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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice relatore dott. Riccardo Sabato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 217 R.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 1, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Annalisa Persico ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Maratea (Pz) alla via San Basile snc
ricorrente
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]
resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
COclusioni come da verbale di udienza del 28.10.2025. Il Pm in data 10.11.2025 ha espresso il parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO ricorso depositato in data 22.02.2024, ha esposto di avere avuto con Parte_1 CP_1 una relazione sentimentale dalla quale è nata in [...] il [...]; che, a
[...] Persona_1 seguito dell'interruzione della convivenza avvenuta nel mese di novembre 2020, in accordo con il compagno, si è trasferita con la piccola a Trecchina (Pz), spostando anche la residenza, Per_1 dove vive attualmente alla via Sandro Pertini, 10 int. 1; che, sin dalla nascita della bambina, CP_1 ha sempre mostrato disinteresse nei confronti della figlia, di cui non si è mai preso cura,
[...] delegando alla ricorrente ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale relativo alla crescita e all'educazione; che non riesce in alcun modo a instaurare un dialogo con il CP_
in relazione alle decisioni da assumere nei confronti della minore;
che la mancanza di dialogo e la sopravvenuta incompatibilità di carattere, dovuta anche a seguito della scoperta di CP_ una relazione parallela del con una donna di nome hanno deteriorato la loro relazione;
Per_2 che si è resa conto dell'uso di stupefacenti da parte di il quale, durante un litigio, le ha CP_1 gettato una scarpa nelle spalle, mentre, in un'altra circostanza, per strada, ad ON, fermi a un semaforo, l'ha strattonata per i capelli;
che durante le telefonate la insulta obbligandola a insegnare alla figlia la religione musulmana, pur avendo acconsentito allo svolgimento della lezione di religione cattolica a scuola;
che sovente dice che a dicembre 2024 prenderà la patente e porterà via con sé la bambina;
che, ha insistito per voler portare in Africa la bambina;
che sia durante la convivenza e anche dopo l'ha sempre umiliata psicologicamente e verbalmente mandandole messaggi offensivi e opprimendola con continue telefonate;
che ha visto la bambina in pochissime occasioni in compagnia della ricorrente e non ha mai provveduto al suo mantenimento;
che pur non escludendo e non limitando il rapporto della figlia con il padre, ritiene che la personalità turbolenta e instabile del padre possa essere pregiudizievole per la crescita della bambina;
che in alcune occasioni ha telefonato per vedere la bambina per poi disdire per altri impegni;
che è necessario che gli incontri tra la bambina e il padre debbano avvenire con gradualità e alla presenza della madre con cui la bambina sostanzialmente si rapporta;
che lavora con la qualifica di operatore sociale a Trecchina (Pz), alla via Montada, presso la Lilliput Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Napoli, con orari flessibili e con contratto a tempo determinato;
che, altresì, ha trovato, un'abitazione ampia e confortevole, vicino ai suoi genitori, dove ha arredato una cameretta per la bambina;
che, per quanto concerne il regime delle visite, è opportuno che inizialmente avvengano una o due volte alla settimana e nel pomeriggio, con incontri protetti alla presenza degli operatori dei servizi sociali per il recupero della funzione genitoriale, con esclusione di pernottamenti della bambina con il padre, di periodi continuativi e in occasioni delle vacanze.
Su tali premesse ha chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni e patti:
“a) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente: b) Pronunciare, come Per_1 in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig. , CP_1 ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU: c) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a CP_1 contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente”.
All'udienza di comparizione del 19.11.2024, non è comparso, né si costituito ed è stata CP_2 sentita solamente la ricorrente.
CO provvedimento reso all'esito della riserva assunta alla detta udienza sono stati adottati i provvedimenti urgenti e temporanei: “Affida la minore in via esclusiva alla madre Per_1 salvo restando, per quanto possibile, il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e di ricevere da questi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo di entrambi i genitori. Dispone che la minore potrà vedere il genitore non convivente con modalità Per_1 protetta e con l'ausilio di personale specializzato in un'ottica di ripristino della relazione padre- figlia presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza della minore (Trecchina) ogni 15 giorni e poi in caso di esito positivo degli incontri secondo un calendario che sarà cura dei S.S. elaborare in considerazione delle esigenze e dei bisogni dei soggetti coinvolti. Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 prole l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a la Parte_1 somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro 200,00 oltre al 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi. Dispone i S.S. competenti per il territorio di residenza della minore a relazionare sugli incontri e ad inviare relazione periodica ogni 4 mesi. Rinvia per la discussione orale all'udienza del 28.10.2025 ora di rito”.
All'udienza del 28.10.2025, dopo ampia discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
Il PM in data 10.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice nell'interesse superiore della minore.
2. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di il quale, benché evocato in giudizio con la CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non è comparso, tanto meno si è costituito. 3. Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c..
Pertanto, il giudice è chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016).
E, quindi, secondo il nostro ordinamento, la regola generale è l'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
COseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012). In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che «l'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso, ma, anche, da un canto, e in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 1645/2022; conf. Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 27/2017;
Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
(cfr. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 26587/2009).
