TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.4593 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nato a [...], il [...] CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SERRA ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro nata a [...], il [...] CF: Controparte_1 C.F._2
ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ASTE MARIANO che la
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: la casa coniugale rimarrà assegnata alla che vi abiterà assieme al figlio;
CP_1 il ricorrente corrisponderà alla resistente la somma complessiva di € 1000,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (€ 400,00) ed a titolo di assegno divorzile (€ 600) spese compensate.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e . Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 16/07/2024 e regolare costituzione della in data Pt_1 CP_1
15.01.2025, all'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 08.06.2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.07.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto rispondenti all'interesse del figlio.
Pagina 2 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a SANT'ANTIOCO il 03/09/1991 tra
, nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Controparte_2
SANT'ANTIOCO (SU), il 04/10/1955, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.11, parte I, anno 1991 - Comune di SANT'ANTIOCO).
Sull'accordo delle parti:
Per_
2.la casa coniugale rimarrà assegnata alla che vi abiterà assieme al figlio, (nato il [...]) CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
3. dispone a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
dieci di ogni mese, la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (€ 400,00) ed a titolo di assegno divorzile (€ 600,00);
4.compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
Pagina 3