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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1209/2023, promossa
DA
(già , con sede legale in Mi- Parte_1 Parte_1 lano, Via Caldera, n. 21, P.I. in persona del l.r. p.t., rappresen- P.IVA_1 tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura stesa in calce all'atto di appello, dagli Avvocati Alessandro Barbaro (c.f. C.F._1
pec: fax n. 090/9435200) e
[...] Email_1
Luigi Tinuzzo (c.f. , pec: fax n. C.F._2 Email_2
090/9435200) ed elettivamente domiciliata in Viale dei Cadorna, n. 13 Firenze presso lo studio dell'Avv. Roberto Mantelli (c.f. , pec: C.F._3 [...]
. Email_3
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , rappresentato, difeso Controparte_1 C.F._4
e domiciliato, in forza della procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo rado, dall'Avv. Luca Montemaggi (C.F. ) CodiceFiscale_5 del foro di Grosseto, presso il quale elettivamente domicilia ai fini del giudizio.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.3647/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte di appello adi- ta Voglia: a) accogliere l'appello proposto revocando o annullando integralmen- te la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo op- posto;
b) disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oppo- sto;
c) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di €.26.459,93, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accerta- to in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo); d) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Fi- renze, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello inter- posto da , confermi in ogni sua parte l'impugnata SEN- Parte_1
TENZA n.3647/2023 del Tribunale di Firenze, resa nel giudizio n.12780/2021 rg e pubblicata il 30/XII/2022; con condanna dell'appellante alla refusione del- le spese e dei compensi del presente secondo grado di Giudizio da attribuirsi ex art.93 cod. proc. civ. al sottoscritto Procuratore antistatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
2 1. ricorreva in via monitoria al tribunale di Firenze Parte_1 per sentire ingiungere a e a il pagamento della CP_2 Controparte_1 somma di euro 26.459,93, oltre interessi e spese di lite.
A fondamento del ricorso deduceva che in data 18-12-2018 aveva con- cluso con il primo un prestito personale finalizzato all'acquisto di un bene dell'importo di euro 29.346,00 (prestito identificato dal n.19973051); che il se- condo si era coobbligato alla restituzione del finanziamento in solido con il pri- mo;
che le parti erano rimaste morose nel pagamento ed erano decadute dal beneficio del termine;
che il credito residuo ammontava ad euro 26.459,93, di cui euro 3.130,96 per rate scadute e non pagate ed euro 23.328,97 per capita- le residuo.
Il tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n.3431/2021, con il quale era ordinato il pagamento richiesto.
Proponeva opposizione eccependo in via pregiudiziale di Controparte_1 rito l'incompetenza del giudice adito in ragione del foro del consumatore e nel merito eccependo e deducendo: (a) la nullità della coobbligazione per difetto di causa sull'assunto, in sostanza, che nel nostro ordinamento “ non è sufficiente un mero accordo di “coobbligazione” affinché un soggetto – che non è né parte contrattuale, né garante della parte contrattuale – sia validamente vincolato nei confronti di un altro soggetto, ma è indispensabile che la volontà manife- stata si ricolleghi alla funzione economico-individuale di quello specifico nego- zio alla luce degli interessi che mira a realizzare”; (b) la natura di fideiussione della coobbligazione de qua e la conseguente decadenza dell'ingiungente ex art.1957 Cod. Civ.; (c) il difetto di prova del credito e la natura anatocistica e usuraria degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3647/2022 pubblicata il
28/12/2022, riqualificata la posizione del quale fideiussore e ritenuto CP_1 applicabile l'art.1957 c.c., ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3 L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, formulando due Parte_1 motivi di impugnazione che investono la sentenza di primo grado nei passaggi argomentativi posti a fondamento della riqualificazione dell'obbligazione assun- ta dal e della ritenuta applicabilità dell'art.1957 c.c., e ha riproposto le CP_1 questioni non esaminate.
Assume in sintesi l'appellante che il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e di quelle in tema di obbligazioni solidali: la corretta applicazione delle prime avrebbe evi- denziato che il non aveva inteso prestare fideiussione ma si era coob- CP_1 bligato alla restituzione del finanziamento, in questo modo realizzando (soltan- to) una funzione di garanzia atipica;
che lo schema contrattuale sottoscritto prevedeva, infatti, distintamente che il finanziamento potesse essere concesso in esito all'alternativa acquisizione: a) della firma di un coobbligato;
b) di una fideiussione;
che le parti avevano scelto la soluzione sub a) e ciò rispondeva allo schema dell'art.1292 c.c. (dal tenore letterale del contratto non poteva es- sere revocato in dubbio il fatto che il avesse preso parte all'accordo al CP_1 fine di impegnarsi in solido con il ), con conseguente inapplicabilità delle CP_2 norme in tema di fideiussione;
che, in ogni caso, non era intervenuta alcuna decadenza ex art. 1957 c.c. avendo essa agito tempestivamente per il recupe- ro del credito nei confronti tanto del debitore principale quanto del coobbligato.
Le difese dell'appellato.
3. L'appellato ha riproposto le questioni non esaminate dal giudice di primo grado, fatta eccezione per quella di rito in tema di incompetenza del giu- dice adito cui ha rinunciato espressamente.
Quanto ai motivi d'appello, ha evidenziato che l'assunto coltivato con il primo motivo, secondo cui quella del era una garanzia personale atipi- CP_1 ca, introduceva nel giudizio una domanda del tutto nuova e diversa, come tale inammissibile in appello;
che, nell'ipotesi in cui tale domanda fosse stata rite- nuta ammissibile, proponeva exceptio doli generalis (il si era reso ina- CP_2 dempiente fin da subito all'obbligo di restituzione del finanziamento) e, in ogni
4 caso, deduceva la vessatorietà di tale garanzia atipica ai sensi dell'art.36 Cod.
Cons.; che, in ogni caso, al contratto di garanzia atipico sarebbero state appli- cabile le norme in tema di fideiussione.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è passata in decisione in data 1-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta.
Motivi della decisione
5. L'appello è fondato e merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza impugnata.
6. Va osservato, anzitutto, che la società appellante non ha proposto con l'impugnazione alcuna domanda o eccezione nuova, ponendo soltanto un pro- blema di diversa qualificazione giuridica dei fatti rilevanti per la decisione, sic- ché nessun profilo di inammissibilità è predicabile.
7. Ciò premesso, il giudice di primo grado ha aderito a quella giurispru- denza di merito minoritaria, richiamata nell'atto di opposizione a decreto in- giuntivo, secondo cui il nostro ordinamento non conoscerebbe un tertium ge- nus tra obbligazione solidale e fideiussione, sicché, di conseguenza, l'atto di assunzione di obbligazioni contenuto in un contratto di finanziamento quale quello per cui è causa non sarebbe altro che una fideiussione.
In particolare, il tribunale ha così argomentato: “In sostanza in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del con- tratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni as- sunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte e, quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di figura tipica della fi- deiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Il tertium genus cui sembra alludere parte opposta non trova conferma alcuna nel detta-
5 to legislativo. Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finan- ziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante”.
Ora, tale assunto, contestato dall'appellante, è privo di fondamento sia in termini di teoria generale del contratto e delle obbligazioni, sia rispetto all'operazione in concreto concluso dalle parti in causa.
In ordine ai primi, va ricordato che, diversamente da quanto opinato dall'appellato e dal giudice di prima istanza, il nostro ordinamento conosce si- curamente un contratto di assunzione del debito altrui che è l'espromissione
(art.1272 c.c.).
Ma anche la delegazione cumulativa (1268 c.c.) e l'accollo cumulativo
(1273) portano ad un risultato del tutto identico in termini economici: il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. E ciò viene fatto sem- pre per mezzo dello schema dell'obbligazione solidale (diseguale).
Anche la promessa del fatto del terzo (1381 c.c.) consente di raggiunge- re lo stesso risultato economico sempre che si acceda alla impostazione dottri- nale secondo cui il fatto del terzo (oggetto di promessa) può essere anche l'adempimento di un'obbligazione dal terzo già assunta nei confronti di un sog- getto determinato.
In tutte queste ipotesi, con diversi strumenti giuridici utilizzabili, si rea- lizza in termini economici un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
Non va dimenticata, poi, la disciplina dell'obbligazione solidale diseguale
(1298 c.c.), cioè l'obbligazione assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debi- tori, nella quale, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati.
Anche in tal caso uno o più condebitori si presentano come obbligati principali rispetto a quelli senza interesse proprio ed è evidente che di fatto questi ultimi finiscono con il rivestire, rispetto ai condebitori principali e al cre- ditore, la posizione di garanti di un debito altrui.
6 Non a caso nella Relazione della Commissione reale al progetto prelimi- nare del Libro delle obbligazioni e dei contratti si legge che qui “è in giuoco
l'interesse di un solo debitore che forma la base dell'obbligazione, mentre gli altri non intervengono che come garanti (il carattere sottolineato è una ndg)”.
D'altro canto, l'art.1201 del codice civile del 1865 prevedeva espressa- mente che “se l'affare per cui fu contratto un debito, non riguarda che uno dei coobbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali re- lativamente ad esso non sono reputati che come suoi fideiussori”.
Nel passaggio dal codice civile del 1865 a quello attuale, con riferimento alle obbligazioni solidali diseguali (o a interesse esclusivo), è venuto meno il rinvio alla disciplina della fideiussione. E ciò nella acquisita consapevolezza che a fronte di un risultato che in termini economici può essere equivalente (come ricordato nella relazione della Commissione reale sopra ricordata), la sostanza del fenomeno è diversa, perché soltanto nella fideiussione vi è accessorietà e sussidiarietà.
In altre parole, netta è la differenza tra obbligazione solidale fideiussoria e obbligazione solidale nell'interesse esclusivo: in quest'ultimo caso, si ha una pluralità di vincoli autonomi e di pari grado, nel primo caso il vincolo del fi- deiussore ha carattere accessorio e sussidiario rispetto a quello dell'obbligato principale. Il che comporta come corollario logico giuridico necessario che la di- sciplina della fideiussione (e dell'obbligazione solidale fideiussoria) non può co- stituire l'archetipo di riferimento per i casi di obbligazioni solidali diseguali. Le norme da applicare andranno ricercate negli artt.1292 ss., ove carenti nella sedes materiae.
L'assunto coltivato nella sentenza di primo grado e censurato dall'appellante, secondo cui ”escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante” è pertanto infondato, sia perché, come si vedrà tra poco, il era parte del CP_1 contratto, sia perché ad un'equivalenza sul piano effettuale (nell'uno e nell'altro caso il risultato economico è sempre quello di garantire il debito al-
7 trui) corrispondono realtà giuridiche diverse, e quella propria della fideiussione non si attaglia al caso di specie.
Fatta questa premessa e passando all'esame del contratto in atti la Corte rileva quanto segue:
a) trattasi di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
b) a pag.4, il contratto contiene i dati del richiedente il prestito e che acquisterà l'autovettura e i dati del soggetto coobbligato, nonché il prospetto delle condizioni finanziarie;
c) la pag.5 si apre con questa dichiarazione: “I sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte di- chiarano di accettare interamente e di promettere di rispettare , nel loro insieme e singolarmente senza riserva alcuna, chiedono a Com- pass un finanziamento[ il carattere sottolineato è una n.d.r.], per un importo e alle condizioni indicate nel Prospetto delle condizioni finan- ziarie, finalizzato all'acquisto di quanto specificato alla voce “Descr.
. I sottoscritti delegano a versare l'importo da CP_3 Pt_1 liquidare direttamente al Convenzionato/fornitore indicato nel modulo raccolta dati. I sottoscritti, inoltre, dichiarano e confermano, dopo at- tenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono com- pleti e veritieri”.
Seguono poi quattro sottoscrizioni del richiedente/cliente e del coob- bligato, precedute da dichiarazioni, ad esempio, di approvazione spe- cifica di alcune delle condizioni generali di contratto (quali, fra l'altro, quelle relative alla tipologia di credito e alla conclusione del contrat- to;
alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
alle condi- zioni di utilizzo del credito;
alle garanzie;
ai pagamenti;
ai ritardi nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine), oppure relati- ve all'avvenuta consegna all'una e all'altra parte (cliente e coobbliga- to) delle Informazioni Europee di sul Credito ai Consumatori” e Pt_2 alla consegna di copia del contratto;
all'elezione di domicilio;
8 d) a pag. 6 e ss. sono contenute le condizioni generali di contratto, tra cui la clausola 2, rubricata, Garanzie, così formulata: “Compass con- cede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo:
a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di una idonea fideiussione;
c) In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo, al rilascio di ipoteca sul veicolo a favore di per un importo pari al totale dovuto al cliente”; Pt_1
e) a pag. 7 sono contenute varie definizioni dei termini contenuti nel contratto, tra cui la definizione di cliente (come il soggetto che in- staura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa in materia di antiriciclaggio…); di coobbligato (termine che indica il soggetto obbligato insieme con il cliente all'adempimento di un'obbligazione); di garanzia (come “valore presentato dal Cliente a
a fronte della concessione del prestito su cui si Pt_1 Pt_1 può rivalere in caso di insolvenza del Cliente. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come un veicolo) o personali (come per esempio la firma di un Coobbligato o la prestazione di una fideiussione))”.
Ora, l'esame del testo contrattuale e delle principali clausole rilevanti ai fini de quibus rende manifesto che il prestito era richiesto da entrambi i sotto- scrittori che delegavano a versare il finanziamento al venditore del Pt_1 bene (v. pag.5 del contratto); che tanto il che il sottoscrivevano CP_2 CP_1 una serie di dichiarazioni (v. pag.5 del contratto, testo riportato sopra in parte) corrispondenti alle dichiarazioni tipiche delle parti contraenti e che non sono ri- lasciate dal fideiussore, il quale semplicemente si limita a garantire il debito al- trui;
che nel testo contrattuale la definizione di “garanzia” ha un'immediata va- lenza economica e non tipo tecnico-giuridico (garanzia è il valore su cui il fi- nanziatore si può rivalere) e pertanto è tale anche il patrimonio del condebitore
(o coobbligato). In questo senso il termine garanzia è usato in maniera equiva- lente a come nella Relazione della commissione reale, sopra riportata, il termi- ne garanti era usato con riferimento a condebitori/coobbligati diseguali.
9 L'insieme di questi elementi rende evidente che le parti non intesero concludere un contratto di finanziamento e contestuale prestazione di fideius- sione da parte del Ma che il contratto di finanziamento fu concluso sia CP_1 dal che dal , con il secondo quale condebitore/coobbligato ad in- CP_1 CP_2 teresse esclusivo.
E, in effetti, ai fini dell'applicazione dell'art.1292 c.c. rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla me- desima prestazione (come accade nella fattispecie in esame), ben potendo, come sopra detto, l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni (v. artt.1298 e
1299 c.c.), salvo accedere a quella ricostruzione dottrinale risalente alla metà degli anni settanta del secolo scorso secondo cui nelle obbligazioni solidali di- seguali il creditore per agire nei confronti del condebitore(garante) deve pre- ventivamente richiedere il pagamento al condebitore nel cui interesse esclusivo l'obbligazione fu assunta (condizione che nel caso in esame sarebbe stata in ogni caso rispettata).
Peraltro, la circostanza che l'obbligazione sia assunta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori può rimanere non esplicitata ma può anche emergere dal testo contrattuale in maniera implicita o manifesta. Quest'ultima situazione si è verificata nel caso di specie. La lettura del testo contrattuale rende immediatamente manifesto che l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati e ciò è portato a conoscenza dello stesso creditore.
In sintesi, un contratto di finanziamento quale quello azionato nel pre- sente giudizio, con cui la società A finanzia B per l'acquisto di un'autovettura e l'obbligazione di restituzione del prestito è assunta, oltre che da B, anche da C
(ovvero, dal , ancorché il prestito sia stato concesso nell'esclusivo inte- CP_1 resse di B, rientra pianamente nel perimetro d'applicazione degli artt.1292 e
1298 c.c.
La conseguenza è che non sussiste alcuna nullità ex art.1418 c.c. di si- mile contratto e che non può essere applicata la disciplina della fideiussione e,
10 in particolare, l'art.1957 c.c. Inoltre, rispetto a simile esito, sono del tutto in- conferenti le eccezioni di dolo exceptio generalis e di vessatorietà “della garan- zia atipica” (trattasi invece di obbligazione solidale diseguale che assolve, nei fatti, anche ad una funzione di garanzia) “buttate lì” con la comparsa di rispo- sta in appello sull'assunto della novità delle questioni poste dall'appellante. No- vità invero insussistenti, come sopra argomentato. La vessatorietà prevista dalla norme di protezione del consumatore è poi propria di singole clausole e non di un intero negozio giuridico.
8. Ciò detto, respinte le eccezioni preliminari di merito proposte dal
[...]
la domanda di pagamento merita accoglimento, posto che le altre difese CP_4 del sono di natura defatigatoria, essendosi egli limitato a invocare il CP_1 principio dell'onere della prova e ad asserire, in maniera del tutto apodittica e senza alcuna argomentazione, l'applicazione al rapporto di finanziamento di in- teressi anatocistici e usurari.
Quanto al tema dell'onere della prova, in atti è il contratto di finanzia- mento sottoscritto dal e competeva a quest'ultimo di dare prova del CP_1 rimborso del finanziamento, la finanziatrice potendosi limitare a dedurre l'esistenza delle rate impagate e la relativa contestazione ai fini della perdita del beneficio del termine (tutte circostanze allegate sin dal ricorso monitorio e provate dai documenti prodotti in giudizio sin dalla fase monitoria). La prova del pagamento non è stata invece assolta dall'appellato.
Quanto agli interessi, il contratto contiene il prospetto delle condizioni fi- nanziarie (importo finanziato, il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata, il
TAN 7,20%, il TEG 7.90% e il TAEG 7.93%, etc.) e l'eccezione del (che CP_1 si sostanzia nell'affermazione contenuta a pag.7 dell'atto di opposizione a de- creto ingiuntivo, mai integrata, così formulata: “Si contesta, altresì, la deter- minazione ed il computo degli interessi sull'asserito debito, siccome prima facie affetti da anatocismo e/o usura) è totalmente generica e priva di argomenta- zioni, tanto da non consentire alcun apprezzamento da parte del giudice, anche in ottica di rilievo ufficioso della possibile nullità parziale, che, per usare le pa- role dell'appellato, “non è prima facie” apprezzabile.
11 9. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado (riforma che non fa rivivere il decreto ingiuntivo revocato e pertanto non è possibile la conferma di quest'ultimo), è condannato a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 26.459,93, oltre interessi legali come da ricorso Parte_1 monitorio.
10. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono li- quidate in dispositivo in difetto di notula in atti (è applicato il DM 55-2014, e ss. mod.; scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3, in assenza di istruttoria e in presenza di solo trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così prov- vede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare in favore di la somma di euro di Controparte_1 Parte_1 euro 26.459,93, oltre interessi legali come da ricorso monitorio;
- condanna a rimborsare all'appellante le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.713,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per la fase monitoria) ed euro 286,00 per spe- se vive della fase monitoria e, quanto al secondo grado, in complessivi euro €
8.469,00, per compenso ed euro 777,00 per spese vive (CU), il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
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La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1209/2023, promossa
DA
(già , con sede legale in Mi- Parte_1 Parte_1 lano, Via Caldera, n. 21, P.I. in persona del l.r. p.t., rappresen- P.IVA_1 tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura stesa in calce all'atto di appello, dagli Avvocati Alessandro Barbaro (c.f. C.F._1
pec: fax n. 090/9435200) e
[...] Email_1
Luigi Tinuzzo (c.f. , pec: fax n. C.F._2 Email_2
090/9435200) ed elettivamente domiciliata in Viale dei Cadorna, n. 13 Firenze presso lo studio dell'Avv. Roberto Mantelli (c.f. , pec: C.F._3 [...]
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APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , rappresentato, difeso Controparte_1 C.F._4
e domiciliato, in forza della procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo rado, dall'Avv. Luca Montemaggi (C.F. ) CodiceFiscale_5 del foro di Grosseto, presso il quale elettivamente domicilia ai fini del giudizio.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.3647/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte di appello adi- ta Voglia: a) accogliere l'appello proposto revocando o annullando integralmen- te la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo op- posto;
b) disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oppo- sto;
c) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di €.26.459,93, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accerta- to in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo); d) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Fi- renze, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello inter- posto da , confermi in ogni sua parte l'impugnata SEN- Parte_1
TENZA n.3647/2023 del Tribunale di Firenze, resa nel giudizio n.12780/2021 rg e pubblicata il 30/XII/2022; con condanna dell'appellante alla refusione del- le spese e dei compensi del presente secondo grado di Giudizio da attribuirsi ex art.93 cod. proc. civ. al sottoscritto Procuratore antistatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
2 1. ricorreva in via monitoria al tribunale di Firenze Parte_1 per sentire ingiungere a e a il pagamento della CP_2 Controparte_1 somma di euro 26.459,93, oltre interessi e spese di lite.
A fondamento del ricorso deduceva che in data 18-12-2018 aveva con- cluso con il primo un prestito personale finalizzato all'acquisto di un bene dell'importo di euro 29.346,00 (prestito identificato dal n.19973051); che il se- condo si era coobbligato alla restituzione del finanziamento in solido con il pri- mo;
che le parti erano rimaste morose nel pagamento ed erano decadute dal beneficio del termine;
che il credito residuo ammontava ad euro 26.459,93, di cui euro 3.130,96 per rate scadute e non pagate ed euro 23.328,97 per capita- le residuo.
Il tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n.3431/2021, con il quale era ordinato il pagamento richiesto.
Proponeva opposizione eccependo in via pregiudiziale di Controparte_1 rito l'incompetenza del giudice adito in ragione del foro del consumatore e nel merito eccependo e deducendo: (a) la nullità della coobbligazione per difetto di causa sull'assunto, in sostanza, che nel nostro ordinamento “ non è sufficiente un mero accordo di “coobbligazione” affinché un soggetto – che non è né parte contrattuale, né garante della parte contrattuale – sia validamente vincolato nei confronti di un altro soggetto, ma è indispensabile che la volontà manife- stata si ricolleghi alla funzione economico-individuale di quello specifico nego- zio alla luce degli interessi che mira a realizzare”; (b) la natura di fideiussione della coobbligazione de qua e la conseguente decadenza dell'ingiungente ex art.1957 Cod. Civ.; (c) il difetto di prova del credito e la natura anatocistica e usuraria degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3647/2022 pubblicata il
28/12/2022, riqualificata la posizione del quale fideiussore e ritenuto CP_1 applicabile l'art.1957 c.c., ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3 L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, formulando due Parte_1 motivi di impugnazione che investono la sentenza di primo grado nei passaggi argomentativi posti a fondamento della riqualificazione dell'obbligazione assun- ta dal e della ritenuta applicabilità dell'art.1957 c.c., e ha riproposto le CP_1 questioni non esaminate.
Assume in sintesi l'appellante che il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e di quelle in tema di obbligazioni solidali: la corretta applicazione delle prime avrebbe evi- denziato che il non aveva inteso prestare fideiussione ma si era coob- CP_1 bligato alla restituzione del finanziamento, in questo modo realizzando (soltan- to) una funzione di garanzia atipica;
che lo schema contrattuale sottoscritto prevedeva, infatti, distintamente che il finanziamento potesse essere concesso in esito all'alternativa acquisizione: a) della firma di un coobbligato;
b) di una fideiussione;
che le parti avevano scelto la soluzione sub a) e ciò rispondeva allo schema dell'art.1292 c.c. (dal tenore letterale del contratto non poteva es- sere revocato in dubbio il fatto che il avesse preso parte all'accordo al CP_1 fine di impegnarsi in solido con il ), con conseguente inapplicabilità delle CP_2 norme in tema di fideiussione;
che, in ogni caso, non era intervenuta alcuna decadenza ex art. 1957 c.c. avendo essa agito tempestivamente per il recupe- ro del credito nei confronti tanto del debitore principale quanto del coobbligato.
Le difese dell'appellato.
3. L'appellato ha riproposto le questioni non esaminate dal giudice di primo grado, fatta eccezione per quella di rito in tema di incompetenza del giu- dice adito cui ha rinunciato espressamente.
Quanto ai motivi d'appello, ha evidenziato che l'assunto coltivato con il primo motivo, secondo cui quella del era una garanzia personale atipi- CP_1 ca, introduceva nel giudizio una domanda del tutto nuova e diversa, come tale inammissibile in appello;
che, nell'ipotesi in cui tale domanda fosse stata rite- nuta ammissibile, proponeva exceptio doli generalis (il si era reso ina- CP_2 dempiente fin da subito all'obbligo di restituzione del finanziamento) e, in ogni
4 caso, deduceva la vessatorietà di tale garanzia atipica ai sensi dell'art.36 Cod.
Cons.; che, in ogni caso, al contratto di garanzia atipico sarebbero state appli- cabile le norme in tema di fideiussione.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è passata in decisione in data 1-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta.
Motivi della decisione
5. L'appello è fondato e merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza impugnata.
6. Va osservato, anzitutto, che la società appellante non ha proposto con l'impugnazione alcuna domanda o eccezione nuova, ponendo soltanto un pro- blema di diversa qualificazione giuridica dei fatti rilevanti per la decisione, sic- ché nessun profilo di inammissibilità è predicabile.
7. Ciò premesso, il giudice di primo grado ha aderito a quella giurispru- denza di merito minoritaria, richiamata nell'atto di opposizione a decreto in- giuntivo, secondo cui il nostro ordinamento non conoscerebbe un tertium ge- nus tra obbligazione solidale e fideiussione, sicché, di conseguenza, l'atto di assunzione di obbligazioni contenuto in un contratto di finanziamento quale quello per cui è causa non sarebbe altro che una fideiussione.
In particolare, il tribunale ha così argomentato: “In sostanza in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del con- tratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni as- sunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte e, quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di figura tipica della fi- deiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Il tertium genus cui sembra alludere parte opposta non trova conferma alcuna nel detta-
5 to legislativo. Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finan- ziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante”.
Ora, tale assunto, contestato dall'appellante, è privo di fondamento sia in termini di teoria generale del contratto e delle obbligazioni, sia rispetto all'operazione in concreto concluso dalle parti in causa.
In ordine ai primi, va ricordato che, diversamente da quanto opinato dall'appellato e dal giudice di prima istanza, il nostro ordinamento conosce si- curamente un contratto di assunzione del debito altrui che è l'espromissione
(art.1272 c.c.).
Ma anche la delegazione cumulativa (1268 c.c.) e l'accollo cumulativo
(1273) portano ad un risultato del tutto identico in termini economici: il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. E ciò viene fatto sem- pre per mezzo dello schema dell'obbligazione solidale (diseguale).
Anche la promessa del fatto del terzo (1381 c.c.) consente di raggiunge- re lo stesso risultato economico sempre che si acceda alla impostazione dottri- nale secondo cui il fatto del terzo (oggetto di promessa) può essere anche l'adempimento di un'obbligazione dal terzo già assunta nei confronti di un sog- getto determinato.
In tutte queste ipotesi, con diversi strumenti giuridici utilizzabili, si rea- lizza in termini economici un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
Non va dimenticata, poi, la disciplina dell'obbligazione solidale diseguale
(1298 c.c.), cioè l'obbligazione assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debi- tori, nella quale, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati.
Anche in tal caso uno o più condebitori si presentano come obbligati principali rispetto a quelli senza interesse proprio ed è evidente che di fatto questi ultimi finiscono con il rivestire, rispetto ai condebitori principali e al cre- ditore, la posizione di garanti di un debito altrui.
6 Non a caso nella Relazione della Commissione reale al progetto prelimi- nare del Libro delle obbligazioni e dei contratti si legge che qui “è in giuoco
l'interesse di un solo debitore che forma la base dell'obbligazione, mentre gli altri non intervengono che come garanti (il carattere sottolineato è una ndg)”.
D'altro canto, l'art.1201 del codice civile del 1865 prevedeva espressa- mente che “se l'affare per cui fu contratto un debito, non riguarda che uno dei coobbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali re- lativamente ad esso non sono reputati che come suoi fideiussori”.
Nel passaggio dal codice civile del 1865 a quello attuale, con riferimento alle obbligazioni solidali diseguali (o a interesse esclusivo), è venuto meno il rinvio alla disciplina della fideiussione. E ciò nella acquisita consapevolezza che a fronte di un risultato che in termini economici può essere equivalente (come ricordato nella relazione della Commissione reale sopra ricordata), la sostanza del fenomeno è diversa, perché soltanto nella fideiussione vi è accessorietà e sussidiarietà.
