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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 25.3.2025 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO PULIATTI e MICAELA Parte_1
PULIATTI per procura alle liti, elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in Roma, via
Emanuele Gianturco n. 4
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. BELLAROBA ANGELO per procura alle liti, elettivamente CP_1
domiciliata in VIA CESARE BECCARIA N 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente si è rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 dalla domanda amministrativa del 31.3.2022, contestando l'esito dell'atp in precedenza espletato per avere il ctu nominato in tale sede reso un giudizio difforme e contraddittorio rispetto alle risultanze della documentazione specialistica e sottovalutato le patologie di cui era affetta la ricorrente, peraltro aggravatesi dopo la conclusione della fase di atp. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ritenendo sussistente il requisito sanitario, ha insistito per l'accoglimento della domanda relativa all'accertamento dell'anzidetta prestazione. pagina 1 di 2 CP_ si è tardivamente costituito all'udienza odierna eccependo l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c, e l'inammissibilità dello stesso per difetto di idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale;
ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
Osserva il giudice che il ricorso è stato tempestivamente proposto e contiene censure specifiche alle valutazioni effettuate dal ctu nominato nel corso dell'atp, motivo per il quale è stata ritenuta ammissibile una nuova indagine medico legale.
Il c.t.u. sulla base della documentazione in atti, anche riferita alla precedente fase, e sulla base dell'esame della ricorrente, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi di parte ricorrente), con motivazione esente da vizi logici o argomentativi, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80,
e ciò a decorrere dal maggio 2024, in considerazione dell'evoluzione del quadro morboso.
Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di contestazioni.
Ritiene pertanto il giudice che il giudizio possa essere definito mediante pronuncia che dichiari la sussistenza del predetto requisito sanitario, come accertata e valutata dal ctu, con la decorrenza innanzi indicata.
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti in relazione alla suddetta decorrenza riconosciuta dal ctu, risultando il requisito sanitario perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa e alla definizione della fase di atpo.
CP_ Pone a carico dell' pure le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari stabiliti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere da maggio 2024; CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Civitavecchia, 25 marzo 2025
Il Gop
dott. ssa Antonella Soro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 25.3.2025 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO PULIATTI e MICAELA Parte_1
PULIATTI per procura alle liti, elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in Roma, via
Emanuele Gianturco n. 4
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. BELLAROBA ANGELO per procura alle liti, elettivamente CP_1
domiciliata in VIA CESARE BECCARIA N 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente si è rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 dalla domanda amministrativa del 31.3.2022, contestando l'esito dell'atp in precedenza espletato per avere il ctu nominato in tale sede reso un giudizio difforme e contraddittorio rispetto alle risultanze della documentazione specialistica e sottovalutato le patologie di cui era affetta la ricorrente, peraltro aggravatesi dopo la conclusione della fase di atp. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ritenendo sussistente il requisito sanitario, ha insistito per l'accoglimento della domanda relativa all'accertamento dell'anzidetta prestazione. pagina 1 di 2 CP_ si è tardivamente costituito all'udienza odierna eccependo l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c, e l'inammissibilità dello stesso per difetto di idonee e specifiche contestazioni all'elaborato peritale;
ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
Osserva il giudice che il ricorso è stato tempestivamente proposto e contiene censure specifiche alle valutazioni effettuate dal ctu nominato nel corso dell'atp, motivo per il quale è stata ritenuta ammissibile una nuova indagine medico legale.
Il c.t.u. sulla base della documentazione in atti, anche riferita alla precedente fase, e sulla base dell'esame della ricorrente, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi di parte ricorrente), con motivazione esente da vizi logici o argomentativi, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80,
e ciò a decorrere dal maggio 2024, in considerazione dell'evoluzione del quadro morboso.
Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di contestazioni.
Ritiene pertanto il giudice che il giudizio possa essere definito mediante pronuncia che dichiari la sussistenza del predetto requisito sanitario, come accertata e valutata dal ctu, con la decorrenza innanzi indicata.
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti in relazione alla suddetta decorrenza riconosciuta dal ctu, risultando il requisito sanitario perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa e alla definizione della fase di atpo.
CP_ Pone a carico dell' pure le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari stabiliti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere da maggio 2024; CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Civitavecchia, 25 marzo 2025
Il Gop
dott. ssa Antonella Soro
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