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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1738/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
E
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. DALLAFINA ILARIA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni Per_ di rito nei registri di Stato Civile del Comune di Ferrara;
2)Il figlio che ha raggiunto la maggiore età, non è economicamente indipendente e avrà residenza presso la madre, sig.ra . 3) Parte_1
Per_ Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità che Parte_2 verranno direttamente concordate con il ragazzo posto che lo stesso è già maggiorenne. 4) Il sig.
si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, sempre con preventivo accordo, come di seguito indicate: spese mediche, spese scolastiche ed extra scolastiche. 5) L'assegno unico sarà di competenza di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno ed i sig.ri ed si renderanno disponibili alla compilazione di tutte le Pt_1 Pt_2 partiche burocratiche che si dovessero rendere necessarie per la liquidazione ad entrambi della quota di competenza.6)Spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Per_ In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data
23.4.2006, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 548/2023 emessa e pubblicata il 21.6.2023, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta con le note di trattazione scritta dell'udienza del 21.6.2023 di comparizione dei coniugi avanti il presidente.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 29.5.2015 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.6.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 13.6.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 21.6.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 21.6.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in FERRARA in data 20/11/2004 tra
[...]
e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Pt_1 Parte_2
FERRARA nell'anno 2004, n. 216 P. 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso