetto della domanda avanzata in via monitoria) e con il conseguente annullamento del precetto, mentre il convenuto opposto va condannato a corrispondere agli attori opponenti le dette somme, oltre interessi a decorrere dalle date indicate.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni da c.d. lite temeraria non può essere accolta e si deve intendere rigettata.
I danni, dopo essere stati indicati genericamente (euro 20.000,00: v. gli atti di citazione in opposizione e la memoria datata 3.5.2021), sono stati specificati, nella memoria datata 11.2.2025, in quelli causati dall'iscrizione di un'ipoteca, effettuata in data
4.2.2021 in base al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti di e Pt_1 Parte_4
, ipoteca che avrebbe leso anche i diritti di e , in quanto
[...] Pt_2 Parte_3 gravante anche sui beni immobili loro assegnati con un atto di divisione.
A sostegno della pretesa risarcitoria è stata addotta la “sproporzione” (pag. 11 della memoria) tra il credito a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta e il valore di mercato della quota degli immobili spettante ai e ), nonché, ma con Parte_1 Parte_4 incidenza marginale, la mancata prestazione del consenso alla riduzione dell'ipoteca
(pagg. 5 e seguenti della memoria).
È da premettere che l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo è stata sospesa nei confronti di e e non nei confronti di e Pt_2 Parte_3 Pt_1 Parte_4
.
[...]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto)» (Cass. n. 24645/07).
Il presupposto dell'elemento oggettivo è integrato dal danno e richiede la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur, anche se ciò «non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie
14 o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza», anche in forza del principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), e tenendo conto (argomentando dalla legge n. 89 del 2001) che, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass.
n. 24645/07).
Rimane fermo l'onere di allegazione: «la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa» (Cass. n. 27383/05: il principio è stato ribadito recentemente;
v. anche Cass. n. 327/10).
E ancora, il risarcimento per responsabilità processuale aggravata «impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass.
n. 7620/13).
Le questioni relative ai criteri di computo delle somme liquidate e dovute non si possono ritenere di soluzione talmente immediata ed evidente che si possa ravvisare, nell'iniziativa del convenuto opposto, una mala fede o quanto meno una colpa grave.
Anzi, la (relativa) complessità dei criteri applicativi e, specialmente, la necessità di interpretare esattamente i titoli giudiziali appaiono indicativi dell'assenza di colpa grave.
Di (eventuali) danni, generici, riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., causati dall'iniziativa del convenuto opposto non è data, prima ancora che una prova adeguata, nemmeno una allegazione specifica.
Il comma 2 dell'art. 96 c.p.c. prevede una responsabilità se è accertata la
«inesistenza del diritto» per cui è stata «iscritta ipoteca giudiziale» e se il soggetto «ha agito senza la normale prudenza».
Il difetto di normale prudenza è riconducibile a situazioni in cui la caducazione del provvedimento in base al quale l'ipoteca è stata iscritta sia in concreto adeguatamente probabile e prevedibile (v., a proposito della trascrizione di una domanda che in seguito sarebbe stata dichiarata infondata, Cass. n. 26515/17).
La complessità, sia pure relativa, delle questioni appare escludere una simile
15 consapevolezza.
Quanto alla sproporzione tra il credito garantito e il valore degli immobili, basti considerare che, una volta esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo, la questione diviene ininfluente, nel senso che, da sola e di per sé, la sproporzione non integra gli estremi della responsabilità risarcitoria.
Né risulta che il abbia negato il consenso alla riduzione Controparte_1 dell'ipoteca, avendo anzi lo stesso dato il consenso alla sua riduzione su alcuni degli immobili, con la liberazione di altri, come allegato e documentato nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (incidentale), volto ad ottenere che al fosse ordinato CP_1 di consentire alla riduzione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che una responsabilità del creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga il credito garantito «è ipotizzabile, ex art. 96 c.p.c., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore»
(Cass. n. 16308/07).
La circostanza che l'ipoteca sia risultata anche sugli immobili assegnati in proprietà
a e , le cui quote non erano state oggetto dell'iscrizione per essere Pt_2 Parte_3 stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo nei loro confronti, non è rilevante, ai fini dell'integrazione di una ‒ ipotetica ‒ responsabilità del CP_1
La sorte dell'ipoteca iscritta su beni indivisi è prevista e regolata dall'art. 2825 c.c., con norme ritenute applicabili ‒ per opinione diffusa ‒ anche all'ipoteca giudiziale:
l'ipoteca costituita sulla quota di uno dei partecipanti alla comunione «produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione» e «se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni», con il grado dell'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato.
Più in generale, l'art. 757 c.c., estensibile a ogni specie di comunione in forza del richiamo di cui all'art. 1116 c.c., importa che i diritti reali, di godimento o di garanzia, costituiti sulla quota del comproprietario, colpiscono soltanto la cosa di cui egli risulti con la divisione proprietario (cfr. Cass. n. 26692/20, in motivazione).
Perciò, il bene assegnato al comproprietario nei cui confronti non è stata iscritta l'ipoteca deve arrivare a lui libero (Cass. n. 1062/79).
Oltre a queste considerazioni, non si possono ravvisare danni risarcibili, provati
16 nell'ammontare e causalmente riconducibili all'iscrizione ipotecaria.
Se le possibilità o le opportunità di vendere uno o più immobili erano sfumate a causa dell'ipoteca iscritta, non per ciò soltanto sussiste un danno.
Secondo la più recente giurisprudenza, «in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli» (Cass. n. 12123/20).
I danni correlati alla presenza di un'iscrizione ipotecaria, che abbia impedito la vendita del bene immobile o abbia inciso sulla sua utile commerciabilità, sono ravvisabili, tipicamente e notoriamente, nella perdita dell'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo favorevole in un determinato momento, nella necessità di procurarsi, con i correlati costi, la liquidità che il proprietario avrebbe potuto ricavare dall'alienazione, nella vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello che, nel mercato, avevano beni immobili paragonabili per ubicazione, condizioni e destinazione, nei costi sostenuti per ottenere la cancellazione, o in altri, variabili a seconda delle vicende, pregiudizi.
Nel caso in esame non appare integrata una prova adeguata di danni patrimoniali, nei sensi specificati, correlati causalmente alla perdita dell'occasione di vendere uno o più beni immobili.
In particolare: il danno da perdita dell'occasione vendere un immobile da parte di non è provato adeguatamente, in quanto il contratto preliminare di Parte_1 compravendita non reca sottoscrizioni e, perciò, non si può ritenere valido, se non addirittura venuto ad esistenza, con effetti vincolanti per le parti;
il danno in questione non potrebbe mai coincidere con l'intero prezzo di vendita, come se l'immobile non fosse più commerciabile o fosse perduto in modo definitivo;
i costi di manutenzione dell'immobile non si possono ritenere causati dalla perdita della possibilità di vendita, ma sono correlati alla proprietà (o comproprietà); similmente, i danni lamentati da e Pt_2
, la prima per avere perduto occasioni concrete di vendita e per essere Parte_3 stata costretta a restituire il doppio della caparra ricevuta in relazione ad un immobile e la seconda per non avere ricevuto offerte di acquisto, non potrebbero coincidere con l'intero valore di mercato dei beni immobili, né con una qualche frazione di detto valore;
17 non risultano iniziative mirate volte a fare trasferire l'ipoteca sui beni immobili assegnati, in esito alla divisione, in proprietà esclusiva;
comunque, non può configurarsi, automaticamente, una responsabilità del creditore che abbia iscritto ipoteca sulla quota indivisa di un comproprietario, in forza di un titolo esecutivo, per danni che possa avere subito l'altro comproprietario, non toccato dall'efficacia esecutiva del titolo stesso, trattandosi di atto in sé legittimo, fino a quando il titolo esista (sempre che non siano provati gli estremi di una consapevolezza, nel creditore, della probabile e prevedibile caducazione del titolo), e operando i rimedi previsti dall'art. 2825 c.c.; la prova del danno deve estendersi, ovviamente, anche al nesso causale tra perdita dell'occasione di vendita e presenza dell'ipoteca; sapendo dell'esistenza dell'ipoteca iscritta su una quota indivisa, un comproprietario appena avveduto avrebbe potuto obbligarsi a vendere o vendere la quota o il bene immobile o la porzione di bene immobile a lui assegnati cautelandosi, con semplici clausole o dichiarazioni inserite in un contratto o in un'offerta.
Con la memoria conclusionale datata 29.8.2025 gli attori opponenti ( , Pt_1
e ) hanno chiesto la condanna al pagamento di una somma ex art. Pt_2 Parte_3
96, comma 3, c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. prevede, al comma 3, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, così che la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, non l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, espressivo di una iniziativa pretestuosa (cfr. Cass. n. 3830/21).
In sintesi, la colpa grave è da intendersi, nel contesto del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., come «espressione di scopi o intendimenti abusivi», cioè «strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo» (Cass. n. 36591/23).
La pretesa del fatta valere con le forme del procedimento Controparte_1 monitorio, si è rivelata completamente infondata, ma ciò non implica, per un
18 automatismo, che l'iniziativa integri gli estremi di un vero e proprio abuso del processo, configurabile se e quando emerga un uso meramente strumentale rispetto ai suoi scopi, anche considerando gli aspetti di complessità, in concreto, delle questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo – con distrazione di quelle spettanti a , e , ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla Pt_1 Pt_2 Parte_3 base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, nonché della durata della causa, fattori che comportano la riduzione del 20%
(per quelli spettanti a , e ) e del 30% (per quelli spettanti Pt_1 Pt_2 Parte_3
a ) degli importi medi previsti per ciascuna fase (la liquidazione è fatta Parte_4 separatamente per le prime due fasi, antecedenti alla riunione: Cass. n. 13276/18).
Le spese del procedimento cautelare, intrapreso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da e (pag. 1 del ricorso e relative procure speciali), devono essere Pt_1 Parte_2 oggetto di regolazione unitaria con le spese delle cause di merito (Cass. n. 9785/22), e devono essere liquidate pure a favore degli attori (i ricorrenti che hanno proposto la domanda), non essendo possibile frazionare o segmentare gli esiti del giudizio (Cass. n.
9785/22, in motivazione) e dovendosi prescindere dagli stessi (se effettivi o ipotetici o virtuali).
Considerati l'epilogo del procedimento cautelare (cessata materia del contendere)
e la semplicità della questione che ne è stata oggetto, nonché il contegno del CP_1
i compensi vanno liquidati in euro 2.612,00, corrispondenti alla sommatoria
[...] degli importi minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria).
Non appaiono integrati i presupposti per un aumento dei compensi previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 55 del 2014.
L'articolo prevede che «quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta».
La facoltatività dell'aumento è stata accentuata con l'eliminazione dell'inciso «di regola» (Cass. n. 13057/25, in motivazione).
Le questioni controverse sono identiche, sicché non si può ritenere che la pluralità di parti abbia comportato, per necessità, una moltiplicazione o, pur nella coincidenza delle posizioni, una diversificazione delle attività.
19 L'aumento previsto al comma 8 dell'art. 4, oltre ad essere facoltativo, richiede che le difese siano non soltanto fondate, ma manifestamente fondate, ipotesi i cui estremi non appaiono sussistenti, data la (relativa) complessità delle questioni.
Anche le spese sostenute da , e per il consulente Pt_1 Pt_2 Parte_3 tecnico di parte devono essere rimborsate, ma non per l'intero.
Secondo la giurisprudenza, «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. n. 84/13; in senso conforme, Cass. n. 26729/24, la quale ha ritenuto ‒ in motivazione ‒ adeguata la produzione della «notula» del consulente di parte
«a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata»; Cass. n.
3380/15, la quale ha cassato la sentenza di merito per quanto atteneva al «mancato riconoscimento delle spese relative alla consulenza tecnica di parte», riconoscendole come spese inerenti «all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte», che la parte ha facoltà di indicare, come previsto dall'art. 201 c.p.c.: in quel caso ‒ è da notare, da un passaggio motivazionale ‒ era stata prodotta una «fattura»; Cass. n. 6056/90).
Da una pronuncia giurisprudenziale si desume che soltanto se non sia prodotta la fattura non si possa ritenere provata la spesa (Cass. n. 6283/85).
È adeguatamente dimostrata ‒ in base a questi principi ‒ l'effettività della spesa di euro 3.791,73 (v. il messaggio di posta elettronica spedito dal consulente all'avvocato, con la comunicazione del corrispettivo richiesto, e le fatture, anche quelle “pro forma”).
Considerando, però, che le osservazioni del consulente di parte sono state largamente ripetitive rispetto ad argomentazioni e allegazioni difensive già articolate negli atti di opposizione (v., ad esempio, sulla decorrenza di rivalutazione e interessi dal
28.2.1981 e dal 1°.1.1984: pag. 7 dei rilievi e pagg. 6 e 28 dell'atto di citazione), e tenuto conto del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio (euro 3.978,53), è ragionevole ed equo ridurre l'importo rimborsabile ad euro 1.000,00 (oltre contributo per la cassa previdenziale e imposta sul valore aggiunto, se dovuti al detto consulente tecnico), da ritenersi senz'altro congruo.
Per lo stesso criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico del convenuto.
20
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 783/2019, emesso dal
Tribunale di Messina il 20 maggio 2019;
2) annulla il precetto opposto;
3) condanna il convenuto opposto a corrispondere agli attori opponenti le seguenti somme: euro 19.476,16, oltre interessi al tasso legale a far data dal 16.1.2017; euro
38.724,29, oltre interessi al tasso legale a far data dal 15.12.2015; euro 21.849,74, oltre interessi al tasso legale a far data dal 26.4.2001;
4) condanna il convenuto opposto a rimborsare agli attori opponenti le spese di lite che liquida: per , in euro 406,50 per spese vive ed euro 2.344,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; per e Parte_2 Pt_3
, in euro 786,00 per spese vive ed euro 2.344,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, C.P.A. e I.V.A.; per , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in euro 7938,40 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; per
[...]
e , in euro 407,00 per spese vive ed euro 2.612,00 Parte_1 Parte_2 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; tutte da distrarsi a favore dell'avvocato Andrea Anfuso Alberghina;
per , e Parte_1 Parte_2
, in euro 1.000,00, oltre accessori, nella misura di 1/3 ciascuno;
per Parte_3
, in euro 9.872,10 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e Parte_4
I.V.A.;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto opposto.
Così deciso in Messina il 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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