4. Tanto precisato e passando a esaminare il caso di specie, il Tribunale evidenzia che vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale in CP_1 termini di incompatibilità con la tutela dell'interesse primario della prole. Dagli atti di causa emergono elementi sufficienti per confermare l'affido esclusivo della minore in favore della madre, come da ella richiesto. Ed, invero, all'udienza del 19.11.2024 la ricorrente ha dichiarato:“La relazione con il resistente è finita dopo qualche mese la nascita di nostra figlia perché lui è un tipo violento. Io e nostra figlia oggi di quattro ci siamo trasferiti a Trecchina in un appartamento sopra quello dei miei genitori. Io sono un'operatrice addetta all'accoglienza in un centro SAI e poi svolgo un lavoro di network. Percepisco uno stipendio mensile di circa 600,00 euro mensili e poi qualcosa in più per il lavoro sul network che dipende dalle ore mensili che CP_ faccio. Il sig. all'epoca della nostra relazione lavorava in un ristorante come aiuto cuoco, CP_ cameriere ma adesso non so. Il sig. è residente ad ON. Chiama sporadicamente per sentire la bambina ma possono passare anche due tre mesi. Noi non abbiamo più rapporti. Il sig. CP_
in quattro anni forse solo due volte ha mandato qualcosa di soldi per la figlia circa 200 euro”.
Altri elementi rivengono dal monitoraggio puntuale dei Servizi Sociali del Comune di Trecchina i quali hanno seguito gli incontri tra la bambina e il padre fissando dapprima un regolamento per il buon andamento degli incontri protetti e dappoi un calendario dettagliato di visite con cadenza quindicinale. Dalla relazione del 27.03.2025 e dall'unito verbale delle visite è emerso che , CP_1 nel periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025, ha svolto quattro incontri protetti con la bambina. In particolare, per ciascun incontro, i servizi Sociali hanno riferito le seguenti osservazioni: all'incontro del 21.12.2024 “ è stata felice di vedere il papà. Hanno scritto il nome “ Per_1 Per_1
CO
– “ – il papà le ha insegnato il nome “ ”. Hanno giocato con le costruzioni. Criticità: Pt_1 mancanza di organizzazione per arrivare e andare via da Trecchina”; all'incontro dell'1.02.2025 CO
“ molto triste – dispiaciuto per la situazione poca interazione padre-figlia. . CP_3 Per_1 disegna -J resta in silenzio”; al terzo incontro dell'1.03.2025 “Giochi al parco giochi. Padre e CO figlia hanno trascorso il tempo in modo sereno”; al quarto incontro del 15.03.2025 “ abbastanza giù, vuole la pace, dice di preferire di non vedere più la figlia, nonostante quello che ha fatto quando era piccola. È dura venire ogni 15 giorni, diventa difficile mantenere un lavoro, CO
disegna e gioca felice. Più capricci rispetto le altre volte. riferisce di restare a Per_1
Trecchina per la notte”.
Nella relazione l'assistente sociale ha relazionato quanto segue: “La scrivente ha notato una iniziale diffidenza della minore nei confronti del padre, atteggiamento probabilmente dovuto ai continui rimproveri del padre circa la sua frequenza della scuola calcio, del modo di portare i capelli e del modo di vestire “non da femmina”; diffidenza che scompariva nel momento in cui iniziavano a fare qualsiasi tipo di gioco. Il rapporto “amici di giochi” ha prevalso sul legame padre-figlia: il padre si limitato ad un semplice “come stai”, senza mai approfondire lo stato di salute della minore o come avesse trascorso le giornate. Le criticità più rilevanti si sono mostrate a causa della mancanza di CP_ organizzazione del signor , il quale non ha mai rispettato del tutto gli orari degli incontri, andando via sempre prima “sperando” di trovare il modo di arrivare alla stazione. Inoltre, il signor CP_
non è mai stato totalmente chiaro in merito ai suoi spostamenti o al suo status socio-lavorativo, né con la scrivente, tantomeno con la figlia. A tal proposito, la scrivente è venuta a conoscenza da CP_ persone esterne che in due occasioni il signor ha “avvicinato” persone vicine alla signora parlandone male e accusandola di non volergli far vedere la figlia: il primo episodio è Pt_1
CP_ avvenuto il 1 febbraio, quando dopo essere andato via dall'incontro il signor si è recato presso un bar in cui era presente un cugino della signora il secondo episodio quando, rimasto a Pt_1
Trecchina per due giorni senza informare la scrivente, la quale ne è venuta a conoscenza su chiamata della polizia locale e della signora il giorno 3 marzo ha avvicinato la madre di una Pt_1
CP_ delle più care amiche della signora Inoltre il signor mostra sempre poca coerenza: in Pt_1 alcuni momenti parla male della famiglia della signora non accettando che la figlia passi Pt_1 molto tempo con i nonni e la zia, in altri momenti invece non fa che lodare il “grande cuore” della nonna;
altre volte ammette di essere stanco di questa situazione, di preferire non vedere più la figlia e lasciare a lei la scelta quando sarà grande, e poi immediatamente afferma di voler fare di tutto per non perdere la bambina. La gravità di questa incoerenza va a riversarsi sulla minore la quale Per_1 ascolta e assimila tutto quello che il padre dice, e di conseguenza “preferisce” non avere altri contatti con il padre quando quest'ultimo chiede di parlare con lei telefonicamente”.
