Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Per il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, i contratti delle Pubbliche Amministrazioni - compresi quelli di affitto di fondi rustici - devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. In contrario non può addursi la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982 relativa ai contratti ultranovennali di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale o non trascritti (con modifica della precedente disciplina costituita dagli artt. 1350, 2643, n. 8 cod. civ.) non essendo riferibile il precetto di cui al cit. art. 41 alle concessioni in godimento di fondi rustici da parte di pubbliche amministrazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 63, presso l'avv. Giuseppe Fiorino, difesa dagli avvocati Giuseppe Perica e Carlo Campeti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 658/98 del 6 marzo - 19 giugno 1998 (R.G. 3748/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7 febbraio 1995 TI AR, premesso che nell'anno 1962 l'ENPAS le aveva concesso in affitto un fondo agricolo in Frascati, località Torrione, che nel corso del rapporto essa conduttrice aveva apportato al fondo, con il consenso del concedente, addizioni e miglioramenti, che all'ENPAS era succeduto nella posizione di concedente - il Ministero del Tesoro, chiedeva che il tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con detto Ministero, dichiarasse che il rapporto inter partes doveva qualificarsi come colonia con clausola migliorataria o come affitto di fondo rustico a coltivatore diretto.
Chiedeva, altresì, la TI che fosse determinato l'equo canone e, accertati l'esistenza e il valore dei miglioramenti, la condanna del Ministero convenuto al pagamento della relativa indennità. Costituitosi in giudizio il Ministero chiedeva il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto. Svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale interveniva volontariamente in giudizio la s.r.l. PIMM assumendo di essere aggiudicataria del terreno oggetto di controversia, l'adita sezione agraria con sentenza 23 marzo - 7 luglio 1997, dichiarato inammissibile l'intervento in causa della PIMM s.r.l., rigettava le domande attrici, atteso che doveva escludersi l'esistenza, tra le parti, di un valido negozio, facendo difetto la forma scritta, necessaria ad substantiam, nei contratti con la Pubblica Amministrazione.
Gravata tale pronunzia dalla TI, la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza non definitiva 6 marzo - 19 giugno 1998 dichiarava la nullità del rapporto agrario inter partes, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per accertare gli eventuali miglioramenti apportati al fondo.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso TI AR, affidato a due motivi.
Resiste, con controricorso, il ministero del Tesoro. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato inesistente, tra le parti, un contratto di affitto agrario, relativamente al fondo oggetto di controversia, per mancanza della forma scritta, richiesta nella specie in considerazione della qualità di ente pubblico non economico dell'ente concedente (ENPAS, cui è succeduto il Ministero del Tesoro).
2. Con il primo motivo la ricorrente censura tale statuizione denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 16, legge 12 giugno 1962 n. 567; degli articoli 22 e 27 legge 11 febbraio 1971 n.11; degli articoli 41 e 51 e 53 legge 3 maggio 1982 n. 203, nonché
della normativa agraria precedente".
Osserva, in particolare, la ricorrente:
- tutta la normativa in materia di rapporti agrari dell'immediato dopoguerra ha riconosciuto la validità dei contratti anche se "verbali";
- le legge 12 giugno 1962 n. 567, che ha dettato norme in materia di affitto di fondi rustici, con l'art. 16 ha esteso la relativa normativa a tutti i rapporti in corso, e quindi, anche a quelli verbali regolati o prorogati dalla precedente normativa;
- l'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ha espressamente previsto che la normativa sull'affitto, dettato dalla legge n. 567 del 1962 e dalla legge stessa "si applicano anche ai terreni che comunque vengono concessi per l'utilizzazione agricola o silvo pastorale, dallo Stato, dalle province, dai comuni o da altri enti":
ne deriva che la qualifica di soggetto pubblico del locatore non esclude l'applicabilità di tutta la normativa sui contratti agrari e quindi anche di quella relativa alla libertà di forme (come si evince, altresì, dal richiamo effettuato dall'art. 27 della legge n. 11 del 1971 della normativa relativa alla concessione di terre incolte di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279);
- l'art. 41, l. 3 maggio 1982 n. 203, derogando alla disciplina generale, statuisce la validità dei contratti verbali di affitto agrari, anche se ultranovennali, compresi quelli in corso;
- l'art. 53 della legge della legge n. 203 del 1982, fornendo la interpretazione autentica dell'art. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756, e del primo comma dell'art. 9 della legge 9 agosto 1973, n. 508,
ha statuito che "la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive delle leggi medesime": è evidente, che il continuo richiamo al contratto verbale o scritto altro non pu6 significare che l'introduzione di una deroga al requisito formale anche per i casi in cui la forma scritta fosse richiesta in funzione della qualifica di ente pubblico del locatore, perché, diversamente opinando, quel richiamo apparirebbe inutile, dato che per il contratto di affitto tra privati non è richiesta la forma scritta.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3.1. Giusta la regola generale contenuta negli articoli 16 e 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 (dai quali prescindono totalmente le argomentazioni svolte dalla ricorrente), i contratti delle pubbliche amministrazioni devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale (cfr., Cass. 15 giugno 1999 n. 5922, nonché Cass. 14 marzo 1998 n. 2772). La volontà di obbligarsi da parte della p.a., in particolare, non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scritto ad substantiam a firma del soggetto avente la rappresentanza esterna dell'ente, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale dell'atto, onde consentire, tra l'altro, l'esercizio dei necessari controlli previsti ex lege (Cass. 11 settembre 1999 n. 9682). Quanto precede è talmente incontroverso che si ritiene, pacificamente, che nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti e obblighi per la p.a. ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali (Cass. 24 gennaio 1998 n. 696). Sempre nella stessa ottica è assolutamente pacifico che per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna di volontà negoziale, per cui un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, dal quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo (Cass. 24 giugno 1997 n. 5642, nonché Cass. 18 novembre 1994, n. 9762). Certo quanto precede, pacifico, altresì, da un lato, che la normativa sopra ricordata prevale sulla diversa disciplina dei rapporti tra privati (cfr., ad esempio, sulla necessità della forma scritta per il conferimento di incarichi professionali, per i quali, altrimenti è prevista la forma libera, Cass. 15 settembre 1992 n. 5922, nonché sulla necessità della forma scritta sia per la conclusione di contratti di locazione Cass., sez. un., 30 marzo 1994 n. 3132), è palese la irrilevanza, al fine del decidere, del diverso regime previsto dalle leggi dell'immediato dopoguerra nonché dalla l. 12 giugno 1962, n. 567, in tema di proroga di contratti verbali di affitto.
3.2. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 15 preleggi, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Pacifico quanto precede è evidente che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine di ritenere - come pretende l'attuale ricorrente - abrogate le ricordate disposizioni sulla forma dei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione (artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), almeno relativamente ai contratti di affitto di fondi rustici, le numerose disposizioni richiamate nel motivo.
Escluso che nella specie vi sia stata una abrogazione espressa, ancorché limitatamente ai contratti di affitto agrario, dei più volte richiamati articoli 16 e 17 del r.d. n. 2550 del 1923, si osserva, come sopra anticipato, che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione tacita di una norma di legge per incompatibilità con nuove disposizioni si verifica solo o quando tra le enunciazioni corrispondenti delle due norme, la precedente e la successiva, vi sia una contraddizione logica tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. 7 aprile 1999 n. 146), o quando, indipendentemente dall'incompatibilità, regolando la nuova legge l'intera materia di quella anteriore, l'abrogazione opera per volontà novativa del legislatore (C. conti, sez. contr., 18 luglio 1997 n. 114), atteso che l'incompatibilità di una nuova legge rispetto alla precedente, determina l'abrogazione implicita di quest'ultima in parte qua (Cons. Stato, comm. spec. , 19 gennaio 1998 n. 390). L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra (Cass. 1^ agosto 1998 n. 7840; Cass. 18 febbraio 1995 n. 1760). Non controverso quanto precede è palese che nella specie non vi è alcuna "incompatibilità" tra le disposizioni in esame, atteso che mentre le une (cioè le disposizioni sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione) si applicano nell'ipotesi che una delle parti del rapporto agrario sia un ente pubblico, le altre (le norme sulla proroga dei contratti) si riferiscono a contratti tra privati. Nè, ancora, può invocarsi che per effetto delle norme specifiche sulla proroga dei contratti agrari e sulla loro forma sia stata regolata ex novo l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, con conseguente, implicita, abrogazione delle diverse disposizioni contenute nel testo di legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato.
È sufficiente, al riguardo, considerare non solo la "specialità" della normativa di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (ed è noto che l'abrogazione tacita di una legge speciale può avvenire solo ad opera di una nuova legge speciale che abbia lo stesso oggetto, oppure un oggetto più ampio nel quale venga compreso quello della precedente legge speciale, C. conti, sez. contr., 18 luglio 1997 n. 114, nonché Cons. Stato, a. gen., 10 giugno 1999 n. 8), ma anche la circostanza, assorbente, che i testi normativi invocati dalla ricorrente, almeno sino alla l. 3 maggio 1982 n. 203 e all'art. 41 di questa, in alcun modo contraddicevano, o regolavano ex novo, la materia dei contratti agrari come disciplinata - nei rapporti tra privati - dal codice civile, che non prevedeva, neppure nella sua formulazione originaria, che tali contratti dovessero essere fatti (ove non eccedenti una certa durata) per iscritto.
Da un lato, infatti, in nessuna di esse vi è menzione di una abrogazione, espressa, delle richiamate disposizione, dall'altro, contemporaneamente, non esiste alcuna "incompatibilità" tra le norme di cui agli artt. 16 e 17 sopra ricordate e le leggi sulla proroga dei contratti agrari.
3.3. Elementi a suffragio dell'assunto di parte ricorrente non possono neppure trarsi dall'art. 22, comma 1, l. il febbraio 1971, n. 11, secondo cui, in particolare, "le norme della l. 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo- pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata".
La circostanza, infatti, che siano applicabili, ai contratti de quibus (stipulati dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti) le norme della legge n. 567 del 1962, non importa - affatto - come deduce parte ricorrente, che per effetto della disposizione in esame siano validi anche eventuali contratti verbali conclusi da enti pubblici (in deroga alle regole sopra esaminate).
Ciò almeno sotto tre, concorrenti, profili.
3.3.1. In primo luogo è pacifico che il richiamo in questione deve intendersi effettuato nei limiti di compatibilità delle norme di cui alla l. 12 giugno 1962, n. 567 con il peculiare regime giuridico cui sono soggetti i beni di proprietà degli enti pubblici (cfr., al riguardo, ad esempio, nel senso che l'art. 22, legge n. 11 del 1971 non comporta una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come quelli di uso civico, Cass. 5 maggio 1993 n. 5187, nonché, tra le altre, nel senso che alle concessioni di terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono inapplicabili, ancorché le concessioni siano espressamente finalizzate ad usi agricoli, le norme circa la durata e la proroga dei contratti agrari, Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 1996 n. 577; e Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 96).
3.3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non esiste alcuna incompatibilità logica, tra i principi che sinora si sono esposti sulla forma dei contratti di affitto agrario stipulati dalla Pubblica Amministrazione, e la formulazione dell'art.22 citato. La circostanza, anzi, che la norma espressamente preveda l'obbligo di adottare, per la concessione o l'affitto di terreni "la licitazione privata o la trattativa privata", contraddice l'assunto di parte ricorrente, anziché confermarlo.
3.3.3. In terzo e ultimo luogo, infine, si osserva - in via assorbente - che la l. 12 giugno 1962 n. 567 non disciplina, in alcuna sua disposizione, la "forma" dei contratti agrari, per cui dalla semplice circostanza che la stessa sia applicabile ai contratti agrari posti in essere da enti pubblici non può affatto desumersi, come pretende la ricorrente, la avvenuta abrogazione per effetto dell'art. 22, l. n.11 del 1971, degli artt. 16 e 17, r. d. n. 2440 del 1923. Irrilevante, altresì, al riguardo, si appalesa la circostanza che l'art. 16 della ricordata legge n. 567 del 1962 affermi che "le norme della presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 14, si applicano anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore".
È certo, infatti, che la stessa fa, chiaramente, riferimento ai contratti in corso de jure alla detta data e non - certamente - ai meri rapporti di fatto, perché (come nel caso di specie) sorti contra legem.
3.4. Irrilevante, al fine di superare le conclusioni di cui sopra è l'invocazione del dettato di cui all'art. 41, l. n. 203 del 1982, quanto alla forma "libera" dei contratti di affitto agrario. Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la norma di cui all'art. 41 della l. n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina - costituita dagli art. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 c.d. , secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità (Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651; Cass. 4 giugno 1997 n. 4966). Nessuna incompatibilità - peraltro - è dato invece di ravvisare tra l'art. 41 suddetto ed altre norme anteriori.
Ne segue, pertanto, che pur dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203, trovano ancora applicazione - anche con riguardo a contratti aventi ad oggetto l'affitto di fondi rustici - le regole poste dagli art. 2923 c.c. e 560 c.p.c. (Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651) nonché dall'art. 999 c.c.(Cass. 4 giugno 1997 n. 4966; Cass. 28 gennaio 1995 n. 1051; Cass. 14 febbraio 1994 n. 1455; Cass. 11 luglio 1992 n. 8449) e dell'art. 3, l. 22 luglio 1966, n. 606 (Cass. 18 maggio 1999 n. 4804; Cass, 27 ottobre 1992 n.
11689). È palese, in quest'ottica, che esattamente i giudici del merito hanno affermato la non riferibilità del precetto contenuto nell'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203 in caso di concessione in godimento di fondi rustici, da parte di pubbliche amministrazioni, cioè di enti pubblici non economici.
A prescindere dal pur pertinente rilievo che nella specie l'obbligo della forma scritta non derivava ne' dell'art. 1350 n. 5 ne' dall'art. 2643 n. 8 c.c. ma dall'art. 1350 n. 13 c.c. e dai principi generali dell'ordinamento, sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in alcun modo incisi, o derogati, dal ricordato art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203 (in particolare, artt. 16 e 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).
si osserva che presupposto perché operi la previsione da ultimo ricordata è che sia stato "concluso" tra le parti un "contratto" ultranovennale di affitto agrario, non valido per difetto di forma, o non opponibile ai terzi, per non essere stato trascritto. Senza ombra di dubbio nella specie non sussiste ne' una eventualità, nè l'altra.
Come noto i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta (In termini, ad esempio, Cass.12 maggio 1995 n. 5179, specie in motivazione). È palese, di conseguenza, che ove fa difetto - come nel caso concreto - sia una manifestazione della volontà dell'ente pubblico, proveniente dall'organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scritta ad substantiam, non si è in presenza ad un "contratto", ancorché invalidamente concluso, ma a un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta, sul piano giuridico, mancando - in radice - quell'"accordo" tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi.
Quanto precede, importa - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata e dalla quale prescinde totalmente parte ricorrente nell'esposizione del motivo in esame - che la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (Cass. 16 luglio 1998 n. 6966; Cass. 30 giugno 1998 n. 6406; Cass., sez. un., 28 novembre 1991 n. 12769). Se, pertanto, non si dubita che nei confronti della p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione - tipico contratto a forma libera - è palese che anche successivamente all'entrata in vigore, pur con effetti retroattivi, dell'art. 41 della l. 3 maggio 1982 n. 203 che ha (come si precisa in ricorso)
"deformalizzato" i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a "forma libera", la circostanza è irrilevante al fine di ritenere concluso, tra una pubblica amministrazione e un privato, un contratto di affitto agrario, in forza di un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni.
3.5. Nessun elemento, a sostegno degli assunti di parte attrice, infine, si ricav.9, dall'art. 53, comma 3, della l. 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui, in particolare, "l'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973 n. 508 devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni e a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime. Certo, infatti, che sia l'art. 14 della legge n. 756 del 1964, sia l'art. 2 della legge n. 508 del 1973, disciplinano, in genere, gli affitti di fondo rustico, senza alcun riferimento ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni, è palese che dal ricordato art. 53, comma 3, non possa dedursi l'avvenuta abrogazione, per incompatibilità, degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. Non sussiste, infatti, come si è osservato sopra, alcuna impossibilità logica, o giuridica, per la contemporanea applicazione delle due disposizioni, certo essendo che da un lato si è a fronte alla disciplina "generale" dei contratti di affitto agrario, dall'altro, a quella "speciale" dei contratti, di affitto agrario, posti in essere da pubbliche amministrazioni.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ancora, "violazione dell'art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 sotto altro profilo". Espone, in particolare, la ricorrente che detta disposizione ha innovato il precedente regime dei contratti agrari disponendo la applicazione della medesima legge a tutti i rapporti in corso con effetto retroattivo e, quindi, a tutti i rapporti in via di svolgimento in base alla loro persistenza di fatto e, pertanto, al di fuori di ogni vigenza de jure, e si osserva - altresì - che la sentenza 2 ottobre 1998 n. 9792 di questa Corte ha chiarito che il richiamato art. 53, comma 1, della legge n. 203 del 1982 si interpreta nel senso che l'espressione "comunque" rende applicabile la norma anche ai rapporti originati da titolo nullo ma protrattasi nel tempo per volontà delle parti.
5. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento. Deve, in particolare, al riguardo, ribadirsi che la disposizione dell'art. 53, comma 1, della l. n. 203 del 1982 - in virtù della quale detta legge si applica a tutti i rapporti comunque in corso all'entrata in vigore della stessa anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva - si interpreta nel senso che l'espressione avverbiale "comunque" rende applicabile la norma anche ai rapporti originati da titolo nullo, ma protrattisi nel tempo per volontà delle parti, con la sola eccezione delle occupazioni meramente abusive e prive di qualsiasi titolo (Cass. 2 ottobre 1998 n. 9792). Poiché nella specie non vi è stata mai alcuna idonea manifestazione della volontà della Amministrazione diretta a porre in essere, anche se invalidamente, un contratto di affitto agrario con l'attuale ricorrente, è evidente che si è a fronte a una occupazione del fondo oggetto di controversia di mero fatto e priva di qualsiasi titolo, estranea, pertanto, alla previsione di cui all'art. 53 della legge n. 203 del 1982.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 19.000 oltre agli onorari liquidati in lire 3.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001