Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 agosto 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 maggio 2026 |
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Giurisprudenza • 27
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- competenza funzionale·
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- art. 1264 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia 1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita' si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. - Art. 3. Ministri di culto 1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al ((Team apostolico)) della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.
2. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:
a) hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.