Articolo 25 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 24Articolo 26
Versione
25 agosto 1962
Art. 25. Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilita'.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilita' siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente