Articolo 3 della Legge 31 luglio 1952, n. 1077
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 settembre 1952
Art. 3.
I professori non di ruolo nei conservatori di musica, nei licei artistici e negli istituti e scuole d'arte per l'anno scolastico 1951-52 sono confermati, a domanda, nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso risulti disponibile.
La conferma non spetta a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52 e a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore ad "ottimo". Per quanto riguarda gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, la conferma non spetta a coloro che non siano forniti della relativa laurea o titolo equipollente.
I professori aventi titolo alla conferma che non possono continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta indisponibilita' del posto stesso determinata da nomina o da trasferimento di titolare, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili nella stessa sede all'inizio dell'anno, scolastico 1952-53, per la stessa materia o per materia affine a quella da essi impartita, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione alla ipotesi prevista nel presente articolo.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952