Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento "de libertate" (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2008, n. 46795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46795 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1297
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30907/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM SA, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Genova, sezione del Riesame, in data 1/9/08;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. CIAMPOLI Luigi il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Sanremo ha dichiarato, in data 27/8/08, non luogo a provvedere nei confronti della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia m carcere, proposta da AM SA, essendo intervenuto nelle more il passaggio in giudicato della sentenza del 17/9/07, che aveva inflitto all'imputato la pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre la multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. A seguito di appello avanzato dalla difesa dell'AM, il Tribunale di Genova, sezione del riesame, con ordinanza del 1/9/08, ha dichiarato inammissibile il gravame per carenza di interesse. Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, coni seguenti motivi:
- violazione degli artt. 568, 300, 656 e 657 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. C); mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e), rilevando l'errore nella ritenuta insussistenza di interesse da parte dell'istante - omessa valutazione in ordine al secondo motivo di gravame - art. 606 c.p.p., lett. e); omessa valutazione delle condizioni di salute del prevenuto e, comunque, dell'affievolimento delle esigenze cautelari del medesimo;
violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 2; violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, - art.606 c.p.p., lett. c); e/o mancata assunzione di una prova decisiva,
art. 606 c.p.p., lett. d). RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. La ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello, ex art.310 c.p.p., proposto nell'interesse dell'AM, in quanto non avrebbe potuto determinare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente, trovandosi il prevenuto non in stato di custodia cautelare, ma in regime di espiazione della pena.
Il decidente ha evidenziato, a sostegno del discorso giustificativo sviluppato, che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Cass.23/8/94, n. 2383). Si osserva che il provvedimento impugnato si appalesa esente da vizi, in quanto che nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, come nella specie, l'eventuale fondatezza della tesi sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo - che ha il suo fondamento nel giudicato - consistente nell'ordine di esecuzione: il principio della necessaria attualità dell'interesse ad impugnare trova applicazione in ambito cautelare, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso avverso un provvedimento de libertate, emesso dal giudice di appello, in quanto, nelle more del gravame, è divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva, inflitta in secondo grado (Cass. S.U. 9/10/96, Vitale). La rilevata inammissibilità del primo motivo, rende assorbito l'esame dell'ulteriore censura proposta in gravame. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l'AM abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008