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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2413/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti congiuntamente: “I coniugi chiedono che il Tribunale di Venezia voglia dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Venezia, il l'8 settembre 1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1984, parte II, n. 277, alle seguenti condizioni 1. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione personale i loro rapporti patrimoniali, per cui le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcuna ragione o titolo.
3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio
e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti.
4. Le spese del presente giudizio sono compensate.”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 8/9/1984 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 21/5/2010 avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato
24/6-5/7/2010.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 8/9/1984, trascritto nel C.F._1 Parte_2 C.F._2 registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 277 anno 1984 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione personale i loro rapporti patrimoniali, per cui le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcuna ragione o titolo. 3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti”.
COMPENSA le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti congiuntamente: “I coniugi chiedono che il Tribunale di Venezia voglia dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Venezia, il l'8 settembre 1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1984, parte II, n. 277, alle seguenti condizioni 1. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione personale i loro rapporti patrimoniali, per cui le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcuna ragione o titolo.
3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio
e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti.
4. Le spese del presente giudizio sono compensate.”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 8/9/1984 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 21/5/2010 avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato
24/6-5/7/2010.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 8/9/1984, trascritto nel C.F._1 Parte_2 C.F._2 registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 277 anno 1984 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I coniugi hanno già regolamentato in sede di separazione personale i loro rapporti patrimoniali, per cui le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcuna ragione o titolo. 3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti”.
COMPENSA le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero