Ordinanza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 5285/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente
dott.ssa Chiara Campagner Giudice
Giudice relatore dott. Fabio Doro
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 5285/2021 R.G. promossa da:
NE MI (c.f. BLGMCL63D64D6120), rappresentata e difesa dall'avv.
LIMITONE ROBERTO, dall'avv. COMISSO LUCIA e dall'avv. FRIGO SILVIA,
attrice,
contro
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (c.f. 00204010243), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO,
convenuta,
in punto: nullità di finanziamento correlato ad acquisto azioni.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
"richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese formulate nei precedenti atti difensivi e nei verbali d'udienza così precisa le conclusioni:
a) in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento (nn. 70/050042120 del 2013 e 70/05076656 del 2014) e dei collegati contratti di compravendita di azioni e obbligazioni Banca Popolare di CE S.p.A.
(queste ultime convertite nel 2015 i azioni BPV), intercorsi tra l'attrice e Banca Popolare di CE S.p.A. nel 2013 (e 2014 quanto al contratto di mutuo chirografario n.
pagina 1 di 12
00448-057-0000450 e sul collegato conto deposito titoli n. 448-000198313-000, intestati all'attrice, dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli stessi ai sensi dell'art. 1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che la Sig.ra OG
CA nulla deve a Banca Popolare di CE S.p.A. in L.C.A. in ragione di detti rapporti, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Banca Popolare di CE S.p.A. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF.
e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita di azioni e obbligazioni Banca Popolare di CE S.p.A.
(queste ultime convertite nel 2015 i azioni BPV), intercorsi tra l'attrice e Banca Popolare di CE S.p.A. nel 2013 e dei correlati contratti di finanziamento dedotti nel presente giudizio (nn. 70/050042120 del 2013 e 70/05076656 del 2014), questi intercorsi tra l'attrice e Banca Popolare di CE S.p.A. nel 2013 (e 2014 quanto al contratto di mutuo chirografario n. 70/05076656), meglio descritti nel presente atto e tutti a valere sul conto corrente n. 00448-057-0000450 e sul collegato conto deposito titoli n. 448-000198313-000, intestati all'attrice e accertato che i fondi finanziati sono stati istantaneamente appresi da
Banca Popolare di CE S.p.A. e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che la Sig.ra OG CA nulla deve a Banca Popolare di
CE S.p.A. in LCA in ragione di detti rapporti, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, risolversi e/o dichiararsi nulli, anche ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., i dedotti contratti di compravendita di azioni e obbligazioni Banca Popolare di CE
S.p.A. (queste ultime convertite nel 2015 i azioni BPV), intercorsi tra l'attrice e Banca
Popolare di CE S.p.A. nel 2013 e i correlati contratti di finanziamento dedotti nel presente giudizio (nn. 70/050042120 del 2013 e 70/05076656 del 2014), questi intercorsi tra l'attrice e Banca Popolare di CE S.p.A. nel 2013 (e 2014 quanto al contratto di mutuo chirografario n. 70/05076656),
meglio descritti nel presente atto e tutti a valere sul conto corrente n. 00448-057-0000450
e sul collegato conto deposito titoli n. 448-000198313-000, intestati all'attrice, anche pagina 2 di 12 dichiarandosi per l'effetto che la Sig.ra OG CA nulla deve a Banca Popolare di
CE S.p.A. e in LCA in ragione di detti rapporti, con ogni conseguente statuizione;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
e) In via istruttoria.
Si insiste affincé il Gudice disponga l'esibizione a carico della convenuta di: estratti conto del II trimestre 2013 e del IV trimestre 2013 realtivi al c/c
0048/057/0000450 intestato alla sig.ra OG CA;
estratti periodici 01.07.2013/30.06.2013, 01.01.2014/30.06.2014, 01.07.2014/31.12.2014,
01.01.2015/30.06.201, 01.07.2016/31.12.2016, 01.01.2016/30.06.2016,
01.01.2017/30.07.2017 del dossier titoli n. 448-000198313 intestato alla sig.ra OG
CA.
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria attorea ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. sub da 1 a 6, da 22 a 26, 31, 32, e 33 con i testi indicati nella stessa memoria".
Conclusioni della convenuta:
"In via preliminare in rito:
1) Si chiede che il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale fallimentare di CE ovvero di Firenze o CE (sez. ordinaria);
In subordine, in rito:
2) Dichiarare l'improcedibilità dell'azione per i motivi indicati in atti;
3) In subordine, dichiarare il difetto d'interesse ad agire dell'attrice;
Nel merito:
4) Respingere tutte le domande attoree perché infondate sia in fatto (come dimostrato in atti) sia in diritto (per i motivi indicati in comparsa e nelle memorie: rinuncia tacita all'azione; dell'eccezione di simulazione;
infondatezza interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 2358 cc;
inapplicabilità dell'art. 2358 alle banche popolari;
infondatezza della tesi della nullità per immeritevolezza dell'operazione; inammissibilità e infondatezza della domanda di risoluzione);
5) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente orientato l'art. 2358 cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
pagina 3 di 12 6) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 77/91/CEE, come integrata dalla Direttiva
2006/68/CE;
7) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria si reitera quanto esposto nelle memorie istruttorie: in merito all'ordine di esibizione la richiesta è inammissibile in quanto l'attrice non ha preventivamente richiesto tali documenti ex art. 119 TUB (Cass. 24641/2021; Trib. Roma, 27/09/2018).
La richiesta è dunque esplorativa. Si ricorda che, a norma dell'art. 210 cpc, l'esibizione di un documento può essere ordinata solo qualora non si possa acquisire aliunde la prova del fatto".
MOTIVI
La sig.ra OG CA ha convenuto in giudizio la società Banca Popolare di CE
s.p.a. in liquidazione (di seguito: BPVI), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
A fondamento delle sue domande ha dedotto che:
- ella fin dal 1999 era cliente della convenuta, e, nello specifico, era titolare dal conto corrente n. 00448-057-0000450 e del collegato conto deposito titoli n. 448-00198313-
000 presso la Filiale di Firenze;
ella era una collaboratrice scolastica, non aveva conoscenza approfondita del mercato finanziario, non era un'investitrice con profilo di rischio elevato e non si era mai spinta ad investire importi consistenti e soprattutto in azioni;
prima del 2013, ella era titolare di n. 203 azioni di BPVI, acquistate su sollecitazione della convenuta, ma facendo uso di finanza propria, e aveva investito la sua liquidità per lo più in polizze, fondi di investimento e obbligazioni;
a giugno 2013 ella veniva contattata dal sig. TO RE, direttore della filiale, il quale le chiedeva di prestare sostegno ad un programma di espansione di BPVI, acquistando un consistente pacchetto azionario della convenuta, con l'assicurazione che la provvista necessaria all'acquisto – circa € 200.000,00, di cui non aveva la disponibilità
-
- sarebbe stata fornita dalla stessa BPVI;
il direttore della filiale la rassicurava, dunque, sul fatto che ella non avrebbe sostenuto pagina 4 di 12 alcun esborso, che non vi era ragione di temere di alcuna variazione del corso dei titoli in ragione del consolidato trend al rialzo degli stessi e che la convenuta avrebbe riacquistato il pacchetto azionario al medesimo prezzo al massimo entro due anni, estinguendo per compensazione il finanziamento;
il TO, inoltre, le rappresentava che BPVI avrebbe riconosciuto non ben specificati
-
interessi;
ella manifestava al direttore le sue perplessità, che venivano superate a fronte del fatto che metà dell'investimento sarebbe stato in azioni e metà in obbligazioni e che la convenuta avrebbe rilasciato un impegno scritto al riacquisto del pacchetto azionario entro una certa data da concordare, nell'ottica di rendere neutra l'operazione; in data 31.7.2013, allora, ella sottoscriveva la scheda di adesione all'aumento di capitale di BPVI un preordine all'acquisto di n. 1610 azioni della convenuta al prezzo unitario di
€ 62,50 ciascuna e complessivo di € 100.625,00 e un altro preordine all'acquisto di obbligazioni convertibili per un controvalore sempre di € 100.625,00, per un esborso complessivo pari ad € 201.250,00;
in data 26.8.2013 BPVI comunicava l'assegnazione dei predetti titoli azionari e obbligazionari, con messa a disposizione nel conto deposito titoli e addebito del corrispettivo nel conto corrente;
in data 2.9.2013, poi, ella sottoscriveva il contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine n. 7005042120, con scadenza in data 1.9.2014, per un importo di €
200.000,00;
la convenuta erogava l'importo di € 200.000,00 nel conto corrente con valuta 2.9.2013 e
-
in pari data addebitava il corrispettivo dell'acquisto dei titoli, poi messi a disposizione nel conto deposito titoli;
successivamente ella sollecitava più volte il TO al rilascio della dichiarazione di impegno al riacquisto dei titoli, ma senza successo;
alla scadenza del finanziamento il direttore della filiale le rappresentava che la
Direzione dell'istituto di credito non poteva impegnarsi al riacquisto dei titoli e quale unica alternativa prospettava la proroga del mutuo per evitare situazioni di morosità; ella, allora, si vedeva costretta ad accettare quest'ultima soluzione e in data 1.9.2014 stipulava un nuovo contratto di finanziamento (n. 70/05076656) per l'importo di €
pagina 5 di 12 200.000,00 con scadenza per il giorno 20.8.2015; verso la fine di maggio 2015 scopriva che BPVI aveva provveduto in via del tutto unilaterale, senza alcun preavviso, a convertire le obbligazioni in azioni;
scaduto il finanziamento, la convenuta le intimava il rientro e successivamente la segnalava presso la Centrale dei Rischi con una posizione in sofferenza;
ella, dunque, si era ritrovata titolare di n. 3905 azioni il cui valore si era azzerato e debitrice delle somme oggetto del contratto di finanziamento, oltre che dei relativi oneri e interessi;
- l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e il finanziamento sarebbero funzionalmente collegati e nulli per simulazione, stante la radicale inesistenza ab origine di qualsivoglia volontà negoziale nel senso dell'efficace compimento dell'operazione di acquisto dei titoli;
la simulazione era desumibile: a) dall'esposto presentato alla Procura della Repubblica
-
dalla stessa BPVI contro i precedenti amministratori, in cui si dava atto dell'esistenza del fenomeno dei “finanziamenti baciati" e di “storni e altri rimborsi non giustificati su conti della clientela"; b) dal fatto che il finanziamento era stato erogato in assenza di garanzie;
c) dal puntuale e sistematico impiego di tutti i fondi concessi a credito dalla convenuta per l'acquisto di titoli da essa stessa emessi;
- l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e il finanziamento sarebbero funzionalmente collegati e nulli per violazione dell'art. 2358 c.c. e/o dell'art. 1322 c.c.; in via subordinata, i contratti dovrebbero essere risolti per la violazione da parte di BPVI
-
della normativa primaria e secondaria di settore prevista dal D. Lgs. n. 58/1998 e dai
Regolamenti CONSOB, che impongono agli intermediari finanziari rigorose norme di comportamento a tutela degli investitori;
- ella, dunque, nulla doveva alla convenuta.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente:
l'incompetenza di questo Tribunale, in ragione del fatto che l'azione proposta dall'attrice non riguarderebbe il rapporto societario o i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali o dal loro trasferimento, con conseguente competenza del
Tribunale di CE (quale Tribunale fallimentare ex art. 83, comma 3, T.U.B. o, in subordine, quale Tribunale del luogo della sede di BPVI o dove l'obbligazione deve pagina 6 di 12 essere eseguita) o del Tribunale di Firenze (quale Tribunale del luogo in cui l'obbligazione è sorta o della residenza della OG);
l'improcedibilità delle domande, in considerazione del fatto che il finanziamento del
2.9.2013 era già stato rimborsato con la concessione in data 1.9.2014 di altro finanziamento, che non costituiva una proroga del precedente, ma un nuovo contratto;
- l'improcedibilità delle azioni di accertamento negativo ai sensi dell'art. 83 T.U.B.; il difetto di interesse ad agire, in considerazione del fatto che essa non aveva mai
-
minacciato, nemmeno in via stragiudiziale, di voler recuperare il credito oggetto del finanziamento del 2013, perché questo era già stato integralmente rimborsato.
La convenuta ha, altresì, contestato la fondatezza nel merito delle pretese attoree deducendo che:
l'attrice avrebbe violato il divieto di venire contra factum proprium, avendo agito a distanza di otto anni, con conseguente rinuncia tacita ad ogni contestazione;
a differenza di quanto opinato dalla OG, i negozi oggetto di causa erano stati realmente voluti dalle parti;
non vi sarebbe prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, che non potrebbe nemmeno essere dimostrato per testimoni o per presunzioni;
non sussisterebbe alcun collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni e delle
-
obbligazioni convertibili e l'erogazione del finanziamento, posto che: a) nei contratti si legge che l'attrice aveva chiesto i finanziamenti per esigenze familiari e/o personali;
b) il finanziamento del 2.9.2013 era stato stipulato successivamente all'acquisto dei titoli
BPVI; c) non si comprende quale sarebbe stata la causa dell'operazione, non potendo sostenersi che essa volesse far lievitare fittiziamente il proprio capitale sociale, poiché tale presunto intento non era comune a entrambi i contraenti, presupposto indefettibile per la configurabilità del collegamento negoziale;
il suo personale non aveva né mai richiesto alla OG di prestare sostegno ad un
-
programma di espansione della banca, né aveva mai rassicurato l'attrice che la provvista necessaria per l'acquisto sarebbe stata messa a disposizione da BPVI e che questa avrebbe riacquistato le proprie azioni, anche previa formalizzazione per iscritto di un impegno in tal senso;
l'art. 2358 c.c. non potrebbe trovare applicazione alle banche, alla luce di quanto pagina 7 di 12 previsto dall'art. 23 della Direttiva 77/91/CEE come modificato dalla Direttiva
-2006/68/CE e dall'art. 25 della Direttiva 2012/30/UE, che prevendono l'inapplicabilità del divieto di assistenza finanziaria agli atti negoziali effettuati nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari;
l'art. 2358 c.c., che nulla dispone in merito all'inapplicabilità del divieto di assistenza
-
finanziaria agli atti effettuati dalle banche, dovrebbe essere interpretato in conformità alla disciplina comunitaria sopra richiamata o disapplicato o, in subordine, dovrebbe essere oggetto di questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost.; in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non determinerebbe la nullità dei negozi, posto che non sempre la violazione di una norma imperativa avrebbe tali conseguenze;
l'art. 2358 c.c. non sarebbe applicabile alle banche popolari ai sensi dell'art. 150-bis
T.U.B. e dell'art. 2525 c.c.;
l'art. 2358 c.c. non si applicherebbe all'acquisto di obbligazioni, ancorché convertibili;
non sussisterebbe alcuna nullità ex art. 1322 c.c., posto che tale norma applicherebbe
-
solo ai contratti atipici mentre nella fattispecie in esame si sarebbe al cospetto di contratti tipici non funzionalmente collegati tra loro;
non vi sarebbe stata alcuna violazione degli obblighi informativi;
Ha insistito, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
La causa è stata istruita con prova per testi e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.3.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra.
Così chiariti l'oggetto del giudizio e gli argomenti delle parti, deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che la questione riguarda la necessità di verificare se le domande attoree, così come prospettate, introducano una controversia avente natura societaria, con conseguente competenza distrettuale del Tribunale delle
Imprese adito, visto che la sede di BPVI è ubicata a CE.
In termini generali si osserva che l'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003, come modificato dal d.l.
n. 1/2012, attribuisce alla competenza distrettuale delle Sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari, con relativa elencazione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od pagina 8 di 12 ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio" (cfr. Cass. n.
8738/2017, n. 21363/2020 e n. 22149/2020).
Così, secondo la giurisprudenza di legittimità, la lettura della citata norma deve rispettarne lettera e ratio, concorrenti nell'indicarne la corretta interpretazione e che si concretano “da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali;
e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (...) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci" (cfr. Cass. n. 22340/2020).
Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato.
Chiarisce, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che “la partecipazione azionaria si presti,
a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori - investitori rispetto alla maggioranza che la governa" (cfr. sempre Cass. n. 22340/2020), con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al Tribunale delle Imprese.
Nel caso di specie, di converso, non è introdotta controversia che abbia come precipuo oggetto, individuato in ragione del petitum e della causa petendi, un rapporto di natura societaria tra socio e società, benché si invochi, tra l'altro, la violazione dell'art. 2358 c.c.,
posto che la domanda attorea riguarda la validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati all'acquisto azionario, ove cioè l'acquisto dei titoli e la relativa pagina 9 di 12 titolarità non rilevano quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell'impresa, così come non rilevano come espressione di un ruolo anche semplicemente finanziario del socio, nel senso già indicato, non essendo queste le materie del contendere.
In effetti, la disciplina del divieto dell'assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. è richiamata dall'attrice semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l'applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario: la
OG, infatti, invoca la tutela dei diritti del soggetto che ha ricevuto finanziamenti di cui non dovrebbe rispondere, considerata la loro nullità.
