Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
N IA L A IT O 4 te A L 7 IC L 3 . O L B N B 0 11 9 / 01 , E B u 1 U E 9 P o 9 N 1 O - I gr 1 Z 1 A A - P 1 R I 2 T S . D I L G E DIT LIANG IN NOME E 9 C 3 R I E A D - D CORTE SUPREMA DICASSAZIONE U 9 I 4 E Oggetto T . G T N E T E S quistre des pose R N E SEZIONE TERZA CIVILE . A T azroue di in S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Mith R.G.N. 10629/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.122 i Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Ud. 13/06/00 - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dirtti 3000 5GEN. 2001 il COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco prof. IL CANCELLIERE Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'Avvocato ROMANELLI ENRICO, che unitamente all'Avvocato GERMANI PASQUALE CANCELLERIA lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OL GELASIO;
- intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE 1086/97 del Giudice di pace di avverso la sentenza n. Rilasciata sopię lega 3 al Sig. Reyran 2000 GENOVA, emessa il 14/4/97, depositata il 09/05/97; per diritti L 1183 RG.1258/1997; # 23 GEN 200 CANCELT udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'AvvocatoGABRIELE GABRIELE PAFUNDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO GE convenne il comune di Genova in- nanzi al giudice di pace del luogo per ottenere la re- stituzione di lire 296.860, che assunse di avere paga- to a titolo di sanzione amministrativa concernente Ватимы violazione del codice stradale, sebbene il diritto a riscuotere la somma si fosse prescritto. Il comune eccepì l'incompetenza del giudice adito e dedusse inoltre l'inammissibilità della domanda, della quale chiese, in ogni caso, il rigetto. Il giudice adito accolse la domanda e condannò il comune alla restituzione della somma con gli interes- si, osservando che l'eccezione di incompetenza era in- fondata, posto che si verteva in tema di ripetizione di indebito e la questione della sanzione amministra- tiva veniva in esame solo in via pregiudiziale, e che, a norma dell'art. 28 L. 689/1981, la pubblica ammini- strazione non aveva il diritto a riscuotere le somme 2 dovute a titolo di sanzioni amministrative dopo cinque anni dalla commissione della violazione. Per la cassazione di tale sentenza il comune ha proposto ricorso, deducendo otto motivi illustrati con memoria;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. : MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce che il giudice di pace avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza, osservandosi che solo formalmente la domanda aveva ad oggetto la ripetizione della somma, mentre in realtà mirava all'accertamento della pre- Bomantz scrizione di sanzione amministrativa;
materia, questa, rientrante strettamente nella competenza "ratione ma- teriae" del pretore ai sensi della L. 689/1981. Al riguardo va positivamente considerato che qua- lora si proponga domanda di restituzione delle somme versate a titolo di sanzione amministrativa nei con- fronti dell'amministrazione che ha irrigato la sanzio- C ne, assumendosene la non dovutezza a causa dell'intervenuta prescrizione del diritto di pretende- re il pagamento, si fa in sostanza valere la prescri- zione e, cioè, si introduce controversia che rientra nella competenza "ratione materiae" del giudice della sanzione, sicchè la pronuncia necessariamente travali- 3 ca i limiti dell'accertamento in via incidentale di punto pregiudiziale (cfr. con riferimento a domanda di ripetizione di indebito proposta nei confronti di con- sorzio di bonifica Cass. 23.11.1998 n. 9493, ed a do- manda di ripetizione di somma versata a titolo di tas- sa per concessione comunale Cass. 29.1.1993 n. 1154). Or poiché all'epoca della proposizione della do- manda le sanzioni amministrazione erano di competenza del pretore, il motivo va accolto. Né rileva che l'art. 98 D.Lg. 30.12.1999 n. 507, abbia attribuito al giudice di pace competenza in ma- teria di sanzioni amministrative. Il menzionato articolo è, difatti, privo di effi- cacia retroattiva e, in mancanza di disposizioni tran- Boment ai giudigisitorie che ne prevedano l'applicazione pendenti, la competenza si determina in base all'art. 5 c.p.c. con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda. Piuttosto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 51/1998 le cause di competenza del pretore sono trasferite al tribunale, per cui nel cassare la sen- tenza impugnata va dichiarata la competenza del tribu- nale di Genova, cui si demanda di pronunciare anche sulle spese di questo giudizio. L'accoglimento del primo motivo comporta assorbi- mento degli altri. In particolare, con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione consistente nel non avere la sen- tenza impugnata dato conto delle ragioni, per le quali ha ritenuto la sussistenza degli estremi dell'azione proposta;
con il terzo motivo si denuncia l'ulteriore vizio di motivazione afferente all'eccezione secondo cui, a norma dell'art. 2040 c.c., non è ammessa la ri- petizione di quanto spontaneamente pagato;
con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 2040 c.c. sotto il profilo che è stata ammessa la ripetizione di debito pagato spontaneamente;
con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 97 Cost. e di principi generali dell'ordinamento, deducendosi che, qualora, come nella specie, venga in discussione la pretesa pu- nitiva della p.a., non è possibile giudicare secondo equità, così come ha fatto il giudice di pace;
con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendosi che la sentenza impugnata ha confuso il pagamento di un debito che non esiste con il pagamento di una sanzione amministrativa, il cui diritto alla riscossione si assuma prescritto;
con il settimo moti- vo si censura la sentenza impugnata per avere confuso il pagamento di sanzione amministrativa prescritta con il pagamento di obbligazione naturale;
con l'ottavo 5 dell'art. 2041 motivo, infine, si deduce violazione ea C. C. sotto il profilo che al sanzione era comunque do- vuta a fronte di violazioni certamente commesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e di- chiara la competenza del tribunale di Genova, cui de- manda di pronunciare anche sulle spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del- la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 13.6.2000. IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Вчично диганте Depositate OGGI, -5 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Anmmendola IL COLLABU (Concetta An 4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E I 9 1 N D - O 1 I 1 E Z - A 1 C I R 2 T . D S L U I I G 9 E 3 G R E E A 6 N D . 4 E T . T T S I N T ( E R S A E