Articolo 3 della Legge 22 febbraio 1999, n. 38
Articolo 2
Versione
13 marzo 1999
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a L. 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a L. 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 marzo 1999
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