Articolo 2 della Legge 16 febbraio 1953, n. 214
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 1953
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953