Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
5830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5830/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Francesca Valeri
ATTORE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Marcello Mosconi
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da lesione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'08.01.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento della Parte_1
responsabilità di nella causazione delle lesioni da egli stesso patite, la CP_1
condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di euro 25.000,00.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepita preliminarmente la prescrizione del diritto,
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza dell'08.01.2025, non avendo parte convenuta accettato la rinuncia agli atti del giudizio espressa da parte attrice ai sensi dell'art. 306 c.p.c. all'udienza del
18.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni previa assegnazione di termine per deposito di comparsa conclusionale.
2. Il Tribunale ritiene sia fondata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. “ Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
La Suprema Corte, con la recente pronuncia 32474/ 2023 , richiamando la sentenza n.
21937/2017, si è espressa nei seguenti termini: “Il tenore letterale della disposizione di legge, vale a dire l'art. 2947 c.c., comma 3, non lascia margini ad interpretazioni diverse, là dove - dopo avere il secondo comma stabilito che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni" - prevede, da un lato, che, "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile" e, dall'altro lato, che "tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile"; essendo evidente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta si debba definire sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale, a prescindere da una sua qualificazione come di condanna o di assoluzione, quest'ultima non essendo richiesta dalla lettera della norma.
3. L'indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità, richiamato dalla corte territoriale (che si rifà espressamente a Cass. 19/02/2007, n. 3762, nonché a Cass.
26/07/2012, n. 13218) è sul punto a dir poco consolidato, essendo successivamente confermato da Cass. 07/11/2013, n. 25042 (che precisa come ad una sentenza irrevocabile nel procedimento penale si riconduca anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - c.d. patteggiamento - perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 c.c., un termine prescrizionale maggiore), ma soprattutto, per quanto con un obiter dictum, da Cass. Sez. U. 17/03/2017, n. 6959: la quale (al punto 5 della motivazione in diritto), riconosce in modo inequivocabile la correttezza della riconduzione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. alla nozione di
"sentenza irrevocabile" rilevante ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.
4. Se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 c.c. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo.
5. Ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile.
6. In sostanza, ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi - quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato: e, poiché, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato, non può il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili al primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c..
7. La conclusione, avallata dal recentissimo dictum delle Sezioni Unite di questa Corte già ricordato sopra al punto 3, esclude con ogni evidenza l'esistenza non solo di un eventuale persistente contrasto (che, per la verità, a partire dal 2007 non pare riscontrabile in modo chiaro nella giurisprudenza delle sezioni semplici, sostanzialmente allineate su tale conclusione), ma anche la stessa opportunità di una ulteriore rimessione della questione alle medesime Sezioni Unite a pochi mesi di distanza dalla sua sostanziale qualificazione di infondatezza".
3.2 - Il granitico indirizzo giurisprudenziale sulla questione dibattuta - su cui si fonda la motivazione dell'impugnata sentenza - è stato ulteriormente confermato più di recente, in particolare da Cass. ord. n. 2594/2021, così massimata: "L'art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma
3, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto".
3.3 - Discende dunque da quanto precede che il mezzo in esame non offre elementi per indurre questa Corte a rimeditare la propria giurisprudenza, perché esso si fonda su argomenti che, esplicitamente o anche solo implicitamente, sono stati già affrontati dalla giurisprudenza di legittimità e risolti in senso sfavorevole alla tesi oggi propugnata dalle ricorrenti
Infatti, ciò che rileva, ai fini della individuazione del termine prescrizionale breve, ove il fatto illecito costituisca reato e nel caso sia "intervenuta sentenza irrevocabile di condanna", non è tanto l'ancoraggio ad una pronuncia costituente giudicato sul fatto- reato - come mostrano di intendere le ricorrenti, che conseguentemente ascrivono un tale effetto alla sola sentenza dibattimentale - ma che il procedimento penale a carico del danneggiante si sia definito con sentenza irrevocabile, quale può divenire, indubitabilmente, (anche) quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. (e quale è divenuta nella specie, com'e' pacifico). Ciò perché la ratio della disposizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, secondo periodo, derogativa della disposizione di cui al primo periodo (che ancora la prescrizione dell'azione civile a quella del reato, se più lunga), è quella di escludere l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo, non altro.
Come esattamente ritenuto dalla più volte citata Cass. n. 21937/2017, dunque, il danneggiato può fruire del termine prescrizionale più lungo, ai fini dell'esercizio dell'azione in sede civile, oltre che nel caso di condanna del danneggiante, nel caso in cui l'estinzione del reato sia stata pronunciata per prescrizione;
in nessun'altra ipotesi possono prodursi in suo favore effetti favorevoli, quale conseguenza della pendenza e, poi, della conclusione, del procedimento penale per il medesimo fatto illecito, fonte di responsabilità civile”.
Nella fattispecie il fatto illecito si è verificato in data 27 agosto 2013, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti dell'odierno convenuto è stata pronunciata in data 9 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 10.04.2017, e l'azione risarcitoria da parte dell'attore è stata proposta in data 02.01.2023, quindi oltre il termine prescritto dall'art. 2947 comma 3 c.c. per l'esercizio del diritto.
Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato dedotto né documentato da parte attrice, sicchè, facendo applicazione dei principi sopra esposti, la domanda va rigettata per prescrizione del diritto.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in favore della parte convenuta e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 247/2022, secondo il valore della causa, parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia con la riduzione di cui al comma 4 dell'art. 4 del citato D.M. per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, che si liquidano in € 1778,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Tivoli, in data 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Maria Bova