Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9212
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, i contratti delle Pubbliche Amministrazioni - compresi quelli di affitto di fondi rustici - devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. In contrario non può addursi la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982 relativa ai contratti ultranovennali di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale o non trascritti (con modifica della precedente disciplina costituita dagli artt. 1350, 2643, n. 8 cod. civ.) non essendo riferibile il precetto di cui al cit. art. 41 alle concessioni in godimento di fondi rustici da parte di pubbliche amministrazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9212
    Data del deposito : 6 luglio 2001

    Testo completo