In altre parole, netta è la differenza tra obbligazione solidale fideiussoria e obbligazione solidale nell'interesse esclusivo: in quest'ultimo caso, si ha una pluralità di vincoli autonomi e di pari grado, nel primo caso il vincolo del fi- deiussore ha carattere accessorio e sussidiario rispetto a quello dell'obbligato principale. Il che comporta come corollario logico giuridico necessario che la di- sciplina della fideiussione (e dell'obbligazione solidale fideiussoria) non può co- stituire l'archetipo di riferimento per i casi di obbligazioni solidali diseguali. Le norme da applicare andranno ricercate negli artt.1292 ss., ove carenti nella sedes materiae.
L'assunto coltivato nella sentenza di primo grado e censurato dall'appellante, secondo cui ”escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante” è pertanto infondato, sia perché, come si vedrà tra poco, il era parte del CP_1 contratto, sia perché ad un'equivalenza sul piano effettuale (nell'uno e nell'altro caso il risultato economico è sempre quello di garantire il debito al-
7 trui) corrispondono realtà giuridiche diverse, e quella propria della fideiussione non si attaglia al caso di specie.
Fatta questa premessa e passando all'esame del contratto in atti la Corte rileva quanto segue:
a) trattasi di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
b) a pag.4, il contratto contiene i dati del richiedente il prestito e che acquisterà l'autovettura e i dati del soggetto coobbligato, nonché il prospetto delle condizioni finanziarie;
c) la pag.5 si apre con questa dichiarazione: “I sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte di- chiarano di accettare interamente e di promettere di rispettare , nel loro insieme e singolarmente senza riserva alcuna, chiedono a Com- pass un finanziamento[ il carattere sottolineato è una n.d.r.], per un importo e alle condizioni indicate nel Prospetto delle condizioni finan- ziarie, finalizzato all'acquisto di quanto specificato alla voce “Descr.
. I sottoscritti delegano a versare l'importo da CP_3 Pt_1 liquidare direttamente al Convenzionato/fornitore indicato nel modulo raccolta dati. I sottoscritti, inoltre, dichiarano e confermano, dopo at- tenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono com- pleti e veritieri”.
Seguono poi quattro sottoscrizioni del richiedente/cliente e del coob- bligato, precedute da dichiarazioni, ad esempio, di approvazione spe- cifica di alcune delle condizioni generali di contratto (quali, fra l'altro, quelle relative alla tipologia di credito e alla conclusione del contrat- to;
alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
alle condi- zioni di utilizzo del credito;
alle garanzie;
ai pagamenti;
ai ritardi nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine), oppure relati- ve all'avvenuta consegna all'una e all'altra parte (cliente e coobbliga- to) delle Informazioni Europee di sul Credito ai Consumatori” e Pt_2 alla consegna di copia del contratto;
all'elezione di domicilio;
8 d) a pag. 6 e ss. sono contenute le condizioni generali di contratto, tra cui la clausola 2, rubricata, Garanzie, così formulata: “Compass con- cede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo:
a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di una idonea fideiussione;
c) In caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo, al rilascio di ipoteca sul veicolo a favore di per un importo pari al totale dovuto al cliente”; Pt_1
e) a pag. 7 sono contenute varie definizioni dei termini contenuti nel contratto, tra cui la definizione di cliente (come il soggetto che in- staura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa in materia di antiriciclaggio…); di coobbligato (termine che indica il soggetto obbligato insieme con il cliente all'adempimento di un'obbligazione); di garanzia (come “valore presentato dal Cliente a
a fronte della concessione del prestito su cui si Pt_1 Pt_1 può rivalere in caso di insolvenza del Cliente. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come un veicolo) o personali (come per esempio la firma di un Coobbligato o la prestazione di una fideiussione))”.
Ora, l'esame del testo contrattuale e delle principali clausole rilevanti ai fini de quibus rende manifesto che il prestito era richiesto da entrambi i sotto- scrittori che delegavano a versare il finanziamento al venditore del Pt_1 bene (v. pag.5 del contratto); che tanto il che il sottoscrivevano CP_2 CP_1 una serie di dichiarazioni (v. pag.5 del contratto, testo riportato sopra in parte) corrispondenti alle dichiarazioni tipiche delle parti contraenti e che non sono ri- lasciate dal fideiussore, il quale semplicemente si limita a garantire il debito al- trui;
che nel testo contrattuale la definizione di “garanzia” ha un'immediata va- lenza economica e non tipo tecnico-giuridico (garanzia è il valore su cui il fi- nanziatore si può rivalere) e pertanto è tale anche il patrimonio del condebitore
(o coobbligato). In questo senso il termine garanzia è usato in maniera equiva- lente a come nella Relazione della commissione reale, sopra riportata, il termi- ne garanti era usato con riferimento a condebitori/coobbligati diseguali.
9 L'insieme di questi elementi rende evidente che le parti non intesero concludere un contratto di finanziamento e contestuale prestazione di fideius- sione da parte del Ma che il contratto di finanziamento fu concluso sia CP_1 dal che dal , con il secondo quale condebitore/coobbligato ad in- CP_1 CP_2 teresse esclusivo.
E, in effetti, ai fini dell'applicazione dell'art.1292 c.c. rileva unicamente che più soggetti, in forza di legge o di titolo contrattuale, siano tenuti alla me- desima prestazione (come accade nella fattispecie in esame), ben potendo, come sopra detto, l'obbligazione essere assunta nell'esclusivo interesse di uno di essi, circostanza che rileva unicamente nei rapporti interni (v. artt.1298 e
1299 c.c.), salvo accedere a quella ricostruzione dottrinale risalente alla metà degli anni settanta del secolo scorso secondo cui nelle obbligazioni solidali di- seguali il creditore per agire nei confronti del condebitore(garante) deve pre- ventivamente richiedere il pagamento al condebitore nel cui interesse esclusivo l'obbligazione fu assunta (condizione che nel caso in esame sarebbe stata in ogni caso rispettata).
Peraltro, la circostanza che l'obbligazione sia assunta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori può rimanere non esplicitata ma può anche emergere dal testo contrattuale in maniera implicita o manifesta. Quest'ultima situazione si è verificata nel caso di specie. La lettura del testo contrattuale rende immediatamente manifesto che l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati e ciò è portato a conoscenza dello stesso creditore.
In sintesi, un contratto di finanziamento quale quello azionato nel pre- sente giudizio, con cui la società A finanzia B per l'acquisto di un'autovettura e l'obbligazione di restituzione del prestito è assunta, oltre che da B, anche da C
(ovvero, dal , ancorché il prestito sia stato concesso nell'esclusivo inte- CP_1 resse di B, rientra pianamente nel perimetro d'applicazione degli artt.1292 e
1298 c.c.
La conseguenza è che non sussiste alcuna nullità ex art.1418 c.c. di si- mile contratto e che non può essere applicata la disciplina della fideiussione e,
10 in particolare, l'art.1957 c.c. Inoltre, rispetto a simile esito, sono del tutto in- conferenti le eccezioni di dolo exceptio generalis e di vessatorietà “della garan- zia atipica” (trattasi invece di obbligazione solidale diseguale che assolve, nei fatti, anche ad una funzione di garanzia) “buttate lì” con la comparsa di rispo- sta in appello sull'assunto della novità delle questioni poste dall'appellante. No- vità invero insussistenti, come sopra argomentato. La vessatorietà prevista dalla norme di protezione del consumatore è poi propria di singole clausole e non di un intero negozio giuridico.
8. Ciò detto, respinte le eccezioni preliminari di merito proposte dal
[...]
la domanda di pagamento merita accoglimento, posto che le altre difese CP_4 del sono di natura defatigatoria, essendosi egli limitato a invocare il CP_1 principio dell'onere della prova e ad asserire, in maniera del tutto apodittica e senza alcuna argomentazione, l'applicazione al rapporto di finanziamento di in- teressi anatocistici e usurari.
Quanto al tema dell'onere della prova, in atti è il contratto di finanzia- mento sottoscritto dal e competeva a quest'ultimo di dare prova del CP_1 rimborso del finanziamento, la finanziatrice potendosi limitare a dedurre l'esistenza delle rate impagate e la relativa contestazione ai fini della perdita del beneficio del termine (tutte circostanze allegate sin dal ricorso monitorio e provate dai documenti prodotti in giudizio sin dalla fase monitoria). La prova del pagamento non è stata invece assolta dall'appellato.
Quanto agli interessi, il contratto contiene il prospetto delle condizioni fi- nanziarie (importo finanziato, il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata, il
TAN 7,20%, il TEG 7.90% e il TAEG 7.93%, etc.) e l'eccezione del (che CP_1 si sostanzia nell'affermazione contenuta a pag.7 dell'atto di opposizione a de- creto ingiuntivo, mai integrata, così formulata: “Si contesta, altresì, la deter- minazione ed il computo degli interessi sull'asserito debito, siccome prima facie affetti da anatocismo e/o usura) è totalmente generica e priva di argomenta- zioni, tanto da non consentire alcun apprezzamento da parte del giudice, anche in ottica di rilievo ufficioso della possibile nullità parziale, che, per usare le pa- role dell'appellato, “non è prima facie” apprezzabile.
11 9. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado (riforma che non fa rivivere il decreto ingiuntivo revocato e pertanto non è possibile la conferma di quest'ultimo), è condannato a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 26.459,93, oltre interessi legali come da ricorso Parte_1 monitorio.
10. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono li- quidate in dispositivo in difetto di notula in atti (è applicato il DM 55-2014, e ss. mod.; scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3, in assenza di istruttoria e in presenza di solo trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così prov- vede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare in favore di la somma di euro di Controparte_1 Parte_1 euro 26.459,93, oltre interessi legali come da ricorso monitorio;
- condanna a rimborsare all'appellante le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.713,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per la fase monitoria) ed euro 286,00 per spe- se vive della fase monitoria e, quanto al secondo grado, in complessivi euro €
8.469,00, per compenso ed euro 777,00 per spese vive (CU), il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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