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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di iscritto al R.G.NR. 4194/2021, avente ad oggetto: regolamento confini
TRA
(avv. Carmine Mariano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
e (avv. Torina Lo Conte, giusta procura in atti) Controparte_1 Controparte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21/11/2024, che richiamano le conclusioni già rassegnate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio CP_1
e proponendo azione di regolamento di confini tra il proprio fondo sito
[...] Controparte_2
in Bonito (AV), via Beatrice, al catasto al fg. 6, p.lla 84, e quello di questi ultimi p.lla 636 (ex 89). A sostegno della domanda deduceva di aver acquistato la proprietà del fondo in forza di atto di donazione a firma del notaio del 2/8/2019 (rep. 20587/racc. 8594). Si costituiva in giudizio Per_1
parte convenuta eccependo la nullità del titolo di acquisto della proprietà del fondo da parte dell'attore, perché a lui donato dai genitori dichiaratisi proprietari per usucapione non accertata in via giudiziale e chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.
2. Ai sensi del disposto di cui all'art. 771 c.c. è nulla la donazione di beni futuri, tra cui vanno pacificamente compresi i beni non presenti nel patrimonio del donante al momento del rogito dell'atto, secondo l'interpretazione letterale della norma. Tanto è conforme all'orientamento
p. 1/2 consolidato e granitico espresso dalla corte di legittimità da oltre un decennio, secondo cui “la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del
donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio” (tra le tante, Cassazione, sez. II,
19/11/2024, n. 29661). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva la nullità della donazione del 2/8/2019, dunque, del titolo di acquisto della proprietà della p.lla 84 da parte dell'attore, in quanto i donanti ne hanno dichiarato l'acquisto per usucapione che non risulta sia stata accertata in via giudiziale prima della liberalità (nell'atto è scritto: “proprietà per 1000/1000 per usucapione non documentata”).
3. Nei termini di rito (memoria ex art. 183, co. VI nr. 1 c.p.c.), parte attrice non ha assunto iniziativa processuale volta all'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà del fondo per usucapione (unendo il proprio possesso a quello dei danti causa), dunque, legittimamente non è stata ammessa prova testimoniale sul punto.
4. Per quanto innanzi, atteso che in ragione della nullità della donazione del fondo di cui al fg.
6, p.lla 84 del catasto del Comune di Bonito (AV) contenuta nell'atto a firma del notaio del Per_1
2/8/2019 (rep. 20587/racc. 8594) non vi è prova della titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà di tale fondo, l'azione di regolamento di confini, che va proposta dal proprietario, è
rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.1.100/01 e €.5.200 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in €.
2.552 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di iscritto al R.G.NR. 4194/2021, avente ad oggetto: regolamento confini
TRA
(avv. Carmine Mariano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
e (avv. Torina Lo Conte, giusta procura in atti) Controparte_1 Controparte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21/11/2024, che richiamano le conclusioni già rassegnate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio CP_1
e proponendo azione di regolamento di confini tra il proprio fondo sito
[...] Controparte_2
in Bonito (AV), via Beatrice, al catasto al fg. 6, p.lla 84, e quello di questi ultimi p.lla 636 (ex 89). A sostegno della domanda deduceva di aver acquistato la proprietà del fondo in forza di atto di donazione a firma del notaio del 2/8/2019 (rep. 20587/racc. 8594). Si costituiva in giudizio Per_1
parte convenuta eccependo la nullità del titolo di acquisto della proprietà del fondo da parte dell'attore, perché a lui donato dai genitori dichiaratisi proprietari per usucapione non accertata in via giudiziale e chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.
2. Ai sensi del disposto di cui all'art. 771 c.c. è nulla la donazione di beni futuri, tra cui vanno pacificamente compresi i beni non presenti nel patrimonio del donante al momento del rogito dell'atto, secondo l'interpretazione letterale della norma. Tanto è conforme all'orientamento
p. 1/2 consolidato e granitico espresso dalla corte di legittimità da oltre un decennio, secondo cui “la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del
donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio” (tra le tante, Cassazione, sez. II,
19/11/2024, n. 29661). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva la nullità della donazione del 2/8/2019, dunque, del titolo di acquisto della proprietà della p.lla 84 da parte dell'attore, in quanto i donanti ne hanno dichiarato l'acquisto per usucapione che non risulta sia stata accertata in via giudiziale prima della liberalità (nell'atto è scritto: “proprietà per 1000/1000 per usucapione non documentata”).
3. Nei termini di rito (memoria ex art. 183, co. VI nr. 1 c.p.c.), parte attrice non ha assunto iniziativa processuale volta all'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà del fondo per usucapione (unendo il proprio possesso a quello dei danti causa), dunque, legittimamente non è stata ammessa prova testimoniale sul punto.
4. Per quanto innanzi, atteso che in ragione della nullità della donazione del fondo di cui al fg.
6, p.lla 84 del catasto del Comune di Bonito (AV) contenuta nell'atto a firma del notaio del Per_1
2/8/2019 (rep. 20587/racc. 8594) non vi è prova della titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà di tale fondo, l'azione di regolamento di confini, che va proposta dal proprietario, è
rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.1.100/01 e €.5.200 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in €.
2.552 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2