Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2024, proposto da
IC EL, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
EL Cassano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo pec in data 29.2.2024, a mezzo PEC, con la quale il ricorrente ha chiesto ad A.G.E.A. “ il rilascio di copia di tutti i documenti inerenti il procedimento che ha portato alla espunzione delle particelle a decorrere dal 2019 nonché a ‘bloccare’ illegittimamente il versamento dei contributi PAC ”;
per il conseguente accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra;
nonché per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato rispetto all’istanza presentata il 29.2.2024, volta ad ottenere anche il provvedimento di inserimento delle particelle nel proprio fascicolo aziendale;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento della richiesta di inserimento delle particelle nel fascicolo aziendale ovvero, in via gradata, per l’adozione di un provvedimento esplicito e per la condanna di A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , all’esibizione, ex articolo 116 cod. proc. amm., di tutta la documentazione oggetto dell’istanza in data il 29.2.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato e depositato in data 8.4.2024, parte ricorrente ha agito innanzi a questo Tribunale, chiedendo di accertare il suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta alla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (“A.G.E.A.”) in data 29.2.2024, con conseguente condanna della stessa al rilascio di copia di tutti i documenti richiesti;
- si è costituita nel presente giudizio A.G.E.A. in data 17.4.2024, sviluppando le proprie difese con successiva memoria del 17.5.2024;
- all’udienza camerale del 24.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- con memoria depositata in data 31.1.2025, parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto integrale soddisfacimento di quanto preteso con l’odierno giudizio, prospettando che l’Agenzia resistente, come dalla stessa allegato nelle proprie difese, con nota del 3.5.2024 ha provveduto ad esibire la documentazione oggetto di istanza di accesso;
- tale ostensione, oltre che concordemente prospettata dai contendenti, risulta riscontrata dalla documentazione in atti;
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, essendovi documentale riscontro dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- in punto di spese, alla luce del principio della “soccombenza virtuale”, le stesse devono essere poste a carico dell’Agenzia resistente, nella misura meglio indicata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, posto che l’ostensione della documentazione oggetto di causa risulta essere avvenuta solo a seguito di instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO