Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che sono, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di Appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2013, n. 49113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49113 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/10/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 49808/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU CH N. IL 16/02/1931;
avverso la sentenza n. 765/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 12 luglio 2012 la Corte di Appello di Venezia decidendo in sede di rinvio della corte di cassazione (sentenza del 19 gennaio 2012 numero 7932) dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, proposta nell'interesse del condannato RU LE, della sentenza di condanna n. 428/1995 emessa in data 30/1/1995 dalla Corte di appello di Milano.
Una precedente istanza di revisione del medesimo condannato era stata già rigettata con sentenza in data 23/11/2004 dalla Corte di Appello di Venezia in sede di rinvio della Corte di Cassazione per annullamento della precedente ordinanza, di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 28/12/2001. Una successiva analoga istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Brescia con ordinanza in data 21/1/2008, confermata con sentenza in data 17/5/2009 di questa Corte. L'accusa, che aveva portato alla condanna definitiva nei confronti del RU LE, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Savona era quella di tentata concussione in danno di BA LE. La corte di Cassazione nell'annullare con rinvio l'ordinanza 27.4.2011 della Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revisione presentata dal US in data 3.3.2011 sottolineava, quanto al merito della dedotta questione, come la giurisprudenza di questa Corte era attestata al principio, secondo cui, in tema di specifica previsione di cui all'art. 630 c.p.p., lett. e), quando le nuove prove offerte dal condannato - costituite in particolare da testimonianze - abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché altrimenti il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Cass. Sez. 4, 7/4-28/6/2005 n. 24291 Rv. 231734; Sez. 6, 21/2-11/4/2007 n. 14591 Rv.236153; Sez. 1, 12/11- 2/12/1997 n. 6337 Rv. 208943).
Riteneva che la Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza 27.4.2011 non aveva osservato tale regola di diritto. La corte territoriale aveva infatti proceduto ad una stringata valutazione contenutistica delle predette acquisizioni, e anziché giudicare se quegli elementi nuovi potessero portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate, aveva operato una indebita anticipazione di giudizio, di competenza semmai del giudice della fase rescissoria, ritenendo le riferite emergenze già note ed apprezzate in entrambe le decisioni che avevano rigettato o dichiarato inammissibile le precedenti istanze di revisione. Non vi era stata alcuna completa valutazione o alcun giudizio comparativo da parte della corte censurata. Nessuna spiegazione in particolare era stata fornita in merito alle ragioni, per le quali i nuovi documenti, allegati alla nuova istanza di revisione, non fossero idonei a rivalutare gli elementi probatori già acquisiti nel corso del processo, che aveva dato luogo al giudicato e a colmare eventuali lacune in essi presenti. La motivazione sul punto non soddisfaceva i criteri della logica e della ragionevolezza, essendosi la corte di merito limitata ad affermare che le nuove allegazioni non sarebbero idonee a produrre la rimozione del giudicato per una "mancante attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale", senza però approfondirne il contenuto e rendere conto dei motivi di tale decisione.
Si imponeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla funzionalmente competente Corte di Appello di Venezia, che nel demandato nuovo esame doveva provvedere a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale alla stregua del principio e delle direttive summenzionate.
La Corte d'Appello di Venezia decidendo in sede di rinvio riteneva che la richiesta di revisione avanzata non avesse superato il vaglio di cui all'art. 631 c.p. a causa della inidoneità dimostrativa delle prove offerte come utili ad evidenziare l'innocenza del condannato. Sotto il profilo metodologico osservava in via preliminare che il giudizio di comparazione richiesto in questa sede ai sensi dell'art. 630, lett. C) codice procedura penale comportava una valutazione positiva delle nuove prove come idonee a dimostrare la innocenza del giudicato se considerate da sole ovvero congiuntamente a quelle già assunte e valutate nel precedente giudizio. Evidenziava invece come la trama argomentativa della difesa si era confrontata, quasi esclusivamente, con le sentenze che avevano respinto le precedenti istanze di revisione che, invece, non potevano in alcun modo rivestire un significato integrativo della decisione passate in giudicato. Veniva altresì sottolineato come fosse stato anche forzata palesemente la portata e il significato di tali decisioni, perché ne' la corte d'appello di Venezia, ne' quella di Brescia, avevano mai affermato l'accertata esistenza di un complotto. Dopo aver richiamato gli elementi probatori complessivamente valutati dalla corte d'appello di Milano in base ai quali era pervenuta al convincimento che l'incontro tra BA e il US non solo fosse stato assolutamente pretestuoso ma il suo complessiva apparato fosse idoneo a creare uno stato di soggezione nel BA, la corte d'appello di Venezia riteneva che dalle nuove prove proposte non emergeva l'offerta di un contributo probatorio teso a dimostrare che nel corso delle riunioni indicate dai testi fosse stata concordata e concertata una falsa versione testimoniale fra il BA da un lato e gli avvocati Mentil e Manzitti
dall'altro aventi ad oggetto l'ideazione di un incontro tra il US e il BA come se questo non fosse mai avvenuto o se avvenuto fosse rimasto nei limiti di un atto di indagine urgente, formalmente dovuto e debitamente e documentalmente formalizzato. Sottolineava che nel suo scritto il AM si era limitato a riferire sulla effettuazione di riunioni presso la sua agenzia di Borghetto Santo Spirito con alcuni suoi amici e collaboratori in merito all'inchiesta che il pubblico ministero di Milano stava per aprire contro il dottor US - circostanza già sottoposto all'attenzione della corte di appello di Brescia - e che fra queste persone vi erano certamente il BA e il suo avvocato Ramella Umberto deceduto alcuni anni fa (in queste riunioni discutevamo su come fare - consigliati dai nostri legali - perché il US fosse a rinviato a giudizio e poi condannato o anche solo trasferito da Savona e ciò perché ritenevamo che il dottor US fosse mal disposto contro di me (AM) e il dottor BA). ... Decidemmo su consiglio dei nostri avvocati e dovevamo darci da fare per esagerare certe situazioni presentandole in maniera pregiudizievole per il dottor US, ma con molta cautela ). Secondo la corte territoriale la prova così come prospettata appariva del tutto impertinente rispetto al tema di prova anticipato e posto a base della richiesta di revisione perché da un lato nulla emergeva che andasse al di là di una consistente volontà punitiva del AM nel valutare tali incontri e dall'altro non risultava che a tali incontri avessero partecipato gli avvocati Mentile e Manzitti, così come non veniva neppure prospettato che nel corso di queste riunioni fosse stata concertata, tra i presenti una versione concordata e falsa, tesa a calunniare il US. Secondo la corte territoriale la richiesta non approdava a migliori risultati neppure con le dichiarazioni rilasciate da MA SS, già collaboratore del AM, che aveva dichiarato di essere a conoscenza delle riunioni che il AM teneva con amici o soci riguardanti l'inchiesta che il pubblico ministero di Milano stava per aprire nei confronti dell'allora procuratore della Repubblica US LE, e che tra le persone che partecipavano queste riunioni, vi era il Dr. BA e l'avvocato Ramella Umberto (nel frattempo deceduto) che spesso gli raccontava il contenuto degli incontri. Ricordava che dalle confidenze dell'avvocato Ramella e dalle parole molte volte ironiche pronunciate dal LA (frasi del tipo adesso lo sistemiamo noi questo US) lo scopo di questo gruppo di persone era quello di danneggiare in qualsiasi modo il dottor US. Secondo la corte gli apporti posti a sostegno della richiesta di revisione non avevano attitudine dimostrativa tale da condurre al proscioglimento del condannato perché a tale riunione non risultava avessero partecipato gli avvocati futuri testi d'accusa Mentil e Manzitti e ferma l'esistenza di un sentimento di evidente rivalsa del BA e del AM, ben rappresentato dalla proposizione di un esposto contro il US, non risulta come non era risultato nelle precedenti istanze di revisione, che vi sia stata la previa concertazione in una pluralità di false testimonianze.
Ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, US LE deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del dovere di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza della corte d'appello di Brescia;
inosservanza del combinato disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 3, art. 628, comma 2. Sostiene il ricorrente che quando viene prescritto che le nuove prove presentate nella domanda di revisione devono essere giudicate unitamente a quelle già acquisite, si intende che il giudice della revisione, in sede di delibazione sull'ammissibilità della domanda, deve nuovamente prendere in considerazione tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale di cui è richiesta la revisione. È compito della corte d'appello studiare e sottoporre a vaglio critico sia gli elementi probatori che erano stati presi in considerazione per motivare la condanna, sia quelli che eventualmente erano stati scartati, ancorché favorevoli alla difesa dell'imputato, in quanto ritenuti in quel momento non idonei o sufficienti a contrastare gli elementi di accusa. In sintesi l'operazione richiesta al giudice della revisione nella fase rescindente non è quella di un mero raffronto tra il testo della sentenza revisionanda e le nuove prove, ma tra l'intero quadro probatorio emergente dagli atti del processo e quelle nuove allegazioni. Giudizio comparativo che non è stato svolto dalla corte d'appello che non solo non ha minimamente tenuto conto delle molteplici risultanze probatorie accumulatesi nel corso degli anni, ma addirittura avrebbe illegittimamente messo in discussione ciò che in almeno tre sentenze precedenti era stato definitivamente accertato e cioè che il dottor US fosse stato vittima di un complotto diretto a screditarlo. Sostiene che la Corte d'appello di Venezia sarebbe incorsa nel medesimo errore della Corte d'appello di Brescia, essendosi avventurata in un penetrante giudizio di merito sulle prove dedotte, che sarebbe stato legittimo solo dopo la materiale acquisizione della prova stessa.
2.3.4. vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da specifici atti del processo indicati nei motivi di gravante in ordine alle ragioni che hanno indotto alla declaratoria di inammissibilità. Lamenta che la Corte territoriale non solo ha omesso di dare conto della diversa versione dei fatti emersa dal processo ancorandosi alla versione accertata in sentenza, ma ha rimesso in discussione quello che era stato accertato giudizialmente dalle precedenti sentenze definitive pronunciate all'esito dei giudizi di revisione e cioè l'esistenza di un complotto ai danni del ricorrente e ha illogicamente affermato che non risulterebbe dalle prove nuove la previa concertazione nel corso delle riunioni di una falsa versione testimoniale diretta da ad ottenere una condanna penale a carico del US. Lamenta altresì la mancata valutazione di una serie di prove già assunte nel corso dei precedenti giudizi di revisione e richiama le dichiarazioni dei testi LI e IU.
US LE, a mezzo del difensore, depositava motivi nuovi con i quali sviluppava ulteriormente le proprie doglianze sottolineando come nelle riunioni dirette ad organizzare un incontro aveva sicuramente partecipato l'allora avvocato difensore del BA Avvocato Ramella che a sua volta aveva coinvolto nella difesa del BA l'avvocato Manzitti, suo caro amico, con la conseguenza che non era vero che le nuove prove non avrebbero avuto alcuna valenza dimostrativa in ordine alla circostanza che al complotto avrebbero partecipato anche gli avvocati del BA. Sottolineava inoltre come tale ulteriore circostanza potrebbe venire alla luce soltanto se il processo di revisione fosse finalmente concesso e i due testi potessero essere ascoltati nell'ambito di un regolare dibattimento. Ribadiva che le dichiarazioni del AM e del MA costituivano in tutta evidenza un rilevante principio di prova.
Il ricorso è fondato.
Nel codice di rito la valutazione quanto alla manifesta infondatezza della richiesta (art. 634, comma 1, "ovvero risulta manifestamente infondata") ed il cui accertamento comporta necessariamente la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione, appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione della Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi dell'art. 606, comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l'ambito della sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti dell' ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2) ovvero della sentenza pronunciata ali1 esito del giudizio di revisione (art. 640) quando ritenga il ricorso manifestamente infondato.
Il rimedio è teso a rimuovere una decisione passata in giudicato e si collega direttamente al regime della specificità delle prove richieste ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di revisione. Con la conseguenza che il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità delle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino l'inferenza di un risultato che conduca alla verifica dell' affermazione iniziale.
L' attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base della richiesta, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Si tratta però di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni dell' introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto;
il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, 14 ottobre 2010, Ferorelli). Si è così precisato che la valutazione, anche se non sommaria, ma diffusamente argomentata, non può comportare un approfondimento valutativo tale da dar luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito proprio della fase rescissoria, dato che essa finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale ed illogica, in quanto fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita. Si può concludere che nella giurisprudenza è riscontrabile "l'uniforme affermazione della regola secondo cui il controllo preliminare della manifesta infondatezza della richiesta non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudizio di revisione, destinato all'assunzione e alla valutazione delle nuove prove nel contraddittorio delle parti". Il vizio designa l'evidente inidoneità della domanda ad accedere al giudizio di revisione per l'evidente manifesta distonia tra il petitum perseguito e le allegazioni poste a base della richiesta e che costituiscono parte integrante di essa. L' allegazione dimostrativa costituisce, appunto, la ragione del petitum, cosicché la domanda, mentre, per un verso, deve davvero penetrare in medias res, per un altro verso, non può fondarsi su allegazioni sprovviste di univocità e, dunque, già in astratto, inidonee a conseguire il risultato proscioglitivo previsto dall'art. 631 c.p.p. avuto riguardo proprio al procedimento probatorio seguito dal giudice di merito, senza però che possano assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un' indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso differenziare. Non può, quindi, trovare ingresso nel giudizio di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio appartenenti alla sola fase cd. "rescissoria", quale, ancora una volta, quella imposta dall1 art. 637, comma 3. Se è vero che l'allegazione di nuove prove non è di per sè sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione, la cui ammissibilità è pur sempre subordinata, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, a un apprezzamento prognostico positivo circa il possibile esito del giudizio di revisione, è pur vero che tale prognosi implica la necessitò, di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite, che non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto e non può pertanto, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza e o inaffidabilità della prova nuova, che siano però riscontrabili ictu oculi. ( Cfr. Cass. Sezioni Unite:
N. 624 del 2002 Rv. 220441 N. 1155 del 1999 Rv. 216023, N. 3879 del 2001 Rv. 218041, N. 29660 del 2003 Rv. 226140, N. 11659 del 2005 Rv. 231138, N. 44724 del 2009 Rv. 245718, N. 40815 del 2010 Rv. 248463). In sintesi la delibazione preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obbiettivo riscontro della presenza, nell'allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile. Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto non si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del US, ma, al contrario, ha ancora una volta proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva contestando la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del AM e del MA in ordine alle "riunioni punitive", con una motivazione che non soddisfa i criteri della logica e della ragionevolezza, ritenendo che l'affermata circostanza che in dette riunioni, alle quali avevano partecipato il BA e il suo avvocato Umberto Ramella deceduto alcuni anni fa, nel corso delle quali " si discuteva, consigliati anche dai legali, su come fare perché il US fosse a rinviato a giudizio e poi condannato o anche solo trasferito da Savona, decidendo il da farsi per esagerare certe situazioni presentandole in maniera pregiudizievole per il US, ma con molta cautela", fosse del tutto impertinente rispetto al tema di prova anticipato e posto a base della richiesta di revisione perché da un lato nulla emergeva che andasse al di là di una consistente volontà punitiva del AM e dall'altro non risultava che a tali incontri avessero partecipato gli avvocati Mentile e Manzitti e comunque non veniva prospettato che nel corso di queste riunioni fosse stata concertata, tra i presenti una versione concordata e falsa, tesa a calunniare il US.
La Corte territoriale si è spinta ad una valutazione di dette dichiarazioni che non può che essere superficiale ed illogica, in quanto fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio alla luce dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013