In altri termini, l'oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria dell'attrice a BPVI ed i diritti inerenti alla stessa, ma unicamente la sussistenza o l'insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari.
Allo stesso modo, non può reputarsi appartenente alla competenza per materia del
Tribunale adito, la domanda di risoluzione per asserita violazione delle norme del T.U.F., poiché esula dalla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario nella quale l'attore lamenti il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi d'investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari (cfr. sempre Cass. n. 22340/2020).
Va poi segnalato che tale orientamento è stato seguito non solo da questa Sezione specializzata (cfr. ord. 24 marzo 2023 nel giudizio n. 9670/2020 R.G.; ord. 13 aprile 2023, nel giudizio n. 4636/2021; ord. 10 ottobre 2023 nel giudizio n. 2398/2022 R.G.; ord. 26 ottobre 2023 nel giudizio n. 8089/2021 R.G.; ord. 11 marzo 2024 nel giudizio n. 4861/2021
R.G.; ord. 23 luglio 2024 nel giudizio n. 8576/2022 R.G.; ord. 26 luglio 2024 nel giudizio n.
3853/2021 R.G.; ord. 3 ottobre 2024, nel giudizio n. 1223/2022 R.G.; ord. 25 ottobre 2024 nel giudizio n. 15692/2023 R.G.; ord. 11 dicembre 2024 nel giudizio n. 7036/2021 R.G.; ord. 30 maggio 2025 nel giudizio n. 3488/2021 R.G.) ma anche dalla Corte di Appello di
Venezia, che ha confermato l'insussistenza della competenza per materia del Tribunale
pagina 10 di 12 delle Imprese in fattispecie analoghe, affermando la competenza del Giudice non specializzato (cfr. Corte App. Venezia, sez. impresa, 6 marzo 2023, n. 505; 23 maggio 2023,
n. 1152).
Non potendosi affermare la competenza per materia e per territorio distrettuale del
Tribunale adito, la domanda doveva essere proposta innanzi:
a) al Tribunale di CE, quale foro generale della convenuta o luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento oggetto di causa;
b) al Tribunale di Firenze, quale luogo di conclusione dei contratti oggetto di causa o di residenza della OG, se e nella misura in cui sia ravvisabile in capo alla stessa la qualità di consumatore.
Va precisato, infine, che il Tribunale di CE non può ritenersi invece competente quale foro fallimentare ex art. 83, comma 3, T.U.B. poiché le questioni concernenti l'individuazione del giudice avanti il quale introdurre una pretesa creditoria nell'ambito di una procedura concorsuale, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito.
Ciò significa che laddove sia proposta nelle forme ordinarie una domanda diretta a far valere una pretesa creditoria nei confronti della procedura e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda in quanto non introdotta nelle forme dell'insinuazione al passivo (cfr. art. 86 T.U.B.), tale pronuncia non è una statuizione sulla competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (cfr., ex multis, Cass. n.
21699/2013 e n. 15383/2014).
La questione, dunque, non riguarda la competenza, ma il discrimine tra domande proponibili avanti il giudice ordinario e domande riservate al Tribunale della l.c.a. (così
Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 11 dicembre 2024 nel giudizio n. 7036/2021 R.G. e ord.
30 maggio 2025 nel giudizio n. 3488/2021 R.G.) e, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. ben possono essere coltivate in sede ordinaria (cfr., ex multis, Trib. Venezia, sez. impresa, 2 febbraio 2023, n. 241 e 11 dicembre 2024, n. 4554; vedi anche Corte App. Venezia, sez. impresa, 29 marzo 2024, n.
649, secondo cui “non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare le domande volte alla declaratoria di nullità di un contratto”).
pagina 11 di 12 Ne consegue che l'eccezione di incompetenza deve ritenersi fondata e va assegnato alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa innanzi ad uno dei Tribunali sopra indicati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione del fatto che all'epoca dell'introduzione del giudizio la giurisprudenza di questo Tribunale era diversa e non si era ancora assestata nel senso dell'incompetenza della Sezione specializzata in materia d'impresa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 5285/2021 R.G. promossa da NE
MI contro la BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA:
1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulle domande proposte dall'attrice, essendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di CE o il Tribunale di Firenze;
2) assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 4 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Innocenza Vono
pagina 12 di 12