Art. 25. Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilita'.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilita' siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilita' siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.