Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data
19.06.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15796/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Gualtieri. ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, nonché legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 l'epigrafato ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli al fine di “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le somme di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità del 1° settembre 2001, relativamente al periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024; - dichiarare il diritto del ricorrente, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ex art. 15 e allegato A del CCNL del Comparto Sanità del 2/11/2022, alla progressione economica nel Ruolo / Livello SA/Ds6, di cui all'art. 19 CCNL del Comparto
Sanità 2002/2005, e nonché al pagamento delle differenze retributive scaturenti tra quanto spettantegli (Ds6) ai sensi del citato art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005 e per effetto dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL del 2/11/2022, e quanto percepito (D6), in relazione al periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024; - e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 28.394,09, di cui: - €
7.230,16, a titolo di indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre
2001, relativamente al periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024, come risultante dal calcolo di cui al punto 10) del presente atto;
- € 21.163,93, a titolo di differenze retributive maturate ex art. 19 CCNL del Comparto Sanità
1
2/11/2022, dal 01.02.2020 al 31.05.2024, giusti analitici conteggi allegati al presente ricorso quale sua parte integrante, o di quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- il tutto oltre interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratosi anticipatario”.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto di essere dipendente dell dal Controparte_1
1.9.1993 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in servizio presso l'U.O.P.C. DS 34 di Portici (Na), inquadrato al livello economico D6 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 07.04.1999 e da gennaio 2022 nel Ruolo SA/D6, Tipo A, Area Professionisti della salute e funzionari del C.C.N.L. triennio Con 2019 – 2021, del 2/11/2022; che, con sentenza n. 23260/10 l era stata condannata al pagamento in suo favore dell'indennità di coordinamento, parte fissa e delle differenze retributive ex art. 19, lett.
b) del CCNL del 19/04/2004, in conseguenza del riconosciuto espletamento delle funzioni di coordinamento ex art. 10 del CCNL di categoria al 31.8.2001; che, con decreto ingiuntivo n. 2015/2011 aveva ingiunto l'Ente per il pagamento di quanto dovuto a titolo della citata indennità dal 24/01/2010 al 24/03/2011. Egli ha dedotto di avere diritto, a seguito delle sentenze passate in giudicato n.3017/2013, n. 3354/2017 e n.7040/2021, al passaggio economico DS6, nell'Area Professionisti della salute e funzionari, quale Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico della Prevenzione e dei luoghi di lavoro, di cui all'All. A, e alle differenze retributive dal 1/02/2020 al Parte_2
31/05/2024, quantificate nell'importo di € 21.163,93, ai sensi dell'art. 19 del CCNL sopra citato, nonché ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL relativo al personale del comparto SANITA' Con del 2/11/2022; di essere creditore dell della somma complessiva di € 28.394,09, di cui ai capi 10)
e 13) del ricorso oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Con La convenuta, costituitasi tardivamente, ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Torre Annunziata, in considerazione della sede lavorativa presso con sede in Torre Del Greco, via Marconi 66 c/o Edificio Controparte_2
Bottazzi; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando che con nota prot.n.66081 del 18.10.2012 ribadita con nota del 8.6.2016 prot.n.51333, la Direzione Aziendale stabiliva la sua esclusiva competenza in materia di conferimento di incarichi di coordinamento e che qualunque atto posto in dispregio di norme e regolamenti era da ritenersi non efficace;
che il conferimento delle funzioni di coordinamento al ricorrente non è avvenuto tramite un atto “formale” dell'amministrazione; ha dedotto la revoca tacita a seguito del mutamento delle situazioni e delle circostanze che erano state valutate dai Giudici nelle sentenze relative ai periodi precedenti;
che le attività svolte dal ricorrente rientrano nei compiti ordinari del profilo di appartenenza senza quel quid pluris necessario per la formale attribuzione di una posizione di coordinamento;
ha contestato infine nel quantum i conteggi essendo privi di fondamento e viziati dalla mancanza assoluta di supporto
2 documentale probatorio della rispondenza della pretesa a quanto effettivamente prestato dal lavoratore. Ha concluso chiedendo di “in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro per i motivi di cui al capo 1 della presente comparsa;
nel merito rigettare integralmente la domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
Per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Quanto all'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, a seguito del rilievo d'ufficio, il ricorrente ha richiamato i fogli paga prodotti da cui risulta che la sede di lavoro è il DS 34 di Portici rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli, circostanza idonea a radicare la competenza per i pubblici dipendenti ex art. 413, 5° comma c.p.c., a nulla rilevando che l'unità operativa cui il ricorrente
è assegnato è ubicata presso l'edificio Bottazzi in Torre del Greco. Deve quindi ritenersi correttamente adito il Tribunale di Napoli.
Quanto al merito, il ricorrente fonda le sue domande economiche sulle seguenti circostanze:
1) i fatti costitutivi del diritto alla percezione degli emolumenti commisurati alla progressione economica nel livello DS6 hanno già formato oggetto di accertamento, passato in giudicato, con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3017/2013 e successive n. 3354/2017 e n. 7040/2021 per cui, ai sensi dell'art. 19 del CCNL sopra citato, nonché ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL relativo al personale del comparto Sanita' del 2/11/2022, gli spetta il diritto al passaggio economico
DS6, nell'Area Professionisti della salute e funzionari, quale Collaboratore Professionale Sanitario,
Tecnico della Prevenzione e dei luoghi di lavoro, di cui all'All. A, e, per l'effetto, Parte_2 ha diritto alle differenze retributive dal 1/02/2020 al 31/05/2024, quantificate nell'importo di €
21.163,93;
2) l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre
2001, gli spetta relativamente al periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024, in misura pari ad € 7.230,16 per effetto dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti e passati in giudicato con cui gli è stato riconosciuto lo svolgimento delle funzioni di coordinamento al 31.8.2001.
In ordine alle differenze retributive scaturenti dal differenziale economico dell'ex livello economico Ds6, il ricorrente osserva che, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2/11/2022 è stato inserito nell'Area Professionisti della salute e funzionari, quale Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico della Prevenzione e dei luoghi di lavoro, di cui all'All. A del citato CCNL, ma gli è stato erroneamente attribuito il Ruolo/Livello SA/6, invece di quello SA/DS6 – progressione economica ex art. 19 citato riconosciutagli con sentenze passate in giudicato e deduce che, ai sensi dell'art. 99, c. 3, lett. b) del suddetto CCNL del 2/11/2022, “A decorrere dall'1 gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di primo inquadramento), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato
3 nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: ….; b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria
D e dell'ex livello economico Ds” ritenendo che i fatti costitutivi del diritto alla percezione degli emolumenti commisurati alla progressione economica nel livello DS6 hanno già formato oggetto di accertamento, passato in giudicato. Con La non ha preso alcuna specifica posizione in ordine a tale rivendicazione per cui, non essendo essa specificamente contestata, è senz'altro dovuta al ricorrente condividendosi quanto da lui affermato a sostegno della domanda per cui gli spetta l'importo rivendicato a tal titolo, relativamente al periodo dal 1/02/2020 al 31/05/2024 quantificato in € 21.163,93.
Quanto all'indennità di coordinamento che il ricorrente reclama nell'importo di € 129,11 (importo mensile fisso dell'indennità) per 56 (mesi di attività di coordinamento), egli ha depositato la sentenza n.7040/2021 in cui il Giudice adito, dott. M.R. Palumbo ha condannato l al pagamento Controparte_1 di quanto spettantegli a titolo di indennità di coordinamento, parte fissa, ex art. 10 Comparto Sanità del 1° settembre 2001 per il periodo dal 01.03.2015 al 31.01.2020. Con
In ordine a tale indennità, l ha concentrato la sua difesa, sostenendo che il coordinamento non è mai stato conferito al ricorrente mediante un atto “formale” dell'Amministrazione e mancano prove idonee a consentire il pagamento delle differenze retributive pretese conseguenti allo svolgimento di attività di coordinamento per il periodo 2020-2024 per il solo fatto della esistenza di una sentenza relativa ad un periodo precedente.
A tale riguardo, è corretto in punto di diritto che la sentenza passata in giudicato, relativa ad un precedente periodo, non genera un effetto di giudicato per il periodo successivo tutte le volte i cui ci si trova in presenza di diritti eterodeterminati, ossia identificati in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento al fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e, che, perciò, possiede una specifica attitudine ad individuare il diritto fatto valere in giudizio. In altri termini, la sentenza passata in giudicato -quale quella in esame- la quale ha accertato il diritto ad un beneficio economico mentre fa stato tra le parti per il periodo di tempo considerato nella domanda introduttiva, non costituisce giudicato per il periodo successivo, né preclude indagini sui fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti (sent. Cass. n. 6017/97).
Pertanto, chi propone domanda per differenze retributive deve dedurre che è rimasta immutata la situazione di fatto che nell'ambito della precedente regolamentazione gli dava diritto ad una retribuzione maggiore ed ha l'onere di provare che la regolamentazione del rapporto del periodo successivo a cui si riferisce la domanda non è mutata, non potendosi fondare il suo diritto ad una certa retribuzione in un determinato periodo sulla regolamentazione precedente. Trova in ciò fondamento il consolidato principio di diritto secondo il quale il giudicato è ancorato all'identità
4 soggettiva ed oggettiva - tanto all'una che all'altra - del rapporto giuridico definito e di quello da definire (oggetto del secondo processo) e "si formi" tanto sulle statuizioni contenute nel dispositivo quanto sugli accertamenti risultanti dalla motivazione (purché non si tratti di affermazioni incidenter tantum), in ordine a rapporti giuridici controversi (o anche non controversi) nonché sulle questioni che di quelle decise con la statuizione del dispositivo costituiscano la premessa necessaria ed indefettibile ovvero il fondamento o il presupposto logico - giuridico (Cass. 12905 del 1997; n. 501 del
1996). Da tali premesse discende, in via generale, che allorché del rapporto controverso mutino taluni elementi - come anche un semplice dato temporale che sulla regolamentazione normativa del rapporto abbia inciso per effetto della successione di norme che ne abbiano trasformato il regime giuridico;
ovvero talune particolarità che abbiano apportato modificazioni nelle situazioni giuridiche derivanti dal rapporto stesso, ad esempio proprio in ordine alla legittimazione attiva o passiva, l'operatività del giudicato è destinata a cessare per essere venuti meno elementi della originaria causa petendi, quale, su precise basi fattuali e giuridiche, ebbe ad essere dedotta per la domanda sulla quale poi intervenne il giudicato (v. sul punto della diversità della causa petendi: Cass. n. 12084 del 1998; n. 8358 del
1998; n. 4686 del 1997 e n. 9744 del 1997).
Nel caso in esame, la norma fondante l'emolumento preteso, l'art. 10 del CCNL biennio economico 20002001 del 20.09.2001 stabilisce quanto segue:
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno
– di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità”.
Da tale previsione, si ricava il principio che l'indennità di coordinamento parte fissa, una volta riconosciuta in prima applicazione, è corrisposta “in via permanente” e “non è revocabile” nella sua parte fissa, come confermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello Napoli n. 2680/2020).
Le plurime pronunce definitive, intervenute tra le parti sono la sentenza n.23260/2010 che ha condannato la al pagamento dell'indennità di coordinamento, parte fissa (oltre alle Parte_3 differenze retributive ex art. 19, lett. b) del CCNL del 19/04/2004); il decreto ingiuntivo n. 2015/2011 con cui il Tribunale di Napoli ha ingiunto all il pagamento di quanto spettantegli a Parte_3 titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL di Categoria per il periodo dal 24/01/2010 al
24/03/2011; la sentenza n. 3354/2017 con cui il Tribunale di Napoli, verificato che “la situazione già
5 accertata nel precedente giudizio non possa formare oggetto di valutazione diversa … con la sentenza divenuta cosa giudicata … (recte sentenza n. 23260/2010) come sopra precisato è stato dichiarato il diritto alla indennità in parola in favore dell'odierno ricorrente fino al 24-3-2011”, ha condannato l – alla CP_3 quale è transitato il Distretto di Portici dall , dal 1 gennaio 2013, giusto Decreto n° Parte_4
98 del 10/08/2012 e successiva integrazione con Decreto n° 100 del 17/09/2012 -, al pagamento dell'indennità di coordinamento, parte fissa, ai sensi del sopracitato art. 10 (oltre che alle differenze retributive per il passaggio economico al livello Ds ex art. 19, lett. b) del CCNL del 19/04/2004 in relazione al periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2015 e da ultimo, la sentenza n. 7040/2021, anch'essa passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli, GUL dr.ssa Maria Rosaria Palumbo, richiamata la pronuncia n. 23260/2010, “passata in cosa giudicata” e ritenuto che “il diritto del al Pt_1 trattamento economico Ds è stato definitivamente accertato con sentenza n. 3017/13”, ha condannato l al pagamento di quanto spettantegli a titolo di indennità di coordinamento, parte Controparte_1 fissa, ex art. 10 Comparto Sanità del 1 settembre 2001 per il periodo dal 01.03.2015 al 31.01.2020 e per le differenze retributive, con la dovuta progressione economica al livello DS6, ex art. 19, lett. b, del CCNL, dal 01.03.2015 e fino al 31.01.2020.
Tali sentenze hanno consacrato con autorità di giudicato il riconoscimento in capo al ricorrente sia delle funzioni di coordinamento sia del conseguente diritto all'indennità ex art. 10 CCNL
20.09.2001.
La disciplina contrattuale è rimasta immutata e l si è limitata a sostenere che è mancata Pt_5
l'attribuzione formale dell'incarico, circostanza irrilevante atteso che il riconoscimento delle funzioni è coperto da giudicato mentre non ha fornito prova di una revoca formale dell'incarico né di mutamenti organizzativi che abbiano determinato il venir meno delle funzioni di coordinamento.
Il ricorso va quindi accolto sulla base della quantificazione delle spettanze elaborata dal ricorrente sulla scorta dei criteri già adottati nei precedenti giudizi, in ordine ai quali l non ha Pt_5 mosso specifiche contestazioni. L'indennità di coordinamento parte fissa ammonta ad € 7.230,16 in relazione al periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024, mentre le differenze retributive correlate all'inquadramento in categoria Ds sono pari ad € 21.163,93 per il medesimo periodo. Sulla sorta sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, 36° comma della legge 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento Controparte_4 in favore del ricorrente della somma complessiva di € 28.394,09, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
6 condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_4 spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 19.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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