CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, Parte_1
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianlivio Fasciano,
APPELLATO in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7843/2022 del 29.9.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.10.2021, ha chiesto la condanna in solido di Parte_1
al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 pagamento in proprio favore della somma di € 3.986,58, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. A tal fine ha dedotto: di essere stato assunto da a seguito di affidamento Controparte_5 da parte del , alla consorziata , di una parte dei servizi oggetto dell'appalto con CP_1 CP_3
di aver lavorato pertanto in qualità di addetto alle pulizie del materiale rotabile presso Controparte_2
la stazione di Napoli Centrale, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con decorrenza dall'1.3.2018 e inquadramento come operaio di livello E1 CCNL Mobilità/Area
Contrattuale Attività Ferroviarie;
che il rapporto di lavoro con era cessato il 30.6.2020 in CP_3
ragione di cambio appalto, senza alcuna preventiva comunicazione ai lavoratori occupati nello specifico servizio, i quali erano stati assunti in data 1.7.2020 dal subentrato nell'appalto; di CP_1
essere stato pertanto assunto a tempo indeterminato dal senza soluzione di continuità ed alle CP_1
medesime condizioni economiche e normative pregresse;
di non aver tuttavia ricevuto dalla CP_3
l'indennità sostitutiva del preavviso spettantegli, benché nel verbale di cambio appalto del
[...]
30.6.2020 fosse previsto l'obbligo della società di liquidare ai lavoratori le spettanze di fine rapporto maturate sino alla stessa data, “nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta”; che con ulteriore verbale del 17.9.2020 la tuttora creditrice del per i servizi resi, CP_3 CP_1
autorizzava il medesimo ad intervenire in surroga nel pagamento delle differenze CP_1
retributive ancora dovute ai lavoratori transitati a seguito del cambio appalto al , il quale si CP_1
impegnava a sua volta a corrispondere ai nuovi dipendenti in tre rate mensili – da settembre a novembre 2020 – tali spettanze nonché “ogni elemento comunque riconducibile alle previsioni per
… responsabilità solidale di cui all'art. 29 c. 2 DLGS 276/2003”; di aver diritto pertanto all'indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c. nei confronti della che aveva receduto CP_3
dal rapporto senza giusta causa e senza preavviso, con responsabilità solidale anche della committente e del sub-committente ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003 e/o dell'art. Controparte_2 CP_1
1676 c.c., nonché – con riguardo al solo – in virtù del verbale di accordo del 17.9.2020. CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo in via principale respingersi le Controparte_3
avverse pretese in quanto infondate e, in via subordinata, condannarsi in solido il e CP_1 CP_2
a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
[...]
A fondamento delle proprie pretese, ha dedotto: che l'indennità sostitutiva del preavviso non fosse nella specie dovuta, giacché la risoluzione del rapporto doveva considerarsi consensuale “in quanto al verbale di accordo del 30.6.2020 partecipavano tutte le OO.SS. rappresentative dei dipendenti i quali, quindi, erano ben a conoscenza del cambio appalto ed accettavano di essere assunti, senza soluzione di continuità, del ; che, al più, detta indennità era dovuta da parte del CP_1
solo in forza del verbale di accordo del 17.9.2020, con cui il si era impegnato ad CP_1 CP_1
intervenire in surroga della , a copertura dei crediti maturati dai lavoratori;
che, in ogni caso, CP_3 l'indennità sostitutiva del preavviso aveva natura retributiva, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29, co. d.lgs. n. 276/2003 delle altre resistenti.
Si è costituito altresì il chiedendo il rigetto del ricorso, “per carenza di legittimazione CP_1 passiva, nonché per carenza di ogni vincolo di solidarietà ed in ogni caso perché del tutto infondato”, nonché, in caso di accoglimento della domanda, l'accertamento del “diritto di regresso del CP_1
nei confronti della . Controparte_6
A tal fine, ha dedotto: che la responsabilità solidale ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003 fosse configurabile solo in relazione ai trattamenti retributivi, con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso quale emolumento avente natura risarcitoria o indennitaria;
che, nella specie, non si era verificato alcun subingresso nell'appalto ma piuttosto un mero “passaggio interno nella gestione dei servizi” tra consorziata e consorziante;
che era altresì inapplicabile nella fattispecie la disciplina di cui al cd. Codice dei contratti pubblici.
Infine, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso nonché, in via Controparte_2
subordinata, la riparametrazione del quantum debeatur.
A sostegno di tali conclusioni ha eccepito: l'inapplicabilità dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003, per essere applicabile solo il Codice dei contratti pubblici, con conseguente esclusione della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore;
l'incostituzionalità dell'art. 29 cit., ove ritenuto applicabile alla fattispecie in esame;
in ogni caso, il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di allegazione e prova in ordine all'esistenza dei contratti di appalto e subappalto, alla sua adibizione in via esclusiva e continuativa ai servizi oggetto di appalto, nonché all'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro con BR;
infine, l'inapplicabilità del medesimo art. 29 ai crediti non aventi natura retributiva.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite tra tutte le parti, ritenendo che nel caso di specie il lavoratore non avesse adempiuto all'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ovverosia l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per provvedimento unilaterale della parte datoriale risultando peraltro dagli atti CP_3
che, in ragione del cambio appalto, il rapporto si fosse invece risolto per mutuo consenso attraverso l'incontro delle volontà dei tre soggetti coinvolti in un unico negozio complesso il quale “in funzione della nuova occupazione, contestualmente pattuita, prevede la risoluzione consensuale del primo contratto e l'avvio immediato del nuovo rapporto, sul piano civilistico indipendente ed autonomo da quello cessato” (Cass. n. 20523/2015; Cass. n. 6878/1988)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il rapporto di lavoro con risolto per mutuo consenso, laddove egli CP_3 aveva invece dedotto e dimostrato l'intervenuta cessazione per licenziamento;
ha inoltre ribadito la natura retributiva dell'indennità di preavviso ed insistito per la declaratoria della responsabilità solidale del e di CP_1 Controparte_2
Nella contumacia della e di si è costituito il solo Controparte_3 Controparte_2
, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, alla luce dell'art. 16 del CCNL CP_1
applicabile – secondo cui il contratto di lavoro, in caso di cambio appalto, verrebbe ceduto alla neo- aggiudicataria – nonché dell'assenza di prova circa il supposto licenziamento;
ha, in subordine, insistito per il proprio difetto di responsabilità in ordine al pagamento dell'indennità di preavviso, giacché sia il verbale del 17.9.2020 sia l'art. 29, d. lgs. n. 276/2003 riguarderebbero esclusivamente i trattamenti retributivi, con esclusione dell'indennità in questione, avente natura risarcitoria.
All'udienza del 4.2.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta anzitutto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con la si sarebbe risolto per mutuo consenso, traendo peraltro tale erronea Controparte_3
conclusione dalla circostanza che il lavoratore aveva dato esecuzione al cambio appalto, transitando alle dipendenze del . CP_1
L'appellante precisa, al contrario, di aver puntualmente dedotto e dimostrato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che il rapporto si era invece risolto per intervenuto licenziamento, senza preavviso. Evidenzia, peraltro, che la risoluzione consensuale è soggetta, a pena di inefficacia, alle modalità telematiche di cui all'art. 26, co. 1, d. lgs. n. 151/2015, nella specie non rispettate. Deduce che il rapporto nel caso di specie sarebbe cessato per fatto della parte datoriale, come dimostrato dal verbale di cambio appalto, nel quale si darebbe atto della sopravvenuta volontà del – in accordo con la – di eseguire direttamente le attività appaltate, e nel CP_1 CP_3
quale non risulterebbe invece acquisito alcun consenso dei lavoratori i quali, anzi, avrebbero subito il cambio appalto e accettato il nuovo posto di lavoro per mera necessità di salvaguardare il proprio reddito;
né l'appellante avrebbe mai partecipato all'accordo sindacale di cambio appalto o aderito alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici. Di tal ché il rapporto di lavoro avrebbe dovuto considerarsi risolto per unilaterale volontà del datore di lavoro, con ogni conseguenza in ordine alla debenza dell'indennità di mancato preavviso.
Sul quantum, l'appellante precisa che alla luce dell'art. 54 CCNL, del proprio inquadramento contrattuale (E1) e della retribuzione mensile attestata dalle buste-paga, gli sarebbe dovuto l'importo complessivo di € 3.986,58, pari a 2 mensilità della retribuzione.
2.1. Ebbene, rileva in fatto il Collegio che dagli atti di causa risulta che: - l'art. 16 CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016, stabilisce in materia di cambio appalto (comma 2): “… l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti … le parti convengono che in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: - il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
… 2.4 Il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., che di norma dovrà concludersi entro 30 giorni antecedenti al passaggio delle attività e comunque prima del cambio appalto, al fine di garantire i necessari adempimenti”;
- in data 30.6.2020, il e la insieme alle OO.SS. di categoria, si
CP_1 Controparte_3 sono incontrate in adempimento di quanto previsto dall'art. 16 suddetto ai fini del cambio appalto, dando atto che risulta titolare delle attività oggetto del presente cambio appalto, a suo tempo
CP_1 affidate, per l'esecuzione alla ditta uscente che in accordo con l'affidataria ha CP_3 CP_1 deciso di svolgere le attività di cui all'oggetto; la … BR L.S. ha trasmesso al gli elenchi
CP_1 del personale (come da allegati) che prestano servizio presso i lotti di cui all'oggetto; … Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue: … 2. Il assumerà tutti i lavoratori aventi diritto
CP_1
senza soluzione di continuità con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 luglio 2020, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova … 3. L'assunzione del lavoratore è comunicata direttamente all'interessato con lettera …”.
Non risultano in atti lettere di licenziamento, né risulta tuttavia che l'appellante abbia espressamente prestato il suo consenso alla risoluzione del rapporto con la ma dalla busta- CP_3
CP_ paga di giugno 2020 emessa dalla BR risulta la data di cessazione del 30.6.2020.
Non risulta prodotta in atti neppure la lettera con la quale al lavoratore è stata comunicata la nuova assunzione ma dalle buste-paga emesse dal risulta quale data di assunzione il 1.7.2020, CP_1 benché la “data anzianità convenzionale” sia il 1.2.2006, come risultante anche dalle buste-paga emesse dalla CP_3
Infine, non risulta dai documenti in atti che, in caso di cambio appalto, fosse prevista una qualche deroga all'obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro.
2.2. Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio di richiamare in diritto quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte in merito al medesimo cambio appalto del 30.6.2020 tra e il CP_3 nella controversia avviata da altro lavoratore già dipendente della prima e poi passato alle CP_1
dipendenze della seconda.
In particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 31732/2024 sul punto ha chiarito: “8.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talchè nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
9.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto venga risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro
e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa … mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
10.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore.
E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell'esistenza di tale volontà abdicativa.
11.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto
è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
12.- D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. …
19.- In particolare come affermato da Cass. n. 1148 del 21/01/2014: " L'art. 2118 c.c. prevede
l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva … preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante”.
2.3. Ciò posto, alla luce del CCNL applicabile e del verbale di cambio appalto, non risultando dagli atti che nella specie sia stato manifestato dal lavoratore alcun consenso alla risoluzione del pregresso rapporto, pur in difetto di un espresso atto di risoluzione unilaterale proveniente dal datore di lavoro, ritiene il Collegio che: il rapporto con la è cessato in data 30.6.2020 per fatto CP_3
della parte datoriale;
tra i due rapporti vi è stata soluzione di continuità, essendosi il secondo instaurato il virtù della nuova assunzione ad opera del a decorrere dal 1.7.2020, pur con CP_1
conservazione del trattamento economico e giuridico pregresso;
pertanto sulla in difetto CP_3 di deroghe alla disciplina generale, gravava l'obbligo del preavviso, obbligo che non risulta nella specie essere stato adempiuto.
Di tal ché la è tenuta al pagamento della relativa indennità sostitutiva in favore CP_3 dell'odierno appellante.
2.4. In ordine al quantum, nel caso di specie l'indennità è dovuta nella misura richiesta e non specificamente contestata di € 3.986,58, pari a 2 mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di livello E1, calcolata ai sensi degli artt. 54 e 68 CCNL, alla luce dell'ultima busta-paga emessa dalla
(giugno 2020, in atti). CP_3
3. Posta la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro senza preavviso e la conseguente debenza della relativa indennità sostitutiva, parte appellante invoca poi la responsabilità solidale delle altre appellate, e Controparte_2 CP_1
Deduce anzitutto che entrambe risponderebbero ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003, la prima in qualità di commettente – essendo una società privata, benché a partecipazione pubblica – e la seconda in qualità di sub-committente.
Insiste inoltre sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva di preavviso, la quale rientrerebbe pertanto nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 29 cit.
Invoca in subordine la responsabilità del ex art. 1676 c.c. o, ancora, alla stregua del CP_1
verbale di incontro sindacale del 17.9.2020.
3.1. Ebbene, in merito all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità dell'art. 29 cit., ritiene il Collegio di richiamare altra recentissima sentenza pronunciata dalla Suprema Corte con riguardo al medesimo cambio appalto del 30.6.2020 tra e il committente CP_3 CP_1 CP_2
nella controversia avviata da un ulteriore lavoratore già dipendente della prima e poi passato
[...]
alle dipendenze della seconda. La Corte (v. Cass. n. 28415/2024, ma in senso conforme anche Cass. n. 28164/2024 e n.
27140/2024) in proposito ha precisato che: “… la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
30602/2021) … ha ritenuto applicabile la relativa disciplina anche nei confronti di soggetti privati quali a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente CP_2
aggiudicatore vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art.29, secondo comma D.Lgs. 276/2003 quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina (Cass. 33403/2019).
23.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente
Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del
1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva- indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico
(che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.
28/3/2011 n.7033).
Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa Corte (di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo
(vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n .23710, Cass. 16/10/2006 n. 22127)”.
Peraltro, sotto il profilo dell'applicabilità soggettiva dell'art. 29 cit. a si Controparte_2 richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le diffuse argomentazioni articolate da questa
Corte in altra pronuncia (sent. n. 1237/2024) relativa ad analogo caso (committente , in Parte_2 cui si è ricordato che “… con riguardo al rapporto tra l'art. 29 cit. e l'art. 118, comma 6, del d.lgs
n. 163/2006, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito, anche con recenti pronunce, che il divieto posto dall'art. 1, secondo comma, D. Lgs. 276/2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, secondo comma, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 D.L. n. 76/2013 (conv., con modificazioni, dalla L.
99/2013), non trova applicazione nei confronti di società quali (in Controparte_7
particolare cfr. Sez. L, Sentenza n. 27343 del 2019) o (cfr. ex ceteris Sez. L, Controparte_2
Ordinanza n. 32867 del 2023), a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quale “ente aggiudicatore”. E ciò in virtù dell'essenziale rilievo del diverso ambito di incidenza delle due discipline. Infatti, il D. Lgs. n. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, apprestando una più forte protezione e tutela ai lavoratori, titolari di un'azione diretta, in via solidale con il proprio datore di lavoro, nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed
i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto; il D.Lgs. n. 163/2006 opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, prevedendo ugualmente una tutela dei lavoratori, ma per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche
l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico. E ciò si traduce nella piena compatibilità reciproca di tali discipline, in quanto incidenti su piani differenti (cfr. ex ceteris Sez. L,
Sentenza n. 30602 del 2021, che richiama anche Cass. 17.12.2019 n. 33403, Cass. 18.9.2019 n.
23303, Cass.
2.5.2019 n. 11536, Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 15.11.2017 n. 27014; Cass. 3.5.2017
n. 10777, Cass.
6.4.2017 n. 8955; Cass. 17.3.2017 n. 6983; Cass. 19 maggio 2016 n. 10354). Va, dunque, assicurata continuità al condivisibile principio di diritto, ripetutamente enunciato dalla
Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 28 del 2020, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10777 del 2017, Sez.
L, Sentenza n. 10731 del 2016), secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276 del 2003 - esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società partecipata pubblica): nei citati precedenti si è evidenziato come per i Parte_2 soggetti pubblici l'esclusione della applicazione dell'articolo 29 D. Lgs. 276/2003 discenda unicamente dalla previsione contenuta nell'art. 1 dello stesso D.Lgs. e non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. In questo senso la disciplina del D.L. n. 76/2013, art. 9, comma 1 - secondo cui le disposizioni dell'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 non trovano applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 - ha chiarito un principio immanente nel sistema. Peraltro, la differente regolamentazione tra «aggiudicatori» privati ed «aggiudicatori» pubblici non è sospettabile di illegittimità costituzionale, con riguardo al rilievo della disparità di trattamento fra enti pubblici e privati imprenditori, per l'aggravio connesso alla previsione di responsabilità ai sensi dell'art. 29
D. Lgs. 276/2003. Sono state già evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità le peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano la diversità delle discipline, osservandosi che nell'appalto privato il committente non incontra alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del contraente, poiché gli enti aggiudicatori nella valutazione delle offerte sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, oltre che ad effettuare controlli preventivi anche in merito al rispetto da parte della impresa concorrente della normativa in materia di sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti previdenziali ed assistenziali. Né la differente regolamentazione della responsabilità solidale limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 31684 del 2022, che richiama anche Cass.
n. 5247/2022, Cass. n. 6333/2019, Cass n. 10777/2017). In definitiva, la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica la posizione più onerosa prevista per gli imprenditori privati con partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati o pubbliche amministrazioni, in relazione alla peculiarità della loro qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline (Sez. L, Ordinanza n. 28 del 2020)”.
3.2. Tanto premesso, questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle richiamate considerazioni in ordine all'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 29 cit., che condivide pienamente, con la conseguenza che, nel caso di specie, anche in capo a in qualità di Controparte_2
committente privato, deve ritenersi sussistente la medesima responsabilità solidale che grava anche sul in qualità di sub-committente, qualità che l'odierno appellato non ha in verità CP_1 CP_1
mai contestato, essendosi limitato a lamentare il mancato adempimento del lavoratore appellante all'onere di provare l'appalto ed il sub-appalto intercorsi tra le società odierne appellate, contratti che tuttavia risultano senz'altro dimostrati dall'Accordo Quadro del 22.10.2014 tra e il Controparte_2
(prodotto da nel giudizio di primo grado) nonché dai verbali degli accordi CP_1 Controparte_2 sindacali del 30.6.2020 e 17.9.2020, in atti, nel primo dei quali l'odierno appellante figura nell'elenco allegato dei lavoratori addetti al servizio oggetto di cambio appalto.
3.3. Quanto poi all'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 29 cit. e, in particolare, alla sua applicabilità in materia di indennità sostitutiva di preavviso, questo Collegio, rivedendo il proprio precedente orientamento alla luce delle più recenti pronunce sopra richiamate, ritiene ora di addivenire alla conclusione della natura indennitaria e retributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto, e ciò a prescindere dal danno che può
– come nella fattispecie in esame – anche non sussistere e che non abbisogna pertanto di essere allegato e provato. Tanto in ragione dell'efficacia obbligatoria e non reale del preavviso, efficacia da cui deriva che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'obbligo tuttavia della parte recedente di corrispondere alla controparte l'indennità sostitutiva, anche a prescindere dall'immediato reperimento di altra occupazione lavorativa.
4. Alla luce di tali considerazioni – restando assorbite le ulteriori questioni della responsabilità di e del ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o del verbale di accordo del 17.9.2020, Controparte_2 CP_1
e stante la mancata reiterazione delle ulteriori eccezioni sollevate da e Controparte_2 CP_3
rimaste contumaci nel presente grado di giudizio –, in riforma della sentenza impugnata, tutte le parti appellate vanno condannate in solido al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura già sopra individuata, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la parte datoriale, mentre vanno compensate nei rapporti con le altre parti Controparte_3
appellate, in ragione del mutato orientamento del Collegio in ordine alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso e, conseguentemente, all'ambito oggettivo di applicabilità dell'art. 29 cit, alla stregua del quale ed il sono chiamate a rispondere in via solidale. Controparte_2 CP_1
La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.986,58, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza al soddisfo;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'appellante, il e CP_1 Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 4.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
Dott. Glauco Zaccardi