Versione
25 agosto 1962
25 agosto 1962
Art. 25. Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilita'.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilita' siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilita' siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 06/06/1968, n. 59Provvedimento: N. 59 SENTENZA 22 MAGGIO 1968 Deposito in cancelleria: 6 giugno 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 152 del 15 giugno 1968. Pres. SANDULLI - Rel. DE RC LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. AL SANDULLI, Presidente - Dott. TO NC - Prof. EP AN - Prof. MI LI - Prof. NO AT - Prof. EP IA - Dott. EP ZÌ - Dott. IO ST TI - Prof. FR LO BO - Dott. GI GI - Dott. LO DE RC - Avv. LE CH - Prof. NZ ZZ - Prof. VINCNZ MI RC, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, promosso con ordinanza …Leggi di più...
- legge 5 agosto 1962, n. 1257, artt. 21 a 27·
- pretesa violazione dell'art. 108 cost.·
- organo amministrativo·
- consiglio regionale in sede di contenzioso elettorale·
- sent. 59/68. regione della valle d'aosta·
- insussistenza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.