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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Paolo Sangiuolo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 62/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CRISCUOLO FABIO Parte_1 [...]
Pt_2
APPELLANTE contro
(CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI FRANCESCA (CF P.IVA_1
) C.F._1
APPELLATO
avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 02/12/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante (Comunicatore ): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 891/2024, pronunciata e pubblicata il 03 dicembre 2024 dal Tribunale Civile di Pistoia, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nessuna somma è pagina 1 di 23 dovuta dal Comunicatore alla Parte_1 Controparte_1
Giudiziale e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n.
[...]
194/2022 (R.G.N. 503/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia in data 24 febbraio 2022.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese della CTU come liquidate dal Tribunale di Pistoia”
Appellata ): Controparte_2
“1. Preliminarmente in rito – con riferimento al procedimento inibitorio: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, stante la manifesta infondatezza dell'appello e l'insussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio ex art. 283 c.p.c., e per l'effetto revocare il decreto di sospensione del
17.1.2025;
2. in via principale, nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig.
[...]
, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al Parte_3 presente atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si impugna la Sentenza n. 891/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pistoia
(Giudice Dott.ssa Elena Piccinni), pubblicata in data 03.12.2024, notificata in data
18.12.2024
La sentenza n. 891/2024 del Tribunale Ordinario di Pistoia è stata notificata a mezzo P.E.C. all'Avv. Federica Gallone, procuratore costituito nel giudizio di primo grado di , in data 18.12.2024. Decorreva, pertanto, da tale Parte_1 data il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
L'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al difensore/procuratore costituito, nel giudizio di primo grado, di pagina 2 di 23 (Avv. Cipriani) in Controparte_2 data 13.01.2025, dunque entro il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza. L'appello, dunque, è stato proposto tempestivamente.
L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al difensore/procuratore costituito, nel giudizio di primo grado, di
[...]
Avv. Francesca Cipriani. Controparte_2
L'appellante si è costituito in giudizio/ha Parte_4 iscritto a ruolo la causa in data 15.01.2025, dunque entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello.
L'appellata giudiziale si è Controparte_2 costituita in giudizio in data 13.03.2025 (tanto nel procedimento principale quanto nel subprocedimento di inibitoria) senza proporre appello incidentale.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Pistoia di ingiungere a il Parte_1 pagamento della somma di € 114.680,00 (oltre spese del procedimento monitorio), quale credito maturato per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile sito in Acqui Terme, Corso Viganò n. 23, piano secondo, comprensivo di corrispettivo per forniture di materiali e complementi d'arredo. Il decreto ingiuntivo richiesto veniva dunque emesso nei confronti di Parte_1
, con liquidazione di spese della procedura in € 2.135,00 per compensi
[...] professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre accessori come per legge. Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione, anzitutto Parte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Alessandria, e, nel merito, contestando il difetto di prova di un accordo tra le parti in ordine alle prestazioni eseguite e ai complementi d'arredo acquistati, l'effettiva realizzazione a regola d'arte delle opere da parte della società unipersonale (tuttavia, nella Controparte_2 memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente ha precisato di nulla contestare in relazione alla correttezza dell'esecuzione dei lavori) nonché il pagina 3 di 23 quantum debeatur del credito azionato in via monitoria dalla controparte, in assenza di un contratto di appalto ovvero di prestazione d'opera e comunque in difetto di prova circa la congruità del corrispettivo indicato in fattura, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in rito sia nel merito, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 22.09.2023, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società , come Controparte_2 da sentenza del Tribunale di Pistoia del 12.09.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il giudizio veniva riassunto tempestivamente e il contraddittorio veniva radicato nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale
[...] unipersonale. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di C.T.U. volta a determinare, previo sopralluogo e tenuto conto anche degli esiti dell'istruttoria orale espletata, l'entità ed il valore dei lavori effettuati da unipersonale nell'immobile di Controparte_2
Corso Viganò n. 23, Acqui Terme (AL), per il tramite degli artigiani indicati in atti, anche mediante ricostruzione contabile da effettuarsi con riferimento alla documentazione in atti.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
- L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia in favore del
Tribunale di Alessandria è infondata, essendo applicabile il forum destinatae solutionis di cui al combinato disposto dagli articoli 20 c.p.c. e 1182, comma 3,
c.c.. Infatti, se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore;
se il convenuto contesta l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del pagina 4 di 23 creditore;
- nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata e dunque merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno confermato l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti nonché la regolare esecuzione delle opere commissionate. In particolare, il testimone ha confermato di aver partecipato, su incarico della Testimone_1 società opposta, nel mese di novembre del 2020, ad un sopralluogo assieme al
Sig. nell'immobile sito in Acqui Terme, Corso Viganò n. Parte_1
23, e che all'esito il Sig. incaricava la Pt_1 Controparte_2 unipersonale di effettuare – direttamente o per tramite di artigiani incaricati – una serie di opere di ristrutturazione all'interno dell'appartamento; opere che, nello specifico, consistevano in lavori di muratura, di rifacimento dell'impianto idraulico e di quello elettrico, dell'impianto di condizionamento e nella collocazione di porte e infissi di nuova fattura, con fornitura di complementi di arredo, finalizzate alla trasformazione dei locali in ufficio. Il testimone, inoltre, ha riferito che, al momento del conferimento dell'incarico, il Sig. gli indicava di seguire le Pt_1 direttive che sarebbero state fornite/impartite dalla Sig.ra , la quale Persona_1 gli era stata presentata come sua figlia adottiva. Infine, il testimone ha confermato che era stato pattuito il pagamento a fine lavori e che l'ammontare del corrispettivo sarebbe stato quantificato sulla base dei costi effettivamente sostenuti da , con aggiunta di importo per l'attività svolta da Controparte_2
(le anzidette circostanze sono state confermate anche Controparte_2 dal testimone . I lavori oggetto del contratto di appalto risultano Testimone_2 essere stati regolarmente effettuati. Sempre il testimone ha Testimone_1 confermato che nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di maggio 2021 la società eseguiva le opere di Parte_5 Controparte_3
pagina 5 di 23 rifacimento dell'impianto idraulico e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta AL ET eseguiva i lavori Parte_6 di ristrutturazione e rifacimento di beni mobili e porte e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la società Controparte_4 eseguiva i lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta AR & C. Vernici eseguiva le opere di verniciatura e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta eseguiva le opere murarie e di decorazione e per tali lavori Pt_7 veniva pagata dalla stessa società opposta;
- il testimone ha confermato altresì che la società opposta Testimone_1 acquistava presso la merce di cui alle Parte_8 fatture in atti, poi consegnata e montata presso il cantiere di Acqui Terme.
L'acquisto della merce presso è stato confermato anche dal testimone Pt_8
Il testimone escusso poi, ha riferito che nel corso Testimone_2 Testimone_1 dei lavori i Sig.ri e indicavano agli artigiani Persona_1 Parte_1 quali opere effettuare, ne controllavano l'esecuzione e sceglievano i materiali da utilizzare, come ad esempio quelli da installare nel bagno e sollecitavano all'appaltatrice il relativo pagamento. Le dichiarazioni del testimone Testimone_1 hanno trovato puntuale riscontro, oltre che nella documentazione in atti, anche nelle dichiarazioni degli ulteriori testimoni escussi;
- è rimasto, invece, privo di riscontro probatorio l'assunto di parte opponente secondo cui i lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti da
[...] per consentire a società terza, ossia Made in Italy Investimenti CP_2
S.r.l., sostanzialmente controllata dalla società opposta, di occupare l'immobile;
- sono inammissibili le allegazioni ed eccezioni formulate tardivamente, come quelle contenute negli scritti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c. (la nullità contrattuale è sempre rilevabile, a condizione tuttavia che i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti e così non è stato per il presente giudizio);
- è irrilevante ai fini del presente giudizio ogni considerazione relativa alla asserita pagina 6 di 23 violazione di norme tributarie al momento della fatturazione;
- la mancata pattuizione del corrispettivo sin dal momento della conclusione dell'affare porta all'applicazione di quanto previsto dall'art. 1657 c.c., a mente del quale, «se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice»;
- nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica di ufficio (con incarico affidato all'Ing. volta proprio a determinare l'entità ed il valore Persona_2 dei lavori effettuati da nell'immobile di Corso Viganò 23, Acqui Controparte_2
Terme. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vengono interamente condivise e fatte proprie dal Tribunale, in quanto tecnicamente e logicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Segnatamente, il perito ha individuato, quale costo plausibile delle opere eseguite (elencate nel computo metrico) e delle forniture effettuate, la somma di € 73.000,00 oltre I.V.A. (valore comprensivo di opere edili, impiantistiche e anche di alcuni specifici complementi d'arredo);
- pertanto, in parziale accoglimento della opposizione proposta da Parte_1
, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 194/2022 del 24.02.2022
[...] deve essere revocato, con condanna di parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 73.000,00 oltre I.V.A., se dovuta per legge.
Non sono invece dovuti gli interessi legali sul capitale in quanto non richiesti;
- le spese di lite seguono la soccombenza e dunque devono essere poste interamente a carico dell'opponente (applicato il criterio del decisum, con adozione dei parametri minimi considerata la maggiore vicinanza del credito riconosciuto come dovuto al valore minimo della cornice edittale di riferimento);
- le spese della C.T.U., già liquidate con decreto, devono essere poste definitivamente e per intero a carico di parte opponente.
DISPOSITIVO SENTENZA IMPUGNATA:
pagina 7 di 23 «…in parziale accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 19472022 del 24/02/2022; condanna al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 dell'importo di € 73.000,00 oltre Iva se dovuta per legge;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opposta liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. ing. già liquidate con decreto d.d. 25/11/2024 Persona_2 definitivamente e per intero a carico di parte opponente»
Il COMUNICATORE propone impugnazione sulla base Parte_1 dei seguenti motivi di censura:
1. Violazione del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., 18 e 20 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento della eccezione sollevata da parte opponente, si sarebbe dovuto dichiarare incompetente sotto il profilo territoriale e avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al competente Tribunale Civile di
Alessandria. In assenza di un titolo negoziale (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni o l'esecuzione di opere, il creditore non può rivolgersi al giudice del luogo della propria residenza/domicilio/sede sociale, ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta. Il Giudice di prime cure ha commesso un errore macroscopico, basando il proprio ragionamento su decisioni della Corte di
Cassazione (e, in particolare, sulla sentenza n. 4792 del 23.02.2021) del tutto inconferenti al caso che ci occupa e trascurando, al contempo, la sentenza delle
Sezioni Unite n. 17989 del 13.09.2016. Le Sezioni Unite si sono schierate a favore dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora la somma, come nel caso di specie, debba ancora essere determinata dalle parti o dal giudice e la liquidazione richieda indagini o operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico,
pagina 8 di 23 si tratterebbe di obbligazione “illiquida”, che, come tale, deve essere adempiuta al domicilio del debitore (il Comunicatore risulta avere la Parte_1 residenza ed il domicilio nel Comune di Acqui Terme, ricadente nella circoscrizione del Tribunale Civile di Alessandria);
2. Violazione del combinato disposto degli artt. 1655, 1657, 2697 e 1418 c.c.
La sentenza viene impugnata laddove il Tribunale, travisando la documentazione in atti e valutando erroneamente le prove assunte, ha ritenuto che sia stato concluso inter partes un contratto di appalto e che controparte abbia assolto l'onere probatorio del credito. Dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali acquisite non si evincono quei facta concludentia a cui fa riferimento il Giudice di prime cure. È inverosimile che il Comunicatore (che non è né un Pt_1 ingegnere né un architetto né un geometra) possa aver conferito oralmente alla
(la quale aveva un capitale sociale di appena €. Controparte_2
2.000,00, con un passivo superiore ad € 700.000,00 ed era ormai era prossima alla liquidazione giudiziale) l'incarico di eseguire tutte le innumerevoli opere indicate nelle 6 pagine di cui si compone la fattura n. 1/2022, ricordandole tutte a memoria e senza anticipare nemmeno un centesimo di euro. Sotto il profilo soggettivo, occorre evidenziare che la (oggi in Controparte_2 liquidazione giudiziale) non è altro che una semplice società di servizi e che all'epoca dei fatti aveva solo 4 dipendenti tutti impiegati nel settore amministrativo degli agenti di commercio. Non si comprende la ragione per la quale il Comunicatore , cittadino di Acqui Terme, avrebbe dovuto Pt_1 appaltare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, sito sempre ad Acqui Terme, ad una società con sede nella provincia di Pistoia (la quale, ovviamente, si sarebbe dovuta rivolgere comunque ad artigiani di Acqui
Terme).
La fattura n. 1/2022 posta a fondamento della pretesa creditoria (la quale, in ogni caso, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio), non indica in modo analitico gli importi relativi alle pagina 9 di 23 singole opere elencate, bensì si limita ad indicare soltanto l'importo complessivo
(stabilito in modo del tutto fantasioso). L'inesistenza di un rapporto contrattuale inter partes è comprovata anche dall'assenza di: corrispondenza, contabilità di cantiere e, in particolare, del registro di contabilità e del registro dello stato di avanzamento dei lavori, nomina di un direttore dei lavori, capitolato tecnico, relazione ed elaborati grafici di progetto, cronoprogramma dei lavori, istanze per le autorizzazioni amministrative (la ad esempio, non ha Controparte_2
Pa mai presentato al Comune Acqui Terme l'istanza per la modifica della destinazione d'uso dell'immobile, da uso abitativo a uso studio), atto di collaudo delle opere realizzate.
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore; il giudice non può stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
Tutti gli “artigiani” escussi si sono limitati a confermare l'esecuzione delle opere ad essi affidate, ma nessuno di loro ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di appalto tra il e la Parte_4
Controparte_2
I testi ed non possono essere ritenuti attendibili in quanto, Tes_1 Testimone_2 tra l'altro, persone “non indifferenti” rispetto ai fatti di causa (il teste
[...]
inoltre, ha dichiarato il falso e ha omesso di riferire talune circostanze al Tes_1
Giudice di prime cure).
Pende dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia un procedimento penale nei confronti di per il reato di falsa Testimone_1 testimonianza e nei confronti di (Amministratrice Unica della Testimone_3
) per il reato di cui al combinato Controparte_2 disposto degli artt. 479 e 48 c.p..
Non è mai esistito tra il e la alcun rapporto Pt_1 Controparte_2 contrattuale. La verità è un'altra: la direttamente o per Controparte_2 il tramite del suo Direttore Generale Sig. all'interno Testimone_1
pagina 10 di 23 dell'appartamento di proprietà del ha provveduto a Parte_4 realizzare i propri uffici e ad ubicarvi la sede della Made in Italy Investimenti S.r.l.
i cui soci di maggioranza erano e sono tutt'oggi lo stesso Sig. (anche Testimone_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione prima e liquidatore ai giorni nostri) ed il di lui figlio Dott. Si noti, ad esempio, che: la sede della Made in Testimone_2
Italy Investimenti S.r.l. è stata collocata proprio in Acqui Terme (AL), Corso
Viganò n. 23, come si ricava dalla visura camerale prodotta in giudizio;
il Sig. ricopre la carica di Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza della Testimone_1
Made in Italy Investimenti S.r.l..
La C.T.U. si palesa illegittima e contraddittoria, avendo considerato quale riferimento principale la fattura n. 1/2022; tale fattura, tuttavia, è stata impugnata, con contestazione di tutti gli importi in essa contenuti. Soprattutto, la
C.T.U. è nulla stante il suo carattere meramente esplorativo: non è dato comprendere la ragione per la quale il CTU, al di fuori dell'incarico ricevuto ed in mancanza di dati ed importi oggettivi perché non forniti dalla Controparte_2
(su cui gravava l'onere della prova) e non ancorando il proprio elaborato a
[...] criteri scientifici, abbia svolto le indagini ricorrendo a “supposizioni” con riferimento alla impiantistica, assumendo come parametri di valutazione le
“indagini di mercato” e applicando i “prezzari ritenuti congrui”. In sostanza, la
C.T.U. ha finito per colmare le lacune probatorie/carenze istruttorie in cui è incorsa la Assolutamente illegittima, perché non Controparte_2 supportata da alcun accertamento svolto in sede di operazioni peritali, è la conclusione a cui è pervenuto il CTU secondo cui il totale delle opere e forniture contabilizzate ammonta a € 71.907,48, a fronte di “fatture passive” che comprovano invece un corrispettivo totale pari ad € 55.983,00 circa).
Quandanche, per assurdo, si dovesse ritenere sussistente, anche solo in astratto, un contratto di appalto tra il e la Parte_4 Pt_1 Controparte_2 oggi in Liquidazione , il medesimo contratto di appalto dovrebbe in ogni CP_2 caso essere considerato affetto da nullità assoluta per contrarietà a norme imperative, atteso che i lavori in questione sono stati eseguiti in assenza della prescritta ed imprescindibile autorizzazione amministrativa, come rilevato dal pagina 11 di 23 C.T.U.. L'eccezione di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. è stata sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale essendo questo il primo atto difensivo successivo al deposito della C.T.U.
LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DI
[...]
GIUDIZIALE Controparte_2
- L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia è infondata. Proprio la pronuncia delle Sezioni
Unite del 2016 più volte richiamata da controparte afferma che per obbligazione liquida non deve intendersi soltanto quella derivante da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, ma anche quella il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori. Senza, quindi, che possano residuare margini di discrezionalità. Ebbene, nella presente fattispecie, è pacifico che l'ammontare della prestazione è chiaramente determinato, pertanto l'obbligazione è da considerarsi liquida. Le contestazioni riguardanti l'esistenza o l'ammontare del credito non incidono sulla liquidità dell'obbligazione. Oltretutto, il carattere liquido del credito è stato accertato dallo stesso Tribunale nel momento in cui ha concesso il decreto ingiuntivo;
il provvedimento monitorio, infatti, può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro.
Correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto la propria competenza ex art. 20
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, c.c.;
- il contratto di appalto non necessita di forma scritta e può essere concluso per facta concludentia. Il Sig.
a tutt'oggi non ha corrisposto alcunché, nell'evidente convinzione di Pt_1 essere stato beneficiario di un atto di liberalità. Le censure riguardanti il profilo soggettivo dell'appalto sono state dedotte per la prima volta nell'atto di appello e, in ogni caso, paiono del tutto inconferenti ed infondate. L'attività svolta in favore del Sig. rientra certamente nell'oggetto sociale;
dalla visura della Pt_1 emerge come la stessa eserciti attività di General Controparte_2
Contractor per l'organizzazione e la realizzazione di interventi di edilizia pagina 12 di 23 residenziale e non residenziale e in particolare per l'esecuzione di opere in genere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di beni immobili;
- quanto ai profili oggettivi dell'appalto e alle prove acquisite nel corso del giudizio, le deduzioni dell'appellante sono del tutto infondate. Risultano provati, a seguito dell'espletata istruttoria, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla società opposta e, segnatamente, l'avvenuto conferimento dell'incarico alla stessa da parte del Sig. , l'esecuzione dei lavori commissionati da Parte_1 parte della società appaltatrice, il pagamento dei fornitori e delle imprese artigiane, la congruità del prezzo richiesto quale corrispettivo dell'opera;
- non si comprende come la fatturazione possa essere considerata irregolare e/o violativa di prescrizioni tributarie;
- i testi escussi hanno confermati che il Sig. , talvolta presente di persona, talvolta tramite la sedicente Pt_1 figlia adottiva , era ben consapevole del rapporto contrattuale in Persona_3 essere e di quanto veniva eseguito nel suo appartamento;
- tutti i fornitori, nessuno escluso, hanno confermato di avere effettuato i lavori o fornito i materiali presso l'appartamento del Sig. e di essere stati saldati dalla loro committente, la Pt_1
Controparte_2
- correttamente il Tribunale ha sottolineato come le allegazioni ed eccezioni formulate in corso di giudizio dall'opponente fossero inammissibili perché tardive in ragione delle barriere preclusive assertive;
- con le difese istruttorie, controparte ha tentato di introdurre nuove argomentazioni, ampliando il thema decidendum, in modo non tempestivo;
pagina 13 di 23 - la ricostruzione dei fatti secondo la quale i lavori sarebbero stati sì eseguiti da ma per Controparte_2 consentire ad una società terza (la Made in Italy S.r.l.) di occupare l'immobile è del tutto irrealistica e fantasiosa;
- la tesi di controparte è del tutto illogica. Appare assai inverosimile che una società di capitali possa aver mai accettato di ristrutturare l'appartamento di terzi per puro spirito di liberalità;
- il motivo di appello inerente alla presunta nullità della perizia è infondato. L'espletata C.T.U., la quale evidenzia come le opere edili e impiantistiche siano state realizzate a regola d'arte e prive di difetti apparenti, è pienamente valida. Del tutto prive di pregio sono le lamentele avversarie riguardanti il riferimento ai prezzari di mercato utilizzati come ausilio dal C.T.U.;
- i fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per presunta contrarietà a norme imperativa in materia edilizia/urbanistica sono stati allegati in modo tardivo e quindi tale da precludere ogni contraddittorio sul punto;
in corso di causa veniva concessa la sospensione della p.e. della sentenza impugnata.
Veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione.
Le parti comparivano alla odierna udienza e concludevano come in atti.
1- Eccezione di incompetenza del T. Pistoia per essere competente il T.
Alessandria. Il decreto ingiuntivo richiesto da aveva il seguente CP_2 tenore letterale:
pagina 14 di 23 pagina 15 di 23 È quindi incontestato che a base del decreto ingiuntivo la parte ingiungente poneva solo la fattura. Nessun contratto scritto di appalto veniva depositato e non è contestato che esso non sia stato mai redatto.
La competenza territoriale deve stabilirsi sulla base della domanda (art 10 cpc
) essendo irrilevanti le acquisizioni probatorie del giudizio di merito. È quindi irrilevante in questa sede valutare o meno se sia stata fornita la prova in sede di escussione testi della sussistenza di un contratto di appalto conclusosi oralmente.
A fronte della citazione in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia il ha Pt_1 eccepito nell'atto di opposizione la incompetenza territoriale del Tribunale per essere competente il Tribunale di Alessandria. A tale proposito ha indicato CP_5 quale suo domicilio, quale foro dove si era eventualmente concluso il contratto di appalto ( che tuttavia negava ) e quale luogo dove dovevano essere eseguite le opere, nel suo appartamento sempre in Egli ha pertanto CP_5 pagina 16 di 23 indicato correttamente i fori alternativi. Nulla ha replicato su tali fori la parte convenuta né in I grado né in questo grado. In particolare, nulla ha CP_2 eccepito o ha chiesto di dimostrare sul luogo di conclusione del contratto essendo pacifico che il è residente in e che lì si si trova Pt_1 CP_5
l'immobile dove sono stati eseguiti i lavori. Nulla è stato in particolare dedotto in sede di escussione dei testi i quali sono stati sentiti esclusivamente in ordine alla esecuzioen dei lavori.
L'unica difesa della , recepita dal Giudice di I grado, ha avuto ad CP_2 oggetto la qualificazione del pagamento richiesto quale indicazione di una somma liquida pertanto rientrante nel disposto dell'art. 1182 c.c. vomma 3.
La difesa e la sentenza sono errate sul punto.
La fattura è un documento di formazione unilaterale che è sufficiente per la richiesta di decreto ingiuntivo ma non per la prova del credito ( ex multis
Cass. civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3188 La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvaletene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure
pagina 17 di 23 indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Non è titolo convenzionale o giudiziale da cui si ricavi la prova della obbligazione di pagamento a carico del debitore, proprio perché di formazione unilaterale. Inoltre, la fattura di cui si discute non contiene alcuna specificazione delle singole opere cui corrisponde una specifica somma, ma solo la descrizione generica di una pluralità di opere cui corrisponde un unico importo ( € 94.000 oltre IVA ).
A tale fattispecie deve applicarsi la disciplina delle obbligazioni illiquide ex art. 1182 4 comma c.c., ai sensi della giurisprudenza della S.C. che si condivide.
Non è rilevante qui che il abbia contestato l'an e il quantum del Pt_1 credito, contestazione irrilevante per la decisione sulla eccezione preliminare, ma che l'ingiungente non abbia provato alla domanda, la competenza territoriale del T. Pistoia.
Infatti, la somma indicata nel decreto ingiuntivo non si basa su un titolo convenzionale o giudiziale, ma su una mera indicazione della parte ingiungente che altrimenti motivando sarebbe facoltizzata a scegliersi il Giudice.
La Corte di cassazione a sezioni unite ha composto il contrasto tra la giurisprudenza che riteneva sufficiente la mera indicazione da parte del creditore di un proprio credito e la giurisprudenza più restrittiva cui ha aderito. in particolare, così motiva :
Proprio la necessità di fare riferimento alla domanda, secondo la regola dettata dall'art. 10 c.p.c., è alla base dell'orientamento, richiamato dalla ricorrente e dal P.M., che considera sufficiente a integrare il requisito della liquidità dell'obbligazione, al fine di rendere quest'ultima "portabile" ai sensi dell'art.
1182 c.c., comma 3, la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore.
Si legge in Cass. 7674/2005, che ha introdotto tale orientamento, cui si sono poi uniformare Cass. 12455/2010 e 10837/2011, citt.: "Occorre ricordare che,
a norma dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa, ai fini della competenza, si pagina 18 di 23 determina dalla domanda, e, più precisamente, per l'art. 14 comma 1, nelle cause relative a somme di danaro (...) il valore si determina in base alla somma indicata (...) dall'attore. Per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema, la stessa regola deve valere, nei limiti del possibile, anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che anche per questa dovrà tenersi conto non dell'effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma del tenore di quest'ultima, indipendentemente dal suo maggiore o minore fondamento. E pertanto, nelle obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, n'entrano nella previsione dell'art. 1182
c.c., comma 3, quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso
e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito
(vedansi, sul punto, Cass. 27 gennaio 1998 n. 789; 5 marzo 1999 n. 1877).
Nella specie il giudice a quo (...) avrebbe dovuto pertanto rivolgere la propria attenzione al contenuto dell'atto di citazione, e, poichè esso indicava, quale credito dell'attrice, una specifica somma di denaro asseritamente dovuta per effetto del rapporto contrattuale tra le parti (...), avrebbe dovuto riconoscere che trattavasi di una somma di ammontare già determinato e trarne le debite conseguenze in termini di competenza". Con il che la mera quantificazione della pretesa da parte dell'attore fa premio sull'intrinseca liquidità della stessa, la prospettazione della domanda nel processo prevale sulle caratteristiche sostanziali del diritto azionato. (enfasi del redattore ).
4. - Ritengono queste Sezioni Unite che il contrasto così determinatosi rispetto all'orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1182
c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., vada risolto confermando l'orientamento tradizionale.
4.1. - Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell'adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale. pagina 19 di 23 Questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni.
Si consideri che la nozione di obbligazione portabile, di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del forum destinatae solulionis contemplato dall'art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora "quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, comma 3, cit..
La giurisprudenza di questa Corte nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora - e con essa la responsabilità ai sensi dell'art. 1224
c.c. - scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonchè contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debaoris che ispira la regola generale di cui all'art. 1182, comma 2, n. 4 cit..
Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182 c.c., comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio ( enfasi del redattore ), pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall'orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la
pagina 20 di 23 controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.(enfasi del redattore ).
Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
4.2. - Peraltro il riferimento di alcuni precedenti di legittimità (sopra richiamati al capoverso del p.3) alla non necessità di indagini ulteriori ai fini della liquidazione del credito, quale requisito di liquidità dello stesso, ha determinato il prodursi di qualche equivoco, di cui vi è traccia nella requisitoria scritta del
P.M. davanti alla Sesta Sezione, nella quale non a caso viene sottolineata
l'irrilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, della "maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito".
Si impone, pertanto, una puntualizzazione.
Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorchè si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta
pagina 21 di 23 discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perchè quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale).
Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio.
Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c.,
u.c..
4.3. - Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c. ".
In accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia per essere competente il Tribunale di Alessandria, e riformata la sentenza del Tribunale di Pistoia con revoca del decreto ingiuntivo.
Termine di legge per la riassunzione davanti al Tribunale di Alessandria. Cfr appello Napoli 16 maggio 2022.
Le spese di II grado sono a carico di parte soccombente, la quale tra l'altro non ha aderito alla proposta transattiva formulata dalla Corte, liquidate senza fase istruttoria e ai minimi per decisione solo in rito. Le spese di I grado sono rimesse al giudizio da riassumersi.
P.Q.M.
pagina 22 di 23 La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
GIUDIZIALE avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di PISTOIA, RIFORMA LA SENTENZA revoca il decreto ingiuntivo 194
2022 del Tribunale di Pistoia, per incompetenza del tribunale di Pistoia per essere competente territorialmente il Tribunale di Alessandria. Termine di legge per la riassunzione.
Condanna al pagamento in favore Controparte_2 di delle spese di lite, che liquida in € 4997 per compensi Parte_1 oltre rimborso forfetario iva e CAP.
Firenze, camera di consiglio del 16 dicembre 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Paolo Sangiuolo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 62/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CRISCUOLO FABIO Parte_1 [...]
Pt_2
APPELLANTE contro
(CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI FRANCESCA (CF P.IVA_1
) C.F._1
APPELLATO
avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 02/12/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante (Comunicatore ): Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 891/2024, pronunciata e pubblicata il 03 dicembre 2024 dal Tribunale Civile di Pistoia, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nessuna somma è pagina 1 di 23 dovuta dal Comunicatore alla Parte_1 Controparte_1
Giudiziale e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n.
[...]
194/2022 (R.G.N. 503/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pistoia in data 24 febbraio 2022.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese della CTU come liquidate dal Tribunale di Pistoia”
Appellata ): Controparte_2
“1. Preliminarmente in rito – con riferimento al procedimento inibitorio: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, stante la manifesta infondatezza dell'appello e l'insussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio ex art. 283 c.p.c., e per l'effetto revocare il decreto di sospensione del
17.1.2025;
2. in via principale, nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig.
[...]
, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al Parte_3 presente atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si impugna la Sentenza n. 891/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pistoia
(Giudice Dott.ssa Elena Piccinni), pubblicata in data 03.12.2024, notificata in data
18.12.2024
La sentenza n. 891/2024 del Tribunale Ordinario di Pistoia è stata notificata a mezzo P.E.C. all'Avv. Federica Gallone, procuratore costituito nel giudizio di primo grado di , in data 18.12.2024. Decorreva, pertanto, da tale Parte_1 data il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
L'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al difensore/procuratore costituito, nel giudizio di primo grado, di pagina 2 di 23 (Avv. Cipriani) in Controparte_2 data 13.01.2025, dunque entro il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza. L'appello, dunque, è stato proposto tempestivamente.
L'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al difensore/procuratore costituito, nel giudizio di primo grado, di
[...]
Avv. Francesca Cipriani. Controparte_2
L'appellante si è costituito in giudizio/ha Parte_4 iscritto a ruolo la causa in data 15.01.2025, dunque entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello.
L'appellata giudiziale si è Controparte_2 costituita in giudizio in data 13.03.2025 (tanto nel procedimento principale quanto nel subprocedimento di inibitoria) senza proporre appello incidentale.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Pistoia di ingiungere a il Parte_1 pagamento della somma di € 114.680,00 (oltre spese del procedimento monitorio), quale credito maturato per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile sito in Acqui Terme, Corso Viganò n. 23, piano secondo, comprensivo di corrispettivo per forniture di materiali e complementi d'arredo. Il decreto ingiuntivo richiesto veniva dunque emesso nei confronti di Parte_1
, con liquidazione di spese della procedura in € 2.135,00 per compensi
[...] professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre accessori come per legge. Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione, anzitutto Parte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Alessandria, e, nel merito, contestando il difetto di prova di un accordo tra le parti in ordine alle prestazioni eseguite e ai complementi d'arredo acquistati, l'effettiva realizzazione a regola d'arte delle opere da parte della società unipersonale (tuttavia, nella Controparte_2 memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente ha precisato di nulla contestare in relazione alla correttezza dell'esecuzione dei lavori) nonché il pagina 3 di 23 quantum debeatur del credito azionato in via monitoria dalla controparte, in assenza di un contratto di appalto ovvero di prestazione d'opera e comunque in difetto di prova circa la congruità del corrispettivo indicato in fattura, insistendo dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in rito sia nel merito, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 22.09.2023, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società , come Controparte_2 da sentenza del Tribunale di Pistoia del 12.09.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il giudizio veniva riassunto tempestivamente e il contraddittorio veniva radicato nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale
[...] unipersonale. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di C.T.U. volta a determinare, previo sopralluogo e tenuto conto anche degli esiti dell'istruttoria orale espletata, l'entità ed il valore dei lavori effettuati da unipersonale nell'immobile di Controparte_2
Corso Viganò n. 23, Acqui Terme (AL), per il tramite degli artigiani indicati in atti, anche mediante ricostruzione contabile da effettuarsi con riferimento alla documentazione in atti.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
- L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia in favore del
Tribunale di Alessandria è infondata, essendo applicabile il forum destinatae solutionis di cui al combinato disposto dagli articoli 20 c.p.c. e 1182, comma 3,
c.c.. Infatti, se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore;
se il convenuto contesta l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del pagina 4 di 23 creditore;
- nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata e dunque merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno confermato l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti nonché la regolare esecuzione delle opere commissionate. In particolare, il testimone ha confermato di aver partecipato, su incarico della Testimone_1 società opposta, nel mese di novembre del 2020, ad un sopralluogo assieme al
Sig. nell'immobile sito in Acqui Terme, Corso Viganò n. Parte_1
23, e che all'esito il Sig. incaricava la Pt_1 Controparte_2 unipersonale di effettuare – direttamente o per tramite di artigiani incaricati – una serie di opere di ristrutturazione all'interno dell'appartamento; opere che, nello specifico, consistevano in lavori di muratura, di rifacimento dell'impianto idraulico e di quello elettrico, dell'impianto di condizionamento e nella collocazione di porte e infissi di nuova fattura, con fornitura di complementi di arredo, finalizzate alla trasformazione dei locali in ufficio. Il testimone, inoltre, ha riferito che, al momento del conferimento dell'incarico, il Sig. gli indicava di seguire le Pt_1 direttive che sarebbero state fornite/impartite dalla Sig.ra , la quale Persona_1 gli era stata presentata come sua figlia adottiva. Infine, il testimone ha confermato che era stato pattuito il pagamento a fine lavori e che l'ammontare del corrispettivo sarebbe stato quantificato sulla base dei costi effettivamente sostenuti da , con aggiunta di importo per l'attività svolta da Controparte_2
(le anzidette circostanze sono state confermate anche Controparte_2 dal testimone . I lavori oggetto del contratto di appalto risultano Testimone_2 essere stati regolarmente effettuati. Sempre il testimone ha Testimone_1 confermato che nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di maggio 2021 la società eseguiva le opere di Parte_5 Controparte_3
pagina 5 di 23 rifacimento dell'impianto idraulico e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta AL ET eseguiva i lavori Parte_6 di ristrutturazione e rifacimento di beni mobili e porte e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la società Controparte_4 eseguiva i lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta AR & C. Vernici eseguiva le opere di verniciatura e per tali lavori veniva pagata dalla stessa società opposta, che la ditta eseguiva le opere murarie e di decorazione e per tali lavori Pt_7 veniva pagata dalla stessa società opposta;
- il testimone ha confermato altresì che la società opposta Testimone_1 acquistava presso la merce di cui alle Parte_8 fatture in atti, poi consegnata e montata presso il cantiere di Acqui Terme.
L'acquisto della merce presso è stato confermato anche dal testimone Pt_8
Il testimone escusso poi, ha riferito che nel corso Testimone_2 Testimone_1 dei lavori i Sig.ri e indicavano agli artigiani Persona_1 Parte_1 quali opere effettuare, ne controllavano l'esecuzione e sceglievano i materiali da utilizzare, come ad esempio quelli da installare nel bagno e sollecitavano all'appaltatrice il relativo pagamento. Le dichiarazioni del testimone Testimone_1 hanno trovato puntuale riscontro, oltre che nella documentazione in atti, anche nelle dichiarazioni degli ulteriori testimoni escussi;
- è rimasto, invece, privo di riscontro probatorio l'assunto di parte opponente secondo cui i lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti da
[...] per consentire a società terza, ossia Made in Italy Investimenti CP_2
S.r.l., sostanzialmente controllata dalla società opposta, di occupare l'immobile;
- sono inammissibili le allegazioni ed eccezioni formulate tardivamente, come quelle contenute negli scritti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c. (la nullità contrattuale è sempre rilevabile, a condizione tuttavia che i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti e così non è stato per il presente giudizio);
- è irrilevante ai fini del presente giudizio ogni considerazione relativa alla asserita pagina 6 di 23 violazione di norme tributarie al momento della fatturazione;
- la mancata pattuizione del corrispettivo sin dal momento della conclusione dell'affare porta all'applicazione di quanto previsto dall'art. 1657 c.c., a mente del quale, «se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice»;
- nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica di ufficio (con incarico affidato all'Ing. volta proprio a determinare l'entità ed il valore Persona_2 dei lavori effettuati da nell'immobile di Corso Viganò 23, Acqui Controparte_2
Terme. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vengono interamente condivise e fatte proprie dal Tribunale, in quanto tecnicamente e logicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Segnatamente, il perito ha individuato, quale costo plausibile delle opere eseguite (elencate nel computo metrico) e delle forniture effettuate, la somma di € 73.000,00 oltre I.V.A. (valore comprensivo di opere edili, impiantistiche e anche di alcuni specifici complementi d'arredo);
- pertanto, in parziale accoglimento della opposizione proposta da Parte_1
, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 194/2022 del 24.02.2022
[...] deve essere revocato, con condanna di parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 73.000,00 oltre I.V.A., se dovuta per legge.
Non sono invece dovuti gli interessi legali sul capitale in quanto non richiesti;
- le spese di lite seguono la soccombenza e dunque devono essere poste interamente a carico dell'opponente (applicato il criterio del decisum, con adozione dei parametri minimi considerata la maggiore vicinanza del credito riconosciuto come dovuto al valore minimo della cornice edittale di riferimento);
- le spese della C.T.U., già liquidate con decreto, devono essere poste definitivamente e per intero a carico di parte opponente.
DISPOSITIVO SENTENZA IMPUGNATA:
pagina 7 di 23 «…in parziale accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 19472022 del 24/02/2022; condanna al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 dell'importo di € 73.000,00 oltre Iva se dovuta per legge;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opposta liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. ing. già liquidate con decreto d.d. 25/11/2024 Persona_2 definitivamente e per intero a carico di parte opponente»
Il COMUNICATORE propone impugnazione sulla base Parte_1 dei seguenti motivi di censura:
1. Violazione del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., 18 e 20 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento della eccezione sollevata da parte opponente, si sarebbe dovuto dichiarare incompetente sotto il profilo territoriale e avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al competente Tribunale Civile di
Alessandria. In assenza di un titolo negoziale (contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni o l'esecuzione di opere, il creditore non può rivolgersi al giudice del luogo della propria residenza/domicilio/sede sociale, ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta. Il Giudice di prime cure ha commesso un errore macroscopico, basando il proprio ragionamento su decisioni della Corte di
Cassazione (e, in particolare, sulla sentenza n. 4792 del 23.02.2021) del tutto inconferenti al caso che ci occupa e trascurando, al contempo, la sentenza delle
Sezioni Unite n. 17989 del 13.09.2016. Le Sezioni Unite si sono schierate a favore dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora la somma, come nel caso di specie, debba ancora essere determinata dalle parti o dal giudice e la liquidazione richieda indagini o operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico,
pagina 8 di 23 si tratterebbe di obbligazione “illiquida”, che, come tale, deve essere adempiuta al domicilio del debitore (il Comunicatore risulta avere la Parte_1 residenza ed il domicilio nel Comune di Acqui Terme, ricadente nella circoscrizione del Tribunale Civile di Alessandria);
2. Violazione del combinato disposto degli artt. 1655, 1657, 2697 e 1418 c.c.
La sentenza viene impugnata laddove il Tribunale, travisando la documentazione in atti e valutando erroneamente le prove assunte, ha ritenuto che sia stato concluso inter partes un contratto di appalto e che controparte abbia assolto l'onere probatorio del credito. Dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali acquisite non si evincono quei facta concludentia a cui fa riferimento il Giudice di prime cure. È inverosimile che il Comunicatore (che non è né un Pt_1 ingegnere né un architetto né un geometra) possa aver conferito oralmente alla
(la quale aveva un capitale sociale di appena €. Controparte_2
2.000,00, con un passivo superiore ad € 700.000,00 ed era ormai era prossima alla liquidazione giudiziale) l'incarico di eseguire tutte le innumerevoli opere indicate nelle 6 pagine di cui si compone la fattura n. 1/2022, ricordandole tutte a memoria e senza anticipare nemmeno un centesimo di euro. Sotto il profilo soggettivo, occorre evidenziare che la (oggi in Controparte_2 liquidazione giudiziale) non è altro che una semplice società di servizi e che all'epoca dei fatti aveva solo 4 dipendenti tutti impiegati nel settore amministrativo degli agenti di commercio. Non si comprende la ragione per la quale il Comunicatore , cittadino di Acqui Terme, avrebbe dovuto Pt_1 appaltare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, sito sempre ad Acqui Terme, ad una società con sede nella provincia di Pistoia (la quale, ovviamente, si sarebbe dovuta rivolgere comunque ad artigiani di Acqui
Terme).
La fattura n. 1/2022 posta a fondamento della pretesa creditoria (la quale, in ogni caso, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio), non indica in modo analitico gli importi relativi alle pagina 9 di 23 singole opere elencate, bensì si limita ad indicare soltanto l'importo complessivo
(stabilito in modo del tutto fantasioso). L'inesistenza di un rapporto contrattuale inter partes è comprovata anche dall'assenza di: corrispondenza, contabilità di cantiere e, in particolare, del registro di contabilità e del registro dello stato di avanzamento dei lavori, nomina di un direttore dei lavori, capitolato tecnico, relazione ed elaborati grafici di progetto, cronoprogramma dei lavori, istanze per le autorizzazioni amministrative (la ad esempio, non ha Controparte_2
Pa mai presentato al Comune Acqui Terme l'istanza per la modifica della destinazione d'uso dell'immobile, da uso abitativo a uso studio), atto di collaudo delle opere realizzate.
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore; il giudice non può stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
Tutti gli “artigiani” escussi si sono limitati a confermare l'esecuzione delle opere ad essi affidate, ma nessuno di loro ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di appalto tra il e la Parte_4
Controparte_2
I testi ed non possono essere ritenuti attendibili in quanto, Tes_1 Testimone_2 tra l'altro, persone “non indifferenti” rispetto ai fatti di causa (il teste
[...]
inoltre, ha dichiarato il falso e ha omesso di riferire talune circostanze al Tes_1
Giudice di prime cure).
Pende dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia un procedimento penale nei confronti di per il reato di falsa Testimone_1 testimonianza e nei confronti di (Amministratrice Unica della Testimone_3
) per il reato di cui al combinato Controparte_2 disposto degli artt. 479 e 48 c.p..
Non è mai esistito tra il e la alcun rapporto Pt_1 Controparte_2 contrattuale. La verità è un'altra: la direttamente o per Controparte_2 il tramite del suo Direttore Generale Sig. all'interno Testimone_1
pagina 10 di 23 dell'appartamento di proprietà del ha provveduto a Parte_4 realizzare i propri uffici e ad ubicarvi la sede della Made in Italy Investimenti S.r.l.
i cui soci di maggioranza erano e sono tutt'oggi lo stesso Sig. (anche Testimone_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione prima e liquidatore ai giorni nostri) ed il di lui figlio Dott. Si noti, ad esempio, che: la sede della Made in Testimone_2
Italy Investimenti S.r.l. è stata collocata proprio in Acqui Terme (AL), Corso
Viganò n. 23, come si ricava dalla visura camerale prodotta in giudizio;
il Sig. ricopre la carica di Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza della Testimone_1
Made in Italy Investimenti S.r.l..
La C.T.U. si palesa illegittima e contraddittoria, avendo considerato quale riferimento principale la fattura n. 1/2022; tale fattura, tuttavia, è stata impugnata, con contestazione di tutti gli importi in essa contenuti. Soprattutto, la
C.T.U. è nulla stante il suo carattere meramente esplorativo: non è dato comprendere la ragione per la quale il CTU, al di fuori dell'incarico ricevuto ed in mancanza di dati ed importi oggettivi perché non forniti dalla Controparte_2
(su cui gravava l'onere della prova) e non ancorando il proprio elaborato a
[...] criteri scientifici, abbia svolto le indagini ricorrendo a “supposizioni” con riferimento alla impiantistica, assumendo come parametri di valutazione le
“indagini di mercato” e applicando i “prezzari ritenuti congrui”. In sostanza, la
C.T.U. ha finito per colmare le lacune probatorie/carenze istruttorie in cui è incorsa la Assolutamente illegittima, perché non Controparte_2 supportata da alcun accertamento svolto in sede di operazioni peritali, è la conclusione a cui è pervenuto il CTU secondo cui il totale delle opere e forniture contabilizzate ammonta a € 71.907,48, a fronte di “fatture passive” che comprovano invece un corrispettivo totale pari ad € 55.983,00 circa).
Quandanche, per assurdo, si dovesse ritenere sussistente, anche solo in astratto, un contratto di appalto tra il e la Parte_4 Pt_1 Controparte_2 oggi in Liquidazione , il medesimo contratto di appalto dovrebbe in ogni CP_2 caso essere considerato affetto da nullità assoluta per contrarietà a norme imperative, atteso che i lavori in questione sono stati eseguiti in assenza della prescritta ed imprescindibile autorizzazione amministrativa, come rilevato dal pagina 11 di 23 C.T.U.. L'eccezione di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. è stata sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale essendo questo il primo atto difensivo successivo al deposito della C.T.U.
LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DI
[...]
GIUDIZIALE Controparte_2
- L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia è infondata. Proprio la pronuncia delle Sezioni
Unite del 2016 più volte richiamata da controparte afferma che per obbligazione liquida non deve intendersi soltanto quella derivante da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, ma anche quella il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori. Senza, quindi, che possano residuare margini di discrezionalità. Ebbene, nella presente fattispecie, è pacifico che l'ammontare della prestazione è chiaramente determinato, pertanto l'obbligazione è da considerarsi liquida. Le contestazioni riguardanti l'esistenza o l'ammontare del credito non incidono sulla liquidità dell'obbligazione. Oltretutto, il carattere liquido del credito è stato accertato dallo stesso Tribunale nel momento in cui ha concesso il decreto ingiuntivo;
il provvedimento monitorio, infatti, può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro.
Correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto la propria competenza ex art. 20
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, c.c.;
- il contratto di appalto non necessita di forma scritta e può essere concluso per facta concludentia. Il Sig.
a tutt'oggi non ha corrisposto alcunché, nell'evidente convinzione di Pt_1 essere stato beneficiario di un atto di liberalità. Le censure riguardanti il profilo soggettivo dell'appalto sono state dedotte per la prima volta nell'atto di appello e, in ogni caso, paiono del tutto inconferenti ed infondate. L'attività svolta in favore del Sig. rientra certamente nell'oggetto sociale;
dalla visura della Pt_1 emerge come la stessa eserciti attività di General Controparte_2
Contractor per l'organizzazione e la realizzazione di interventi di edilizia pagina 12 di 23 residenziale e non residenziale e in particolare per l'esecuzione di opere in genere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di beni immobili;
- quanto ai profili oggettivi dell'appalto e alle prove acquisite nel corso del giudizio, le deduzioni dell'appellante sono del tutto infondate. Risultano provati, a seguito dell'espletata istruttoria, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla società opposta e, segnatamente, l'avvenuto conferimento dell'incarico alla stessa da parte del Sig. , l'esecuzione dei lavori commissionati da Parte_1 parte della società appaltatrice, il pagamento dei fornitori e delle imprese artigiane, la congruità del prezzo richiesto quale corrispettivo dell'opera;
- non si comprende come la fatturazione possa essere considerata irregolare e/o violativa di prescrizioni tributarie;
- i testi escussi hanno confermati che il Sig. , talvolta presente di persona, talvolta tramite la sedicente Pt_1 figlia adottiva , era ben consapevole del rapporto contrattuale in Persona_3 essere e di quanto veniva eseguito nel suo appartamento;
- tutti i fornitori, nessuno escluso, hanno confermato di avere effettuato i lavori o fornito i materiali presso l'appartamento del Sig. e di essere stati saldati dalla loro committente, la Pt_1
Controparte_2
- correttamente il Tribunale ha sottolineato come le allegazioni ed eccezioni formulate in corso di giudizio dall'opponente fossero inammissibili perché tardive in ragione delle barriere preclusive assertive;
- con le difese istruttorie, controparte ha tentato di introdurre nuove argomentazioni, ampliando il thema decidendum, in modo non tempestivo;
pagina 13 di 23 - la ricostruzione dei fatti secondo la quale i lavori sarebbero stati sì eseguiti da ma per Controparte_2 consentire ad una società terza (la Made in Italy S.r.l.) di occupare l'immobile è del tutto irrealistica e fantasiosa;
- la tesi di controparte è del tutto illogica. Appare assai inverosimile che una società di capitali possa aver mai accettato di ristrutturare l'appartamento di terzi per puro spirito di liberalità;
- il motivo di appello inerente alla presunta nullità della perizia è infondato. L'espletata C.T.U., la quale evidenzia come le opere edili e impiantistiche siano state realizzate a regola d'arte e prive di difetti apparenti, è pienamente valida. Del tutto prive di pregio sono le lamentele avversarie riguardanti il riferimento ai prezzari di mercato utilizzati come ausilio dal C.T.U.;
- i fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per presunta contrarietà a norme imperativa in materia edilizia/urbanistica sono stati allegati in modo tardivo e quindi tale da precludere ogni contraddittorio sul punto;
in corso di causa veniva concessa la sospensione della p.e. della sentenza impugnata.
Veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione.
Le parti comparivano alla odierna udienza e concludevano come in atti.
1- Eccezione di incompetenza del T. Pistoia per essere competente il T.
Alessandria. Il decreto ingiuntivo richiesto da aveva il seguente CP_2 tenore letterale:
pagina 14 di 23 pagina 15 di 23 È quindi incontestato che a base del decreto ingiuntivo la parte ingiungente poneva solo la fattura. Nessun contratto scritto di appalto veniva depositato e non è contestato che esso non sia stato mai redatto.
La competenza territoriale deve stabilirsi sulla base della domanda (art 10 cpc
) essendo irrilevanti le acquisizioni probatorie del giudizio di merito. È quindi irrilevante in questa sede valutare o meno se sia stata fornita la prova in sede di escussione testi della sussistenza di un contratto di appalto conclusosi oralmente.
A fronte della citazione in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia il ha Pt_1 eccepito nell'atto di opposizione la incompetenza territoriale del Tribunale per essere competente il Tribunale di Alessandria. A tale proposito ha indicato CP_5 quale suo domicilio, quale foro dove si era eventualmente concluso il contratto di appalto ( che tuttavia negava ) e quale luogo dove dovevano essere eseguite le opere, nel suo appartamento sempre in Egli ha pertanto CP_5 pagina 16 di 23 indicato correttamente i fori alternativi. Nulla ha replicato su tali fori la parte convenuta né in I grado né in questo grado. In particolare, nulla ha CP_2 eccepito o ha chiesto di dimostrare sul luogo di conclusione del contratto essendo pacifico che il è residente in e che lì si si trova Pt_1 CP_5
l'immobile dove sono stati eseguiti i lavori. Nulla è stato in particolare dedotto in sede di escussione dei testi i quali sono stati sentiti esclusivamente in ordine alla esecuzioen dei lavori.
L'unica difesa della , recepita dal Giudice di I grado, ha avuto ad CP_2 oggetto la qualificazione del pagamento richiesto quale indicazione di una somma liquida pertanto rientrante nel disposto dell'art. 1182 c.c. vomma 3.
La difesa e la sentenza sono errate sul punto.
La fattura è un documento di formazione unilaterale che è sufficiente per la richiesta di decreto ingiuntivo ma non per la prova del credito ( ex multis
Cass. civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3188 La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvaletene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure
pagina 17 di 23 indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Non è titolo convenzionale o giudiziale da cui si ricavi la prova della obbligazione di pagamento a carico del debitore, proprio perché di formazione unilaterale. Inoltre, la fattura di cui si discute non contiene alcuna specificazione delle singole opere cui corrisponde una specifica somma, ma solo la descrizione generica di una pluralità di opere cui corrisponde un unico importo ( € 94.000 oltre IVA ).
A tale fattispecie deve applicarsi la disciplina delle obbligazioni illiquide ex art. 1182 4 comma c.c., ai sensi della giurisprudenza della S.C. che si condivide.
Non è rilevante qui che il abbia contestato l'an e il quantum del Pt_1 credito, contestazione irrilevante per la decisione sulla eccezione preliminare, ma che l'ingiungente non abbia provato alla domanda, la competenza territoriale del T. Pistoia.
Infatti, la somma indicata nel decreto ingiuntivo non si basa su un titolo convenzionale o giudiziale, ma su una mera indicazione della parte ingiungente che altrimenti motivando sarebbe facoltizzata a scegliersi il Giudice.
La Corte di cassazione a sezioni unite ha composto il contrasto tra la giurisprudenza che riteneva sufficiente la mera indicazione da parte del creditore di un proprio credito e la giurisprudenza più restrittiva cui ha aderito. in particolare, così motiva :
Proprio la necessità di fare riferimento alla domanda, secondo la regola dettata dall'art. 10 c.p.c., è alla base dell'orientamento, richiamato dalla ricorrente e dal P.M., che considera sufficiente a integrare il requisito della liquidità dell'obbligazione, al fine di rendere quest'ultima "portabile" ai sensi dell'art.
1182 c.c., comma 3, la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore.
Si legge in Cass. 7674/2005, che ha introdotto tale orientamento, cui si sono poi uniformare Cass. 12455/2010 e 10837/2011, citt.: "Occorre ricordare che,
a norma dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa, ai fini della competenza, si pagina 18 di 23 determina dalla domanda, e, più precisamente, per l'art. 14 comma 1, nelle cause relative a somme di danaro (...) il valore si determina in base alla somma indicata (...) dall'attore. Per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema, la stessa regola deve valere, nei limiti del possibile, anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che anche per questa dovrà tenersi conto non dell'effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma del tenore di quest'ultima, indipendentemente dal suo maggiore o minore fondamento. E pertanto, nelle obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, n'entrano nella previsione dell'art. 1182
c.c., comma 3, quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso
e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito
(vedansi, sul punto, Cass. 27 gennaio 1998 n. 789; 5 marzo 1999 n. 1877).
Nella specie il giudice a quo (...) avrebbe dovuto pertanto rivolgere la propria attenzione al contenuto dell'atto di citazione, e, poichè esso indicava, quale credito dell'attrice, una specifica somma di denaro asseritamente dovuta per effetto del rapporto contrattuale tra le parti (...), avrebbe dovuto riconoscere che trattavasi di una somma di ammontare già determinato e trarne le debite conseguenze in termini di competenza". Con il che la mera quantificazione della pretesa da parte dell'attore fa premio sull'intrinseca liquidità della stessa, la prospettazione della domanda nel processo prevale sulle caratteristiche sostanziali del diritto azionato. (enfasi del redattore ).
4. - Ritengono queste Sezioni Unite che il contrasto così determinatosi rispetto all'orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1182
c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., vada risolto confermando l'orientamento tradizionale.
4.1. - Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell'adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale. pagina 19 di 23 Questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni.
Si consideri che la nozione di obbligazione portabile, di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del forum destinatae solulionis contemplato dall'art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora "quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, comma 3, cit..
La giurisprudenza di questa Corte nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora - e con essa la responsabilità ai sensi dell'art. 1224
c.c. - scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonchè contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debaoris che ispira la regola generale di cui all'art. 1182, comma 2, n. 4 cit..
Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182 c.c., comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio ( enfasi del redattore ), pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall'orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la
pagina 20 di 23 controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.(enfasi del redattore ).
Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
4.2. - Peraltro il riferimento di alcuni precedenti di legittimità (sopra richiamati al capoverso del p.3) alla non necessità di indagini ulteriori ai fini della liquidazione del credito, quale requisito di liquidità dello stesso, ha determinato il prodursi di qualche equivoco, di cui vi è traccia nella requisitoria scritta del
P.M. davanti alla Sesta Sezione, nella quale non a caso viene sottolineata
l'irrilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, della "maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito".
Si impone, pertanto, una puntualizzazione.
Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorchè si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta
pagina 21 di 23 discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perchè quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale).
Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio.
Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c.,
u.c..
4.3. - Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c. ".
In accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia per essere competente il Tribunale di Alessandria, e riformata la sentenza del Tribunale di Pistoia con revoca del decreto ingiuntivo.
Termine di legge per la riassunzione davanti al Tribunale di Alessandria. Cfr appello Napoli 16 maggio 2022.
Le spese di II grado sono a carico di parte soccombente, la quale tra l'altro non ha aderito alla proposta transattiva formulata dalla Corte, liquidate senza fase istruttoria e ai minimi per decisione solo in rito. Le spese di I grado sono rimesse al giudizio da riassumersi.
P.Q.M.
pagina 22 di 23 La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
GIUDIZIALE avverso la sentenza n. 891/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di PISTOIA, RIFORMA LA SENTENZA revoca il decreto ingiuntivo 194
2022 del Tribunale di Pistoia, per incompetenza del tribunale di Pistoia per essere competente territorialmente il Tribunale di Alessandria. Termine di legge per la riassunzione.
Condanna al pagamento in favore Controparte_2 di delle spese di lite, che liquida in € 4997 per compensi Parte_1 oltre rimborso forfetario iva e CAP.
Firenze, camera di consiglio del 16 dicembre 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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