Per quanto riguarda il periodo delle visite aprile - luglio 2025, dalla relazione del 12.06.2025 è emerso che “a decorrere dal mese di aprile ad oggi non si è svolto alcun incontro protetto” e che all'esito dei contatti con i Servizi Sociali da parte dell'avvocato di fiducia del resistente, che ha indicato i giorni disponibili per il padre e cioè il mercoledì e il giovedì, è stato predisposto un nuovo calendario di visite per il periodo giugno/settembre 2025. Nel suddetto periodo, come emerge dalla relazione del 17.09.2025, gli incontri tra la minore e il padre sono stati solamente due sia per la difficoltà del resistente di raggiungere Trecchina, sia perché cancellati all'ultimo momento tramite messaggi inviati all'assistente sociale;
durante l'incontro del 31 luglio il resistente ha avuto un atteggiamento di astio nei confronti dell'assistente sociale in quanto è stato ripreso mentre registrava la bambina venendo così meno alla regola di non utilizzare il cellullare senza un previo consenso e giustificandosi perché aveva necessità di organizzare il suo rientro;
mentre all'incontro dell'11 settembre il resistente “è arrivato puntuale, è stato amorevole con la figlia, sostenendo altresì il carico di cura che svolge la madre quando la minore ha raccontato l'episodio di una Per_1 caduta con conseguente taglio al ginocchio. Il clima dell'incontro è stato complessivamente tranquillo e sereno, sia mentre disegnavano sia nel momento del gioco al parco giochi”. Il comportamento assunto dal resistente nel corso degli incontri protetti con la bambina, l'assenza di regolarità negli incontri con la minore, il mancato versamento del mantenimento per la figlia, i pregiudizi in termini di benessere psicologico che l'atteggiamento del padre ha avuto sulla minore per come evidenziati nelle relazioni dei Servizi Sociali, evidenziano una manifesta carenza di responsabilità genitoriale del padre. È, dunque, evidente l'atteggiamento altalenante e poco responsabile di il quale, tra l'altro, non comparendo non ha addotto alcuna giustificazione CP_1 in ordine ai fatti rappresentati dalla ricorrente, né ha manifestato la volontà di adempiere ai doveri genitoriali.
A fronte, dunque, del contesto generale, il Collegio ritiene che in considerazione dell'"oggettiva inidoneità" del padre allo svolgimento dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario della prole debba disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre con la quale già vive disponendosi, altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va quindi confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, come già disposto con Per_1 provvedimento del 20.11.2024, con collocazione della bambina nella nuova residenza della ricorrente in Trecchina (Pz), alla via Sandro Pertini n. 10.
Attesa la tenera età della minore, non si è proceduto all'ascolto della medesima.
Parimenti, per quanto riguarda il diritto di visita del padre non affidatario, stante l'età della bambina di anni cinque, il Tribunale ritiene di confermare l'ordinanza del 20.11.2024 e, quindi, CP_1 potrà vedere la minore ogni 15 giorni in modalità protetta presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali del Comune di Trecchina e con l'ausilio di personale specializzato, secondo un calendario fissato e concordato con i Servizi Sociali. 5. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, dal momento che si discute solo della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, come efficacemente affermato più volte dalla Suprema Corte, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (cfr. Cass. sez. I Sentenza n.
18538 del 2013).
La ricorrente ha dichiarato che , durante la loro relazione, lavorava in un ristorante come CP_1 aiuto cuoco e come cameriere e di non sapere, all'attualità, cosa svolge.
Alla luce della capacità lavorativa del resistente, per come sopra ricostruita, in assenza di altri elementi, il Collegio ritiene di dovere confermare l'ordinanza del 20.11.2024, come richiesto dalla ricorrente, e quindi pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della minore CP_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, ad la somma mensile, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi euro 200,00 oltre al 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi in considerazione della natura del procedimento per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
CP_1
➢ dispone l'affido esclusivo della minore , nata ad [...] il Persona_1
24.05.2020, alla madre con collocazione della stessa presso la residenza Parte_1 della madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dal madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
➢ disciplina il regime di visita e di incontri con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate in parte motiva;
➢ pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , l'assegno CP_1 Parte_1 di euro 200,00 a titolo di mantenimento della minore;
detto assegno dovrà Persona_1 essere versato ad entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà annualmente ed Parte_1 automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di novembre 2026 secondo gli indici
ISTAT-F.O.I.;
➢ pone, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie CP_1 di carattere medico non coperte da SSN, di istruzione e ludiche, purché documentate;
➢ dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Trecchina per gli adempimenti di competenza.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta