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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1645/2019 RGAC vertente
TRA
La (P.I ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante con sede in Crotone alla via Luigi Parte_2
Settino; il sig. nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Parte_2 C.F._1
residente a[...], il sig. nato a [...] Controparte_1
il 02.12.1951 (c.f ), ivi residente a[...], la C.F._2
sig.ra nata a [...] il [...] (c.f.: ) residente in CP_2 C.F._3
Crotone in via F. Sculco n. 20, il sig. nato a [...] il [...] Parte_3
( c.f. ivi residente in [...], tutti elettivamente C.F._4
domiciliati, in Crotone ora via S. Paternostro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello Irtuso
(c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._5
citazione in opposizione a .decreto ingiuntivo del 09.04.2013
APPELLANTI
E
1 (PI. – cod.fisc. Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. , con P.IVA_3 Controparte_4
sed in Modena in via San Carlo, 16, quale mandataria, in forza di atto del 15 aprile 2016,
della con sede in Modena in via San Carlo 8/20, elettivamente domiciliato Controparte_5
in Crotone in via AP, 39/A, nello Studio dell'Avv. Gianfranco Calabrese (fax 0962.21020
– , dal quale è rappresentato e difeso in Email_1
forza di separata procura, ed occorrendo in Catanzaro in via A. De Gasperi, 11, nello Studio
dell'avv. Augusto Servino
APPELLATA
NONCHE'
(di seguito “ o la Controparte_6 CP_6
“Cessionaria”), con sede in AP alla via Santa Brigida n. 39, capitale sociale interamente sottoscritto e versato, euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di AP , iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari di P.IVA_4
cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di
[...]
(di seguito la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione con efficacia CP_5
giuridica a partire dal 15 dicembre 2022 ed efficacia economica al 1° gennaio 2022 (il
"Contratto di Cessione"), come da avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda il 22 dicembre 2022 n. 148 ed il 02.03.2023 n. 26 – quest'ultimo a parziale rettifica e integrazione dell'Avviso di -, e per essa quale Controparte_7
mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Dott. di Milano in data Persona_1
15.12.2022 Rep. 57030 Racc. n. 26588, società con unico socio, Controparte_8
con sede in RO, via Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , Gruppo Iva P.IVA_5
, REA RM-1612099, società soggetta a direzione e coordinamento di P.IVA_6 CP_8
in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...]
[...] Controparte_9
(SV) il 13 febbraio 1974, giusta procura a rogito Notaio in RO del Persona_2
10.03.2022 n. 17793 Rep. n. 8685 Racc. registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di
RO 4 il 14.03.2022 al n. 7694 serie 1 T rilasciata dall'Amministratore Unico e legale
2 rappresentante Dott. , nato a [...] il [...] e Controparte_10
domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri in virtù di quanto previsto dallo Statuto Sociale, elettivamente domiciliata In LA (CS) al Corso
RO, 3, presso lo studio dell' Avv. Nicola Gaetano (c.f. - pec. C.F._6
) dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce Email_2
all'atto di costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 22.04.2025, la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
il difetto di legitimatio ad causam, della per Controparte_6
non esser essa società, titolare del credito di cui oggi si discute, e comunque per non esser provata tale
qualità, di seguito - ed in accoglimento dei motivi di appello - ed in riforma della Sentenza n 128/19
depositata in data 29.01.2019 dal Tribunale di Crotone Accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione ad agire e/o comunque la carenza di interesse ad agire e/o la carenza dei poteri
rappresentativi in capo alla Banca opposta ad agire per conto della;
Accertare e CP_11
dichiarare, comunque, la non tenutezza al pagamento degli appellanti di quanto loro ingiunto per la
causali di cui al DI per aver la già incassato tali somme avendo, la medesima banca, escusso i CP_5
garanti in ragione dell'80 % e Confidi in ragione del 20%; il tutto con ogni CP_11
conseguenziale pronuncia in merito alla revoca e all'annullamento del DI opposto. In ogni caso
Revocare e/o comunque annullare il DI oggi opposto stante l'erroneità delle somme così come richieste
quantificate ed inoltre perché il presunto credito non è certo, liquido ed esigibile. Ordinando a parte
appellata la cancellazione, a sua cura e spese, delle trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili dei
fideiussori (v. all. g) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex
art. 93 c.p.c.. >>.
3 Per l'appellata come da comparsa di costituzione: << si conclude chiedendo il rigetto del CP_3
proposto appello, la conferma della sentenza n. 128/2019 del Tribunale di Crotone, oggi impugnata e
la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.>>.
Per << si costituisce nel giudizio in Controparte_6 CP_6
epigrafe, R.G. n. 1645/2019 pendente presso la Corte D'Appello di Catanzaro, sostituendosi
all'originario creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., riportandosi a tutte le difese,
eccezioni, richieste e conclusioni già avanzate che dichiara, comunque, di fare proprie facendovi
espresso rinvio>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale debitore Parte_4
principale, e Parte_2 Controparte_1 CP_2
in qualità di fideiussori, si sono opposti al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 106/2013 emesso dall'intestato Tribunale in data 19/02/2013 a favore della
, deducendo che il credito azionato in via Controparte_12
monitoria, peraltro garantito in ragione dell'80% dalla e del 20% dalla CP_11
è infondato in ragione dell'illegittima applicazione, nel corso del Controparte_13
rapporto di mutuo intercorso, di interessi anatocistici e per quanto concerne la fideiussione,
in ragione della vessatorietà e quindi della nullità e comunque dell'inefficacia delle clausole ivi apposte.
Parte opponente concludeva “Pertanto, gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti,
Autorizzare, ex art.269 c.p.c. la chiamata in giudizio della e della Controparte_14 CP_13
, …al fine di essere manlevati e garantiti da ogni tenutezza ….. Ed ancora ed in
[...]
accoglimento dei motivi sopra esposti Revocare e/o comunque annullare il DI oggi opposto stante
l'erroneità delle somme così come richieste quantificate ed inoltre perché il presunto credito non è
certo, liquido ed esigibile, previa – se ed in quanto occorra – declaratoria di nullità ed inefficacia delle
clausole del contratto di fideiussione. Condannare la banca opposta al pagamento di spese, diritti ed
onorari di giudizio in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
4 Si è costituita in giudizio la , la quale, Controparte_12
eccepita l'infondatezza delle domande avversarie, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo, alla quale gli opponenti poi rinunciavano.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
20/10/2015, la causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Con sentenza n. 128/2019, pubblicata in data 29.01.2019, il Tribunale di Crotone così
pronunciava: “ Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica,
ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 106/2013 emesso dal Tribunale
di Crotone in data 19/02/2013di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta, in
€ 3.972,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura
alle parti non presenti ed allegazione al verbale”.
Avverso tale sentenza propongono appello oggi la in Parte_4
persona del suo legale rappresentante, ed i sig.ri Parte_2 Controparte_1
e concludeva come indicato in epigrafe.
[...] CP_2 Parte_3
Si costituiva la persona Controparte_3
del Presidente e Legale Rappresentante, contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Con atto di costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c. si costituiva CP_6
di seguito “ o la “Cessionaria”), con sede in Controparte_6 CP_6
AP alla via Santa Brigida n. 39, dando atto di essere subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla Cedente nei confronti di Parte_5
(c.f. ), riportandosi alle conclusioni già formulate dalla cedente. P.IVA_7
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.04.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
6 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
7 L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, stante la rilevata inammissibilità possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la in persona del suo legale Parte_4
rappresentante, ed i sig.ri e Parte_2 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 128/2019, Parte_3
pubblicata il 29/01/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) compensa le spese del giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
8
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1645/2019 RGAC vertente
TRA
La (P.I ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante con sede in Crotone alla via Luigi Parte_2
Settino; il sig. nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Parte_2 C.F._1
residente a[...], il sig. nato a [...] Controparte_1
il 02.12.1951 (c.f ), ivi residente a[...], la C.F._2
sig.ra nata a [...] il [...] (c.f.: ) residente in CP_2 C.F._3
Crotone in via F. Sculco n. 20, il sig. nato a [...] il [...] Parte_3
( c.f. ivi residente in [...], tutti elettivamente C.F._4
domiciliati, in Crotone ora via S. Paternostro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello Irtuso
(c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._5
citazione in opposizione a .decreto ingiuntivo del 09.04.2013
APPELLANTI
E
1 (PI. – cod.fisc. Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. , con P.IVA_3 Controparte_4
sed in Modena in via San Carlo, 16, quale mandataria, in forza di atto del 15 aprile 2016,
della con sede in Modena in via San Carlo 8/20, elettivamente domiciliato Controparte_5
in Crotone in via AP, 39/A, nello Studio dell'Avv. Gianfranco Calabrese (fax 0962.21020
– , dal quale è rappresentato e difeso in Email_1
forza di separata procura, ed occorrendo in Catanzaro in via A. De Gasperi, 11, nello Studio
dell'avv. Augusto Servino
APPELLATA
NONCHE'
(di seguito “ o la Controparte_6 CP_6
“Cessionaria”), con sede in AP alla via Santa Brigida n. 39, capitale sociale interamente sottoscritto e versato, euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di AP , iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari di P.IVA_4
cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di
[...]
(di seguito la “Cedente”), in forza di un contratto di cessione con efficacia CP_5
giuridica a partire dal 15 dicembre 2022 ed efficacia economica al 1° gennaio 2022 (il
"Contratto di Cessione"), come da avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda il 22 dicembre 2022 n. 148 ed il 02.03.2023 n. 26 – quest'ultimo a parziale rettifica e integrazione dell'Avviso di -, e per essa quale Controparte_7
mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Dott. di Milano in data Persona_1
15.12.2022 Rep. 57030 Racc. n. 26588, società con unico socio, Controparte_8
con sede in RO, via Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , Gruppo Iva P.IVA_5
, REA RM-1612099, società soggetta a direzione e coordinamento di P.IVA_6 CP_8
in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...]
[...] Controparte_9
(SV) il 13 febbraio 1974, giusta procura a rogito Notaio in RO del Persona_2
10.03.2022 n. 17793 Rep. n. 8685 Racc. registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di
RO 4 il 14.03.2022 al n. 7694 serie 1 T rilasciata dall'Amministratore Unico e legale
2 rappresentante Dott. , nato a [...] il [...] e Controparte_10
domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri in virtù di quanto previsto dallo Statuto Sociale, elettivamente domiciliata In LA (CS) al Corso
RO, 3, presso lo studio dell' Avv. Nicola Gaetano (c.f. - pec. C.F._6
) dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce Email_2
all'atto di costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 22.04.2025, la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
il difetto di legitimatio ad causam, della per Controparte_6
non esser essa società, titolare del credito di cui oggi si discute, e comunque per non esser provata tale
qualità, di seguito - ed in accoglimento dei motivi di appello - ed in riforma della Sentenza n 128/19
depositata in data 29.01.2019 dal Tribunale di Crotone Accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione ad agire e/o comunque la carenza di interesse ad agire e/o la carenza dei poteri
rappresentativi in capo alla Banca opposta ad agire per conto della;
Accertare e CP_11
dichiarare, comunque, la non tenutezza al pagamento degli appellanti di quanto loro ingiunto per la
causali di cui al DI per aver la già incassato tali somme avendo, la medesima banca, escusso i CP_5
garanti in ragione dell'80 % e Confidi in ragione del 20%; il tutto con ogni CP_11
conseguenziale pronuncia in merito alla revoca e all'annullamento del DI opposto. In ogni caso
Revocare e/o comunque annullare il DI oggi opposto stante l'erroneità delle somme così come richieste
quantificate ed inoltre perché il presunto credito non è certo, liquido ed esigibile. Ordinando a parte
appellata la cancellazione, a sua cura e spese, delle trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili dei
fideiussori (v. all. g) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex
art. 93 c.p.c.. >>.
3 Per l'appellata come da comparsa di costituzione: << si conclude chiedendo il rigetto del CP_3
proposto appello, la conferma della sentenza n. 128/2019 del Tribunale di Crotone, oggi impugnata e
la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.>>.
Per << si costituisce nel giudizio in Controparte_6 CP_6
epigrafe, R.G. n. 1645/2019 pendente presso la Corte D'Appello di Catanzaro, sostituendosi
all'originario creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., riportandosi a tutte le difese,
eccezioni, richieste e conclusioni già avanzate che dichiara, comunque, di fare proprie facendovi
espresso rinvio>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale debitore Parte_4
principale, e Parte_2 Controparte_1 CP_2
in qualità di fideiussori, si sono opposti al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 106/2013 emesso dall'intestato Tribunale in data 19/02/2013 a favore della
, deducendo che il credito azionato in via Controparte_12
monitoria, peraltro garantito in ragione dell'80% dalla e del 20% dalla CP_11
è infondato in ragione dell'illegittima applicazione, nel corso del Controparte_13
rapporto di mutuo intercorso, di interessi anatocistici e per quanto concerne la fideiussione,
in ragione della vessatorietà e quindi della nullità e comunque dell'inefficacia delle clausole ivi apposte.
Parte opponente concludeva “Pertanto, gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti,
Autorizzare, ex art.269 c.p.c. la chiamata in giudizio della e della Controparte_14 CP_13
, …al fine di essere manlevati e garantiti da ogni tenutezza ….. Ed ancora ed in
[...]
accoglimento dei motivi sopra esposti Revocare e/o comunque annullare il DI oggi opposto stante
l'erroneità delle somme così come richieste quantificate ed inoltre perché il presunto credito non è
certo, liquido ed esigibile, previa – se ed in quanto occorra – declaratoria di nullità ed inefficacia delle
clausole del contratto di fideiussione. Condannare la banca opposta al pagamento di spese, diritti ed
onorari di giudizio in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
4 Si è costituita in giudizio la , la quale, Controparte_12
eccepita l'infondatezza delle domande avversarie, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo, alla quale gli opponenti poi rinunciavano.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
20/10/2015, la causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Con sentenza n. 128/2019, pubblicata in data 29.01.2019, il Tribunale di Crotone così
pronunciava: “ Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica,
ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 106/2013 emesso dal Tribunale
di Crotone in data 19/02/2013di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta, in
€ 3.972,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura
alle parti non presenti ed allegazione al verbale”.
Avverso tale sentenza propongono appello oggi la in Parte_4
persona del suo legale rappresentante, ed i sig.ri Parte_2 Controparte_1
e concludeva come indicato in epigrafe.
[...] CP_2 Parte_3
Si costituiva la persona Controparte_3
del Presidente e Legale Rappresentante, contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Con atto di costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c. si costituiva CP_6
di seguito “ o la “Cessionaria”), con sede in Controparte_6 CP_6
AP alla via Santa Brigida n. 39, dando atto di essere subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla Cedente nei confronti di Parte_5
(c.f. ), riportandosi alle conclusioni già formulate dalla cedente. P.IVA_7
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.04.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
6 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
7 L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, stante la rilevata inammissibilità possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la in persona del suo legale Parte_4
rappresentante, ed i sig.ri e Parte_2 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 128/2019, Parte_3
pubblicata il 29/01/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) compensa le spese del giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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