Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.